Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2005 Michail Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados Domanda di pronuncia pregiudiziale: Symvoulio tis Epikrateias - Grecia Direttiva 89/48/CEE - Lavoratori - Riconoscimento di diplomi - Ingegnere meccanico Causa C-141/04 raccolta della giurisprudenza 2005 pagina I-07163 Nel procedimento C-141/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) con decisione 30 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2004, nella causa tra Michail Peros e Techniko Epimelitirio Ellados, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per il sig. Peros, dal sig. V. G. Chatzopoulos, dikigoros; per il Techniko Epimelitirio Ellados, dal sig. A. Krystallidis, dikigoros; per il governo ellenico, dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. H. Støvlbæk, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sui presupposti in base ai quali alcune disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), in mancanza di trasposizione della stessa, possono essere invocate, dopo la scadenza del termine all uopo previsto, dal titolare di un diploma che rientri nel suo ambito di applicazione. In via subordinata, la domanda verte sull interpretazione degli artt. 48 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia che oppone il sig. Peros al Techniko Epimelitirio Ellados (Ordine degli ingegneri di Grecia; in prosieguo: il «TEE»), ente greco incaricato di tenere l albo degli ingegneri, relativamente al rigetto da parte di quest ultimo di una richiesta del sig. Peros diretta alla sua iscrizione in qualità di ingegnere meccanico. Il ricorrente aveva presentato la sua domanda sulla base della sua abilitazione ad esercitare tale professione in Germania. Contesto normativo La normativa comunitaria 3 Dal terzo e dal quarto considerando della direttiva 89/48 risulta che quest ultima si prefigge di istituire un sistema generale di riconoscimento dei diplomi diretto ad agevolare ai cittadini europei l esercizio di tutte le attività professionali, subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione postsecondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro. 4 L art. 3, primo comma, della direttiva 89/48 così prevede: «Quando nello Stato membro ospitante l accesso o l esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l accesso a/o l esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini: a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l accesso o l esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, ( ) ( )».
5 Nonostante l art. 3 di tale direttiva, l art. 4 della medesima consente allo Stato membro ospitante, in presenza di determinati presupposti ivi definiti, di esigere che il richiedente provi di possedere un esperienza professionale di una durata determinata, che compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale (in prosieguo: le «misure compensative»). Questo stesso articolo fissa talune regole e condizioni applicabili alle misure compensative che possono essere imposte. 6 L art. 6 della direttiva 89/48 elenca i documenti relativi all onorabilità, alla moralità, all assenza di dichiarazione di fallimento nonché alla sana costituzione fisica o psichica che possono essere richiesti a titolo di prove dall autorità competente dello Stato membro ospitante e contiene alcune disposizioni relative alle formule di giuramento o di dichiarazione solenne che possono essere imposte ai cittadini di altri Stati membri. 7 Ai sensi dell art. 9, n. 1, della direttiva 89/48, entro il termine previsto all art. 12 della stessa, ossia entro il 4 gennaio 1991, gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le domande nonché a prendere le decisioni di cui alla detta direttiva e ne informano gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee. La normativa nazionale 8 In Grecia, la professione di ingegnere è una professione regolamentata il cui esercizio è riservato ai membri del TEE. Quest ultimo è stato istituito con il decreto presidenziale 27 novembre/14 dicembre 1926 recante codificazione delle disposizioni e dei testi relativi all istituzione del TEE (FEK A 430), come modificato dalla legge n. 1486/1984 (FEK A 161) e dal decreto presidenziale 30 novembre/12 dicembre 1991, n. 512 (FEK A 190; in prosieguo: il «decreto TEE»). 9 Ai sensi dell art. 2, n. 1, del decreto TEE, sono obbligatoriamente iscritti come membri del TEE tutti i cittadini degli Stati membri «titolari di un diploma rilasciato dal Politecnico nazionale di Metsovo, dai Politecnici del paese e dagli equivalenti istituti di insegnamento all estero, previa acquisizione dell abilitazione all esercizio della professione». I professionisti sono inquadrati in nove specializzazioni elencate dall art. 2, n. 5, di tale decreto, tra le quali figura, alla lett. c), l ingegneria meccanica. 10 L art. 4, n. 3, dello stesso decreto prevede, in particolare, che il TEE svolga gli esami, conceda le abilitazioni all esercizio della professione di ingegnere conformemente alle disposizioni vigenti e tenga gli albi degli ingegneri. 