Il nostro volto. Statuto della Gioventù Francescana d Italia

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Il nostro volto Statuto della Gioventù Francescana d Italia Forma di Vita (Artt. 1-12): Identità e natura della Gioventù Francescana (Artt. 1-4); Impegni e metodi (Artt. 5-12). Norme Organizzative (Artt.13-21 Artt.22-45): Organismi (Art. 22); L'Assemblea (Artt. 23-25); Il Consiglio (Artt. 26-31); Il Presidente (Art. 32); L assistente Spirituale (Art.33); Elezioni (Artt. 34-43); Contributi (Art.44); Norma finale (Art. 45).

Forma di vita Identità e natura della gioventù francescana Art.1 La Gi.Fra. è la Fraternità dei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare l esperienza della vita Cristiana alla luce del messaggio di S. Francesco d Assisi, all interno della Famiglia Francescana. A motivo della scelta francescana vissuta nella Secolarità, i giovani maturano la loro vocazione nell ambito dell Ordine Francescano Secolare (OFS) di cui la Gioventù Francescana è parte integrante.

Art.2 I Giovani Francescani considerano la Regola dell OFS approvata da Paolo VI, come documento ispirazionale della propria vita e come singoli e come Fraternità, confermando tale scelta mediante la Promessa (cfr. art.5) Art.3 La norma di vita dei Giovani Francescani è il Vangelo: in ogni Sua parola, come in ogni uomo, essi sanno di incontrare Gesù Cristo; per questo si impegnano assiduamente a passare dal Vangelo alla Vita e dalla Vita al Vangelo (Regola OFS, art.4).

Art.4 La Gi.Fra. è un cammino di discernimento vocazionale che offre il servizio fraterno e gli strumenti per raggiungere la maturità umana, cristiana e francescana del giovane, contribuendo a rendere presente il carisma del comune Serafico Padre nella vita e nella missione della Chiesa (Regola OFS, art.1).

Impegni e metodi Art.5 La Promessa è l impegno del giovane a conoscere e a vivere il Vangelo secondo l esempio di S. Francesco in seno alla propria Fraternità che lo accompagna nel cammino di ricerca e di crescita spirituale. Art.6 In conformità all articolo 2 del presente statuto, la Forma di Vita dei Giovani Francescani è la seguente: a) I Giovani Francescani ricerchino la persona vivente e operante di Cristo nei fratelli, nella Sacra Scrittura, nella Chiesa e nelle azioni liturgiche. La fede di S. Francesco ha detto queste

parole: niente altro vedo corporalmente in questo mondo dello stesso Altissimo Figlio di Dio se non il Suo Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue, sia per essi l ispirazione e l orientamento per la vita eucaristica (cfr. Regola OFS, art.5). b) Sepolti e resuscitati con Cristo nel battesimo, che li rende membri vivi della Chiesa, si facciano testimoni e strumenti della sua missioni tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola. Ispirati da S. Francesco e con lui chiamati a ricostruire la Chiesa, s impegnino a vivere in piena comunione con il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti in un

fiducioso e aperto dialogo di creatività apostolica (Regola OFS, art.6). c) in virtù della loro vocazione, sospinti dalla dinamica evangelica, conformino il loro modo di pensare e di agire a quello di Cristo mediante un radicale mutamento interiore che lo stesso Vangelo designa con il nome di conversione, la quale, per l umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno. In questo cammino di rinnovamento il Sacramento della Riconciliazione è segno privilegiato della misericordia del Padre e sorgente di grazia (Regola OFS, art.7).

d) Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della contemplazione l anima del proprio essere e del proprio operare. Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa, soprattutto all Eucarestia, e si associno alla preghiera liturgica in una delle forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita di Cristo (Regola OFS, art.8). e) La Vergine Maria, umile serva del Signore, disponibile alla sua parola e a tutti i suoi appelli, fu circondata da Francesco d indicibile amore e fu designata Protettrice e Avvocata della sua Famiglia. I Giovani Francescani manifestino a Lei il loro

