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Associazione Industriali della Provincia di Vicenza Sezione Costruttori Edili Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA 04.06.2009 Avv. Luigi Meduri 1

PRIMO ARGOMENTO Definizione, normativa di riferimento e finalità del Documento Unico di Regolarità Contributiva 2

DEFINIZIONE DURC In generale Il DURC è un atto certificativo a carattere ricognitivo rilasciato, a richiesta dell interessato o della stazione appaltante, dall INPS, dall INAIL, da altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, dalle Casse Edili nel settore dell edilizia. edilizia. 3

In prospettiva Il DURC certificherà anche la congruità contributiva e potrà,, quindi, a breve definirsi come il certificato che attesta la complessiva regolarità contributiva sia formale che sostanziale dell impresa 4

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE Il DURC certifica il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 24 ottobre 2007, attestando, ai sensi dell art. 5, la regolarità contributiva dell impresa qualora vi sia: correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici; corrispondenza fra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti come dovuti; inesistenza di inadempienze in atto. 5

NEI LAVORI EDILI Il DURC può definirsi come il documento rilasciato dalla Cassa Edile per le imprese del settore edile che attesta la complessiva regolarità contributiva del soggetto richiedente, cosi come risultante dai documenti e dagli archivi di : INPS INAIL Casse Edili Banca Dati Nazionale (B.N.I.( B.N.I.). 6

Fini del nuovo sistema di certificazione: a) La semplificazione degli adempimenti amministrativi b) La lotta al sommerso c) La definizione della mappa dei rischi a fini previdenziali d) L esigenza di dare certezza circa la regolarità delle imprese affidatarie di appalti pubblici per la maggiore garanzia del loro corretto svolgimento e) La limitazione dei casi di concorrenza sleale nella partecipazione alle gare 7

Testo Congiunto INPS, INAIL, Casse Edili, di cui alla nota 230/05 del Ministero del Lavoro: Il DURC rappresenta un utile strumento per l osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare. 8

LA DEFINIZIONE DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA sussiste la regolarità contributiva: ai fini INPS,, sia quando sussista la correntezza degli adempimenti e non esistano inadempienze in atto, sia quando vi sia richiesta di rateazione per la quale la struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato; ai fini INAIL,, sia quando sussista correntezza degli adempimenti ed il rischio assicurato corrisponda, per natura ed entità,, a quello proprio dell appalto, sia quando vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente; ai fini Cassa Edile,, quando la Cassa medesima abbia verificato con esito positivo la regolarità dell impresa richiedente a livello locale e, tramite la banca dati, a livello nazionale. La Circolare non n si è espressa sulla facoltà di rateizzazione, materia questa demandata alle Associazioni di categoria. 9

IL PERCORSO NORMATIVO Legge n. 55/90; Legge n. 109/94; D. Lgs. n. 494/96; Legge n. 415/98; D. Lgs. n. 528/99; D.P.R. n. 554/99; D.P.R. n. 34/00; D.P.R. n. 445/00; la legislazione Legge n. 266/02; D. Lgs. n. 276/03; D. Lgs. n. 251/04; Legge n. 51/06; D. Lgs. n. 163/06; Finanziaria 2007; D. M. 24.10.07; D. Lgs. n. 81/08; Legge n. 02/09. 10

IL PERCORSO NORMATIVO le circolari, le convenzioni e gli accordi collettivi Convenzione del 03.12.03 Circolare INPS n. 122 del 2005 Avviso Comune del 16.12.03 Circolare INPS n. 09 del 2006 Convenzione del 15.04.04 Circolare INAIL 14.02.06 Circolare Ministero del Lavoro del Deliberazione n. 05 del 14.10.06 14.07.04 Circolare INAIL n. 07 del 05.02.08 Accordo del 24.11.04 Circolare CNCE n.347 del 04.04.08 Deliberazione n. 1 del 01.03.05 Nota Ministero del Lavoro n. 9503/07 Deliberazione n. 2 del 17.03.05 Nota Ministero del Lavoro n. 15356/07 Deliberazione n. 3 del 30.03.05 Avviso Comune 17.05.07 Nota del Ministero del Lavoro n. 230 del Circolare Ministero del lavoro n. 05/08 2005 Circolare CNCE n. 346 del 21.03.08 Circolare INAIL n. 38 del 2005 Verbale di accordo Edilizia 18.06.08 Circolare INPS n. 92 del 2005 Circolare Ministero del lavoro n. 34/08 Circolare INPS n. 106 del 2005 Circolare INAIL 04.02.09 Deliberazione n. 04 del 14.10.05 Lett. Circ.. Ministero del lavoro n. 4549/09 Circolare del Ministero del Lavoro del 05.12.05 Circolare Ministero del lavoro n. 10/09 Circolare del Ministero del Lavoro del 22.12.05 11

