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SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 maggio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge n. 1110, d iniziativa dei senatori Pelino, Mandelli, Zuffada, Pagnoncelli, Eva Longo, Razzi, Marin, Piccoli, Zanettin, Dalla Tor, Torrisi, Caliendo, Perrone, Zizza e Carraro; n. 1410, d iniziativa dei senatori Bocchino, Battista, Campanella, Orellana, Lucidi e Blundo; n. 1544, d iniziativa dei senatori Tomaselli, Astorre, De Monte, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Borioli, Cantini, Collina, Cucca, Stefano Esposito, Lai, Pagliari, Pezzopane, Scalia e Sonego: Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l organizzazione e il funzionamento dell Agenzia spaziale italiana Art. 1. (Finalità) 1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l efficacia delle iniziative dell Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell interesse dello Stato. 1110-1410-1544 - XVII ALLA CAMERA

Art. 2. (Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale) 1. L articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è sostituito dal seguente: «Art. 21. - (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale). 1. Al fine di assicurare l indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato". 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato. 3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell istruzione, dell università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e 2 j dal presidente dell A.S.I.. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri. 4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente. 5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All attuazione del presente comma si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Il Comitato, nell ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale: a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

b) indirizza e supporta l A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; d) assicura il coordinamento dei programmi e dell attività dell A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, 3 con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h); l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni; m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali; n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici; o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell Unione europea; p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di

tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica; q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale; r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall attività dell uomo, nonché ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni; s) promuove misure volte a sostenere le domande e l offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane. 7. Per l espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall A.S.I.. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica. 8. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 4 Art. 3. (Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali) 1. Al fine di assicurare le finalità di cui all articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 2: 1) al comma 1, dopo le parole: «coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali,» sono inserite le seguenti: «in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e»; 2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto»; b) all articolo 3, comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti: «a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale; a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio»; 2) alla lettera b), la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» e dopo le parole: «campo della ricerca spaziale e aero-

spaziale» sono aggiunte le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»; 3) alla lettera c), dopo le parole: «intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi,» sono inserite le seguenti: «in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e» e dopo le parole: «promozione della ricerca spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»; 4) alla lettera d), dopo le parole: «nel settore spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»; c) all articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»; d) all articolo 6, comma 2, dopo le parole: «tra persone» sono inserite le seguenti: «di riconosciuta onorabilità e»; e) all articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, e da altri quattro componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi»; 5 f) all articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»; g) all articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»; h) all articolo 14, il comma 2 è abrogato; i) all articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»; l) all articolo 18, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ed al Ministero dell economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonché al Comitato interministe-

riale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»; m) dopo l articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19-bis. (Obblighi di pubblicità). - 1. In attuazione dei princìpi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l A.S.I. è tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale: a) le informazioni sull attività complessivamente svolta; b) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti; c) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia»; n) l articolo 20 è abrogato. Art. 4. (Modifiche allo statuto dell A.S.I.) 6 1. Il consiglio di amministrazione dell A. S.I. provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell A.S.I. di cui al comunicato del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge. Art. 5. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) 1. I componenti degli organi dell A.S.I., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti. 2. All articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è abrogato; b) nella rubrica, le parole: «, Agenzia spaziale italiana» sono soppresse. IL PRESIDENTE