PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE PESARO o

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PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE PESARO -------------------------------o----------------------------- INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIE PROFESSIONALI CON INVALIDITA' PERMANENTE L'intervento della Cassa Edile per gli infortuni o le malattie professionali, subiti dai lavoratori nell'esercizio della loro attività lavorativa, che hanno dato origine ad una invalidità permanente, è così regolamentato Requisiti Al momento dell infortunio o del riconoscimento della malattia professionale che ha causato l invalidità permanente, il lavoratore deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Pesaro ed in regola con tutti i versamenti obbligatori per legge o per contratto. Prestazione Al lavoratore viene riconosciuto un importo di 10,50 per ogni grado di invalidità riconosciutogli dall INAIL, con un massimale di 1.050,00. Nel caso in cui venga successivamente riconosciuto dall INAIL, per lo stesso evento, un grado di invalidità superiore a seguito di ricorso o di aggravamento, la Cassa Edile riconoscerà la corrispondente prestazione con le modalità sopra indicate. Modalità di presentazione della domanda Entro 4 (quattro) mesi dalla data del documento con cui l INAIL comunica il grado di invalidità riconosciuto, il lavoratore deve: presentare domanda alla Cassa Edile utilizzando l apposito modulo che può essere scaricato anche sul sito internet www.cassaedilepesaro.org; allegare alla domanda il documento dell'inail nel quale è riportato il grado di invalidità riconosciutogli a seguito dell'evento che ha originato la richiesta di integrazione. 1

INFORTUNI EXTRA-PROFESSIONALI CON INVALIDITA' PERMANENTE L'intervento della Cassa Edile per gli infortuni extra-professionali subiti dai lavoratori iscritti alla Cassa Edile che hanno dato origine ad una invalidità permanente, è così regolamentato: Requisiti Il lavoratore: al momento dell infortunio che ha causato l invalidità permanente deve essere alle dipendenze di un impresa iscritta alla Cassa Edile di Pesaro ed in regola con tutti i versamenti obbligatori per legge o per contratto; deve essere iscritto alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno alla data dell evento; deve aver effettuato, nei sei mesi interi precedenti la data dell'infortunio, accantonamenti per almeno 600 ore oppure per almeno 900 ore nell arco degli ultimi dodici mesi. Prestazione Al lavoratore viene riconosciuto, un importo di 10,50 per ogni grado di invalidità permanente riconosciutagli per l evento in esame, con un massimale di 1.050,00. Modalità di presentazione della domanda il lavoratore, entro 4 (quattro) mesi dal riconoscimento dell invalidità permanente, deve: presentare domanda alla Cassa Edile utilizzando l apposito modulo che può essere scaricato anche sul sito internet www.cassaedilepesaro.org; allegare alla domanda un documento della competente commissione dell ASUR attestante il grado di invalidità permanente; 2

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE O INABILITÀ DEL LAVORATORE L intervento della Cassa Edile in caso di morte o di inabilità al lavoro è così regolamentato Requisiti Prestazione Possono ottenere la prestazione in caso di morte o inabilità al lavoro i famigliari del lavoratore deceduto o il lavoratore dichiarato inabile al lavoro purché il lavoratore, iscritto alla Cassa Edile di Pesaro, abbia percepito almeno una volta l Anzianità Professionale Edile o comunque abbia maturato tale diritto e purché a suo favore, nel biennio precedente l evento, siano stati effettuati presso una qualunque Cassa Edile gli accantonamenti per ferie, riposi annui e gratifica natalizia. La prestazione della Cassa Edile è pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettante al lavoratore al momento dell evento. Modalità di presentazione della domanda La liquidazione della prestazione viene fatta su richiesta del lavoratore, o dei suoi aventi causa, presentando: per morte dell Iscritto domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile di Pesaro, che può essere scaricato anche sul sito internet www.cassaedilepesaro.org stato di famiglia precedente la morte dell iscritto; certificato di morte; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui vengono individuati gli eredi legittimi, con dati anagrafici completi e codice fiscale, sia in presenza di disposizioni testamentarie che in assenza delle stesse; la dichiarazione deve altresì attestare che tra i coniugi non è mai intervenuta sentenza di separazione; qualora tra gli eredi ci fossero dei minori è necessario produrre il decreto del giudice tutelare con indicate le modalità per la corresponsione della somma di competenza dei minori. per invalidità assoluta al lavoro domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile di Pesaro, che può essere scaricato anche sul sito internet www.cassaedilepesaro.org dichiarazione dell'inail o dell'inps dalla quale si possa evincere il riconoscimento dell'invalidità assoluta al lavoro. 3