ardente amore, con l imitazione della sua incondizionata disponibilità e nella effusione di una fiduciosa e cosciente preghiera (Regola OFS, art.9). f) Unendosi all obbedienza redentrice di Gesù, che depose la sua volontà in quella del Padre, adempiano fedelmente agli impegni propri della condizione di ciascuno nelle diverse circostanze della vita, e seguendo Cristo povero e crocifisso, testimoniando anche tra le difficoltà e le persecuzioni (Regola OFS, art.10). g) Cristo, fiducioso nel Padre, scelse per Sé e per la Madre sua una vita povera e umile, pur

nell apprezzamento attento e amoroso delle realtà create; così cerchino nel distacco e nell uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze; consapevoli poi di essere, secondo il Vangelo, amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio. Così, nello spirito delle Beatitudini, s adoperino a purificare il cuore da ogni tendenza e cupidigia di possesso e di dominio, quali pellegrini e forestieri in cammino verso la casa del Padre (Regola OFS, art.11). h) Testimoni dei beni futuri e impegnati nella vocazione abbracciata all acquisto della purità

di cuore, si rendano così liberi all amore di Dio e dei Fratelli (Regola OFS, art.12). i) Come il Padre vede in ogni uomo i lineamenti del suo Figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del Signore e immagine di Cristo. Il senso di fraternità li renderà lieto di mettersi alla pari con tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo (Regola OFS, art.13). l) Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un

mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del regno di Dio, consapevoli che chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo, esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio (Regola OFS, art.14). m) Siano presenti con la testimonianza della propria vita umana e anche con iniziative coraggiose, tanto individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia e in particolare nel campo della vita pubblica, impegnandosi in scelte concrete e coerenti alla loro fede (Regola OFS, art.16).

n) Reputino lo studio e il lavoro come dono e come partecipazione alla creazione, redenzione e servizio della comunità umana (Regola OFS, art.16). o) Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo (Regola OFS, art.17) p) Abbiano rispetto verso el altre creature, animate e inanimate, che dall Altissimo portano significazione, e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al francescano

concetto di fratellanza universale (Regola OFS, art.18) q) Quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell unità e della fraterne intese attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell uomo e nella potenza trasformatrice dell amore e del perdono. Messaggeri di Perfetta Letizia, in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza (Regola OFS, art.19). Art.7 Per realizzare pienamente questa Forma di Vita, secondo modelli propri delle necessità del mondo giovanile e

della sua pedagogia, i Giovani Francescani: a) Vivono la Fraternità come un segno visibile della Chiesa, come comunità d amore e luogo privilegiato in cui si sviluppano il senso ecclesiale e la vocazione cristiana e francescana, ove naturalmente è animata la vita apostolica dei suoi membri. b) Si inseriscono pienamente, in modo attivo e operante, nella vita della Chiesa locale, aprendosi a tutte le prospettive ministeriali e pastorali; intensificano il dialogo e la collaborazione tanto con le Fraternità francescane quanto con gli altri gruppi ecclesiali, allo scopo di un

maggior arricchimento reciproco e di più efficace servizio alla Chiesa e alla società. c) Rispondono generosamente alla proposta formativa offerta dalle Fraternità ai vari livelli attraverso sussidi, corsi di formazione, campi scuola, ritiri, momenti di preghiera, condivisione fraterna e iniziative simili. d) Si avvalgono nell apostolato di tutti i mezzi che si ritengono idonei per un efficace nuova evangelizzazione, come i mezzi di comunicazione sociale e artistica.

Art.8 La gioventù Francescana promuove itinerari formativi specifici, finalizzati a una più matura e cristiana vita affettiva. Art.9 La Gioventù Francescana, in comunione con la Famiglia Francescana, propone percorsi atti a preparare i giovani e i fidanzati a una consapevole scelta del Matrimonio. Art.10 La Gioventù Francescana, in piena comunione con l Ordine Francescano Secolare, cura e anima i gruppi di fanciulli (Araldini), affinché, attraverso una pedagogia adatta alla loro età, siano

iniziati alla conoscenza e all amore della vita francescana (cfr. CCGG OFS, art.25). Art.11 I Giovani Francescani rivolgono particolare attenzione alle forme di volontariato, atte ad assicurare un servizio umano, responsabile e disinteressato ai fratelli, specialmente nell ambito del proprio territorio e nella prospettiva della riconciliazione in campo nazionale e internazionale. Art.12 I Giovani Francescani prestino attenzione anche alla cura dei momenti ricreativi, affinché siano segno e testimonianza della gioiosa esperienza della vita fraterna.

