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Direzione Sanità Settore Prevenzione Veterinaria vetalimenti.settore@regione.piemonte.it Prot. n. 2794 DB2002 Torino, lì 28 gennaio 2009 Ai Direttori S.C. Area B e C delle ASL del Piemonte LORO SEDI Al Direttore dell I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d Aosta via Bologna, n. 148 TORINO Oggetto: Prime indicazioni per l applicazione del D.Lgs 194 del 19/11/2008. Premessa Come noto, sulla G.U. n 289 del 11/12/2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, in materia di disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Reg. CE/882/2004. I proventi riscossi dalle ASL ai sensi del Decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale degli alimenti effettuate dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione. Questa norma, di derivazione comunitaria, sostituisce il D.Lgs 432/98 e prevede il pagamento di una tassa, da versare alle ASL di competenza, da parte di ogni attività all ingrosso di produzione, deposito e commercializzazione di alimenti. Essa si applica, per talune tipologie di attività (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, ecc.), attraverso l applicazione di tariffe stabilite in rapporto alla reale entità produttiva e, per tutte le altre tipologie, attraverso l imposizione di importi forfetari individuati in base a tre classi di entità produttiva, presunta per l anno di riferimento. In diverse parti del documento nazionale si evidenzia la tendenza ad allineare le tariffe all effettivo costo del servizio reso, senza tuttavia assicurare il mantenimento delle entrate storiche per il Servizio. Prima dell approvazione del Decreto e nelle opportune sedi istituzionali, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni, pur condividendone i principi, aveva proposto al Governo una serie di emendamenti, per consentire al provvedimento legislativo di raggiungere gli obiettivi previsti dagli indirizzi comunitari, salvaguardando le piccole imprese, gli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva, i metodi tradizionali impiegati per la produzione e la distribuzione di alimenti, nonché le esigenze delle aziende del settore situate in aree soggette a particolari difficoltà di ordine geografico. Tali emendamenti avrebbero, tra l altro, evitato di addebitare alle imprese medio-piccole l intero costo dei servizi relativi ai controlli sanitari ufficiali, eliminato l obbligo del pagamento anticipato delle tariffe e garantito uniformità nell applicazione degli importi dovuti per Corso Stati Uniti, 1-10128 Torino Tel. 011.432.22.30 Fax. 011.432.23.71 e-mail: vetalimenti.settore@regione.piemonte.it

l ispezione nei macelli. Tuttavia, le proposte regionali, benché approvate in Conferenza Stato- Regioni, non sono state accettate dal Governo, che ha emanato il Decreto Legislativo senza tenerle in considerazione. Il mancato accoglimento di taluni emendamenti determina attualmente alcune difficoltà e incertezze operative, a cui un apposito tavolo di lavoro sta cercando di ovviare. Il Coordinamento Interregionale di Sicurezza Alimentare, durante due recenti incontri, ha infatti esaminato il testo del provvedimento, con la duplice finalità di condividerne le interpretazioni pratiche e di evidenziare ai Ministeri competenti (Salute e Tesoro), le difficoltà e le problematiche applicative. Inoltre, sono state formulate osservazioni sulla bozza, predisposta dal Ministero della Salute, del Decreto previsto all art. 10 del D.Lgs 194/2008. Entrambi i documenti si trasmettono in allegato alla presente nota per opportuna conoscenza. Pertanto, alla luce delle osservazioni trasmesse al Ministero della Salute (formulate dal Coordinamento Tecnico Interregionale per la Sicurezza Alimentare) ed in attesa che l emanazione del decreto di applicazione del D.Lgs.194/2008 chiarisca dubbi interpretativi e modalità di tecniche di versamento delle tariffe, si dispone che le ASL diano attuazione a quanto previsto dal D.Lgs.194/2008, in base alle seguenti indicazioni operative, che potrebbero subire, nel corso del tempo, alcune variazioni: Decorrenza dell applicazione Le Sezioni da 1 a 5 dell Allegato A del D.Lgs 194/2008, sono applicabili a partire dal 12/12/2008, tuttavia, come già indicato via e-mail, pare opportuno concludere i