Percorso normativo Imminenti novità Regolamento del Codice dei contratti pubblici Modificazione del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (TUS) 12

Art.18 comma 7, L. n. 55/90 L appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all amministrazione o ente committente prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, trici, trasmettono periodicamente all amministrazione amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 13

Con Legge n.109/94,si è stabilito all art. art. 10 co.. 1-1 quater, l obbligo in capo alle imprese partecipanti alle gare di comprovare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell offerta offerta, a pena della esclusione dalla gara, di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione del fatto all Autorit Autorità di vigilanza. 14

Con il D.lgs. n. 494/96 (attuazione della direttiva 92/57/ CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili) è stato previsto,all art. art. 3 co.8 lett.. b) l obbligo in capo ai committenti dei lavori privati o ai responsabili dei lavori di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e Cassa Edile. 15

Con la legge 18 novembre 1998 n. 415 si è stabilito, l obbligo, in capo ai concessionari di lavori pubblici: - di effettuare, prima di procedere all apertura apertura delle buste delle offerte presentate, una verifica a campione fra gli offerenti sulla effettiva regolarità contributiva autodichiarata dal concorrente; 16

- di richiedere,, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, all aggiudicatario aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, se non inclusi nella verifica a campione, di fornire la prova della regolarità contributiva; 17

- di applicare le sanzioni amministrative di cui all articolo articolo 8 comma 7 della L.109/94, nel caso di rifiuto od omissione, da parte dell impresa, nel fornire le informazioni o i documenti richiesti oppure nel caso di non veridicità degli stessi. 18

D. Lgs. n. 528/99 L Art. 3 comma 8 del D.lgs 494/96 è sostituito dal seguente: 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica unica impresa : a) Verifica l idoneitl idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l iscrizione l alla camera di commercio,industria e artigianato; b) ) Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo distinto per qualifica,corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 19

Con D.P.R. n. 554/99 Si è previsto,, all art.75 art.75 co.1 lett. e), procedure degli responsabili di. e), l esclusione dalla partecipazione alle appalti e delle concessioni dei soggetti gravi infrazioni debitamente accertate ad ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell Osservatorio dei Lavori pubblici. 20

La inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale e uno dei requisiti necessari per la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, ai sensi dell art.17 co.1 d) del D.P.R. n. 34/2000. 21

D.P.R. 445/00 Art. 77 bis - Applicazione di norme Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità,, di servizi o forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall articolo articolo 78. 22

Con l art. l 2 della legge n. 266/2002, si è stabilito l obbligo l delle imprese affidatarie di un appalto pubblico di presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell affidamento affidamento. Analogo obbligo è stato introdotto in capo alle imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l ente l pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. 23

D. Lgs. n. 276/03 Art. 86 Norme transitorie e finali All. art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni: La lettera b) è sostituita dalla seguente: b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) ) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato viene rilasciato, oltre che dall INPS e dall INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano un apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) ) trasmette all amministrazione amministrazione concedente,prima dell inizio dei lavori, oggetto della concessione edilizia o all atto atto della presentazione della denuncia di inizio attività,, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). b bis). 24

Avviso Comune del 16 dicembre 2003. Le associazioni di categoria (ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) propongono l adozione l del D.U.R.C ed auspicano che il Ministero del Lavoro dia istruzioni nel senso che, in assenza di certificazione della d regolarità contributiva, non è possibile procedere all inizio dei lavori in quanto è sospesa l efficacia l del titolo abilitativo (permesso di costruire e DIA). 25