Norme organizzative Art.13 La Gioventù Francescana vive e opera attraverso le Fraternità che, costituite a livello locale, regionale e nazionale, sono collegate e coordinate tra loro a norma del presente Statuto e proiettate nel contesto internazionale. Art.14 Ai fini del presente statuto, si considera: Gifrino promesso, il giovane che ha celebrato la Promessa ovvero che l ha rinnovata nell ultimo anno; Gifrino ammesso, il giovane che, compiuto un tempo di avvicinamento e conoscenza della Fraternità non superiore a sei mesi è accolto

attraverso il rito d iniziazione che segna anche l inizio del cammino rispetto alla scelta della Promessa. La Gioventù Francescana d Italia, riconoscendo in ambito formativo l esigenza di dover rispondere in maniera specifica ai bisogni dei gifrini promessi e non promessi, come metodo pedagogico e pastorale considera le seguenti fasce di età definite dall assemblea nazionale: adolescenti, giovani e giovani adulti. Art.15 a) Si definisce gruppo in formazione un gruppo di almeno cinque giovani interessati a cominciare il cammino della Gioventù

Francescana. Il cammino di formazione iniziale che conduce alla celebrazione della prima Promessa, deve avere una durata minima di un anno per i giovani e giovani adulti e di tre anni per gli adolescenti, tenendo presente la maturità umana e spirituale del gruppo. b) Una Fraternità locale si costituisce normalmente in presenza di un numero minimo di cinque gifrini promessi e/o che abbiano rinnovato annualmente la promessa, a seguito di richiesta scritta al consiglio Gi.Fra. di livello superiore, in armonia con la Fraternità OFS, se esiste in loco, o con il Consiglio regionale OFS; ed è sancita da un apposito documento

emesso dal Consiglio Gi.Fra. di livello superiore, una copia del quale viene consegnata al Consiglio OFS di riferimento. In casi particolari, qualora il Consiglio regionale ne ravveda l opportunità, una Fraternità Gi.Fra. può essere costituita con un numero di promessi e/o che abbiano rinnovato annualmente la Promessa non inferiore a tre. c) Si definisce ufficialmente costituita quella Fraternità laddove sia presente un numero minimo di cinque gifrini promessi e/o che abbiano rinnovato annualmente la Promessa. d) Si definisce Fraternità locale in difficoltà una fraternità il cui numero dei gifrini che hanno celebrato e/o

rinnovato la Promessa sia inferiore a cinque, per un tempo più lungo di un anno dall ultimo rinnovo della Promessa. Questi gifrini saranno seguiti dal Consiglio Gi.Fra. di grafo superiore fino a una nuova rivitalizzazione della Fraternità. L animazione fraterna e l assistenza spirituale sono rispettivamente assicurate dal Consiglio dell OFS e dal competente Superiore Maggiore. Art.16 Possono far parte di una Fraternità Gi.Fra. i giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e non superato i 30 compiuti. Quest ultimo limite non si applica ai membri dei Consigli in carica ai vari livelli.

Art.17 L ingresso in Fraternità è caratterizzato dalla celebrazione di un rito d iniziazione. L iniziazione è il periodo di ricerca, di presa di contatto, di avvicinamento e di accoglienza che termina con la decisione del giovane di iniziare il percorso di preparazione per la Promessa della Gioventù Francescana. Il rito d iniziazione è celebrato dopo un periodo di frequentazione attiva della Fraternità che va dai tre ai sei mesi e segna l inizio del cammino del candidato alla Promessa. Art.18 Il cammino in preparazione alla prima Promessa ha una durata minima di un

anno per i giovani e giovani adulti, minima di due anni e massima di tre anni per gli adolescenti. Con la Promessa il gifrino diventa membro effettivo della Gioventù Francescana. L ammissione alla Promessa è confermata dal Consiglio della Fraternità Locale, dopo un attenta valutazione della preparazione del gifrino e delle motivazioni che lo animano. Art.19 Momento centrale della vita di Fraternità è la festa della Promessa. Il rito della Promessa, con la quale i giovani assumono o rinnovano annualmente gli impegni di vita evangelica propri della Gi.Fra., si svolge