conteggi relativi al D.Lgs 432/98 alla data del 31/12/2008 (fatti salvi eventuali futuri conguagli per il periodo intercorrente tra il 12 ed il 31 dicembre 2008). Nelle more dell emanazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del Decreto di applicazione, nonché dei chiarimenti applicativi ed interpretativi, all atto della compilazione dell apposita bolletta, si ritiene necessario riportare la dicitura salvo conguaglio in negativo o in positivo. In attesa che il Ministero predisponga la nuova modulistica, le ASL potranno continuare ad avvalersi del modello di bolletta già in uso con il D.Lgs. 432/98 (Decreto 13.4.1999), adattandolo alla circostanza. Maggiorazione di default delle tariffe base per il primo anno di applicazione e ulteriore maggiorazione per il finanziamento del Piano Nazionale dei Controlli A tutte le tariffe elencate nell Allegato A del D.Lgs 194/08, deve essere preliminarmente applicata la maggiorazione del 20% (prevista per il primo anno di applicazione al dell art. 11), nonché l ulteriore maggiorazione del 0,5% (come previsto al comma 4 dell art. 11, per il finanziamento del Piano Nazionale dei Controlli). Pertanto, in totale, deve essere applicata di default, alle tariffe base di tutte le Sezioni da 1 a 6, una maggiorazione del 20,5%. All importo finale complessivo della bolletta dovrà ancora essere aggiunta la quota spettante all ENPAV, pari al 2%. Gli importi ottenuti dovranno essere arrotondati, per eccesso o per difetto, al secondo decimale. -2-

Aspetti interpretativi dell articolato condivisi nell ambito del Coordinamento Interregionale art. 1, comma 2 (finanziamento dei controlli) art. 1, (sostituzione di altre tariffe) art. 2, (tariffe per la registrazione ed il riconoscimento) art. 2, comma 4 (svolgimento contemporaneo di diversi controlli nello stesso stabilimento) art. 3, (determinazione delle tariffe sulla base del costo del servizio) art. 3, (maggiorazione orario notturno) art. 3, comma 5 (impianti di macellazione, valutazione del costo del servizio) art. 4, (controlli supplementari) art. 4, comma 2 (controlli supplementari e campionamenti supplementari) L articolo 1, comma 2, individua espressamente, per il finanziamento dei controlli, l applicazione delle tariffe stabilite dagli Allegati del decreto stesso. Per quanto non ricompreso negli Allegati si rinvia, di fatto, al tariffario regionale (D.G.R. 42-12939 del 5/7/2004). La produzione primaria deve ritenersi, allo stato attuale, esclusa dal campo di applicazione del decreto, come pure il settore mangimistico. le tariffe di cui al presente decreto... sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al.... Conseguentemente, anche i costi relativi all'esecuzione della ricerca della Trichina spp. dei suini e negli equini macellati, sono comprese nelle tariffe previste nell Allegato A. Per i suidi macellati a domicilio ad uso privato, si continua ad applicare la tariffa prevista dal tariffario regionale, già comprensiva del costo dell esame trichinoscopico. In merito alle tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti, di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004, si continuano ad applicare quelle già determinate dai diversi provvedimenti regionali (es. DGR 79-7605 del 26/11/07 e DGR 4-9933 del 3/11/2008), in quanto, allo stato attuale, garantiscono la copertura del costo del servizio Il decreto non definisce chiaramente la contemporaneità nell esecuzione dei controlli ufficiali. In attesa dei chiarimenti da parte del Ministero ed in via transitoria, si considera quale unica tariffa cumulativa, che assicura la copertura dei costi dei servizi resi, quella composta dalla somma delle singole tariffe previste dagli Allegati per le diverse attività produttive svolte nello stabilimento (es. uno stabilimento con macello suino, sezionamento e prodotti a base di carne, pagherà la somma degli importi previsti alla Sezione 1.1, alla Sezione 2 ed alla Sezione 6 dell Allegato A del D.Lgs). Questo Settore intende analizzare, prossimamente, ipotesi contributive differenziate per agevolare le piccole imprese artigianali che effettuano più di un attività nel medesimo contesto strutturale. La valutazione del costo del servizio ai fini della determinazione degli importi delle tariffe, potrà essere effettuata solo