11 Ai sensi dell art. 1, n. 1, della legge 30/31 dicembre 1981, n. 1225 (FEK A 340), il TEE era «competente a concedere agli ingegneri diplomati presso istituti equivalenti di istruzione superiore all estero l abilitazione ad esercitare la professione in Grecia». 12 In forza della legge n. 1225/1981, una decisione interministeriale 14 settembre 1984, n. ED 5/4/339 (FEK B 713), adottata dal Ministro dei Lavori pubblici e dal Ministro dell Educazione nazionale e dei Culti, ha disciplinato la procedura di concessione, da parte del TEE, dell abilitazione all esercizio della professione di ingegnere. 13 Tale decisione interministeriale ha disposto, al suo n. 1, che «l abilitazione all esercizio della professione è concessa dal TEE, previo superamento di esami orali, agli ingegneri diplomati presso istituti di istruzione superiore all interno del paese o in istituti equivalenti all estero». 14 Il n. 2, lett. d), della stessa decisione dispone che, per poter partecipare a tali esami, i titolari di diplomi stranieri devono presentare al TEE, tra l altro, anche un «attestato di equipollenza del diploma prodotto», rilasciato dal Centro interuniversitario di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all estero (Diapanepistimiako Kentro Anagnoriseos Titlon Spoudon tis Allodapis; in prosieguo: il «Dikatsa»), istituito con la legge 12/14 ottobre 1977, n. 741 (FEK A 314), come modificata dalla legge 30 settembre 1985, n. 1566 (FEK A 167; in prosieguo: la «legge Dikatsa»). 15 Ai sensi dell art. 2 della legge Dikatsa, il Dikatsa è competente a riconoscere gli istituti di istruzione superiore stranieri come equivalenti a quelli nazionali e i titoli da questi rilasciati come equipollenti e corrispondenti ai titoli di studio conferiti dagli istituti di istruzione superiore ellenici. Esso è inoltre competente a stabilire l equipollenza dei titoli di studio rilasciati da istituti di istruzione superiore stranieri con titoli di studio di istituti di istruzione superiore ellenici nei casi in cui non vi sia in Grecia una corrispondente specializzazione. 16 La legge Dikatsa stabilisce peraltro, all art. 4, n. 8, che, con atto del presidente del consiglio amministrativo del Dikatsa, «i diplomati di istituti di istruzione superiore all estero il cui diploma non presenta lo stesso contenuto, sotto il profilo delle conoscenze conseguite, del diploma rilasciato in Grecia dall istituto o dal dipartimento corrispondente o affine, devono superare un esame integrativo in determinate materie presso il detto istituto o dipartimento». In forza della stessa disposizione, «ove non sia possibile il riconoscimento dell equipollenza del diploma, l interessato è assegnato all istituto o dipartimento idoneo, indicato con precisione dal presidente del consiglio amministrativo» al fine di integrare la sua formazione. 17 Per giurisprudenza costante del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato), da tali disposizioni risulta che il Dikatsa, nell esaminare l equipollenza tra un diploma straniero ed un diploma corrispondente di un istituto greco di istruzione superiore, deve valutare le caratteristiche dell istituto di istruzione straniero che rilascia il titolo di cui trattasi, il tipo di studi seguiti ed il contenuto di tali studi. Tale esame da parte del Dikatsa non tiene conto della questione se il titolo in questione costituisca la necessaria qualifica formale per l esercizio di una determinata professione. Ai sensi di tale giurisprudenza, il Dikatsa ha, cioè, la competenza a valutare solo l equipollenza accademica, ma non quella professionale, del titolo di studi straniero sottopostogli. 18 La direttiva 89/48 non era stata recepita nell ordinamento giuridico ellenico alla scadenza del termine per la trasposizione (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-499). Successivamente ai fatti all origine della causa principale, è stato adottato il decreto presidenziale 28 giugno 2000, n. 165 (FEK A 149), recante trasposizione di tale direttiva nell ordinamento giuridico ellenico, modificato in seguito dal decreto presidenziale 22 ottobre 2001, n. 373 (FEK A 251). 19 Tale decreto, al suo art. 10, ha attribuito una competenza esclusiva al Consiglio per il riconoscimento dell equipollenza dei titoli di istruzione superiore (Symvoulio Anagnoriseos Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis; in prosieguo: il «Saeitte»), organo statale istituito ad hoc al fine di decidere sulle domande di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che rientrano nell ambito di applicazione della
