Terre e rocce da scavo: le principali criticità ancora aperte Valeria Frittelloni
La disciplina delle T&R Art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 sui sottoprodotti DM 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo; Dl 25 gennaio 2012, n. 2 che fornisce l interpretazione autentica dell art. 185 del dlgs 152/2006; Dl 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con Legge 98/2013 cd. Fare ; Dl 13 settembre 2014, n. 113 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico - cd. "Sblocca Italia
La disciplina delle T&R Possono esemplificarsi le seguenti alternative con diversi e articolati adempimenti: Terre e rocce (e riporti) escluse dalla disciplina sui rifiuti con riutilizzo in sito come non rifiuto Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotti Il recupero semplificato e non dei rifiuti di terre e rocce da scavo
La gestione delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri art. 266 comma 7 d.lgs. n. 152/2006 prevede un apposito decreto attuativo che detti la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le T&R da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6000 mc; D.L. 21 giugno 2013, n. 69 come modificato dalla conversione in legge 9 agosto 2013, n. 98, ha limitato alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale il campo di applicazione del DM 161/2012 ai fini della qualifica dei materiali da scavo come sottoprodotto; art. 41-bis ha individuato la procedura amministrativa, in deroga a quanto previsto dal DM 161/2012 per la qualifica dei materiali da scavo come sottoprodotti, incluse le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni
La gestione delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri Il combinato disposto delle norme non esclude in maniera esplicita dall ambito di applicazione del D.M. 161/2012 le terre e rocce generate da cantieri di piccole dimensioni nell ambito di opere assoggettate a VIA o AIA; Nota n. 13338/TRI del 14 maggio 2014 del MATTM si applica con riferimento esclusivo alle attività realizzate nell ambito di opere sottoposte nell ambito di una procedura di VIA o AIA, che, in ragione della loro natura, comportano la gestione di maggiori volumi di terre e rocce prodotti dall intervento. Solo in questa misura l applicazione della disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 dipende dal quantitativo delle terre e rocce da scavo generato dal cantiere.
La gestione delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri Sentenza 10 giugno 2014, n. 6187 Tribunale Amministrativo del Lazio che ha accolto le motivazioni delle amministrazioni resistenti il predetto esonero è confermato per tutti i piccoli cantieri, anche quelli soggetti a Via o Aia, essendo applicabile agli stessi la procedura semplificata in ragione del principio di parità di trattamento che impone la medesima procedura ai casi analoghi (cantieri sotto i 6.000 mc.) (articolo 41 bis, Dl 69/2013 cit.). la lettura interpretativa più conforme allo spirito della legge suggerisce l esclusione di tutti i piccoli cantieri dall ambito di applicazione del D.M. 161/2012.
Le matrici materiali di riporto attribuzione della percentuale del 20% ai materiali di origine antropica nei riporti a seguito dell interpretazione autentica dell art. 185, commi 1 lettere b) e c) e 4, del d.lgs. n. 152/2006; nota n. 13338/TRI del 14 maggio 2014 ha evidenziato che La norma non stabilisce un limite massimo entro il quale il materiale di riporto può contenere materiali eterogenei, tuttavia si ritiene opportuno indicare come limite massimo, riferibile unicamente ai rifiuti non pericolosi, quello riportato nell Allegato 9 al D.M. 161/2010, pari al 20% ; Sentenza del TAR Lazio evidenzia che la normativa sopravvenuta al citato DM non prevede più alcun limite percentuale per il contenuto di materiali di origine antropica nelle matrici materiali di riporto;
Le matrici materiali di riporto La nota del MATTM pone altre due questioni: qualora tali materiali includano rifiuti pericolosi, p.es amianto, dovranno essere gestiti in base alle procedure della parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.; quanto disposto dal l articolo 41 comma 3 deve ritenersi applicabile ai soli riporti storici ovvero formatisi a seguito di conferimenti avvenuti antecedentemente all entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
Applicazione il test di cessione previsto dal comma 3 dell art. 41 del DL 69/2013, ai fini della esclusione dall ambito di applicazione della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 delle fattispecie costituite da: terreno in situ incluso il suolo contaminato non scavato (art. 185, comma 1 lettera b)); suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione ove sia certo che verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185, comma 1 lettera c))
Applicazione il test di cessione ai sensi dell art. 9 del DM 5/2/98 ai fini delle metodiche per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee la metodica da utilizzare è quella del DM 5 febbraio 1998; i parametri di interesse da ricercare devono essere identificati di concerto con l autorità di controllo sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e dell origine degli stessi, nonché della potenziale mobilità e tossicità delle sostanze in essi presenti ; i limiti di confronto applicabili sono quelli della tabella 2 dell Allegato 5 del D.Lgs. 152/06.
Applicazione il test di cessione in caso di riporti non conformi al test di cessione i materiali sono fonte di contaminazione; Devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili Applicazione AdR
Le normali pratiche industriali art. 184-bis tra le condizioni che qualificano il sottoprodotto; comma 1, lettera d) dell art 41- bis del D.L. 69/13; DM 161/2012 allegato 3 Ministero dell ambiente ha sottolineato come il riferimento in questione, interpretato nell'ambito del Dl 69/2013, "riguarda tutti i trattamenti che non hanno alcuna incidenza sulle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza o dell'oggetto ai fini del rispetto dei requisiti sanitari ed ambientali richiesti dalla norma" Inoltre la Commissione Europea [Pilot 5554/13/ENVI ] rileva che le attività indicate nell allegato 3 del DM 161/2012, individuano attività che costituiscono operazioni di trattamento dei rifiuti e non operazioni di trasformazione rientranti nella normale pratica industriale
Le normali pratiche industriali Commissione Europea che nelle Linee guida sull'interpretazione delle disposizioni chiave della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti (giugno 2012): tutte le misure che il produttore avrebbe preso per un prodotto, come ad esempio operazioni di lavaggio, filtraggio, raffinazione; possono comprendere anche l aggiunta di altre sostanze se ciò è necessario ai fini di un ulteriore uso, può essere effettuato un mero controllo di qualità; alcune di queste operazioni possono essere effettuate sul sito di produzione del fabbricante, altre presso il sito dell utente più prossimo, e altre operazioni possono essere effettuate da intermediari, fintanto che soddisfino il criterio di essere parte integrante di un processo produzione
Aspetti ancora aperti alcuni aspetti del parere MATTM chiariscono l ottica ma complicano notevolmente l applicazione in particolare per la definizione dei riporti storici ; le modalità di campionamento con eliminazione della frazione superiore ai 2 cm non permette di tenere conto del contributo delle frazioni litoidi e grossolane che rappresentano proprio i materiali di origine antropica e a matrice rocciosa; la determinazione di Valori di Fondo Naturale con Piano di accertamento in contraddittorio con ARPA/APPA; applicazione art. 5 comma 5 per la qualifica di sottoprodotti alle T&R provenienti da siti di bonifica o ripristino (CSC sito di destinazione e PdU secondo quanto indicato al comma 3);
Dl 12 settembre 2014, n. 133 Sblocca Italia La stratificazione degli atti normativi ha generato diverse criticità interpretative e applicative con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi: coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/Ue;