ASSEGNO FUNERARIO PER MORTE DI UN FAMIGLIARE In caso di morte di un famigliare a carico (moglie, figli minori o studenti fino al compimento del 26 anno) di un lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Pesaro è concesso un assegno funerario. Requisiti al momento del verificarsi dell'evento (morte del famigliare), il lavoratore deve essere alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile di Pesaro ed in regola con tutti i versamenti obbligatori per legge o per contratto; il lavoratore che richiede l'assegno funerario deve essere iscritto alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno; il lavoratore, nei sei mesi interi precedenti la data della morte del famigliare, deve avere accantonamenti versati per almeno 300 ore di lavoro realmente prestato o per almeno 500 ore nell arco degli ultimi dodici mesi. Prestazione L'importo per assegno funerario è di 500,00. Modalità di presentazione della domanda Per ottenere la liquidazione dell'assegno funerario il lavoratore deve presentare domanda alla Cassa Edile di Pesaro allegando i seguenti documenti: certificato di morte del famigliare; stato di famiglia precedente l'evento; "dichiarazione di spettanza delle detrazioni d'imposta" autenticata dalla ditta con la scritta "copia conforme al modello depositato presso questa ditta per l'anno." La Cassa Edile di Pesaro si riserva il diritto di richiedere altri documenti qualora quelli presentati non fossero sufficienti a dimostrare con chiarezza la sussistenza dei requisiti del lavoratore ad ottenere la prestazione richiesta. La domanda, pena la decadenza del diritto, deve essere presentata entro 4 (quattro) mesi dal verificarsi dell'evento. 4

FONDO DI SOLIDARIETA' In relazione alle intese raggiunte in occasione della stipula del Contratto Integrativo Provinciale del 29 Luglio 1986 e 31 Agosto 1989 la Cassa Edile è stata autorizzata a costituire un Fondo di Solidarietà da utilizzare per effettuare anticipazioni sugli accantonamenti non versati da imprese incorse in procedure concorsuali. Al fine di dare pratica attuazione alla sopra menzionata intesa il Comitato di Gestione ha deliberato che prima di ogni liquidazione di Luglio e Dicembre presa atto della disponibilità del Fondo; esaminate le pratiche relative alle Imprese ammesse a procedure concorsuali nel periodo interessato alla liquidazione; viste le richieste presentate dagli operai coinvolti in dette procedure; il Comitato di Presidenza stabilirà la percentuale di anticipazione che verrà riconosciuta ad ogni lavoratore; i requisiti necessari per accedere a detta anticipazione. Il lavoratore occupato presso un Impresa incorsa in una procedura concorsuale dovrà: presentare domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile - Pesaro allegare copia fotostatica integrale della scheda professionale rilasciata dal competente Centro per l impiego. La Cassa si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta non fosse sufficiente ad effettuare le indagini conoscitive necessarie all esame della domanda. Non saranno in nessun caso prese in esame domande presentate da lavoratori che abbiano lavorato o lavorino con Imprese che non effettuano gli Accantonamenti presso la Cassa Edile - Pesaro. 5

