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Regolamento recante la disciplina del regime di incompatibilità e delle procedure per rilascio autorizzazione incarichi extra-istituzionali a docenti e ricercatori Emanato con D.R. n. 134 del 20.06.2014 1

Regolamento recante la disciplina del regime di incompatibilità e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l assunzione di incarichi extra-istituzionali da parte del personale docente e dei ricercatori in servizio, a tempo indeterminato e determinato, presso l Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Sommario: CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 FINALITA E DEFINIZIONI Art. 2 - ASPETTATIVA OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DOCENTE Art. 3 ATTIVITA VIETATE CAPO II - PERSONALE DOCENTE A TEMPO PIENO Art. 4 - ATTIVITA SOGGETTE A DIVIETO Art. 5 - ATTIVITA LIBERE NON SOGGETTE A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE Art. 6 - ATTIVITA SOGGETTE A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE Art. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Art. 8 - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE CAPO III PERSONALE DOCENTE A TEMPO DEFINITO Art. 9 ATTIVITA PERMESSE E MODALITA CAPO IV - NORME COMPLEMENTARI Art. 10 CONTROLLI E SANZIONI Art. 11 SERVIZIO ISPETTIVO Art. 12 ENTRATA IN VIGORE Art. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Allegato 1 Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 FINALITA E DEFINIZIONI 1. Il presente regolamento disciplina il regime di compatibilità e incompatibilità dei Professori e dei Ricercatori in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in relazione al conferimento di incarichi esterni da parte di soggetto pubblico o privato diverso dall Ateneo. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: - Università: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; - Personale Docente: Professori e i Ricercatori in servizio presso l Università a tempo indeterminato e a tempo determinato. - Incarichi Esterni: gli incarichi non rientranti nei compiti e nei doveri di ufficio, assegnati dall amministrazione di appartenenza. - Attività Libere: incarichi esterni per l espletamento dei quali non è necessario ottenere preventiva autorizzazione dall amministrazione di appartenenza. - Attività soggette a preventiva autorizzazione : incarichi esterni oggettivamente non incompatibili, per l espletamento dei quali è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell amministrazione di appartenenza. - Attività Vietate: incarichi oggettivamente o soggettivamente incompatibili. - Incarichi di Progettazione: prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnicoamministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all art. 90 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché attività di collaudatore ovvero componente di commissioni di collaudo. Nella suddetta definizione rientrano anche gli incarichi di progettazione commissionati da privati. - Incarichi di studio: incarichi che si perfezionano con la consegna di elaborati espositivi dello studio o con relazioni conclusive nonché con la consegna delle soluzioni proposte. - Incarichi di consulenza: attività di redazione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi o supporti specialistici a da parte di esperti su questioni rientranti nello specifico settore scientifico, tecnico, giuridico o amministrativo di competenza. - Attività Occasionale: attività da svolgersi per periodi limitati di tempo, a carattere del tutto episodico e svincolate da esigenze di coordinamento con il committente. - Attività libero-professionali: attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio che presuppongono l iscrizione ad albi professionali indipendentemente dal carattere di abitualità, sistematicità, e continuità. - Esercizio del Commercio e dell Industria: attività commerciali, industriali e artigianali, ivi comprese quelle che comportano l assunzione della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell art. D.lgs 29 marzo 2004, n.99 o di coltivatore diretto. - Società con caratteristiche di spin-off e di start up universitario: le società di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e di cui al D.M. n. 168 del 10 agosto 2011. - Concorso di idee: procedura con cui una stazione appaltante, mediante evidenza pubblica, acquisisce una proposta ideativa, in relazione ad una preindicato esigenza, previa valutazione da parte di una Commissione e da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio, ai sensi dell art. 108 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. In tale tipologia di concorso non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto preliminare. 3

Art. 2 - ASPETTATIVA OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DOCENTE 1. Il personale docente, ai sensi dell art. 13 del D.P.R. 382 del 1980, è collocato d ufficio in aspettativa nei seguenti casi: a) elezione al Parlamento nazionale od europeo; b) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; c) nomina a componente delle istituzioni dell'unione europea ; d) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario; e) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; f) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; g) nomina a presidente della giunta provinciale; h) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; i) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; j) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; k) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; l) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. 2. Il docente che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al Rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Art. 3 ATTIVITA VIETATE 1. Al personale docente è fatto divieto di svolgere attività di consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi agli studenti e in genere ogni attività in concorrenza o in conflitto con i fini e le attività istituzionali dell Università. 2. E vietato altresì al personale docente svolgere attività non istituzionale nei locali universitari e utilizzare per fini diversi apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di afferenza o di altra struttura dell Università. CAPO II PERSONALE DOCENTE A TEMPO PIENO Art. 4 - ATTIVITA SOGGETTE A DIVIETO 1. Al personale docente a tempo pieno è vietato sotto qualsiasi forma: l esercizio del commercio e dell industria 4