direttiva 89/48. Tale organo è, pertanto, l unico competente a riconoscere al richiedente il diritto di esercitare in Grecia la corrispondente professione regolamentata e, in forza dell art. 9. n. 1, della direttiva 89/48, è stato designato come autorità competente abilitata a ricevere le richieste e a prendere le decisioni di cui alla direttiva 89/48. 20 L art. 11, n. 6, dello stesso decreto dispone inoltre che, allorché una specifica disposizione legislativa nazionale prevede che venga tenuto un albo degli abilitati ad esercitare una professione, la decisione del Saeitte rende obbligatoria l iscrizione del richiedente da parte dell organizzazione professionale o dell autorità amministrativa che tiene l albo. Controversia principale e questioni pregiudiziali 21 Il sig. Peros, cittadino ellenico, è in possesso di un diploma rilasciato nel 1980 dalla Fachhochschule Wiesbaden (Germania). Tale diploma gli consente di accedere alla professione di ingegnere meccanico in Germania («Diplom-Ingenieur im Fachbereich Maschinenbau»). 22 Desiderando esercitare tale professione in Grecia, il sig. Peros ha presentato al Dikatsa una domanda di attestazione di equipollenza del suo diploma. Tale richiesta è stata respinta il 28 maggio 1993, con decisione del Dikatsa n. 296, con la motivazione che l istituto di istruzione che aveva rilasciato il titolo straniero controverso non era equiparato agli istituti di istruzione superiore ellenici. 23 Il 21 febbraio 1995 il sig. Peros ha presentato al TEE una domanda diretta ad ottenere la sua iscrizione agli albi dell Ordine per poter esercitare la professione di ingegnere meccanico in Grecia e giovarsi degli ulteriori benefici connessi all iscrizione. Tale richiesta, integrata da una successiva richiesta depositata il 21 marzo 1995, è stata respinta con decisione del TEE 4 maggio 1995, n. 6372, per i seguenti motivi: «L iscrizione al TEE avviene alle condizioni previste [dal decreto TEE]. Per i diplomati all estero, il requisito fondamentale è che abbiano svolto studi del ciclo politecnico e che il loro titolo di studi sia equipollente a quelli rilasciati dal Politecnico nazionale di Metsovo o dai politecnici degli Istituti di istruzione superiore di Grecia. L equivalenza dei titoli di studi stranieri è attestata dal [Dikatsa]. Alla luce di quanto sopra, Lei non può divenire membro del TEE e il titolo di studi di cui Lei è in possesso (Fachhochschule) non Le conferisce il diritto di iscriversi al TEE». 24 Il sig. Peros ha presentato un ricorso contro tale decisione di rigetto dinanzi al Dioikitiko Protodikeio Rodou (Tribunale amministrativo di primo grado di Rodi). Tale giudice, con sentenza n. 249/1998, ha dichiarato che il mezzo d impugnazione esperito dal richiedente costituiva una domanda di annullamento, rientrante nella competenza del Symvoulio tis Epikrateias, cui rinviava la causa per trattazione. 25 Nel frattempo, successivamente alla trasposizione nell ordinamento giuridico ellenico della direttiva 89/48, il Saeitte, con la sua decisione 5 dicembre 2000, n. 4, ha accolto la richiesta del sig. Peros diretta al riconoscimento del suo diploma. Esso gli ha accordato il diritto di esercitare in Grecia la professione di ingegnere meccanico senza imporgli un tirocinio di adattamento né una previa prova attitudinale. Il sig. Peros ha in seguito ottenuto la sua iscrizione presso gli albi del TEE. 26 Nella causa principale, una maggioranza in seno al Symvoulio tis Epikrateias ritiene che la decisione di rigetto del TEE 4 maggio 1995 non fosse legittimamente motivata. Secondo tale maggioranza, il TEE avrebbe dovuto esaminare la richiesta del sig. Peros accertando se ricorressero i presupposti sanciti dalle disposizioni, incondizionate e sufficientemente precise, degli artt. 3, 4, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, nonché 6, nn. 1-4, della direttiva 89/48. In caso affermativo, il TEE avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente nella causa principale il diritto di esercitare in Grecia la professione di ingegnere meccanico, rilasciandogli la relativa abilitazione e iscrivendolo nel suo albo. In caso contrario, esso avrebbe dovuto respingere la richiesta con decisione motivata. In ogni caso, alla luce di quanto disposto dalla direttiva 89/48, il TEE non poteva pretendere da parte del Dikatsa un attestazione di equipollenza del diploma del ricorrente. 27 Invece, secondo l opinione di una minoranza in seno al Symvoulio tis Epikrateias, il rigetto della richiesta di iscrizione era legittimo in quanto, da un lato, le rilevanti disposizioni della direttiva 89/48 non potevano essere invocate da un singolo dinanzi al TEE, all epoca in cui la domanda controversa è stata presentata, e, dall altro, l autorità competente per il trattamento delle richieste non era stata ancora designata in forza dell art. 9, n. 1, di tale direttiva. 28 Il Symvoulio tis Epikrateias chiede inoltre se, ammettendo che le disposizioni della direttiva 89/48 non potessero essere invocate dinanzi al TEE, quest ultimo fosse comunque tenuto, alla luce degli artt. 48 e 52 del Trattato, ad esaminare se il titolo conseguito dal ricorrente in Germania fosse equivalente ai diplomi ellenici. 