all interno della Celebrazione Eucaristica. In tale occasione si può effettuare la consegna del tau o di un altro segno francescano. Art.20 I giovani che abbiano compiuto i 30 anni di età o che abbiano maturato la loro scelta vocazionale antecedentemente, continuino la loro esperienza di vita evangelica preferibilmente nell Ordine Francescano Secolare o in altre forme di vita ecclesiale. Si raccomanda tale scelta anche ai coniugati. È auspicabile che il Giovane Francescano sia accompagnato in un tempo congruo antecedentemente al compimento dei 20 anni a maturare una scelta consapevole rispetto alla

vocazione francescana nell OFS. L Ammissione e la Professione OFS non precludono al giovane la possibilità di vivere la Fraternità Gi.Fra. fino al compimento del trentesimo anno di età. Tale limite non si applica ai membri dei Consigli in carica ai vari livelli. Il Giovane ammesso che vive la simultaneità nelle due Fraternità OFS e Gi.Fra. continua a rinnovare il proprio impegno con la Promessa, fino al momento della Professione. È importante che il Giovane professo partecipi attivamente alla vita delle due Fraternità, anche se le sue attività dovessero essere preferenzialmente rivolte alla Gi.Fra. (cfr. Doc. CIOFS Incorporazione nell OFS dei membri della Gi.Fra.).

Art.21 Per favorire una più stretta e intensa comunione con l OFS, un rappresentante della Gi.Fra., possibilmente professo e designato dl Consiglio tra i suoi membri, fa parte del corrispondente Consiglio dell OFS; un rappresentante dell OFS, designato dal proprio Consiglio tra i suoi membri, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello. Il delegato OFS ha diritto di voto nel Consiglio della Gi.Fra a cui partecipa. Il delegato della Gi.Fra. ha diritto di voto nel Consiglio dell OFS solo se è professo (cfr. Cost. OFS art.97, comma 4). A motivo della comunione che lega le due fraternità, l animatore fraterno OFS, in

armonia con il Consiglio e l Assistente della Gi.Fra., partecipa con la sua esperienza di vita evangelica, aiuta i gifrini a progredire nel cammino di crescita umana e spirituale, assicura una formazione francescana secolare adeguata. Organismi Art.22 Gli organi attraverso i quali la Fraternità esprime la propria funzionalità sono: l Assemblea, il Consiglio, il Presidente e, per quanto attiene alla parte spirituale, l Assistente. La composizione, i compiti e il funzionamento di tali organi sono regolati a norma del presente statuto.

L ASSEMBLEA Art.23 L Assemblea, o Capitolo, è l organo fraterno con funzione legislativa, di indirizzo e deliberativa chiamato a stabilire le norme che regolano la vita fraterna e a formulare proposte per favorirne il buon andamento. In armonia con gli insegnamenti della Chiesa Cattolica e con le decisioni dell Assemblea di grado superiore, ha la responsabilità di: Programmare e verificare il cammino fraterno; Supportare il Consiglio nell attuazione delle decisione assunte dagli Organi fraterni per il bene della Fraternità;

Condividere le difficoltà e, animata dalla preghiera, ricercarne le possibili soluzioni; Eleggere il Presidente, il Vice- Presidente e i Consiglieri secondo le norme stabiliti e dal presente statuto; Determinare il contributo per il finanziamento delle varie attività, stabilire gli ambiti verso i quali indirizzare la spesa e promuovere iniziative di autofinanziamento. Art.24 A livello locale, l Assemblea è composta dai gifrini promessi, dal delegato OFS e dall Assistente. Sono ammessi a partecipare anche i giovani non promessi con solo diritto d intervento. Hanno diritto di voto i gifrini promessi e