dopo la definizione di criteri condivisi tra le Regioni ed il Ministero. In assenza, fatta salva la proposta riportata nell allegato 1 alla presente nota, relativa agli impianti di macellazione industriali, non si ritiene possibile definire, allo stato attuale, i costi del servizio per i controlli di cui alle restanti tariffe dell Allegato A. Ai fini della maggiorazione del 30% della tariffa, si ritiene debba intendersi come orario notturno, quello definito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 600.1.7./24475/7995 del 03.12.1996, ovvero dalle ore 18.00 alle ore 6.00. Tale maggiorazione deve essere applicata in aggiunta a quelle di cui all art. 11 del D.Lgs. Per una valutazione omogenea dei costi sostenuti negli impianti di macellazione carni rosse, in attesa del provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, si forniscono nell allegato 1 della presente nota, le indicazioni ed i criteri già condivisi dal Coordinamento Interregionale di Sicurezza Alimentare. Tali criteri potranno essere utilizzati in via transitoria, nei macelli industriali, per valutare se l applicazione delle tariffe presenti nella Sezione 1.1 del D.Lgs 194/08 superi o meno il costo del servizio reso. Nel caso di superamento, si applicherà un importo pari al costo. Sono previste tariffazioni, determinate in funzione del costo orario del servizio per i controlli supplementari, integrativi e rafforzati. Le spese derivanti dall esecuzione dei controlli supplementari sono dovute esclusivamente dagli OSA destinatari del campo di applicazione del D.Lgs 194/2008. In fase di prima applicazione, si considerano controlli supplementari a totale carico degli OSA, quelli effettuati per la verifica di non conformità accertate in precedenza (follow-up), nel caso di irregolarità rilevanti, che richiedano un sopralluogo non ricompreso nella programmazione ordinaria dell attività. Ricadono anche in questa fattispecie le verifiche effettuate a seguito di richiesta di altri Organi di controllo (es. N.A.S.), a seguito di irregolarità accertata. -3-

segue art. 4, comma 2 (controlli supplementari e campionamenti supplementari) art. 4, (controlli su richiesta dell OSA e certificazioni, export) art. 5 (valore del costo orario e criteri di valutazione) art. 9, (rideterminazione tariffe in base al costo del servizio) art. 10, (decreto modalità applicative) art. 10, (versamento anticipato) art. 10, comma 4 (termine per il versamento delle tariffe previste nella Sezione 6) art. 10, comma 5 (ritardati o omessi pagamenti) art. 11, commi 1 e 4 (maggiorazioni di default) art. 13, (destinazione dei proventi ) Si richiamano, inoltre, le indicazioni fornite dall UVAC Piemonte con e-mail del 16/1/2009, relative ai costi per gli esami di laboratorio svolti a seguito dei controlli per sospetto (per precedenti segnalazioni di non conformità) o per allerta comunitarie. I costi relativi ai controlli analitici supplementari dovranno essere corrisposti direttamente al laboratorio ufficiale di analisi. In merito ai controlli effettuati su richiesta dell OSA, in particolare ai fini della certificazione, sono applicabili le tariffe previste dal tariffario regionale, in quanto garantiscono la copertura del costo del servizio. Il rilascio di certificati per l esportazione di carni e altri prodotti, esula dal campo di applicazione del Decreto. Anche in questo caso si applicano le tariffe previste dal tariffario regionale. In attesa di chiarimenti da parte del Ministero si definisce come costo orario, quello relativo alla prestazione (comprensivo di tutto il personale coinvolto nel controllo) e non il costo orario del singolo operatore che prende parte all esecuzione del controllo ufficiale. Il valore orario di 50, è stato determinato dal Ministero ai sensi dell Allegato VI del Regolamento CE 882/2004 (Allegato C del D.Lgs) e pertanto, tiene già in considerazione lo stipendio del personale partecipante ai controlli, i costi di viaggio, i costi delle strutture, delle strumentazioni, delle attrezzature, della formazione, delle analisi di laboratorio e di campionamento. Valgono le considerazioni espresse per l art. 3, in merito alla valutazione del costo del servizio reso. Il Decreto interministeriale, citato nei punti precedenti, è in fase di elaborazione e dovrebbe essere