Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione. (Stato 19 ottobre 2015)

Documenti analoghi
Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione 1. (Stato 16 aprile 2009)

Statuto della Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato. Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

2011/ / / / /16 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Gennaio-Novembre 2018

Analisi delle istanze pervenute, pendenti e trattate dall Ufficio delle Autorità Centrali, per Convenzione e Regolamento. Dati relativi all anno 2017

Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo

Campo d applicazione del 6 luglio

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

2008/ / / / /13 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Convenzione sulla disoccupazione

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Adesione all associazione Italiano Semplicemente.

2005/ / / / /10 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

M G I U S T I Z I A N O R I L E

2007/ / / / /12 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

2006/ / / / /11 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

1-Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

call_your_country_super/ 150,00 50,00

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS. uropa_usa/

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato B alle Informazioni Complementari

Variazione tendenziale* del valore delle ESPORTAZIONI nei principali Paesi Provincia di Macerata - Serie storica trimestrale Paese

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

Minuti disponibili con una carta da 5 DA FISSO NV

A listino In promozione euro 0,00 0,00 euro 0,00 0,00 euro 0,00 0,00. Scatto alla risposta Da fisso a fisso Da fisso a mobile

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 2bis al Disciplinare di gara

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

JANUARY 2017 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA 1

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo

PC.DEC/ Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 24 novembre 2005 Consiglio Permanente ITALIANO Originale: INGLESE

TAVOLA MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER PAESE DI RESIDENZA, CATEGORIE E TIPOLOGIE DI ESERCIZI Anno 2015

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS. Wind Telecomunicazioni S.p.A. Stato dell'offerta Aggiornamento al "05/09/2016"

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003)

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS 150,00 50,00. mesi euro 0,00 mesi 24 euro. Scatto alla risposta. Importo Fonia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

1.Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

Ticinocom Mobile. L unica telefonia mobile ticinese. Ticinocom SA, Casella postale, 6602 Muralto, Tel , Pagina 1! di 5!

Listino prezzi per: Migros-Genossenschafts-Bund 8005 Zürich

Per approfondimenti: Movimento turistico nelle zone di Verona capoluogo, Lessinia, Altri comuni. Movimento turistico nella zona Lago

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Rilevazioni dati statistici presso l'ufficio Infopoint turismo del Libero Consorzio Comunale di Enna

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all aviazione civile internazionale (Chicago 1944)

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all aviazione civile internazionale (Chicago 1944)

Stranieri e italiani per acquisizione della cittadinanza a Palermo anno 2017

M G I U S T I Z I A N O R I L E

Protocollo alla Convenzione del 1979

Analisi statistica delle attività dell Autorità Centrale italiana ai sensi della Convenzione dell Aja del

PRIMO GIORNO DELLA VENTITREESIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEDUTA DI APERTURA

G - Località termali - Castel San Pietro Terme

Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di carico (con Allegati)


A - I DATI GENERALI DELLA SCUOLA DELL EMILIA-ROMAGNA. I paesi di provenienza degli alunni con cittadinanza non italiana

PARTE SECONDA ISTANZE

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici

posteurop 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. Andorra francese Andorra spagnola austria aland azzorre belgio cipro danimarca

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Tracciato record modello Istat MOV/C per Comune

Provincia di Belluno. Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre. Anni

Banca dati Ipasvi Iscritti stranieri agli Albi Ipasvi. Federazione nazionale Collegi Ipasvi

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

PRIMO GIORNO DELLA VENTIQUATTRESIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEDUTA DI APERTURA (PUBBLICA)

Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all aviazione civile internazionale (Chicago 1944)

Tracciato record modello Istat MOV/C per Comune

OFFERTA VALIDA PER SPEDIZIONI CON SERVIZIO EXPRESS SAVER

Transcript:

Traduzione Statuto della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato 0.201 Conchiuso all Aia il 31 ottobre 1951 1 Approvato dall Assemblea federale il 5 marzo 1957 2 Istrumento d approvazione depositato dalla Svizzera il 6 maggio 1957 Entrato in vigore per la Svizzera il 6 maggio 1957 Emendato della Ventesima sessione della Conferenza all Aia il 30 giugno 2005 3 Approvato dagli Stati membri secondo l articolo 12 il 30 settembre 2006 Strumenti depositati dalla Svizzera il 29 marzo 2006 Entrato in vigore 1 gennaio 2007 (Stato 19 ottobre 2015) I Governi dei Paesi di seguito specificati: Repubblica federale di Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svezia e Svizzera, considerando il carattere permanente della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato, animati dal desiderio di accentuare questo carattere, avendo, a tale scopo, ritenuto opportuno di dotare la Conferenza di uno Statuto, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 La Conferenza dell Aia ha lo scopo di lavorare all unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato. Art. 2 1. Sono Membri della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato gli Stati che hanno già partecipato a una o più Sessioni della Conferenza e accettano il presente Statuto. RU 1957 495; FF 1956 II 285 ediz. ted. 289 ediz. franc. 1 Nella RU: erroneamente, 1 mar. 1954. 2 Art. 2 cpv. 1 del DF del 5 mar. 1957 (RU 1957 483). 3 RU 2007 425 1

0.201 Organizzazioni internazionali di diritto privato 2. Possono diventare Membri tutti gli altri Stati la cui partecipazione presenta un interesse di natura giuridica per i lavori della Conferenza. L ammissione di nuovi Stati membri è decisa dai Governi degli Stati partecipanti, su proposta di uno o più di essi, alla maggioranza dei voti emessi entro sei mesi dal giorno in cui la proposta è stata presentata ai Governi. 3. L ammissione diventa effettiva con l accettazione del presente Statuto da parte dello Stato interessato. Art. 3 1. Gli Stati membri della Conferenza possono decidere, alla maggioranza dei voti emessi in una riunione sugli affari generali e la politica cui partecipi la maggioranza dei Stati membri, di ammettere come Membro anche un Organizzazione regionale di integrazione economica che abbia presentato domanda di ammissione al Segretario generale. I riferimenti ai Membri nel presente Statuto si intendono fatti a tali Organizzazioni membri, salvo espressa indicazione contraria. L ammissione diventa effettiva con l accettazione dello Statuto da parte dell Organizzazione regionale di integrazione economica interessata. 2. Per poter presentare domanda di ammissione alla Conferenza in qualità di Membro, l Organizzazione regionale di integrazione economica deve essere costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in materie di competenza della Conferenza, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie. 3. L Organizzazione regionale di integrazione economica che presenti domanda di ammissione presenta, contestualmente a tale domanda, una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito la competenza. 4. Ogni Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché qualunque cambiamento riguardante la competenza dell Organizzazione membro o la sua composizione sia notificato al Segretario generale, che ne informa gli altri Membri della Conferenza. 5. Si presume che gli Stati membri dell Organizzazione membro conservino la competenza in tutte le materie per le quali non siano stati specificamente dichiarati né notificati trasferimenti di competenza. 6. Ogni Membro della Conferenza può chiedere informazioni all Organizzazione membro e ai suoi Stati membri circa la competenza dell Organizzazione membro in relazione a qualunque aspetto specifico di cui si occupi la Conferenza. L Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni in risposta a tali richieste. 7. L Organizzazione membro esercita i suoi diritti di Membro in alternanza con i suoi Stati membri che sono Membri della Conferenza, nei rispettivi settori di competenza. 2

Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Statuto 0.201 8. L Organizzazione membro può disporre, nelle materie di sua competenza, nelle riunioni della Conferenza cui ha il diritto di partecipare, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che le hanno trasferito la competenza per quelle materie e che hanno diritto di voto nelle riunioni in questione e per le quali sono registrati. Quando l Organizzazione membro esercita il suo diritto di voto, i suoi Stati membri non esercitano i loro, e viceversa. 9. Con «Organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un organizzazione internazionale che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in un elenco di materie, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie. Art. 4 1. Il Consiglio Affari generali e Politica (di seguito «il Consiglio»), composto da tutti i Membri, provvede al funzionamento della Conferenza. Il Consiglio si riunisce, di massima, ogni anno. 2. Il Consiglio provvede al funzionamento tramite un Ufficio Permanente di cui dirige le attività. 3. Il Consiglio esamina tutte le proposte da mettere all ordine del giorno della Conferenza. Esso è libero di decidere sul seguito da dare a queste proposte. 4. La Commissione di Stato olandese, istituita con Decreto reale del 20 febbraio 1897 per promuovere la codificazione del diritto internazionale privato, stabilisce, consultati i Membri della Conferenza, la data delle Sessioni diplomatiche. 5. La Commissione di Stato si rivolge al Governo dei Paesi Bassi per la convocazione dei Membri. Il Presidente della Commissione di Stato presiede le Sessioni della Conferenza. 6. Le Sessioni ordinarie della Conferenza si tengono, di massima, ogni quattro anni. 7. Se necessario, sentita la Commissione di Stato, il Consiglio può chiedere al Governo olandese di convocare la Conferenza in Sessione straordinaria. 8. Il Consiglio può consultare la Commissione di Stato su qualsiasi altro aspetto che interessi la Conferenza. Art. 5 1. L Ufficio Permanente ha sede all Aia. È composto di un Segretario generale e di quattro Segretari nominati dal Governo dei Paesi Bassi su presentazione della Commissione di Stato. 2. Il Segretario generale e i Segretari devono possedere adeguate conoscenze giuridiche e esperienza pratica. Ai fini della nomina sono considerate anche la diversità della rappresentanza geografica e la competenza in campo giuridico. 3. È data facoltà di aumentare il numero di Segretari, previa consultazione del Consiglio e nel rispetto dell articolo 10. 3

0.201 Organizzazioni internazionali di diritto privato Art. 6 Sotto la direzione del Consiglio, l Ufficio Permanente è incaricato: a) di preparare e organizzare le Sessioni della Conferenza dell Aia, le riunioni del Consiglio e delle Commissioni speciali; b) dei lavori di Segreteria delle Sessioni e delle riunioni di cui sopra; c) di tutti i compiti propri delle attività di una segreteria. Art. 7 1. Per agevolare la comunicazione fra i Membri della Conferenza e l Ufficio Permanente, i Governi dei singoli Stati membri designano un organo nazionale, e ciascuna Organizzazione membro un organo di collegamento. 2. L Ufficio Permanente può corrispondere con tutti gli organi così designati e con le competenti organizzazioni internazionali. Art. 8 1. Le Sessioni e, nell intervallo tra le Sessioni, il Consiglio possono istituire Commissioni speciali per preparare progetti di Convenzione ovvero studiare questioni di diritto internazionale privato rientranti nelle finalità della Conferenza. 2. Le Sessioni, il Consiglio e le Commissioni speciali operano, nella massima misura possibile, per consenso. Art. 9 1. Le spese iscritte nel bilancio annuale della Conferenza sono ripartite fra gli Stati membri della Conferenza. 2. Un Organizzazione membro non è tenuta a versare un ulteriore contributo rispetto ai suoi Stati membri al bilancio annuale della Conferenza ma versa un importo, determinato dalla Conferenza in consultazione con l Organizzazione membro, per coprire le spese amministrative supplementari che la sua qualità di Membro comporta. 3. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati al Consiglio e alle Commissioni speciali provvedono i Membri rappresentati. Art. 10 1. Ogni anno il bilancio della Conferenza è presentato al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici degli Stati membri all Aia, per approvazione. 2. I Rappresentanti decidono anche la ripartizione fra gli Stati membri delle spese che il bilancio pone a carico di questi ultimi. 3. I Rappresentanti diplomatici si riuniscono, a tale scopo, sotto la Presidenza del Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. 4

Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Statuto 0.201 Art. 11 1. Le spese per le Sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza sono a carico del Governo dei Paesi Bassi. 2. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati provvedono i Membri rispettivi. Art. 12 Gli usi della Conferenza continuano a rimanere in vigore per quanto non siano contrari al presente Statuto oppure ai Regolamenti 4. Art. 13 1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate per consenso degli Stati membri presenti a una riunione sugli affari generali e la politica. 2. Queste modifiche entrano in vigore, per tutti i Membri, tre mesi dopo che siano state approvate dai due terzi degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne, ma non prima di nove mesi dalla data della loro adozione. 3. La riunione di cui al paragrafo 1 può modificare per consenso i termini temporali di cui al paragrafo 2. Art. 14 Le disposizioni del presente Statuto saranno completate da Regolamenti diretti a garantirne l esecuzione. L Ufficio Permanente provvede a stabilire tali Regolamenti e li presenta a una Sessione diplomatica, al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici ovvero al Consiglio Affari generali e Politica, per approvazione. Art. 15 1. Il presente Statuto è presentato per accettazione ai Governi degli Stati che hanno partecipato a una o più Sessioni della Conferenza. Entrerà in vigore non appena sarà stato accettato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla Settima sessione. 2. La dichiarazione di accettazione è depositata presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne informa i Governi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il Governo dei Paesi Bassi, in caso di ammissione di un nuovo Membro, notifica la dichiarazione di accettazione di questo nuovo Membro a tutti i Membri. Art. 16 1. Ogni Membro potrà denunciare il presente Statuto decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore ai sensi dell articolo 15, paragrafo 1. 2. La denuncia è notificata al Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza dell esercizio finanziario della Conferenza e diventa 4 Non publicati nella RU. 5

0.201 Organizzazioni internazionali di diritto privato effettiva allo scadere di quest esercizio, ma unicamente per il Membro che l avrà notificata. I testi in lingua francese e inglese del presente Statuto, modificato il primo gennaio 2007, fanno ugualmente fede. 6

Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Statuto 0.201 Svizzera Organo nazionale 5 Ufficio federale di giustizia (UFG) Bundesrain 20 3003 Berna Svizzera Tel.: +41 (58) 463 8864 fax: +41 (58) 462 7864 e-mail: ipr@bj.admin.ch 5 RU 2014 479 7

0.201 Organizzazioni internazionali di diritto privato Campo d applicazione il 19 ottobre 2015 6 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Albania 4 giugno 2002 4 giugno 2002 Andorra 11 giugno 2015 11 giugno 2015 Argentina 28 aprile 1972 28 aprile 1972 Armenia 28 aprile 2015 28 aprile 2015 Australia 1 novembre 1973 1 novembre 1973 Austria 16 settembre 1954 15 luglio 1955 Azerbaigian 29 luglio 2014 29 luglio 2014 Belarus 12 luglio 2001 12 luglio 2001 Belgio 1 settembre 1953 15 luglio 1955 Bosnia e Erzegovina 7 giugno 2001 7 giugno 2001 Brasile 23 febbraio 2001 23 febbraio 2001 Bulgaria 22 aprile 1999 22 aprile 1999 Burkina Faso 16 ottobre 2013 16 ottobre 2013 Canada 7 ottobre 1968 7 ottobre 1968 Ceca, Repubblica 1 aprile 1993 S 28 gennaio 1993 Cile 25 aprile 1986 25 aprile 1986 Cina 3 luglio 1987 3 luglio 1987 Macao 18 agosto 1999 20 dicembre 1999 Cipro 8 ottobre 1984 8 ottobre 1984 Corea (Sud) 20 agosto 1997 20 agosto 1997 Costa Rica 27 gennaio 2011 27 gennaio 2011 Croazia 1 ottobre 1995 S 12 giugno 1995 Danimarca 26 febbraio 1954 15 luglio 1955 Ecuador 2 novembre 2007 2 novembre 2007 Egitto 24 aprile 1961 24 aprile 1961 Estonia 13 maggio 1998 13 maggio 1998 Filippine 14 luglio 2010 14 luglio 2010 Finlandia 2 dicembre 1955 2 dicembre 1955 Francia 20 aprile 1964 20 aprile 1964 Georgia 28 maggio 2001 28 maggio 2001 Germania 14 dicembre 1955 14 dicembre 1955 Giappone 27 giugno 1957 27 giugno 1957 Giordania 13 giugno 2001 13 giugno 2001 Grecia 26 agosto 1955 26 agosto 1955 India 13 marzo 2008 13 marzo 2008 Irlanda 26 agosto 1955 26 agosto 1955 Islanda 14 novembre 2003 14 novembre 2003 6 RU 1972 1828, 1978 548, 1984 199, 1985 24, 1987 427, 1990 602, 1994 1154, 2003 4083, 2006 3257, 2009 2649, 2011 3293, 2014 479 e 2015 4283. Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 8

Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Statuto 0.201 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Israele 24 settembre 1964 24 settembre 1964 Italia 26 giugno 1957 26 giugno 1957 Lettonia 11 agosto 1992 11 agosto 1992 Lituania 23 ottobre 2001 23 ottobre 2001 Lussemburgo 12 marzo 1956 12 marzo 1956 Macedonia 1 dicembre 1993 S 20 settembre 1993 Malaysia 2 ottobre 2002 2 ottobre 2002 Malta 30 gennaio 1995 30 gennaio 1995 Marocco 6 settembre 1993 6 settembre 1993 Maurizio 19 gennaio 2011 19 gennaio 2011 Messico 18 marzo 1986 18 marzo 1986 Monaco 8 agosto 1996 8 agosto 1996 Montenegro 1 marzo 2007 S 3 giugno 2006 Norvegia 15 luglio 1955 15 luglio 1955 Nuova Zelanda a 5 febbraio 2002 5 febbraio 2002 Paesi Bassi 25 settembre 1954 15 luglio 1955 Aruba 25 settembre 1954 15 luglio 1955 Curaçao 25 settembre 1954 15 luglio 1955 Parte caraibica (Bonaire, Sant Eustachio e Saba) 25 settembre 1954 15 luglio 1955 Sint Marteen 25 settembre 1954 15 luglio 1955 Panama 29 maggio 2002 29 maggio 2002 Paraguay 28 giugno 2005 28 giugno 2005 Perù 29 gennaio 2001 29 gennaio 2001 Polonia 29 maggio 1984 29 maggio 1984 Portogallo 8 dicembre 1953 15 luglio 1955 Regno Unito 3 gennaio 1955 15 luglio 1955 Romania 10 aprile 1991 10 aprile 1991 Russia 6 dicembre 2001 A 6 dicembre 2001 Serbia 1 giugno 2001 S 26 aprile 2001 Singapore 9 aprile 2014 9 aprile 2014 Slovacchia 1 giugno 1993 S 26 aprile 1993 Slovenia 15 novembre 1992 S 18 giugno 1992 Spagna 8 dicembre 1953 15 luglio 1955 Sri Lanka 27 settembre 2001 27 settembre 2001 Stati Uniti 15 ottobre 1964 15 ottobre 1964 Sudafrica 14 febbraio 2002 14 febbraio 2002 Suriname 7 ottobre 1977 7 ottobre 1977 Svezia 9 dicembre 1953 15 luglio 1955 Svizzera 6 maggio 1957 6 maggio 1957 Tunisia 4 novembre 2014 4 novembre 2014 Turchia 26 agosto 1955 26 agosto 1955 Ucraina 3 dicembre 2003 3 dicembre 2003 Ungheria 6 gennaio 1987 6 gennaio 1987 9

0.201 Organizzazioni internazionali di diritto privato Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Unione europea * 3 aprile 2007 3 aprile 2007 Uruguay 27 luglio 1983 27 luglio 1983 Venezuela 25 luglio 1979 25 luglio 1979 Vietnam 10 aprile 2013 10 aprile 2013 Zambia 17 maggio 2013 17 maggio 2013 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet della Conferenza dell Aja: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Lo statuto non vale per Tokelau. 10