il delegato OFS. A livello regionale l Assemblea è composta dal Consiglio regionale in carica, dal delegato OFS regionale, dai Consigli locali, dalla Conferenza degli Assistenti regionali e dagli Assistenti locali. È auspicabile la partecipazione dei rappresentanti dei gruppi in formazione e delle Fraternità in difficoltà, delle commissioni regionali, dei delegati OFS locali. Qualora necessario, il Consiglio regionale può convocare tutti i gifrini. Hanno diritto di voto il Consiglio regionale in carica, il delegato OFS regionale, i presidenti e i vice-presidenti locali e un numero congruo di delegati delle Fraternità locali, stabilito dall Assemblea regionale. A livello nazionale l Assemblea è

composta dal Consiglio nazionale in carica, dal delegato OFS nazionale, dai Consigli regionali, dalla Conferenza degli Assistenti nazionali e dagli Assistenti regionali. È auspicabile la partecipazione delle commissioni nazionali e dei delegati OFS regionali. Hanno diritto di voto il Consiglio nazionale in carica, il delegato OFS nazionale, i presidenti e i vice-presidenti regionali ed eventualmente un numero congruo di delegati delle Fraternità regionali stabilito dall Assemblea nazionale. In nessun caso hanno diritto di voto gli Assistenti, i giovani non promessi e colori per i quali è auspicabile la partecipazione.

Art.25 L Assemblea nazionale e le Assemblee regionali si riuniscono in via ordinaria almeno una volta all anno, mentre l Assemblea locale si riunisce almeno tre volte l anno. Straordinariamente, l Assemblea di qualsiasi grado può essere convocata ogni qual volta il Consiglio corrispondente lo ritenga opportuno, oppure quanto lo richiedano per iscritto un terzo dei suoi membri. L Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di pari grado entro un termine di anticipo non inferiore a dieci, venti o trenta giorni, rispettivamente, a livello locale, regionale o nazionale.

IL CONSIGLIO Art. 26 Il Consiglio è l organo esecutivo delle decisioni e delle direttive della propria Assemblea e di quella di grado superiore; assicura che la vita della Fraternità si svolga secondo le norme enunciate nel presente Statuto. Art.27 Il Consiglio locale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un numero di membri adeguato all entità e all attività della Fraternità, dal delegato OFS per la Gi.Fra., nominato dal rispettivo Consiglio OFS e dall Assistente di pari grado. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dal Vice

Presidente, da un numero di membri adeguato all entità e all attività della Fraternità, dal delegato OFS per la Gi.Fra., nominato dal Consiglio regionale dell OFS e dalla Conferenza regionale degli Assistenti. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da almeno altri cinque membri, dal delegato OFS per la Gi.Fra., nominato dal Consiglio nazionale dell OFS e dalla conferenza nazionale degli Assistenti. I Consiglieri nazionali e regionali fanno parte di diritto e con diritto di voto dei Consigli di grado inferiore delle Fraternità alle quali appartengono.

Art.28 Ogni riunione di Consiglio deve trovare riscontro scritto in un verbale. Insieme ai verbali, il Consiglio avrà cura di redigere anche un registro della cassa fraterna. È consentita la nomina di una segreteria, anche esterna al Consiglio, con il compito di aiutare il Consiglio nell organizzazione pratica delle attività fraterne e negli adempimenti ordinari a esse connessi. Nel caso la figura del segretario fosse esterna al Consiglio, parteciperebbe alle riunioni ma senza diritto di voto. Ai consiglieri è affidata la promozione e la cura dei vari settori d impegno delle Fraternità.

Art.29 I Consigli di livello nazionale e regionale si riuniscono almeno quattro volte l anno, mentre il Consiglio locale almeno una volta al mese. Il presidente convoca tutti i componenti del Consiglio, comunicando er iscritto il luogo, la data e l ordine del giorno con un congruo anticipo. Art.30 Il Consiglio è responsabile della vita di Fraternità affinché si svolga nel rispetto degli insegnamenti della Chiesa cattolica e in piena conformità al carisma francescano. In particolare i compiti del Consiglio sono:

Impegnarsi a realizzare e a vivere in pienezza la Fraternità all interno del Consiglio; Animare e coordinare le attività della Fraternità; Indire corsi di formazione, di studio, di esercizi spirituali, convegni, raduni e simili iniziative; Curare la formazione dei responsabili e degli animatori; Interessarsi della stampa e degli altri mezzi di comunicazione sociale; Discutere e approvare la relazione annuale preparata dal Presidente; Animare e stimolare i Consigli di grado inferiore; Tenere vivi i rapporti e accrescere la collaborazione con tutta la Famiglia