emanato entro la metà di febbraio p.v. Per il momento si utilizza, adattandola, la modulistica di cui al D.Lgs 432/98. Sono state evidenziate al Ministero le difficoltà operative, sia per l OSA che per l ASL, nel richiedere il versamento anticipato delle tariffe. Il Coordinamento ha proposto una modifica da inserire nel succitato Decreto interministeriale. Relativamente al temine temporale per il versamento degli importi riferiti alla Sezione 6 (31/1/2009), è stata richiesta al Ministero una proroga fino al 30/6/2009 (da inserire nell emanando Decreto attuativo). In attesa di riscontro, si ritiene opportuno procedere, comunque, ad una ricognizione degli OSA soggetti al pagamento delle tariffe di cui alla Sezione 6 e preparare i conteggi degli importi dovuti in rapporto alla relativa capacità produttiva, avvisando contestualmente gli interessati dei nuovi oneri a loro carico. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento non si interrompe l erogazione del servizio prestato. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, si applica una maggiorazione del 30%. E stato proposto al Ministero di prevedere nel Decreto di applicazione del D.Lgs.194/2008, la riscossione coatta mediante iscrizione a ruolo. In merito alla maggiorazione del 20% delle tariffe elencate nell Allegato A, si ritiene che debba essere applicata anche sulle attività tariffate dalla Sezione 6. Tale maggiorazione non si applica se l importo è determinato addebitando il costo effettivo del servizio. La maggiorazione del 0,5% si applica su tutti gli importi tariffati ai sensi del D.Lgs. 194/2008. Ai controlli supplementari non si applica alcuna maggiorazione oltre al costo del servizio. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione devono evidenziare alle rispettive Direzioni Aziendali che i proventi riscossi ai sensi del D.Lgs 194/2008 sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al Reg. CE/882/2004. Al riguardo, questo Settore invierà comunque una nota ai Direttori Generali delle ASL. -4-

Indicazioni applicative relative all Allegato A Allegato A, Sezione 1 (impianti di macellazione) Allegato A, Sezione 2 (impianti di sezionamento) Allegato A, Sezione 4 (lavorazione latte crudo) Allegato A, Sezione 6 (stabilimenti non ricompresi nell Allegato IV Reg. CE/882/04) Per tutta la Sezione 1.1, in linea di principio, si applicano le tariffe indicate nella Tabella 1 (più le maggiorazioni del 20% e del 0,5%), in rapporto alle rispettive fasce produttive annue. Fino ad una futura valutazione del costo del servizio, anche per le piccole realtà di macellazione (riconosciute o capacità limitata) è prevista l applicazione delle tariffe della prima fascia, senza percentuali di maggiorazione (eccetto quelle di default del 20% e del 0,5%), come invece prevedeva il D.Lgs. 432/98. Per una valutazione omogenea dei costi sostenuti negli impianti di macellazione carni rosse ad elevato grado di automazione, in attesa del provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, si forniscono nell allegato 1 della presente nota, le indicazioni ed i criteri già condivisi dal Coordinamento Interregionale di Sicurezza Alimentare. Tali criteri potranno essere utilizzati in via transitoria nei macelli industriali, per valutare se l applicazione delle tariffe presenti nella Sezione 1.1 del D.Lgs 194/08 superi o meno il costo del servizio reso. Nel caso di superamento, si applicherà un importo pari al costo del servizio. Nella tabella 1 viene fatto riferimento alla categoria di animali bovini giovani che non trova riscontro in alcuna definizione su provvedimenti comunitari e nazionali. Pertanto, ai fini del D.Lgs 194/2008 si definiscono bovini giovani i vitelli di età non superiore a 8 mesi (anche in continuità con quanto era già previsto dal D.Lgs 432/1998). Per quanto attiene alla Sezione 1.4., in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, si precisa che, se la visita ante mortem è svolta in altra ASL rispetto a quella di macellazione, l'importo relativo alla macellazione dovrà essere decurtato dell importo già versato all ASL dell allevamento di provenienza. Per gli stabilimenti che svolgono attività di sezionamento, gli importi previsti si applicano sul quantitativo totale di carne introdotta dallo stabilimento, indipendentemente che