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ORDINARIE Le Prestazioni Integrative Ordinarie sono un contributo della Cassa Edile alle spese che sostiene il lavoratore per visite specialistiche, fisiatriche e riabilitative, cure stomatologiche e odontoiatriche, per l'acquisto di presidi e protesi, occhiali, cure termali e ticket. Il contributo può essere richiesto dal Lavoratore anche se la spesa è stata sostenuta per un famigliare a carico. Per "famigliare a carico", agli effetti del presente regolamento, deve intendersi: - la moglie; - il figlio, fino al compimento del 18 anno di età; - il figlio fino al compimento del 26 anno di età se studente universitario; - il figlio a carico purché riconosciuto inabile secondo la legge n 153 del 13/05/88 purché siano considerati a carico in base alla normativa fiscale. requisiti Il Lavoratore per ottenere il contributo per Prestazione Integrativa Ordinaria: - deve essere iscritto alla Cassa Edile - Pesaro, da almeno un anno dalla data della fattura inviata a documentazione della spesa sostenuta. La mancanza di "Accantonamenti" per più di quattro mesi sarà considerata, ai fini del presente regolamento, come interruzione dell'iscrizione alla Cassa Edile - Pesaro. I periodi non lavorati per malattia, infortunio o ricorso alla C.I.G. ordinaria e straordinaria, purché debitamente documentati, pur non dando luogo ad "Accantonamenti" non sospendono l'iscrizione alla Cassa Edile - Pesaro; - alla data di emissione della fattura che documenta la spesa sostenuta, ovvero alla data della sua presentazione, deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Pesaro ed in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa medesima; - deve avere, nei sei mesi interi precedenti la data della fattura prodotta, "Accantonamenti" versati a Suo nome, presso la Cassa Edile di Pesaro, per almeno 601 ore per lavoro realmente prestato oppure 900 ore nell arco degli ultimi 12 mesi. prestazioni Le prestazioni hanno carattere esclusivamente economico ed integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e riguardano: - l'assistenza medica specialistica, fisiatrica e riabilitativa; - le prestazioni stomatologiche e odontoiatriche; - i presidi e le protesi; - l'acquisto di occhiali. - le cure termali; - i tickets. Sono tassativamente escluse tutte le cure e gli interventi di natura estetica anche se rientranti tra le prestazioni sopra indicate. La prestazione riconosciuta dalla Cassa Edile Pesaro sarà pari al: 6

20 % della spesa sostenuta per i lavoratori per conto dei quali sono state denunciate e versate, nei sei mesi interi precedenti la data della fattura, almeno 601 ore realmente lavorate ma non più di 800 ore, oppure 900 ore realmente lavorate ma non più di 1600 nei 12 mesi interi precedenti la data della fattura; 50 % della spesa sostenuta per i lavoratori per conto dei quali sono state denunciate e versate, nei sei mesi interi precedenti la data della fattura, almeno 801 ore realmente lavorate oppure 1601 ore realmente lavorate nei 12 mesi interi precedenti la data della fattura. Assistenza medica specialistica, fisiatrica e riabilitativa Le visite specialistiche sono rimborsabili solo se dalla documentazione inviata risulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita, titolo che deve essere attinente al tipo di patologia risultante. Il contributo per cure riabilitative è riconosciuto solo se le stesse sono prescritte da uno specialista ed effettuate presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per procedere al riconoscimento del contributo previsto la relativa fattura deve indicare chiaramente il tipo di prestazione effettuata. Prestazioni odontoiatriche Per ottenere il riconoscimento del contributo previsto per le cure odontoiatriche la relativa fattura deve indicare in maniera chiara e dettagliata il lavoro svolto e i denti curati. Ogni Richiedente, per se e per i famigliari a carico, non può ottenere rimborsi per Prestazioni Integrative Ordinarie, relative a prestazioni odontoiatriche, per un importo complessivo superiore a 5.150,00 nell arco di 365 giorni mobili. Si ricorda che per le fatture d'acconto, particolarmente frequenti in odontoiatria, non può essere richiesto nessun rimborso. Le fatture relative agli acconti devono pertanto essere trasmesse unitamente alle fatture di saldo. Per i lavori protesici definitivi, indipendentemente dai materiali di composizione, il rimborso previsto non è riconosciuto se non è trascorso un periodo pari ad almeno 5 anni dalla esecuzione di eventuali lavori analoghi sui medesimi denti. Cure Termali Il contributo per le cure termali viene riconosciuto solo se le stesse sono state effettuate presso stabilimenti all'uopo attrezzati ed autorizzati, siti in località termali. Le cure con i fanghi e la balneoterapia sono ammesse al rimborso per un massimo di 15 giorni l'anno e per non più di due anni. Le cure idropiniche ed inalatorie sono ammesse al rimborso per un massimo di 10 giorni l'anno e per non più di due anni. Per usufruire del rimborso per cure termali è necessario inviare apposita prescrizione medica attestante la indifferibilità della cura stessa con l'indicazione della patologia in atto nonché la documentazione di spesa per l'ingresso agli stabilimenti termali e per le cure. 7