Francescana, particolarmente con l OFS, mediate programmazioni e iniziative comuni soprattutto nell ambito della Chiesa locale; Attivarsi, in collaborazione con l OFS, per la cura delle Fraternità degli Araldini; Promuovere, in collaborazione con l OFS, opere vocazionali e di sostegno a situazioni di bisogno; Nominare un segretario e un economo; Nominare i responsabili dei settori animazione: Formazione, Liturgia, GPSC (giustizia, pace e salvaguardia del creato), Araldinato, Comunicazioni Sociali, ovvero altri peculiari della propria fraternità.

Art.31 I Consigli di grado superiore hanno la giurisdizione su quelli di grado inferiore. È di loro competenza conoscere le problematiche interne ai Consigli e alle Fraternità di grado inferiore al fine di raggiungere una soluzione comune ed equa, preferibilmente in comunione col Consiglio OFS competente, attraverso la condivisione, la preghiera e la correzione fraterna. In ogni caso i Consigli di grado inferiore sono chiamati ad attenersi al discernimento finale del Consiglio di grado superiore.

IL PRESIDENTE Art.32 Il Presidente è il responsabile di tutta l animazione della propria Fraternità e dei vari uffici e mansioni in ordine alla sua funzionalità. Egli rappresenta la Fraternità stessa e cura l esecuzione delle direttive delle assemblee e del Consiglio. È coadiuvato in tutto da un Vice, il quale lo supplisce durante la sua assenza.

L ASSISTENTE SPIRITUALE Art.33 In segno di comunione con tutta la famiglia francescana, il Consiglio della Gi.Fra. richiede ai competenti superiori un Assistente che curi spiritualmente i singoli e la Fraternità tutta. Egli salvaguarda e nutre il senso ecclesiale e il carisma francescano, favorisce la formazione di base e specifica, nonché la promozione globale di tutta la Fraternità. Egli fa parte di diritto dei Consigli e delle Assemblee di pari grado e di grado superiore. Esclusivamente nei Consigli, ha diritto di voto eccetto che nelle questioni economiche. Nei luoghi ove non fossero presenti religiosi del Primo Ordine o del TOR, i competenti

Superiori possono affidare il compito dell assistenza ad altri sacerdoti o religiosi/e, preferibilmente di spiritualità francescana (cfr. Statuto per l Assistenza spirituale e pastorale dell OFS art.15.4). Per quanto attiene al ruolo e alla procedura di formazione della Conferenza degli Assistenti nazionali e regionali si faccia riferimento allo Statuto per l Assistenza spirituale e pastorale all OFS.

Elezioni (cfr. art.76 e seguenti delle Costituzioni Generali OFS) Art.34 La designazione agli incarichi di Presidente, di Vice Presidente e di consigliere di qualsiasi grado avviene a mezzo di elezioni e queste si effettuano a scrutinio segreto. Art.35 Il Delegato internazionale rappresenta la Gi.Fra. d Italia nel contesto internazionale. L Assemblea elettiva nazionale stabilisce se il Delegato internazionale, successivamente individuato dal Consiglio, farà parte del consiglio stesso nel corso del suo

mandato. Nel caso in cui il Delegato internazionale, eletto secondo le disposizioni del CIOFS, fosse un gifrino professo italiano entrerà a far parte di diritto del Consiglio nazionale. Art.36 Il Presidente e i Consiglieri nazionali e regionali durano in carica tre anni; quelli locali due anni. Art.37 Il Presidente nazionale e quello regionale possono non essere Professi OFS. Almeno due membri del Consiglio nazionale siano Professi OFS (cfr. CCGG OFS art. 97.3).