D. Lgs. n. 251/04 All articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo, secondo capoverso, la lettera b-ter), è sostituita alla seguente: b-ter trasmette all amministrazione amministrazione concedente prima dell inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività,, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). b bis). In assenza della certificazione di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. 26

Deliberazioni delle Associazioni di categoria del 17 marzo 2005 e del 30 marzo 2005 Se l impresa l esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante. 27

Circolare DURC (Testo congiunto) Con Nota 230/05 del 12 luglio 2005, il Ministero del Lavoro ha approvato il testo congiunto INPS, INAIL, Cassa Edile della cosiddetta Circolare Comune. La circolare in oggetto precisa che : - per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione one del silenzio assenso : - la Cassa Edile competente per territorio provvede all emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell impresa presso di s é ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti,, e ciò all esito delle tre istruttorie da effettuarsi, o comunque non oltre trenta giorni dalla data di protocollazione della richiesta da parte dell impresa, al netto di eventuali sospensioni a fini istruttori. 28

continua Circolare DURC (Testo congiunto) qualora entro il termine anzidetto INPS o INAIL non si siano pronunciati, scatterà il silenzio-assenso e la Cassa Edile, dopo avere previamente verificato che non sia in corso una sospensione per fini istruttori, emetterà il DURC entro 30 giorni sulla base delle verifiche effettuate anche da uno solo dei tre Enti certificatori; qualora, invece, anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l impresa l irregolare, verrà rilasciato un documento unico attestante la non regolarità dell impresa; la regolarità oggetto di verifica deve sussistere alla data in cui l azienda l ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente. 29

continua Circolare DURC (Testo congiunto) la regolarità contributiva da attestare riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività (DIA); per questi ultimi, il DURC deve essere richiesto prima dell inizio dei lavori oggetto di concessione o di DIA; la sfera di operatività,, nei lavori pubblici, si estende agli appalti di servizi e forniture ed anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o in concessione. 30

continua Circolare DURC (Testo congiunto) per gli appalti pubblici,, il DURC dovrà essere rilasciato in funzione della verifica della dichiarazione preventiva dell impresa concorrente, dell aggiudicazione dell appalto - ove pretesa dalla Stazione appaltante -,, della stipulazione del contratto, del pagamento dei SAL e del saldo finale, del collaudo; 31

continua Circolare DURC (Testo congiunto) anche per l impresa l subappaltatrice, il certificato di regolarità dovrà essere rilasciato sull intera situazione aziendale osservando i medesimi criteri validi per le imprese appaltatrici: il periodo di validità della certificazione nei lavori privati in edilizia è di un mese dalla data di rilascio (attenzione: la validità temporale è stata estesa a mesi tre con la conversione del D.L. n. 273/05); 32

continua Circolare DURC (Testo congiunto) fatta salva la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere della regolarità nel periodo di validità del DURC, l utilizzo l del documento non più rispondente a verità,, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale ; ed infine, per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l efficacia l del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA). 33

Circolare INPS n. 9 del 27 gennaio 2006 - i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti partecipanti ad appalti pubblici non sono destinatari del DURC; - al pari dei lavoratori autonomi, anche le società senza dipendenti non hanno l obbligo l di richiesta del DURC ; - tutte le imprese operanti nei cantieri, anche non edili, hanno l obbligo di dimostrare la regolarità contributiva; il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile per le sole e imprese edili; - il DURC non è obbligatorio in occasione della DIA o per ottenere la concessione edilizia, nei casi in cui i lavori debbono essere svolti da ditta artigiana senza dipendenti; - il controllo sulla regolarità contributiva va esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani, nel caso in cui la richiesta riguardi l artigiano l con dipendenti ( sia ditta individuale che società) ) o i familiari coadiuvanti nell ambito di un impresa che ha anche altri dipendenti non familiari; - l INPS è tenuto a rilasciare la certificazione di regolarità ogni volta che sia richiesto, e ciò a prescindere dalla ricorrenza dell obbligo in capo al soggetto richiedente. 34