Ticket (costo associato ad una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale) Il contributo per Ticket viene riconosciuto soltanto per le prestazioni richieste ad una struttura sanitaria locale pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per ottenere il contributo per Ticket è necessario allegare alla domanda la ricevuta di pagamento (in originale) rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica o convenzionata. Sono esclusi da contributo i Ticket relativi alle spese farmaceutiche. Occhiali Le spese per l'acquisto degli occhiali saranno rimborsate solo se le relative fatture saranno accompagnate dal certificato dell'oculista o dell ottico e se saranno dettagliate. Identico dettaglio dovrà essere fatto anche per le lenti a contatto. Nella fattura il prezzo della montatura deve essere distinto dal prezzo delle lenti. La cifra massima rimborsabile per l'acquisto degli occhiali, montatura inclusa, sarà al massimo di 250,00 per occhiale, montatura inclusa; in ogni caso nell arco di 365 giorni mobili la cifra non potrà superare 600. Modalità di presentazione della domanda Il Lavoratore deve presentare domanda alla Cassa Edile utilizzando l apposito modulo che può essere scaricato anche sul sito internet www.cassaedilepesaro.org, allegando la seguente documentazione: - stato di famiglia (se la richiesta riguarda un famigliare a carico) - "dichiarazione di spettanza delle detrazioni di imposta" autenticata dal Datore di Lavoro con la scritta "copia conforme al modello depositato presso questa Ditta per l'anno " (se la richiesta riguarda un famigliare a carico) - fattura dettagliata in originale saranno ritenute valide e quindi potranno essere prese in esame le sole spese sostenute in Italia e le sole fatture che siano conformi, in materia fiscale, alla normativa italiana. - attestato delle ore perse per ricorso alla C.I.G. se necessario per dimostrare l'iscrizione alla Cassa Edile Pesaro da oltre un anno (il certificato può essere richiesto anche alla Ditta). La Domanda, pena la decadenza del diritto alla prestazione, deve improrogabilmente essere presentata, con tutta la documentazione richiesta, entro 4 (quattro) mesi dalla data della fattura che documenta la spesa sostenuta. 8