l esercizio di attività libero-professionale lo svolgimento, nei confronti di enti pubblici o privati, incluso l ente di appartenenza, di incarichi professionali e di progettazione e collaudo l assunzione di impieghi alle dipendenze di privati, di altre amministrazioni pubbliche o l accettazione di cariche o incarichi di gestione in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina sia riservata allo Stato su autorizzazione del Ministro competente o sia ricoperta tramite designazione di enti pubblici, di organismi a prevalente partecipazione pubblica, di pubbliche amministrazioni o della stessa Università. 2. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dal D.M. n. 168 del 10 agosto 2011. Art. 5 - ATTIVITA LIBERE NON SOGGETTE A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 1. Il personale docente a tempo pieno, può svolgere, liberamente anche con retribuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10 dell art. 6 della L. 240/2010, le seguenti attività: a. valutazione e referaggio; b. partecipazione a convegni e seminari; c. lezioni e seminari di carattere occasionale; d. attività di collaborazione scientifica e di consulenza; e. perizie giudiziarie e partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; f. attività di arbitrato ove la nomina ad arbitro provenga dall autorità giudiziaria, dallo Stato o da altri enti pubblici e purché si tratti di attività svolta in modo non continuativo; g. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali; h. collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l. incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa o fuori ruolo; m. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali in aspettativa non retribuita; n. utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; o. partecipazione all amministrazione o a collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, se compatibile per legge con le attività istituzionali. Art. 6 - ATTIVITA SOGGETTE A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 1. Ad eccezione delle tipologie di incarichi di cui all art. 5, tutti gli altri incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio e per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, sono soggetti ad autorizzazione preventiva. 2. Sono soggetti ad autorizzazione preventiva del Rettore, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti tipologie di attività: a) svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca non istituzionali; 5

b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro; c) partecipazione a commissioni di concorso o di esami, con riferimento ai quali è prevista la presenza di docenti universitari; d) partecipazione a concorsi di idee, purché i richiedenti siano abilitati all'esercizio della professione, iscritti al relativo ordine professionale ai sensi della vigente normativa e il bando non sia emanato dall Università; e) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, qualora la nomina provenga da una delle parti contrattuali, fermo quanto disposto dall art. 61, comma 9, della legge 133/2008. 3. Le istanze sono valutate dal Rettore ai sensi del successivo art. 7. 4. Resta ferma la possibilità di affidamento o conferimento, ai sensi dell art. 114 del DPR 382/1980 e s.m.i., a titolo gratuito o retribuito, di incarichi di insegnamento - presso altri Dipartimenti dell Università o presso altre università - a favore dei professori e ricercatori in servizio presso l Ateneo ai sensi e per gli effetti di cui al comma 11 dell art. 6 L. 240/2010. Art. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in tema di divieti e incompatibilità dei pubblici dipendenti, ai fini del rilascio dell autorizzazione, il Rettore, nel valutare l istanza, tiene conto: a. della compatibilità dell incarico con l assolvimento agli obblighi didattici e di ricerca, alla luce del parere espresso dal Direttore del Dipartimento; b. della compatibilità dell incarico con lo svolgimento di eventuali altri incarichi istituzionali, ulteriori di quelli di cui alla lett. a); c. della compatibilità dell incarico con lo svolgimento di eventuali altri di natura extra-istituzionale, in svolgimento o già autorizzati, al fine di evitare, in un arco temporale preventivamente definito, che lo stesso docente possa essere impegnato nello svolgimento di un numero eccessivo di incarichi; d. della natura dell incarico, in ordine alla qualificazione scientifica dell attività; e. dell assenza di qualsiasi conflitto d interesse anche potenziale; f. delle esigenze di tutela dell immagine dell Ateneo e del rispetto delle sue finalità istituzionali; g. della natura pubblica o privata del soggetto conferente. 2. Nell ambito della valutazione di cui al comma 1, sono considerati non autorizzabili, in quanto configurano un potenziale pregiudizio al puntuale svolgimento dei doveri d ufficio, gli incarichi che impegnino il docente per più di complessive 500 ore, calcolate secondo la quantificazione figurativa indicata nel comma 1 dell art. 6 della L.240/2010. 3. Si considerano, in ogni caso, incompatibili in quanto configurano un potenziale conflitto di interessi: a) incarichi svolti nei confronti di soggetti che siano titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni di competenza dell Università; b) incarichi per attività finanziate o sottoposte a controllo, vigilanza o coordinamento dell Università. 4. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell autorizzazione deve permanere per tutto il periodo in cui è svolta l attività, pena la revoca dell autorizzazione stessa. Art. 8 - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE 1. La richiesta di autorizzazione, è presentata, esclusivamente mediante compilazione dell apposito modello (Allegato 1). 2. L autorizzazione ad esercitare l attività oggetto dell incarico può essere richiesta all Università dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l incarico ovvero dal docente interessato e deve pervenire almeno 15 giorni prima dell inizio dell attività. 6