29 In tale contesto, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni degli artt. 3, 4, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, nonché 6, nn. 1-4, della direttiva [89/48] come inizialmente vigenti, siano incondizionate e sufficientemente precise, di modo che, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva e la sua trasposizione tardiva nell ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (dello Stato membro ospitante), esse possano essere invocate dinanzi a un organo amministrativo di quest ultimo Stato membro a cui la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, attribuiva la competenza a concedere l abilitazione ad esercitare una determinata professione regolamentata da parte di un singolo che, facendo valere la titolarità di un diploma conseguito in un altro Stato membro e rientrante nell ambito di applicazione della citata direttiva, chieda, in applicazione di tali disposizioni, di poter accedere a una determinata professione e di poterla poi esercitare nello Stato membro ospitante. 2) Per il caso in cui, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 89/48 e la sua trasposizione tardiva nell ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), le disposizioni della direttiva non potessero essere invocate da un singolo dinanzi a un organo amministrativo di quest ultimo Stato membro, al quale la legislazione nazionale, come vigente prima della
trasposizione della direttiva, assegnava la competenza a rilasciare l abilitazione all esercizio di una determinata professione previo il superamento di esami, per partecipare ai quali occorreva essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto di istruzione superiore dello Stato membro ospitante o di un diploma straniero, riconosciuto equipollente ai titoli rilasciati dagli istituti di istruzione superiore di tale Stato (previo espletamento di una procedura, di applicazione generale, di riconoscimento dell equipollenza accademica dei titoli stranieri, avente caratteristiche come quelle esposte nella motivazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale), si chiede se il citato organo potesse, tenuto conto degli [artt. 48 e 52 del Trattato], subordinare l accoglimento della domanda di un singolo il quale, facendo valere un titolo conseguito in un altro Stato membro, chiedeva, nel periodo in questione, di poter accedere alla citata professione e di poterla esercitare nello Stato membro ospitante al previo riconoscimento, in base alla citata procedura generale, dell equipollenza accademica del titolo di cui egli era in possesso rispetto ai titoli rilasciati dagli istituti di istruzione superiore di tale Stato, nonché al superamento degli esami previsti dalla legislazione nazionale, o se tale organo fosse tenuto a procedere esso stesso al raffronto tra le competenze attestate dal titolo presentato e le conoscenze e qualifiche richieste dalla legislazione nazionale e, a seconda dell esito di tale raffronto, ad esonerare l interessato, del tutto o in parte, dall obbligo di partecipare agli esami». Sulla prima questione pregiudiziale 30 L art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 dispone che l autorità competente dello Stato membro ospitante non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede il diploma che è richiesto in un altro Stato membro per accedere alla stessa professione o per esercitarla sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in un altro Stato membro. 31 Il sig. Peros è titolare di un diploma ottenuto in uno Stato membro, nel caso specifico nella Repubblica federale di Germania. Tale diploma gli permette di esercitare la professione regolamentata di ingegnere meccanico in tale Stato membro e, pertanto, la sua situazione ricade nell ambito di applicazione dell art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48. Conseguentemente, non occorre che la Corte si pronunci sull interpretazione dell art. 3, primo comma, lett. b), della stessa direttiva, che si applica solo se la professione di cui trattasi non è regolamentata nello Stato membro di origine. 32 Per quanto riguarda l art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48, la Corte ha già dichiarato che si tratta di una disposizione dal contenuto incondizionato e sufficientemente preciso perché i singoli possano farla valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti dello Stato qualora quest ultimo abbia omesso di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro i termini prescritti (sentenza 29 aprile 2004, causa C-102/02, Beuttenmüller, Racc. pag. I- 5405, punto 55). 33 Per quanto riguarda la possibilità di subordinare l accesso ad una professione regolamentata al presupposto che il richiedente si sottoponga previamente ad alcune delle misure compensative previste dall art. 4 della direttiva 89/48, è pacifico che, nella causa principale, nessuna misura compensativa è stata imposta al sig. Peros dal Saeitte in occasione dell esame della sua situazione nel 2000. Inoltre, da nessun elemento del fascicolo si può dedurre che le qualifiche prodotte dal sig. Peros in occasione del deposito della sua domanda iniziale fossero diverse da quelle esaminate nel 2000, tanto da incidere sulla decisione con cui gli è stato permesso di esercitare la sua professione in Grecia senza imporgli alcuna misura compensativa. 