CONTRIBUTO BUONI SPESA PER LIBRI La Prestazione Buoni Spesa per Libri è un contributo della Cassa Edile Pesaro alle spese che sostiene il lavoratore per i figli che devono frequentare la Scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o superiore) e l Università. requisiti Il Lavoratore per ottenere il contributo per Buono Spesa per Libri: - deve essere iscritto alla Cassa Edile - Pesaro, da almeno un anno dalla data della richiesta del Buono Spesa per libri. La mancanza di "Accantonamenti" per più di quattro mesi sarà considerata, ai fini del presente regolamento, come interruzione dell'iscrizione alla Cassa Edile - Pesaro. I periodi non lavorati per malattia, infortunio o ricorso alla C.I.G. ordinaria e straordinaria, purché debitamente documentati, pur non dando luogo ad "Accantonamenti" non sospendono l'iscrizione alla Cassa Edile - Pesaro; - alla data di emissione del Buono per Libri, deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Pesaro ed in regola con il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa medesima; - deve avere, nei sei mesi interi precedenti la data della richiesta, "Accantonamenti" versati a Suo nome, presso la Cassa Edile di Pesaro, per almeno 601 ore per lavoro realmente prestato oppure 900 ore nell arco degli ultimi 12 mesi. Prestazioni - Per i figli che devono frequentare per la prima volta una classe della scuola media inferiore, il contributo netto è di 100,00; - Per i figli che devono frequentare per la prima volta una classe della scuola media superiore, il contributo netto è di 130,00; - Per i figli che devono frequentare l Università oppure, se già iscritti, in regola con gli esami relativi al corso di studi, il contributo netto è di 160,00; In ogni caso la prestazione per lavoratore non può superare la somma di 258,00. Modalità di presentazione della domanda Il Lavoratore deve presentare domanda alla Cassa Edile utilizzando l apposito modulo che può essere scaricato anche sul sito internet www.cassaedilepesaro.org, allegando la seguente documentazione: - stato di famiglia - "dichiarazione di spettanza delle detrazioni di imposta per figlio a carico" autenticata dal Datore di Lavoro oppure copia della dichiarazione dei redditi dell anno precedente con autocertificazione del lavoratore che persistono le stesse condizioni famigliari; - certificato di iscrizione alla scuola o all Università ovvero certificato degli esami sostenuti regolarmente, in relazione al corso di studi frequentato. La Domanda, pena la decadenza del diritto alla prestazione, deve improrogabilmente essere presentata, con tutta la documentazione richiesta, entro i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre dell anno corrente. 9

CONTRIBUTO PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE Al fine di favorire il ricongiungimento famigliare,la Cassa Edile Pesaro erogherà ai lavoratori che decideranno di trasferire nella provincia di Pesaro e Urbino i propri famigliari residenti altrove, un contributo finalizzato al concorso nelle spese di trasferimento. Il contributo sarà erogato per il ricongiungimento con coniuge, figli e genitori a carico e sarà riconosciuto per una sola volta. Requisiti Il Lavoratore deve essere Prestazione Liquidazione del contributo iscritto alla Cassa Edile - Pesaro da almeno due anni avere effettuato nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda per ottenere il Contributo per il Ricongiungimento Familiare Accantonamenti per un minimo di 2.100 ore calcolate con gli stessi criteri in essere per il riconoscimento dell Anzianità Professionale Edile; in forza, alla data della domanda, presso un impresa iscritta alla Cassa Edile Pesaro ed in regola con i versamenti dovuti alla Cassa medesima; in forza alla data dell avvenuto ricongiungimento, che risulterà nel certificato rilasciato da un Comune della provincia di Pesaro Urbino a documentazione della nuova residenza dell intero nucleo familiare. il contributo riconosciuto sarà pari a 1.500,00 lorde; detto contributo è soggetto alla ritenuta d acconto del 23%. Il Lavoratore che ha la famiglia che risiede in Italia deve: presentare la domanda di contributo, pena la decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data dell effettivo ricongiungimento che risulterà dallo stato di famiglia presentato a dimostrazione dell avvenuto ricongiungimento; produrre, il certificato di residenza precedente al ricongiungimento, suo e dei suoi famigliari, a dimostrazione della originaria diversa residenza; produrre il nuovo certificato di residenza a dimostrazione che tutto il nucleo famigliare ha acquisito la residenza nella provincia di Pesaro-Urbino. Il Lavoratore che non ha la famiglia che risiede in Italia deve: presentare la domanda di contributo, pena la decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data dell effettivo ricongiungimento che risulterà dallo stato di famiglia presentato a dimostrazione dell avvenuto ricongiungimento; produrre idonea documentazione volta a documentare la precedente residenza dei familiari (moglie, figli e genitori a carico); produrre il nuovo certificato di residenza a dimostrazione che tutte le persone 10

per le quali si richiede il contributo abbiano acquisito la residenza nella provincia di Pesaro-Urbino. In considerazione della continua evoluzione delle leggi sull emigrazione la Cassa Edile Pesaro potrà richiedere, a completamento delle pratiche presentate dai lavoratori extra-comunitari, ulteriore documentazione. 11

