GLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. Piergiorgio Mondini 11 luglio 2017

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GLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO Piergiorgio Mondini 11 luglio 2017 1

Incentivi fiscali per le misure antisismiche: le detrazioni d imposta Per la concessione di particolari benefici fiscali l ordinamento può utilizzare due strumenti: la detrazione di imposta o il credito d imposta. Una scelta fatta di volta in volta in ragione di specifiche esigenze o valutazioni. Si tratta di una preferenza influenzata dagli obiettivi che si intendono raggiungere. Gli effetti della scelta non sono neutri. La detrazione dall imposta, infatti, ha significati concreti solo se, in capo al beneficiario della stessa, ci sia un imposta da pagare. Se l ammontare dell imposta è incapiente, il beneficio resta sulla carta e l ammontare della detrazione non utilizzata si perde. Il credito d imposta, invece, è sempre utilizzabile nella sua interezza e non impatta con situazioni di incapienza. Per gli interventi di riqualificazione antisismica, il legislatore ha scelto il meccanismo delle detrazioni, prevedendo, in caso di incapienza, il correttivo della cessione, su base opzionale, della detrazione a favore di chi ha effettuato gli interventi o a terzi (escluse le banche). 2

Incentivi fiscali per le misure antisismiche: origini ed evoluzione. La legge n. 449/97 Legge n. 449 del 27/12/1997, art. 1 (in vigore fino al 31/12/2011): Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi relativi ( ) all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento. La disposizione fu da ultimo prorogata fino al 31/12/2011 dalla legge n. 244 del 24/12/2007. 3

Incentivi fiscali per le misure antisismiche: origini ed evoluzione La circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24/02/1998, a commento delle disposizioni vigenti all epoca ha precisato che: - la normativa tecnica regolamentare a cui fare riferimento è contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno del 16 gennaio 1996 (ora prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008); - gli interventi di messa in sicurezza statica e quelli relativi all'adozione di misure antisismiche sono, in genere, riferiti ad opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia; - gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità; 4

Incentivi fiscali per le misure antisismiche: origini ed evoluzione - nell'ambito dei centri storici essi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari : è necessaria la cooperazione tra proprietari interessati e l'intervento attivo degli enti locali, vista la rilevanza degli interventi che interessano edifici e ambienti tutelati e chiamano direttamente in causa i Comuni, anche per la necessità di intervenire, come si è detto, sulla rete dei servizi; devono essere i privati, di norma, a predisporre "progetti unitari", ed a sottoporli all'esame del Comune, per una approvazione di tipo "edilizio": ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico; non può essere esclusa l'iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari; - la disposizione citata deve essere estesa a tutti i casi di miglioramento o di adeguamento della sicurezza statica ed antisismica: l'ulteriore specificazione del legislatore nel caso dei centri storici va intesa come una indicazione di metodo circa la particolare cautela da tenere nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati correntemente. 5

Incentivi fiscali per le misure antisismiche: origini ed evoluzione L art. 16 bis del TUIR DPR n. 917 del 22/12/1986, Titolo I, Capo I, art. 16 bis (introdotto dall art. 4 D.L. 201/11, in vigore dal 1 /01/12), dedicato all IRPEF: Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: ( ) i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. D.L. n. 63 del 4/6/2013, art. 16, c. 1 (come modificato dalle leggi n. 147/13, n. 190/14, n. 208/15 e n. 232/16): per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017. 6

L art. 16 del D.L. n. 63/2013 Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità in vigore dal 4/08/13 al 31/12/16 D.L. n. 63 del 4/06/2013 (conv. da legge n. 90/13) art. 16. c. 1 bis, in vigore dal 4/08/2013: Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015. Disposizione prorogata fino al 31 dicembre 2016 per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 208/15. 7

L art. 16 del D.L. n. 63/2013 Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità in vigore dal 4/08/13 al 31/12/16 La circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18/09/13, a commento dell art. 16 nella versione in vigore dal 4/08/13 al 31/12/16, ha precisato che l agevolazione spetta: per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità immobiliare; per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. 8

L art. 16 del D.L. n. 63/2013 Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità in vigore dal 4/08/13 al 31/12/16 La circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18/09/13, a commento dell art. 16 nella versione in vigore fino dal 4/08/13 al 31/12/16 ha precisato altresì che: - possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento); - le spese sostenute per gli interventi in precedenza descritti possono fruire dell'aliquota del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; - il tetto massimo di spesa agevolata è fissato nella misura di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio. - per l'individuazione della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in questione (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare), in assenza di indicazioni nella disposizione in commento e considerate le tipologie di interventi agevolabili, si ritiene che si debba fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 16-bis del T.U.I.R. - la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 9

L art. 16 del D.L. n. 63/2013. Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità: le disposizioni vigenti D.L. n. 63 del 4/06/2013 (conv. da legge n. 90/13, modificato dalla legge n. 232 dell 11/12/2016) art. 16. c. 1 bis e c. 1 ter, in vigore dal 1/01/2017: Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. 1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ( ). 10

L art. 16 del D.L. n. 63/2013. Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità: le disposizioni vigenti D.L. n. 63 del 4/06/2013 (conv. da legge n. 90/13, modificato dalla legge n. 232 dell 11/12/2016) art. 16, c. 1 quater, in vigore dal 1/01/2017: Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonchè le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (D.M. 28/02/2017). In base alle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 per i trasferimenti di singole unità immobiliari ubicate in zona sismica 1 effettuati entro 18 mesi dall ultimazione dei lavori è prevista l applicazione della detrazione del 75% o dell 85% (in funzione della classe di rischio) calcolata sul prezzo di vendita, su un importo di spesa massima di 96.000 euro da ripartire in 5 anni. 11