la stessa venga poi lavorata o solo commercializzata (in conformità a quanto era già stato indicato nella Circolare ministeriale n. 600.8/24471/88G775 del 15/3/2000). Nel caso in cui lo stabilimento di sezionamento svolga anche attività di deposito di carni confezionate, si applicano sia le tariffe previste dalla Sezione 2, sia quelle indicate dalla Sezione 6 (deposito di alimenti in regime di temperatura controllata). Gli importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte, si applicano ai soli stabilimenti di trattamento e di trasformazione che lavorano il latte crudo e non ai centri di raccolta che, invece, pagano la tariffa ai sensi dell Allegato A, Sezione 6, come deposito di prodotti a temperatura controllata. Sono previste tariffe forfetarie, su base annua, differenziate secondo una categorizzazione delle attività, calcolata in base all entità delle lavorazioni e per fasce produttive. Limitatamente agli stabilimenti di pertinenza dei Servizi Veterinari, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, sono soggetti al pagamento della tariffa, in linea di massima, tutte le attività riconosciute ricomprese nella tabella della Sezione 6, nonché le attività registrate di lavorazione del miele che vendono prevalentemente all ingrosso e quelle di deposito carni e prodotti di origine animale registrate. Nel dettaglio: - prodotti a base di carne (compresi i pastifici) e preparazioni a base di carne (limitatamente a queste due categorie, qualora nello stesso stabilimento coesistano entrambe le attività, si applicherà la tariffa una sola volta); - latte trattato termicamente (si intendono gli impianti riconosciuti che non trattano latte crudo, nei casi in cui non si applichi già il pagamento di cui alla Sezione 4); - prodotti lattiero caseari (solo nei casi in cui non si applichi già il pagamento al conferimento di latte crudo per la successiva lavorazione), compresi i prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata ed i prodotti composti (riconosciuti e/o registrati); -5-

SegueAllegato A Sezione 6 (stabilimenti non ricompresi nell Allegato IV Reg. CE/882/04) - lavorazione ovoprodotti; - centri imballaggio uova; - laboratori di smielatura; - molluschi bivalvi vivi; - cosce di rana e lumache; - grassi fusi e ciccioli; - lavorazione stomaci, vesciche e budelle; - produzione gelatine e collagene; - depositi alimentari di carni e/o con prevalenza di prodotti di origine animale (a regime di freddo e non) e piattaforme di distribuzione. Con il termine attività prevalente ingrosso si intende il superamento del 50% del fatturato come vendita all ingrosso. L entità produttiva è calcolata su base annua dell anno precedente, mentre, per i nuovi impianti, l OSA effettuerà una stima dell entità produttiva. In fase di prima applicazione, nel caso risultasse difficoltosa una ricognizione puntuale, la fascia produttiva può essere dichiarata, in autocertificazione, dall OSA medesimo. Nel caso di attività controllate da Servizi dipartimentali diversi, fatta salva una preliminare definizione degli ambiti di attività, di coordinamento e di integrazione, le tariffe si applicano una sola volta, da parte del Servizio con competenza prevalente. Ulteriori indicazioni saranno fornite a seguito di un primo periodo di applicazione e dopo l emanazione del Decreto interministeriale previsto all art. 10 del D.Lgs, nonché successivamente ad eventuali chiarimenti ricevuti dal Ministero o concordati in sede di Coordinamento Interregionale di Sicurezza Alimentare. Distinti saluti. Il Direttore Vittorio Demicheli (firmato in originale) GM/UB -6-

allegato 1 Calcolo del costo del servizio per le attività di macellazione di animali a carni rosse, in funzione dei tempi minimi di ispezione e della velocità della catena di macellazione Ai fini del calcolo del costo del servizio, da utilizzare qualora l'applicazione delle tariffe previste dalla Sezione 1.1 del D.Lgs 194/2008 risulti superiore ad esso, vengono stabiliti dei "tempi minimi" per l esclusiva attività di ispezione ante e post mortem, in rapporto alle diverse specie animali considerate, al di sotto dei quali non è ragionevolmente possibile effettuare correttamente tali controlli ispettivi. Con il rallentamento della catena, aumenta proporzionalmente il tempo di macellazione