COMUNE DI GENZANO DI ROMA



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COMUNE DI GENZANO DI ROMA Prov. di Roma REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Deliberazione consiliare n. 19 del 27 / 04 / 2010 1

INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Norme di riferimento Art. 3 Ambito di applicazione Art. 4 Soggetto passivo Art. 5 Pubblicità sugli impianti di proprietà del Comune Art. 6 Autorizzazione all installazione dei mezzi pubblicitari privati Art. 7 Obblighi del concessionario Art. 8 Pagamento del canone Art. 9 Tariffe per l applicazione del canone Art. 10 Norme transitorie Art. 11 Sanzioni amministrative Art. 1Sanzioni accessorie Art. 13 Contenzioso Art. 14 Entrata in vigore 2

ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento, che consta di n. 15 articoli, disciplina l applicazione del canone concessorio. 2. Il canone concessorio oggetto del presente regolamento è annuale. ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO 1. Il presente regolamento è conforme ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare: dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada); dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione del nuovo codice della Strada; dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii.; dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; ed ogni altra norma vigente e compatibile. ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il canone, di cui al presente regolamento, si applica ai mezzi pubblicitari installati nelle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dell ente, quali le strade e le piazze, o sui tratti di strada privati su cui sia istituito l uso pubblico, con riferimento alle seguenti tipologie: Impianti pubblicitari su pensiline fermate autobus Impianti con orologi Transenne parapedonali Impianti a cassonetto Impianti a LED messaggi variabili Impianti cartellonistici pubblicitari Impianti destinati alle affissioni dirette dati in concessione a soggetti diversi dal concessionario del pubblico servizio 2. L applicazione del canone non esclude, se dovuta, l applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell imposta comunale sulla pubblicità, nella misura e con le modalità di cui al succitato D.LGS. 507/93. 3

ART. 4 SOGGETTO PASSIVO 1. Soggetto passivo del canone sugli impianti pubblicitari di cui all art. 1 tenuto al pagamento è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo, attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. Sono altresì soggetti passivi obbligati al pagamento del canone di cui al presente regolamento, coloro che intendono usufruire degli spazi pubblicitari ubicati sugli impianti di proprietà del Comune di Genzano di Roma presenti sul territorio, (già della Soc. Pubbligit) quali le pensiline bus, le transenne parapedonali, quadri toponomastici, quadri turistici, impianti con frecce direzionali, ecc. ART. 5 PUBBLICITA SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA DEL COMUNE ex PUBBLIGIT 1. Il Comune di Genzano di Roma, a partire dall anno 2007, gestisce in forma diretta gli impianti ex Pubbligit 2. Chiunque intenda utilizzare a scopo pubblicitario gli impianti di cui al precedente punto 1, deve presentare apposita istanza presso l ufficio comunale preposto. 3. L atto di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali. 4. La concessione ha durata massima di anni 5 ( cinque ). Alla scadenza, con apposita istanza presentata al suddetto ufficio, la concessione può essere rinnovata per un periodo pari a quello originario. 5. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, con un preavviso da recapitare con raccomandata a/r al concessionario almeno un mese prima, la concessione per sopraggiunte esigenze della Pubblica Amministrazione. ART. 6 AUTORIZZAZIONI PER L INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PRIVATI 1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari con le caratteristiche di cui al precedente art. 3, deve presentare apposita istanza in bollo, presso l ufficio comunale preposto. L istanza di installazione deve contenere: a) le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, i rispettivi codici fiscali e la relativa sottoscrizione; b) planimetria in triplice copia dell esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare; c) disegno tecnico riportante le esatte misure del mezzo pubblicitario nonché le caratteristiche tecniche descrittive di costruzione dello stesso; d) rilievo fotografico del sito su cui si richiede l installazione del mezzo pubblicitario. 2. L installazione del mezzo pubblicitario è a carico del concessionario. 4

