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STATUTO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 E costituita una libera associazione di volontariato denominata Nuova Associazione Di genitori Insieme per l Adozione, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, siglabile in NADIA Onlus. L associazione è costituita con durata a tempo indeterminato, è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica ed a base volontaristica. Art. 2 L associazione e l'organo direttivo hanno sede legale in San Martino Buon Albergo (Verona) cap 37036 via Fenil Novo nr. 8 L indirizzo della sede potrà essere variato con semplice delibera del Consiglio Direttivo, purché nell ambito territoriale della Provincia di Verona. Per il raggiungimento dei fini sociali, in armonia con gli indirizzi del Consiglio Direttivo e mediante delibera dello stesso, possono essere istituiti uffici distaccati, comitati, rappresentanze ovvero altri tipi di strutture operative, sul territorio nazionale ed anche all'estero. TITOLO II FINALITA Art. 3 L'associazione opera senza fini di lucro e destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria ovvero ad incremento del patrimonio sociale, comprese le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. L'associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro. La finalità dell associazione è quella di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale ponendosi come obiettivi principali: - la valorizzazione della persona e della famiglia quale nucleo fondamentale della società, prioritariamente la promozione e la tutela dei diritti dei bambini; - la tutela della salute della persona attraverso interventi di assistenza nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico; - la formazione in senso ampio e gli scambi culturali, quali strumenti di crescita della persona e mezzi di promozione di valori positivi e sviluppo civile; - il contrasto della fame e della povertà nel senso più ampio; - l'integrazione sociale della persona anche attraverso la tutela dei diritti civili di soggetti e famiglie disagiate, in Italia ed all estero; Pag. 2! /! 9

- la tutela dell ambiente quale elemento primario di miglioramento della sicurezza alimentare, l accesso all acqua potabile e della salute globale dell umanità. Art. 4 L associazione, riconoscendo come prioritaria la figura del bambino e la realizzazione piena dei suoi diritti, si propone, nell ambito nazionale ed internazionale, di agire nel campo del disagio, svolgendo azioni concrete a favore di bambini, adulti, famiglie e comunità che si trovano in situazioni esistenziali particolarmente difficili, volte a sostenere i valori dell'accoglienza, della solidarietà, della pace nonché l'affermazione dei diritti e delle capacità umane in tutte le loro forme ed espressioni. A titolo esemplificativo e non limitativo, l'associazione si propone di: a) promuovere e favorire in tutto il mondo ogni azione che tenda a dare una famiglia a bambini che ne siano privi, indipendentemente da condizioni etniche, razziali, sociali e religiose attraverso l accoglienza, l adozione e l affido; b) operare in ogni forma ed a qualsiasi titolo per eliminare il problema dell abbandono minorile. Ad operare altresì per alleviare il disagio del minore sia fisico che psicologico, realizzando interventi di natura culturale e di concreto sostegno delle realtà locali impegnate allo stesso scopo; c) promuovere qualunque azione culturale al fine di sensibilizzare l opinione pubblica sui problemi del disagio minorile nel senso più ampio; d) formare e sostenere, anche tramite la formazione di un patronato, le famiglie adottive e/o aspiranti tali e/o affidatarie nella loro scelta, fornendo un supporto legale, psicologico e sociale affinché trovino l aiuto necessario per vivere l accoglienza in modo consapevole e responsabile e favorire la loro educazione al principio di solidarietà e del superiore interesse del minore; e) partecipare alla progettazione e alla realizzazione di interventi in ambito nazionale ed internazionale a sostegno dell infanzia e dei suoi diritti secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di New York del 1989 e della Convenzione de L Aja del 1993; f) contrastare gli sprechi di generi alimentari e non alimentari anche attraverso iniziative e progetti di gestione delle eccedenze del mercato e riutilizzo nel rispetto della dignità e della salute nonché della tutela dell ambiente; g) raccogliere e distribuire cibo e generi di prima necessità anche tramite attività di ristorazione di tipo sociale quali mense e/o forniture domiciliari di cibo pronto e generi di sussistenza alle persone in stato di bisogno; h) operare nell ambito di progetti di solidarietà nonché di cooperazione e sviluppo anche in collaborazione con imprese commerciali e soggetti con fini di lucro che agiscono con finalità conformi ai principi di legge per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli; i) promuovere e gestire attività ricreative sociali quali momenti di aggregazione della comunità e strumento di contrasto all emarginazione ed all isolamento dei soggetti più deboli e vulnerabili della società; Pag. 3! /! 9

j) progettare e gestire attività di istruzione e formazione a favore di minori e adulti; Art. 5 L azione dell associazione all'estero si concretizza particolarmente attraverso: a) lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo; b) l invio di volontari e collaboratori nei Paesi esteri; c) il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche e private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo; d) la formazione e l accompagnamento delle persone aspiranti adottive e la gestione delle procedure di adozione internazionale; Nel perseguimento delle finalità statutarie l associazione, i suoi soci, i dipendenti, i collaboratori si impegnano a: - accettare e tutelare il principio del superiore interesse del minore; - escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie o promuovere interessi di organismi stranieri ai Paesi in cui operano; - evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondano al reale bisogno e desiderio degli interessati. TITOLO III GLI ASSOCIATI Art. 6 Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18 anno di età che condividano le finalità dell associazione, siano mossi da spirito di solidarietà e siano in regola con il versamento della quota associativa. La quota associativa è annuale, termine ultimo per il versamento della stessa è fissato per il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può ammettere a far parte dell associazione, le persone fisiche che, in virtù di particolari benemerenze e su proposta di almeno 2 soci presentatori, assumeranno il titolo di soci onorari con pari diritti. L ammissione all Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. Il Consiglio Direttivo valuta la domanda del richiedente e può rifiutarla con idonea motivazione dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. Art. 7 Tutti i soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell associazione, di essere informati sulle attività dell associazione e di controllo sull andamento della stessa come stabilito dalle leggi e dal presente statuto. Pag. 4! /! 9