FORNITURA DI SCARPE E INDUMENTI DA LAVORO Il Comitato di Gestione della Cassa Edile - Pesaro, ha stabilito che a tutti i lavoratori in forza presso un Impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro ed in regola con il versamento dei contributi dovuti alla stessa Cassa, siano consegnate gratuitamente le scarpe da lavoro ed il vestiario, come appresso specificato. Requisiti Per ottenere il primo paio di scarpe e la prima fornitura di indumenti da lavoro, casco compreso, sarà sufficiente che l operaio risulti in forza presso un Impresa che effettua gli "Accantonamenti" alla Cassa Edile - Pesaro ed in regola con il versamento dei contributi dovuti alla stessa Cassa. Gli operai che non hanno mai ricevuto le scarpe ed una fornitura di vestiario o perché ancora non lavoravano o perché se lavoravano non svolgevano la loro attività nella provincia di competenza della Cassa Edile - Pesaro, non appena vengono assunti, possono ritirare un paio di scarpe e l abbigliamento da lavoro, casco compreso, presso gli uffici della Cassa Edile Pesaro presentando: una dichiarazione della ditta che attesti la loro assunzione e l impegno della stessa ad effettuare gli accantonamenti alla Cassa Edile Pesaro ( MOD. 02bis); il modello, compilato dalla Ditta, Dati anagrafici operaio (MOD. 02). Per la consegna dei successivi paia di scarpe e dei successivi indumenti da lavoro i Lavoratori verranno chiamati direttamente dalla Cassa Edile - Pesaro quando dall esame delle "Denunce Nominative dei Lavoratori Occupati" inviate dalle ditte, risulterà che hanno lavorato almeno 1.400 ore dalla data di consegna della precedente fornitura. Saranno considerate valide per la determinazione delle 1.400 ore anche le ore di lavoro prestate in altre province solo se il lavoratore ha lavorato in una provincia in cui non vengono fornite le scarpe da lavoro, oppure quando il lavoratore dimostrerà che per mancanza del requisito delle ore non riesce ad ottenere le scarpe da lavoro in nessuna delle province in cui ha lavorato. Se un Lavoratore non può ritirare la fornitura di scarpe e abbigliamento personalmente può delegare chiunque ma in questo caso deve: 12

per la prima fornitura consegnare alla persona incaricata la dichiarazione della ditta (MOD. 02bis) e il modello dati anagrafici operaio (MOD 02) debitamente compilati e firmati dalla ditta; una fotocopia di un proprio documento d identità; per le successive forniture consegnare alla persona incaricata la lettera che ha ricevuto dalla Cassa Edile - Pesaro con la delega debitamente compilata e firmata; la busta paga del mese precedente la data di ritiro delle scarpe. una fotocopia di un suo documento d identità La delega può essere rilasciata anche al Datore di Lavoro o ad un rappresentante di una Organizzazione sindacale. Il casco verrà consegnato ogni tre forniture dell abbigliamento Il conteggio delle ore utili all acquisizione del diritto al ritiro della successiva fornitura dell abbigliamento da lavoro decorre dalla data di consegna dello stesso e non dalla data della lettera con cui la Cassa Edile avverte l operaio che ha raggiunto i requisiti per tale prestazione 13