D. Lgs. n. 163/06 Codice degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture (approvato con il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal D. Lgs. 26 gennaio 2007 n. 6, dal D. Lgs 31.07.2007.2007 n. 113 e dal D. Lgs 11 settembre 2008, n. 152. Art. 6, comma 11: si stabilisce di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.822 agli operatori economici che rifiutano o omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni ni o esibire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione azione alla procedura di affidamento, e fino a 51.545 agli operatori che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri 35

Art. 38, comma 1: si stabilisce che- per quanto qui interessa- sono esclusi dalle procedure di affidamento e non possono essere affidatari di subappalti i soggetti: e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell Osservatorio; h) che nell anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara a hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l affidamento l dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti. 36

Art. 38, comma 2 Il candidato concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva (conforme a D.P.R. 445/00) in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 37

Ancora art. 38, comma 3 Resta fermo per l affidatario l l obbligo l di presentare la certificazione di regolarità contributiva. 38

Art. 48, commi primo e secondo Viene confermato l obbligo l in capo alla stazione appaltante di acquisire la prova della sussistenza dei requisiti, richiedendo la presentazione della la documentazione prevista nel bando o nella lettera di invito sia agli offerenti sorteggiati (con sorteggio pubblico, prima di procedere all apertura apertura delle buste delle offerte presentate), sia all aggiudicatario aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria. Quando tale prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell offerta, verrà dato luogo a: l esclusione dalla gara; l escussione della cauzione provvisoria; la segnalazione all Autorit Autorità di Vigilanza con conseguente automatica applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall art. art. 6 comma 11 (da 25.822 a 54.545); la sospensione, da parte dell Autorit Autorità di Vigilanza, da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 39

Art. 79 comma 5 lett.b) l amministrazione comunica d ufficio d l esclusione l ai candidati e agli offerenti esclusi tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall esclusione. 40

Art. 118, comma 6 L affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è,, altresì,, responsabile in solido dell osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto. 41

Continua L affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, l affidatario l e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all amministrazione amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. 42

Art. 118, comma 6-bis6 Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d opera d relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità per lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all accordo accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l ambito l del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 43

Legge n. 51/06 Art. 39-septies. Validità del documento unico di regolarità contributiva Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi. 44

C. 1/1175 Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 45

C. 1/1176 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175, nonche' le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita' contributiva nei settori tori dell'edilizia e dell'agricoltura. 46

D.M. 24.10.07 entrato in vigore il 30.12.2007 Art. 1. Soggetti obbligati 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. 47

Art. 2. Soggetti tenuti al rilascio del DURC 1. Il DURC e' rilasciato dall'istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. 48

Continua art. 2 2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 49

Continua art. 2 3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10. 50

Art. 3. Soggetto richiedente e modalita' di rilascio 1. Il DURC e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2. 51

Continua art. 3 3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA). 52

Continua art. 3 4. Qualora l'istituto previdenziale che rilascia il DURC e' lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità' di stazione appaltante, l'istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto. 53

Art. 4. Contenuto del documento Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. 54

Continua art. 4 2. Il DURC deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro; b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; e) la data di rilascio del documento; f) il nominativo del responsabile del procedimento. 55

Art. 5. Requisiti di regolarita' contributiva 1. La regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto. 56

Continua art. 5 2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di: a) richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole; b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. 57

Continua art. 5 3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di: a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione; b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole. 58

Art. 6. Emissione del DURC 1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarita' contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari. 59

Continua art. 6 2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione. 60

Continua art. 6 3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC e' sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3. 61

Art. 7. Validità' del DURC e verifica dei requisiti 1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile. 62

Continua art. 7 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validita' trimestrale, ai sensi dell'art. 39- septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. 63

Continua art. 7 3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. 64

Art. 8. Cause non ostative al rilascio del DURC 1. Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. 65

Continua art. 8 2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarita' e dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 66

Continua art. 8 3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC. 67

Continua art. 8 4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato. 68

Art. 9. Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC 1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, e' causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito. 69

Continua art. 9 2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. 70

Continua art. 9 3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato e tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. 71