L art. 16 del D.L. n. 63/2013. Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità: le disposizioni vigenti i D.L. n. 63 del 4/06/2013 (conv. da legge n. 90/13, modificato dalla legge n. 232 dell 11/12/2016) art. 16, c. 1 quinquies e c. 1 sexies, in vigore dal 1/01/2017: Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (Provv. A.d.E. 8/6/2017 n. 108572). A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. 12

L art. 16 del D.L. n. 63/2013. Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità: le disposizioni vigenti i Decreto previsto dall art. 16, comma 1 quater del D.L. n. 63/2013: D.M. 28/2/2017. Stabilisce le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Il decreto individua otto classi di Rischio Sismico per valutare le costruzioni: da A+ (corrispondente al rischio minore), passando ad A, B, C, D, E, F e G (corrispondente al rischio maggiore). Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione: 1) convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e qualunque miglioramento del numero di classi di rischio sismico. La valutazione si basa sui metodi di analisi già previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008; 2) semplificata, applicabile, ai fini della detrazione fiscale, agli edifici in muratura, agli edifici assimilabili ai capannoni industriali, destinati ad attività produttive, nonché agli edifici in calcestruzzo armato (il metodo semplificato consente il passaggio di una sola classe di rischio). 13

L art. 16 del D.L. n. 63/2013. Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità: le disposizioni vigenti i Decreto previsto dall art. 16, comma 1 quater del D.L. n. 63/2013: D.M. 28/2/2017. Il decreto stabilisce anche le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati,dell'efficacia degli interventi. Fermi restando gli obblighi già previsti dal DPR 380/2001,all art. 3 del decreto sono specificati gli adempimenti spettanti al progettista, al Direttore dei lavori ed al collaudatore (ove previsto per legge). - il progettista dell intervento strutturale assevera, secondo il modello riportato nell Allegato B al decreto, la classe di rischio dell edificio precedente l intervento e quella conseguibile a seguito dell esecuzione dello stesso. - Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all atto dell ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. L asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere consegnate in copia al committente e depositate allo sportello unico competente (SUE, sportello unico edilizia, nel caso di interventi relativi ad edifici residenziali e/o direzionali; SUAP, sportello unico per le attività produttive, nel caso di interventi relativi ad edifici connessi all'esercizio di attività economiche). 14

Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti - Riepilogo Le detrazioni per interventi antisismici su edifici residenziali per i contribuenti IRPEF: - in qualsiasi zona sismica, 50% delle spese fino ad un ammontare di spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare (dopo il 31/12/2017, 36% e 48.000 euro), da ripartire in 10 quote annuali, di pari importo; - in zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), dal 1 /01/2017 e fino al 31/12/2021: 50% delle spese, fino ad un ammontare di spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Se gli interventi comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione è elevata al 70%; se dagli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore la detrazione è elevata all 80%. In entrambi i casi rimane l ammontare di spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare; - gli interventi possono riguardare anche costruzioni non adibite ad abitazione principale; - per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta sopra descritte spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento: le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 15

Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti - Riepilogo Le detrazioni per interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attività produttive, per i contribuenti IRPEF ed IRES: - se ubicate in zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), dal 1 /01/2017 e fino al 31/12/2021, 50% delle spese, fino ad un ammontare di spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo; - se gli interventi comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione è elevata al 70 %; se dagli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore la detrazione è elevata all 80%. In entrambi i casi rimane l ammontare di spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare. 16

Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti - Riepilogo Con riferimento agli interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attività produttive, per i contribuenti IRPEF ed IRES, secondo i chiarimenti forniti dalla prassi relativa alle norme previgenti, la detrazione spetta: per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici; per le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (in base alle modifiche intervenute con la legge di bilancio per il 2017). Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità immobiliare. Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. 17

Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti - Riepilogo Con riferimento agli interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attività produttive, per i contribuenti IRPEF ed IRES, secondo i chiarimenti forniti dalla prassi relativa alle norme previgenti, si può concludere che: - possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento); - le spese sostenute per gli interventi possono fruire dell'aliquota del 50% (o 70% o 80%), a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame; - il tetto massimo di spesa agevolata è fissato nella misura di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; - la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 18

Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti - Criticità principali - individuazione della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in questione (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare): il rinvio all art. 16, comma 1, lett. I) del T.U.I.R., operato nella circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29/E/13, non appare applicabile anche alle imprese che determinano il proprio reddito secondo il principio di competenza e non di cassa; - asseverazione e individuazione degli interventi antisismici rispetto ad altri lavori; - procedure autorizzatorie avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame; - immobili patrimonio; - nozione di edificio 19

Gli interventi antisismici: l IVA L aliquota IVA applicabile varia in funzione della tipologia di intervento: - manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all art. 3, lett. a) e b) del DPR n. 380/01, su immobile strumentale (es. capannone): aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento (eventualmente con applicazione del meccanismo c.d. di reverse charge ai sensi dell art. 17, comma 6, lett. a-ter del DPR n. 633/72); - interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, di cui all art. 3, lett. c) e d) del DPR n. 380/01: aliquota in misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72; - interventi di demolizione e ricostruzione senza ampliamento di volumetria: aliquota ridotta nella misura del 10 per cento ai sensi del citato n. 127 quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72. 20