Art. 8 I soci devono svolgere la propria attività nell ambito dell associazione verso gli altri con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito e quindi senza fini di lucro, salvo l eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall associazione. Il comportamento verso gli altri aderenti, verso l associazione e verso l esterno dell associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale. Art. 9 La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità ed indegnità. L indegnità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il socio con comportamento attivo o passivo, danneggi materialmente o moralmente l Associazione o si comporti comunque in modo non conforme ai principi dettati dal presente statuto o derivati da decisione dell Assemblea o del Consiglio Direttivo. Avverso l esclusione per indegnità è ammesso appello all Assemblea e comunque al giudice ordinario. TITOLO IV LE RISORSE ECONOMICHE Art.10 Le risorse economiche dell associazione sono costituite da: - contributi dei soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Art. 11 Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, di proprietà dell Associazione, dal fondo di riserva e dalle eccedenze di bilancio fatto salvo il principio che l Associazione non persegue scopi di lucro e ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con tempi e modalità funzionali all'attuazione dei progetti. Art. 12 Pag. 5! /! 9

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo che ne delibera anche per l utilizzazione. TITOLO V GLI ORGANI E LE CARICHE SOCIALI Sono organi dell Associazione: Art. 13 a) l Assemblea Generale b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente Capo I L Assemblea Art. 14 L Assemblea è costituita dai soci che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale. Compete all Assemblea ordinaria: a) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui programmi futuri, b) l approvazione del bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione, c) la nomina del Consiglio Direttivo. Compete all Assemblea straordinaria: d) deliberare per modificazioni dello statuto, e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione. Art. 15 L Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all anno su invito del Comitato Direttivo con avviso scritto, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è altresì obbligato alla convocazione dell'assemblea, entro 15 (quindici) giorni dalla domanda, quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati ed ogni qualvolta il Presidente dell Associazione lo ritenga necessario. L Assemblea ordinaria è validamente costituita, comunque sia stata convocata, con la presenza della maggioranza del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli associati, in prima convocazione; indipendentemente dal numero dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione. Pag. 6! /! 9

L Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 (tre quinti) dei Soci e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci anche mediante il voto per corrispondenza. L Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati. Solo per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati. Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall Assemblea. Dato l elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per corrispondenza, tramite il disposto del silenzio assenso ; le modalità di espressione del voto per corrispondenza verranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione delle singole convocazioni, o in base a regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo stesso. Il socio, che non vota per corrispondenza e che è impossibilitato a partecipare all Assemblea, può comunque delegare, per iscritto un altro socio, anche se componente del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può essere portatore di più di quattro deleghe. Art. 16 I lavori dell'assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un segretario ambedue nominati all'inizio dell'adunanza. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea sono riassunte nel verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea. Il verbale è tenuto nella sede dell associazione e ogni socio ha diritto di consultarlo e di trarne copia. Capo II Il Consiglio Direttivo Art. 17 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall Assemblea tra i soci e dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; svolgono la propria attività nell ambito dell associazione senza fini di lucro, salvo l eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l attività prestata. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere; i restanti assumono la carica di Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per provvedere alla amministrazione dell'associazione per la realizzazione degli scopi sociali, anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi e delle cariche sociali, salvo il rispetto delle funzione proprie dell'assemblea. Nel caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, i restanti possono provvedere a nominare un socio che lo sostituisca, la nomina dovrà però essere convalidata dall Assemblea nella prima riunione. Qualora venga a mancare la Pag. 7! /! 9

maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l assemblea per la nomina di tutti i membri. Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e la determinazione della quota associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Capo III - Il Presidente Art. 18 Il Presidente e, in caso di sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l esecuzione delle delibere dell Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile. Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni. TITOLO VI IL BILANCIO Art. 19 Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e tutte le voci di spesa e di entrata. Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. Il bilancio deve coincidere con l anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. TITOLO VII LE CONVENZIONI Art. 20 Le convenzioni tra l associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell associazione. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione. TITOLO VIII DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI Art. 21 L associazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla legge 266/91. Pag. 8! /! 9

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e da eventuale regolamento adottato dall'associazione. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. Art. 22 L associazione può giovarsi dell opera di collaboratori, i quali sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori sono disciplinati dalle leggi vigenti, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e da apposito regolamento adottato dall'associazione Art. 23 I soci aderenti all associazione che si dedicano alle attività dell associazione in modo fattivo e che sono denominati "soci volontari, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civili verso terzi ai sensi dell art.4 della Legge 266/91. Art 24 L associazione può giovarsi dell opera di volontari, anche non soci. I rapporti tra l'associazione ed i volontari non soci sono disciplinati dalle leggi vigenti e da apposito regolamento adottato dall'associazione. TITOLO IX SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 25 In caso di scioglimento o cessazione dell associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI Art. 26 Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. Pag. 9! /! 9