72

Continua art. 9 4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1. 73

Continua art. 9 5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 74

Continua art. 9 6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito. 75

CIRCOLARE CNCE del 21.03.08 nuove regole DURC 1. Denuncia e Versamento L'impresa è regolare se ha non solo versato ma ha anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza. - In caso di versamento senza denuncia: invito della Cassa Edile all'impresa affinché presenti la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria; se l'impresa ha presentato la denuncia entro il suddetto termine,, emissione del DURC regolare; altrimenti l'impresa è irregolare (considerando grave l'inadempienza ai fini della verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle e gare e per l'ag- giudicazione non essendo possibile effettuare il riscontro tra versato v e dovuto ai sensi del DM 24/10/07),con segnalazione alla BNI e rilascio di DURC irregolare. 76

2. Ore denunciate - Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore - lavorate e non - non inferiore a quello contrattuale. - Il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto, salve le esimenti di cui all'articolo 29 della legge 341/95. Per i permessi non retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue. - In mancanza delle suddette condizioni il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI ( previo invito anche in questo caso a regolarizzare entro 15 giorni). Qualora l'importo relativo alle ore non denunciate sia superiore al 5% di quello complessivamente dovuto, l'irregolarità è da considerarsi grave. 77

3. Inadempienza non superiore a 100 euro Ogni qual volta siano in corso accertamenti amministrativi sulla differenza tra quanto versato dall'impresa e quanto risultante alle a Casse Edili, per un ammontare che non superi 100 euro, l'impresa è considerata regolare e quindi non va segnalata alla BNI. - L'impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata. - In caso di accertamenti amministrativi per più mesi di importo complessivamente superiore a 100 euro, l'impresa è considerata irregolare, con segnalazione alla BNI. - Ai fini del computo dei 100 euro,rilevano anche gli interessi di d mora. - Il debito va valutato al netto dell'importo degli eventuali crediti dell'impresa verso la Cassa Edile (es.rimborsi( malattia). 78

4. Data di verifica della regolarità Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, ad eccezione delle richieste di DURC per i casi di verifica di autodichiarazione per la partecipazione a gara e di aggiudicazione di appalti di opere pubbliche e di SAL e stati finali per periodi scaduti, la data di verifica sarà quella della effettuazione dell'istruttoria da parte della Cassa Edile, con riferimento al periodo fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento. La data da indicare sul DURC è sempre quella della effettuazione dell'istruttoria. 79

5. Accertamento della data del versamento Ai fini dell'accertamento della data di effettivo versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte dell'impresa, si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall'istituto bancario alla Cassa. Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dell'obbligo di versamento. Analogamente la data di avvenuta regolarizzazione contributiva sarà quella del quinto giorno antecedente la data di accredito. - Resta salva la facoltà dell'impresa di dimostrare che il versamento è stato effettuato in data anteriore al quinto giorno antecedente la data di accredito. 80

6. Irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro - Il Decreto del Ministro del Lavoro del 24 ottobre 2007 prevede all'articolo 9 che siano ostative al rilascio del DURC determinate irregolarità di natura previdenziale ed in materia di condizioni di lavoro. - Lo stesso Decreto stabilisce che l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi in ordine alle suddette violazioni. - Nella circolare del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la suddetta norma riguarda il DURC richiesto per ottenere benefici contributivi e non i DURC per gli appalti di opere pubbliche ed i lavori edili privati. - Ne consegue che le imprese edili non sono tenute a rilasciare la l suddetta autocertificazione per le varie fattispecie relative appunto alle opere pubbliche ed ai lavori edili privati. 81

7. Sospensione di attività - La sospensione di attività deve essere segnalata dall'impresa alla Cassa Edile prima possibile e comunque con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione. - Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l'impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l'impresa non presenti tale dichiarazione, verrà emesso un DURC irregolare, considerando grave l' inadempienza, ai fini della partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche. L'irregolarità va segnalata alla BNI. 82

8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati - Qualora,al momento della richiesta del DURC, non abbia cantieri attivi e/o non abbia dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati,l impresa impresa è tenuta a presentare alla Cassa edile una domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione di denunce e con l impegno l a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai. Ai fini DURC l impresa l è considerata regolare. - Qualora l impresa l dichiari di avere cantieri in altra provincia,la Cassa Edile verificherà la presenza dell impresa nel settore anagrafico della BNI e successivamente richiederà alla BNI l eventuale segnalazione di irregolarità. 83

