Statuto di una fondazione - Onlus



Documenti analoghi
CAPO III - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TITOLO II - Scopi e mezzi Art. 12 Art. 3 Art. 13

STATUTO Associazione Nazionale Libertà e Progresso

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

FONDAZIONE.. STATUTO. Articolo 1 Istituzione, sede e caratteristiche della Fondazione

STATUTO della FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO S. I. C. A. R. Solidarietà, Integrazione, Cooperazione, Annuncio, Reciprocità

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO (Atto pubblico registrato in Fermo il 08/08/2013 al n.2777 serie 1T; approvato dalla Regione Marche con decreto n. 115/ACG del 12/11/2013)

STATUTO DELLA FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO Art. 1 - E' costituita per volontà di Banche Popolari Unite Società Cooperativa per Azioni (ora Unione di Banche Italiane), in seguito

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

ALLEGATO "A" AL N DI FASCICOLO STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Fondazione il Bene. Art. 1 Denominazione, sede e durata

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL SOSTENIAMOLI SUBITO ONLUS

MODELLO STATUTO - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

MODELLO STATUTO Titolo I Natura e finalità dell'associazione. Art. 1. (Natura)

I REQUISITI STATUTARI

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

Art.1 - Denominazione e sede. Il Comune di Arezzo e l Associazione denominata Centro di studi sul

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Statuto della Fondazione dell Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO FONDAZIONE ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA GERA D ADDA ONLUS (Approvato con Deliberazione n. 88 de1 22/10/2003)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Fondazione Italiana Cefalee F.ICEF. ONLUS STATUTO

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO /50199 STATUTO DELLA "FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA" Art. 1 - DENOMINAZIONE Esiste una

STATUTO DELLA "FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ONLUS" Articolo 1 DENOMINAZIONE E DURATA

Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione. STATUTO I.Ri.Fo.R. Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus

Fondazione Deutsche Bank Italia

2) Sede legale La Fondazione ha sede in Verona.

Allegato "A" al N /12046 Rep. STATUTO DI FONDAZIONE ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE AMANI"

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO TITOLO 1 COSTITUZIONE E FINALITA DELL ENTE

FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI NUOVO STATUTO. Art. 1 (Denominazione e Sede)

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

FONDAZIONE. Bartolomea Spada Schilpario Valle di Scalve O.N.L.U.S. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE STATUTO

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

STATUTO. Articolo 2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare ha come obiettivo:

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

COMUNE DI RAGUSA REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato.

ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

Parte Straordinaria Allegato e

STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.

FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

Transcript:

Statuto di una fondazione - Onlus TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 E' istituita la Fondazione...-Onlus, (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con sede in..., via... La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS Art. 2 La Fondazione è dotata di sedi secondarie per l'esercizio dei propri scopi istituzionali in... e potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di ulteriori sedi secondarie. TITOLO II - SCOPI E MEZZI Art. 3 La Fondazione ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziane e/o portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche. L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona. La Fondazione svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) istruzione; 4) beneficenza; 5) formazione; 6) ricerca scientifica. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse. La Fondazione non ha scopo di lucro. Art. 4 La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi. Art. 5 Il patrimonio è costituito da beni mobili e beni immobili. Pagina 1 di 5

Il patrimonio può essere accresciuto: 1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale; 2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio. Art. 6 La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale: 1) con i redditi del proprio patrimonio; 2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 3 e 4; 3) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità; 4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dell'incremento patrimoniale; 5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE Capo I - Consiglio di Amministrazione Art. 7 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a sette membri che durano in carica tre (quattro) anni e comunque fino alla loro sostituzione. Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo. I componenti del Consiglio verranno nominati nel seguente modo: n.... nominati da...; n.... nominati da...; n.... nominati da... In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente. Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato: a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; b) su richiesta motivata di almeno due (cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o email, comunicando anche l'ordine del giorno. Per l'interesse dell'ente, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno. Pagina 2 di 5

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica. Art. 9 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio: - approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria; - delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge; - predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e ne verifica l'attuazione; - delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali; - forma i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente; - nomina un Segretario/Direttore Generale dell'ente esterno al Consiglio. Art. 10 Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli interventi. Il Segretario/Direttore Generale dell'ente interviene alle sedute con voto consultivo. I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi dal Segretario e sottoscritti da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza. Capo II - Il Presidente Art. 11 Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio. Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta. Capo III - Collegio dei Revisori dei Conti Art. 12 Pagina 3 di 5

Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati come segue: - uno...; - uno...; - uno...; (Oppure dal Consiglio di Amministrazione). Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due (tre) anni. I sindaci possono essere riconfermati. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono al loro interno il Presidente tra soggetti iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 13 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile. TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI Art. 14 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo. Art. 15 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado. Pagina 4 di 5

Art. 16 L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione (anche di carattere programmatico). Art. 17 Le funzioni direttive sono esercitate dal Direttore Generale e Segretario del Consiglio di Amministrazione. L'Ente avrà anche dirigenti sanitari, assistenziali ed amministrativi nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nel numero e con le attribuzioni stabilite dallo stesso Consiglio. TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA Art. 18 Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Prima della devoluzione patrimoniale, l'organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000. Art. 19 Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Note: 1 In parentesi si riporta, d'ora in avanti, una opzione alternativa. A seconda della Fondazione si può scegliere l'alternativa più opportuna. Pagina 5 di 5