3. L iter autorizzativo dovrà tener conto della tipologia e della zona di collocazione dei manufatti pubblicitari, dovrà rispettare le norme in materia di vincoli paesaggistici ed urbanistici del territorio del Comune, nonché le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia. L iter autorizzativo si intenderà concluso dopo aver acquisito: Il parere favorevole del Settore Urbanistico Il parere favorevole del Settore di Polizia Municipale. ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Le concessioni di cui al precedente articolo 6 si intendono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio di diritti a terzi, con l obbligo, per il concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni che possono derivare a terzi in relazione all installazione ed all utilizzo degli stessi impianti e con esclusione di qualunque responsabilità anche sussidiaria, da parte del Comune. 2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo : a) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area concessa; b) di provvedere, a proprie spese e cura, alla scadenza della concessione a ripristinare il suolo rimuovendo anche le opere installate, in mancanza, vi provvederà il Comune con addebito delle spese o riservandosi l acquisizione delle stesse c) di versare il canone dovuto alle scadenze fissate. ART. 8 PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il Concessionario all atto del rilascio dell autorizzazione all installazione dei mezzi pubblicitari dovrà esibire l attestazione dell avvenuto pagamento del canone. 2. Per le installazioni dei mezzi pubblicitari l importo del canone, per il primo anno, è commisurato al tempo intercorrente tra il mese in cui è stata rilasciata l autorizzazione ed il 31 dicembre successivo. Le annualità successive sono commisurate ad anno solare e vanno pagate, in un'unica rata, entro il 31 maggio dell anno di riferimento, con conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario del servizio qualora la gestione del canone venga affidata ad uno dei soggetti di cui all art. 53 del D.Lgs. 446/97. 3. Per l omesso o parziale pagamento del canone alla data su indicata, il Funzionario Responsabile applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto, oltre agli interessi legali maturati, notificando, ai sensi di quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, apposito atto ingiuntivo. ART. 9 TARIFFE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE 5

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio. In ogni caso, la misura del canone, indipendentemente dalla durata e dalle dimensioni del mezzo, non può essere inferiore a 20,00. 2. La mancata deliberazione di cui al comma precedente comporta la proroga delle tariffe in vigore. 3. L Amministrazione Comunale, ogni due anni, tenuto conto anche dell incremento in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui viene adottato il suddetto incremento, si riserva la facoltà di rideterminare la misura delle tariffe del canone, entro il termine di approvazione del Bilancio. ART. 10 NORME TRANSITORIE 1. Nel caso di impianti pubblicitari privi della prevista autorizzazione, il Comune procederà alla emissione di appositi inviti ai contribuenti al fine di regolarizzare entro quindici giorni la loro posizione rilevata in fase di censimento. In caso contrario, si procederà ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli 11 e 12. ART. 11 SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Per gli impianti privi di autorizzazione o installati in difformità della concessione, si applicano anche le sanzioni amministrative di cui all art. 23 del D.Lgs. 285/92 e gli interessi legali. ART. 12 SANZIONI ACCESSORIE 1. Il Comune, a seguito del processo verbale redatto dalla Polizia Locale per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro 12 mesi dalla relativa scadenza, procede alla immediata copertura dei cartelli pubblicitari e nel contempo ordina al trasgressore la rimozione, entro 10 giorni, degli impianti stessi. 2. Nel caso in cui il soggetto destinatario del provvedimento di cui al comma precedente non provveda agli obblighi prescritti, il Comune procede alla rimozione degli impianti con addebito di tutte le spese all autore dell infrazione. ART. 13 CONTENZIOSO 6

1. Contro gli atti ingiuntivi emessi da questo Ente ovvero dal Concessionario del servizio di riscossione, ai sensi di quanto previsto dall art. 5 della Legge 1034/71 e gli artt. 9-10 e 14 del Codice di Procedura Civile, è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla notifica così come previsto all art. 3 del R.D. n. 639/1910. ART. 14 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, ha efficacia dalla data di pubblicazione del Regolamento stesso ed annulla e sostituisce il regolamento precedente approvato il 04/04/2007 con Delibera C.C. n. 9. 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia. 7