per capo, fino al punto in cui il costo del servizio e l'importo derivato dall'applicazione delle tariffe si pareggiano (con ulteriori rallentamenti, il costo del servizio supera l'importo derivato dall'applicazione delle tariffe). SPECIE ANIMALE BOVINI ADULTI VITELLI EQUINI SUINI> 25 Kg. Tempi minimi per le attività ispettive nei macelli TEMPI MINIMI PER CAPO 4 minuti/capo 2 minuti/capo 3 minuti/capo 0,6 minuti/capo Limiti massimi di velocità della catena di macellazione oltre i quali sono applicabili i tempi minimi e al di sotto dei quali aumentano tali tempi SPECIE ANIMALE LIMITI MASSIMI VELOCITA' CATENA DI MACELLAZIONE BOVINI ADULTI > 15 capi/ora VITELLI > 30 capi/ora EQUINI SUINI> 25 Kg. > 20 capi/ora > 100 capi/ora Limiti minimi di velocità della catena di macellazione al di sotto dei quali il costo del servizio è uguale o superiore all'applicazione delle tariffe standard previste dal Reg. CE/882/04 SPECIE ANIMALE LIMITI MINIMI VELOCITA' CATENA DI MACELLAZIONE BOVINI ADULTI < 10 capi/ora VITELLI EQUINI SUINI> 25 Kg. < 24 capi/ora < 16 capi/ora < 49 capi/ora Tabella esemplificativa di calcolo del costo del servizio in funzione della velocità della catena di macellazione e in rapporto all'applicazione standard delle tariffe Reg. CE/882/04 BOVINI ADULTI (tempo minimo per l'ispezione per capo: 4 minuti) Velocità catena di macellazione Tempo per capo Costo per capo alla tariffa oraria di 50,00 (1 minuto= 0,83) Tariffa standard Reg. CE/882/04 % di riduzione conseguente, rispetto alla tariffa 882 (circa) >15 capi/ora 4 minuti/capo 4x 0,83= 3,32-33,5% 12 capi/ora 5 minuti/capo 5 x 0,83= 4,15 5/capo -17,0% lo capi/ora 6 minuti/capo 6 x 0,83= 4,98-2% Limite sotto il quale il costo del servizio diventa superiore all'applicazione della tariffe Reg. CE/882/04 Costo servizio > < 9 capi/ora 6,6 minuti/capo 6,6 x 0,83= 5,48 5/capo applicazione tariffa 882-7-

Tabella esemplificativa di calcolo del costo del servizio in funzione della velocità della catena di macellazione e in rapporto all'applicazione standard delle tariffe Reg. CE/882/04 VITELLI (tempo minimo per l'ispezione per capo: 2 minuti) Velocità catena di macellazione Tempo per capo Costo per capo alla tariffa oraria di 50,00 (1 minuto= 0,83) Tariffa standard Reg. CE/882/04 % di riduzione conseguente, rispetto alla tariffa 882 (circa) > 30 capi/ora 2 minuti/capo 2 x 0,83= 1,66-18% 28 capi/ora 2,1 minuti/capo 2,1 x 0,83= 1,74-12% 26 capi/ora 2,3 minuti/capo 2,3 x 0,83= 1,90 2/capo -5% < 24 capi/ora 2,5 minuti/capo 2,5 x 0,83= 2,08 Costo servizio = o > applicaz.ne tariffa 882 Limite sotto il quale il costo del servizio diventa superiore all'applicazione della tariffe Reg CE/882 Tabella esemplificativa di calcolo del costo del servizio in funzione della velocità della catena di macellazione e in rapporto all'applicazione standard delle tariffe Reg. CE/882/04 Velocità catena di macellazione EQUINI (tempo minimo per l'ispezione per capo: 3 minuti) Tempo per capo Costo per capo alla tariffa oraria di 50,00 (1 minuto= 0,83) Tariffa standard Reg. CE/882/04 % di riduzione conseguente, rispetto alla tariffa 882 (circa) > 20 capi/ora 3 minuti/capo 3 x 0,83= 2,49-17% 17 capi/ora 3,5 minuti/capo 3,5 x 0,83= 2,91 3/capo - 3% Limite sotto il quale il costo del servizio diventa superiore all'applicazione della tariffe Reg CE/882 /2004 <16 capi/ora 3,75 minuti/capo 3,74x 0,83= 3, 11 3/capo Costo servizio = o > applicaz.ne tariffa 882 Velocità catena di macellazione Tabella esemplificativa di calcolo del costo del servizio in funzione della velocità della catena di macellazione e in rapporto all'applicazione standard delle tariffe Reg. CE/882/04 SUINI> 25Kg. (tempo minimo per l'ispezione per capo: 0,6 minuti) Tempo per capo Costo per capo alla tariffa oraria di 50,00 (1 minuto= 0,83) Tariffa standard Reg. CE/882/04 % di riduzione conseguente, rispetto alla tariffa 882 (circa) > 100 capi/ora 0,6 minuti/capo 0,6 x 0,83= 0,49-50% 80 capi/ora 0,75 minuti/capo 0,75x 0,83= 0,62 l/capo - 38% 60 capi/ora 1 minuti/ capo 1 x 0,83= 0,83-17% 50 capi/ora 1,2 minuti/capo 1,2 x 0,83= 0,99-1% Limite sotto il quale il costo del servizio diventa superiore all'applicazione della tariffe Reg CE/882 < 49 capi/ora 1,22 minuti/capo 1,22 x 0,83= 1,01 l/capo Costo servizio = o > applicaz.ne tariffa 882-8-