9. Interessi di mora - Il tasso d interesse per il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall INPS per i casi di omissione contributiva. Tale tasso di interesse sostituisce qualsiasi altra pattuizione sottoscritta in sede locale. - La non corresponsione dei soli interessi dovuti (per importo superiore a 100 euro) comporta irregolarità contributiva dell impresa. 84

10. Rateazione - La rateazione dei contributi e degli accantonamenti può essere concessa, c in via eccezionale, per un periodo massimo di sei mesi, purché vengano rispettati i seguenti criteri: a)la rateizzazione va deliberata dal Comitato di presidenza della a Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di gestione; b)l impresa presti idonee garanzie; c)la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata; d)sulle somme oggetto della rateizzazione va applicato l interesse l di cui al punto 9 del presente documento; e)il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. ssa. 85

Continua rateazione L impresa che rispetta il piano di rateizzazione va considerata regolare. In caso di mancato adempimento anche di una sola rata, l impresa l è in situazione di irregolarità grave, che va segnalata alla BNI. Valgono ovviamente le regole generali qualora l importo l della rata sia inferiore a 100 euro. 86

11. Imprese straniere -Se l impresa non è iscritta ad INPS e INAIL (in quanto provenienti da paesi UE o convenzionati con l Italia) il DURC non può essere rilasciato. -In tale ultimo caso, la Cassa Edile cui l impresa è iscritta rilascia una propria certificazione di regolarità o meno. Per quanto concerne gli adempimenti obbligatori di natura pensionistica o infortunistica nel paese di origine, l impresa straniera potrà esibire ai committenti richiedenti una documentazione al riguardo rilasciata dagli Enti competenti dello stesso paese di origine. -Eventuali irregolarità verso la Cassa Edile vanno comunque segnalate alla BNI. 87

12. Invito alla regolarizzazione - Prima dell emissione del DURC, se non è in regola ( per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI ) l impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni. - Se l impresa ha regolarizzato entro 15 giorni, viene emesso un DURC regolare previa nuova richiesta alla BNI.Se l impresa non ha regolarizzato viene emesso un DURC irregolare. - L invito a regolarizzare non va inviato in caso di richiesta di DURC per verifica autocertificazioni e aggiudicazioni, in quanto le irregolarità in tali casi non sono sanabili. 88

13. Procedure di contestazione - Nel caso in cui alla Cassa Edile sia fornita una documentazione relativa ad una probabile evasione contributiva dell impresa la Cassa Edile, chiederà all impresa stessa di provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione o a dare proprie giustificazioni. Qualora l irregolarità risulti definitivamente accertata sarà rilasciato un DURC di irregolarità, grave o meno secondo i criteri generali, con segnalazione alla BNI. 89

14. Cassa Edile competente al rilascio - Per i SAL e gli stati finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori. - In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa del luogo in cui l impresa ha la sede legale. Tuttavia l impresa ha facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse, dovendosi in ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC. 90

15.Firma del DURC -Il Presidente della Cassa Edile è responsabile del procedimento e firma il DURC, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile -Il Presidente, pur rimanendo in qualità di rappresentante legale dell Ente l unico responsabile dell atto emesso, può delegare ad altri la firma del DURC, sul quale comunque deve essere apposto il suo nominativo 91

16. Trasmissione del documento -Il DURC è trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata. 92

17. Durata del DURC - Per i lavori edili privati il DURC ha validità trimestrale; - per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile; - negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: a) per tutti gli appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto ( es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.); b) per l attestazione SOA, allo specifico motivo della richiesta 93

18.Verifica autocertificazione per partecipazione a gare per lavori pubblici - Va consultata la BNI. - L impresa è irregolare quando vi è grave inadempienza, segnalata alla BNI da almeno una Cassa Edile, rispetto all ultimo mese scaduto alla data indicata dal richiedente. L irregolarità non è sanabile. - L impresa è regolare quando non vi sono segnalazioni di irregolarità o vi sono solo di irregolarità non gravi. - La Cassa Edile non deve segnalare alla BNI l impresa come irregolare se l inadempienza non è superiore a 100 euro. 94