PRESTAZIONE UNA TANTUM IN CASO DI PENSIONAMENTO Agli Operai che sono andati o che andranno in pensione per vecchiaia o per anzianità ovvero per inabilità assoluta permanente ovvero in caso di morte, la Cassa Edile di Pesaro erogherà, a coloro che risulteranno, al momento dell evento alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile Pesaro ed in regola con il versamento dei contributi dovuti, una prestazione una-tantum determinata con i criteri di seguito indicati. Ai fini della determinazione dell evento per il calcolo della prestazione relativa alla corresponsione della prestazione una-tantum saranno considerate le seguenti date: il giorno di presentazione della domanda di pensione, nei casi in cui la stessa sia successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; il giorno successivo alla conclusione dell attività lavorativa nei casi in cui la domanda di pensionamento sia stata presentata antecedentemente: La prestazione una-tantum verrà riconosciuta anche nel caso di domande di pensione presentate all INPS entro 120 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con impresa iscritta alla Cassa Edile Pesaro, ovvero in caso di morte entro 120 giorni dalla risoluzione medesima. In caso di morte la prestazione è erogata agli aventi diritto alla pensione con i criteri di riproporzionamento e di ripartizione previsti dalla legge per la pensione. Il procedimento per il calcolo della prestazione è il seguente: a) si divide per 10 l ammontare globale delle prestazioni A.P.E. ordinaria percepite o maturate in riferimento al periodo di 10 anni scaduto al 30 settembre precedente l evento; b) l importo ottenuto è considerato per intero nel caso in cui l operaio abbia maturato 34 liquidazioni a settembre 2009 e 35 liquidazioni a settembre 2010 (e così via anche per gli anni futuri) riconoscendo, a tale scopo, anche il numero di erogazioni percepite in altre Casse Edili costituite a norma della contrattazione collettiva stipulata dalle parti sottoscritte e dalle Associazioni ad esse aderenti ed a quelle verso le quali è riconosciuta la reciprocità a seguito dell accordo sottoscritto in data 18/12/1988. L importo nel caso di un numero inferiore di liquidazioni è proporzionalmente ridotto, esso pertanto è considerato in misura pari a tanti trentacinquesimi o trentaseiesimi per quante sono le prestazioni percepite o maturate; 14

c) l importo come sopra determinato è moltiplicato per il coefficiente 4 (quattro); la prestazione è pari alle seguenti misure percentuali dell importo di cui alla lettera c) per pensione di vecchiaia-inabilità permanente assoluta e morte anni di anzianità contributiva INPS percentuale 15 anni interi 70% 16 71% 17 72% 18 73% 19 74% 20 75% 21 76% 22 77% 23 78% 24 79% da 25 fino a 35 anni interi 80% 36 anni interi 84% 37 88% 38 92% 39 96% 40 100% per pensione di anzianità nel caso di pensione di anzianità la prestazione è pari all 80% dell importo di cui alla lettera c) ed è erogata una sola volta per importi inferiori a 1.000,00 ovvero in tante rate annuali quanti sono gli anni che mancano tra l età dell operaio interessato ed il compimento del 65 anno di età con un massimo di cinque rate annuali. La prestazione è erogata agli aventi diritto su richiesta documentata con il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità o inabilità, o ai superstiti da parte dell INPS, che deve essere presentata alla Cassa Edile di Pesaro, a pena di decadenza, entro 4 (quattro) mesi dal riconoscimento stesso. In caso di pensione di vecchiaia, la prestazione è erogata su richiesta corredata della documentazione comprovante il diritto alla pensione da parte dell INPS ed il termine di decadenza di 6 mesi decorre dalla data di presentazione della domanda all INPS. 15

Se un Lavoratore ha percepito o maturato prestazioni A.P.E.O. presso altre Casse Edili, nei dieci anni che vengono presi in esame per la determinazione della prestazione, la Cassa Edile Pesaro riconoscerà per intero la sola quota di propria competenza. Liquidazione della prestazione il lavoratore deve: presentare domanda alla Cassa Edile utilizzando l apposito modulo che può essere scaricato anche sul sito internet www.cassaedilepesaro.org; allegare alla domanda copia della ricevuta rilasciata dall INPS comprovante la presentazione della domanda di pensionamento; allegare alla domanda copia di tutte le pagine del libretto di lavoro o di altro documento dal quale sia possibile rilevare le imprese presso la quale ha prestato la propria opera; a pensione ottenuta da parte dell INPS inviare copia del modello TE08. 16