34 Ad ogni modo, dalla giurisprudenza risulta che, in assenza di una trasposizione nell ordinamento giuridico nazionale, uno Stato membro potrebbe imporre misure compensative, quali quelle previste dall art. 4, n. 1, della direttiva 89/48, solo ove siano previste dalla normativa nazionale vigente al momento del trattamento della domanda in questione (v., in tal senso, sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 21, e 14 luglio 2005, causa C-142/04, Aslanidou, Racc. pag. I-7181, punti 35-37). 35 La Corte ha inoltre già dichiarato che, quando l una o l altra delle direttive 89/48 e 92/51/CEE del Consiglio 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48 (GU L 209, pag. 25), trova applicazione, un ente pubblico di uno Stato membro, tenuto a rispettare le norme previste dalla direttiva pertinente, non può più richiedere l omologazione dei titoli di un interessato da parte delle autorità nazionali competenti (sentenza 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla, Racc. pag. I-4773, punto 27). 36 L art. 6 della direttiva 89/48 non fa che elencare i documenti relativi all onorabilità, alla moralità, all assenza di dichiarazione di fallimento nonché alla sana costituzione fisica o psichica che possono essere richiesti a titolo di prove dall autorità competente e contiene alcune disposizioni relative alle formule di giuramento o di dichiarazione solenne che possono essere imposte ai cittadini di altri Stati membri. Poiché, nella causa principale, nessuna di tali prove o dichiarazioni è stata richiesta dall autorità competente dello Stato membro ospitante, la Corte non è tenuta a pronunciarsi sull interpretazione di tale disposizione che, ad ogni modo, non potrebbe incidere sulla possibilità di invocare l art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva. 37 Neppure l obbligo incombente agli Stati membri, in forza dell art. 9, n. 1, della direttiva 89/48, di designare le autorità competenti abilitate a ricevere le domande e a prendere le decisioni di cui a tale direttiva osta alla possibilità di invocare l art. 3, primo comma, lett. a), della stessa. Infatti, dalla lettura di detto art. 9, n. 1, alla luce degli altri paragrafi dello stesso articolo, emerge che scopo di tale disposizione è di agevolare l applicazione del regime di riconoscimento dei diplomi istituito dalla direttiva 89/48 rendendo più trasparente il processo decisionale applicabile all interno di uno Stato membro. Non è invece necessaria, una designazione in forza di tale art. 9, n. 1, al fine di poter individuare le autorità competenti di cui a detto art. 3, che sono le autorità che controllano l accesso alle professioni regolamentate. 38 Dalla giurisprudenza risulta che uno Stato membro non può opporre ad un singolo la mancata adozione delle disposizioni destinate, per l appunto, ad agevolare l applicazione di un regime istituito dalla direttiva in questione (v. in tal senso, in particolare, sentenze 10 settembre 2002, causa C-141/00, Kügler, Racc. pag. I-6833, punto
52, e 6 novembre 2003, causa C-45/01, Dornier, Racc. pag. I-12911, punto 79). La mancata designazione di un autorità competente ai sensi dell art. 9, n. 1, della direttiva 89/48 non osta quindi a che l art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva sia invocato nei confronti dell autorità di fatto competente a regolamentare l accesso ad una determinata professione in forza della normativa nazionale applicabile. 39 Nella causa principale, essendo l accesso alla professione di ingegnere riservato ai membri del TEE, risulta che quest ultimo è un autorità competente ai sensi dell art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48. Pertanto, esso non può rifiutare ad una persona nella posizione del sig. Peros l accesso alla professione di ingegnere basandosi su una mancanza di qualifiche. 40 Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che, in mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dall art. 12 della direttiva 89/48, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, l abilitazione ad esercitare una professione regolamentata quale quella di ingegnere meccanico. Tale possibilità non può essere subordinata all omologazione dei titoli dell interessato da parte delle autorità nazionali competenti. 41 Alla luce della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: In mancanza di misure di trasposizione adottate entro il termine prescritto dall art. 12 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella versione vigente fino al 31 luglio 2001, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, l abilitazione ad esercitare una professione regolamentata quale quella di ingegnere meccanico. Tale possibilità non può essere subordinata all omologazione dei titoli dell interessato da parte delle autorità nazionali competenti. Firme * Lingua processuale: il greco.