Continua 18 - Se l inadempienza è superiore a 100 euro viene segnalata alla BNI una irregolarità non grave se lo scostamento tra somme dovute e somme versate è inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga;se l inadempienza è superiore al 5% viene segnalata una irregolarità grave. -Anche in caso di irregolarità non grave, l impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata, di norma entro 30 giorni. Fermo restando il credito della Cassa, l eventuale inadempienza non comporta revoca del DURC, in quanto non muta la situazione di irregolarità non grave. 95

19. Verifica autocertificazione per aggiudicazione di lavori pubblici - Valgono le stesse regole per la verifica dell autocertificazione per partecipazione a gare. 96

20. Stipula contratto lavori pubblici - Va consultata la BNI - La verifica dei versamenti va effettuata con riguardo all ultimo mese scaduto alla data di validazione dell istruttoria. - L impresa è in regola se il mancato versamento non è superiore a 100 euro. - Se non è in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI) l impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni. Al riguardo si invia al paragrafo 12 del presente documento. 97

21. SAL e Saldo finale - Non va consultata la BNI - a) nel caso in cui la data di conclusione del SAL o Saldo finale (indicata nella richiesta)sia riferita a periodi per i quali non siano scaduti i termini di versamento, va verificato il versamento relativo all ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell istruttoria; - b) nel caso in cui, invece, la data indicata nella richiesta del DURC sia riferita a periodi per i quali siano scaduti i termini di versamento, vanno verificati i versamenti di competenza fino alla suddetta data, non rilevando eventuali irregolarità per il periodo successivo; - c) Se l impresa è irregolare, la Cassa Edile invita a regolarizzare entro 15 giorni. Se ciò non avviene, viene emesso un DURC irregolare. 98

22. Trasferta - Nell ambito di lavori pubblici, ai fini dell emissione del DURC per i casi di SAL e saldo finale da parte della Cassa Edile ove ha sede il cantiere, per gli operai in trasferta iscritti alla Cassa Edile di provenienza ai sensi delle norme contrattuali tale ultima Cassa dovrà comunicare mensilmente alla Cassa Edile di competenza la posizione contributiva di tutti gli operai in trasferta. - In caso di controversia la Cassa Edile, prima di rilasciare un DURC irregolare, interpellerà la CNCE e si atterrà alla decisione della stessa. 99

23. Lavori privati - Va consultata la BNI; - verifica sull adempimento relativo all ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell istruttoria; - DURC regolare se non risultano inadempienze superiori a 100 euro; - se l impresa risulta irregolare, la procedura viene sospesa e l impresa viene invitata a regolarizzare entro 15 giorni: se ciò non avviene il DURC è irregolare;se avviene la regolarizzazione, il DURC è regolare previa nuova consultazione della BNI. 100

24. Lavori privati pluralità d imprese Il DURC va presentato prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA. - Nel caso in cui il lavoro sia svolto da più imprese, ognuna deve presentare Il DURC prima dell inizio della propria attività. Ciò deve essere effettuato anche se un impresa interviene nel cantiere in una fase successiva all inizio dei lavori oggetto del permesso o della DIA. - Se l impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante. 101

25. Responsabilità solidale - In caso di inadempienza dell impresa subappaltatrice, la Cassa Edile trasmette all impresa subappaltante copia della corrispondenza che intercorre con l impresa subappaltatrice, secondo i criteri indicati dalla CNCE per la procedura di recupero crediti. - Se l inadempienza permane oltre 15 giorni dal ricevimento della seconda lettera prevista dalla citata procedura, per SAL e liquidazioni finali all impresa subappaltante è rilasciato un DURC irregolare; inoltre l irregolarità è segnalata alla BNI come non grave. Rimane altresì ferma la segnalazione alla BNI dell irregolarità dell impresa subappaltatrice, irregolarità la cui gravità va definita sulla base del criterio generale. 102

D. Lgs. n. 81/08 Testo Unico della Sicurezza e Salute sul lavoro Art. 2 Definizioni ( ) b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. 103

Art. 3 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 104