3. Rimane fermo che l attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione. 4. Il Direttore del Dipartimento, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore il parere in ordine alla compatibilità dell incarico con l assolvimento degli obblighi didattici e di ricerca in capo al richiedente. 5. Il Rettore, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del predetto parere, sulla base dei criteri definiti all art. 6 del presente regolamento, accoglie o nega l autorizzazione con provvedimento formale. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Rettore prescinde dall acquisizione del parere. 6. Al fine di valutare la natura e i contenuti dell incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, il Direttore del Dipartimento e il Rettore, per quanto di rispettiva competenza, possono chiedere ulteriori elementi di conoscenza all interessato, al soggetto conferente l incarico, ai competenti ordini e collegi professionali o ad altri soggetti pubblici e privati. In questi casi i termini di emanazione dei relativi provvedimenti sono sospesi sino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta. 7. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Senato Accademico. 8. Il provvedimento di diniego, debitamente motivato, è comunicato all interessato e, per conoscenza, al conferente l incarico. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Rettore, l autorizzazione si intende accordata. CAPO III PERSONALE DOCENTE A TEMPO DEFINITO Art. 9 DISCIPLINA PER IL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DEFINITO 1. Il personale docente a tempo definito può svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interessi rispetto all'ateneo di appartenenza. 2. Lo status di personale docente a tempo definito è incompatibile con le funzioni di rettore, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca e ogni altro incarico accademico in conformità alle disposizioni di legge, di Statuto e regolamentari vigenti e nel rispetto del codice di comportamento ed etico approvato. E comunque incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start up universitari, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia anche assumendo in tale ambito responsabilità formali. 3. Il personale docente a tempo definito che svolge attività libero-professionale o di lavoro autonomo è tenuto a comunicare annualmente al Rettore formale attestazione in fede in ordine all assenza di conflitto di interessi con l Università rispetto a tutta l attività svolta e circa l avvenuto assolvimento del numero minimo di ore di cui al comma 2 dell art. 6 L. 240/2010. CAPO IV NORME FINALI Art. 10 CONTROLLI E SANZIONI 1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell Art. 53, comma 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al bilancio dell Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore. 7

2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l azione disciplinare. 3. Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo a società accreditate dall Ateneo aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, è tenuto a comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società. Art. 11 SERVIZIO ISPETTIVO 1. L Università si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell art. 1, comma 62 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, per effettuare i controlli a campione sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti. 2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda all apposito Regolamento adottato dall Università con Decreto Rettorale n. 99 del 10/03/2009. Art. 12 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito web dell Università. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la Circolare rettorale n. 8540 del 15/07/2011 ed ogni altra norma, contenuta nei regolamenti di Ateneo, in contrasto. Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI 1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti. 8

ALL. 1 - (Regolamento emanato con D.R. n. 134 del 20/06/2014) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale Al Magnifico Rettore Al Direttore del Dipartimento Il/La sottoscritto/a, appartenente al ruolo dei, con regime di impegno a tempo pieno in servizio presso il Dipartimento Chiede l'autorizzazione a svolgere l incarico extra-istituzionale di cui si indicano di seguito le caratteristiche: 1. Dati del Committente: Soggetto Pubblico Soggetto privato Denominazione Partita IVA/C Fiscale 2. Oggetto dell incarico ( fornire descrizione puntuale dell oggetto dell incarico, anche in rapporto alla qualità di esperto nel campo disciplinare proprio dell interessato) : 3. Modalità di svolgimento dell incarico Inizio Fine (anche presunti) Impegno orario complessivo (anche presunto) Luogo di svolgimento Il sottoscritto dichiara inoltre: - che tale incarico è compatibile con l assolvimento dei propri compiti istituzionali, non si configura come esercizio di attività libero professionale, non determina situazioni di conflitti di interesse con questa Università e che verrà svolto al di fuori degli impegni istituzionali e senza l uso di mezzi e strumenti e strutture dell Università. - Di non avere in corso lo svolgimento di altri incarichi Ovvero Di avere in corso lo svolgimento il/i seguente/i incarico/chi : Il sottoscritto si impegna infine a sospendere immediatamente l incarico qualora una delle condizioni di compatibilità di cui alla presente istanza risultasse non rispettata durante lo svolgimento dell attività, dandone tempestiva e formale comunicazione all amministrazione universitaria. Reggio Calabria, In fede 9

Sezione a cura del Direttore del Dipartimento di -VISTA l'istanza presentata dal sopraindicato docente, prot. n. del ; - VISTO il Regolamento di Ateneo recante la disciplina del regime di incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l assunzione di incarichi extra-istituzionali del personale docente dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con D.R. n. 134 del 20/06/2014; - CONSIDERATO che il suddetto incarico è / non è compatibile con i compiti didattici e che rappresenta / non rappresenta detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate all interessato dalla struttura di appartenenza, si esprime parere Favorevole / Non Favorevole allo svolgimento dell incarico in questione. Reggio Calabria Direttore del Dipartimento 10