Attività extra istituzionali e incompatibilità dei dipendenti pubblici dopo la legge anticorruzione

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Luca Busico Attività extra istituzionali e incompatibilità dei dipendenti pubblici dopo la legge anticorruzione 18 dicembre 2015

Norma ripetutamente modificata e integrata: Legge 15 luglio 2002, n. 145; Legge 31 marzo 2005, n. 43; Legge 4 agosto 2206, n. 148; Legge 6 agosto 2008, n. 133; Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Legge 6 novembre 2012, n. 190; Legge 30 ottobre 2015, n. 125

Comma 1- bis Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. strutture deputate alla gestione del personale? Circolare Dipartimento funzione pubblica, 6 agosto 2010, n. 11

Comma 16-ter 1/2 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Comma 16-ter 2/2 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Comma 7 1/6 I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell autorizzazione, l amministrazione verifica l insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, elaborati dal tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'anci e l'upi

ART. 53 D.LGS 30 MARZO 2001, N. 165 Comma 7 2/6 Conflitto di interessi 1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita. 2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.

ART. 53 D. LGS 30 MARZO 2001,N. 165 Comma 7 3/6 Conflitto di interessi 3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

Comma 7 4/6 Conflitto di interessi 5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

Comma 7 5/6 Conflitto di interessi 7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti. 8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

ART. 53 D. LGS 30 MARZO 2001,N. 165 Conflitto di interessi Comma 7 6/6 La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

Comma 10 1/2 L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa [ ] Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Comma 10 2/2 La giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia- Milano, sez. IV, 7 marzo 2013 n. 614; TAR Campania- Napoli, sez. II, 12 giugno 2015 n. 3191) e contabile (C. Conti, sez. giur. Lombardia, 20 marzo 2015 n. 42; C. Conti, sez. giur. Veneto, 12 novembre 2015 n. 170) hanno condivisibilmente escluso la possibilità del rilascio di autorizzazione postuma a sanatoria di incarichi già espletati.

ART. 53 D. LGS 30 MARZO 2001,N. 165 Comma 7 1/2 [ ]In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Comma 7 2/2 Tale previsione non ha valenza sanzionatoria, ma solo risarcitoria, come risulta evidentemente dall inciso salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, nonché dal fatto che l obbligo di versamento è imposto in primis all erogante (ossia ad un soggetto estraneo al rapporto di lavoro) ed, in difetto, al dipendente (Cass., sez. lav., 26 marzo 2010 n. 7343; C. Conti, sez. giur. Piemonte, 16 aprile 2015 n. 78).

Comma 7 bis L omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Norma non innovativa, ma meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass., sez. un., 2 novembre 2011 n. 22688).

Comma 6 1/3 Sono sottratte a qualsiasi regime autorizzatorio e liberamente espletabili le seguenti attività: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari;

Comma 6 2/3 d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

Comma 6 3/3 f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. In tali ipotesi il pubblico dipendente non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione, né a comunicare all amministrazione l avvenuto conferimento di tali incarichi (cfr. Piano nazionale anticorruzione, All. 1, par. B.7).

Commi 11-15 Prevedono una serie di obblighi di comunicazione a carico delle amministrazioni.

Il comma 12 impone alle amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, la comunicazione in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l indicazione dell oggetto dell incarico e del compenso lordo, ove previsto. Tale comunicazione deve essere accompagnata da una relazione. Il Piano nazionale anticorruzione (All. 1, par. B.7), stabilisce che il dipendente pubblico è tenuto a comunicare alla propria amministrazione anche l attribuzione di incarichi gratuiti, per i quali è chiamato in relazione alla professionalità, che lo caratterizza all interno dell amministrazione.