Art.38 Le elezioni, o Capitolo elettivo, del Presidente, del Vice Presidente e dei membri dei Consigli ai vari livelli, in armonia con le Costituzioni Generali dell OFS, si terranno a norma del presenta Statuto. La convocazione per l elezione, o Capitolo elettivo, sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il luogo, il giorno e l ora della elezione. È auspicabile che, entro un tempo congruo, l elezione, o Capitolo, sia preceduto dalla convocazione di un Assemblea precapitolare. (cfr. CCGG OFS art.76)

Art.39 L assemblea elettiva nazionale, o Capitolo nazionale è presieduta dal Presidente nazionale OFS o da un suo delegato. Negli altri casi, l Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Presidente di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l elezione. Il presidente, o il delegato non può presiedere le elezioni nella propria Fraternità locale, né le elezioni del Consiglio di altro livello, di cui sia membro. Sia presente l Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR. Il Presidente del Capitolo e l Assistente di livello

superiore non hanno diritto di voto. Il Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e due scrutatori. Art.40 Nella Fraternità locale hanno voce attiva, ossia possono eleggere, e passiva, ossia possono essere eletti, tutti i gifrini promessi. A livello regionale/nazionale hanno voce attiva il Consiglio uscente, i Presidenti e Vice Presidenti locali/regionali e un congruo numero di delegati stabiliti dall Assemblea regionale/nazionale. Hanno voce passiva tutti i gifrini promessi della Fraternità regionale/nazionale. A ogni livello hanno voce esclusivamente attiva i consiglieri

uscenti che abbiano compiuto i 30 anni di età e il delegato OFS per la Gi.Fra. In nessun caso è ammesso al voto l Assistente. Per procedere validamente alla celebrazione del capitolo elettivo, si richiede almeno la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto. Art.41 Per le elezioni del Presidente si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti. Per le elezioni del Vice Presidente si procede in uguale maniera. Per l elezione dei Consiglieri, dopo un primo

scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti, espressi in segreto. Per ciascuna elezione, qualora due o più candidati abbiano ricevuto lo stesso numero di voti nell ultimo scrutinio utile inefficace, si scelga mediante il criterio dell anzianità della prima Promessa. In caso di ulteriore parità, si scelga per anzianità anagrafica. Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente del Capitolo, se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l incarico, conferma l elezione.

Art.42 Il Presidente e il Vice Presidente possono essere eletti per tre mandati consecutivi. Per la terza e ultima successiva elezione all ufficio di Presidente e Vice Presidente sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio, Il Presidente uscente non può essere eletto Vice Presidente. I Consiglieri possono essere eletti per più successivi mandati. A partire dalla terza successiva elezione sarà necessaria la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio. Il Consiglio di livello superiore ha il dirittodovere di invalidare le elezioni e di

indirle nuovamente in tutti i casi d inosservanza delle predette norme. Art.43 Quando l ufficio di Presidente rimane vacante per un qualsiasi motivo, il Vice Presidente ne assume l ufficio fino al termine del mandato per il quale il Presidente era stato originariamente eletto. Vacante l ufficio di Vice Presidente, uno dei consiglieri viene eletto Vice Presidente dal Consiglio della Fraternità, con validità fino a Capitolo elettivo. Vacante l ufficio di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione. In aggiunta ai membri del Consiglio, secondo le esigenze che dovessero evidenziarsi durante il

mandato, l Assemblea può eleggere altri consiglieri con diritto di voto. In ogni caso, la somma delle sostituzioni e integrazioni non deve superare un terzo della composizione iniziale del Consiglio eletto. Il Consiglio dichiara decaduto il Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere che, senza aver condiviso o comunicato le proprie motivazioni, sia stato assente, a livello nazionale per tre volte consecutive, a livello regionale e locale per due volte consecutive.

Contributi Art.44 Per garantire un animazione adeguata, le Fraternità ai vari livelli provvedano a costituire e mantenere un fondo cassa, previo contributo annuale di ciascun gifrino, stabilito dalle Assemblee. Come responsabilità e condivisione reciproca, i Consigli ai vari livelli collaborino tra loro per sostenere l economia di Fraternità e presentino un rendiconto: Ogni sei mesi a livello locale; Una volta l anno a livello regionale e nazionale.

Norma finale Art.45 Le presenti norme valgono per tutta la Gioventù Francescana d Italia. Le precedenti norme s intendono abrogate. Ogni modifica al presente Statuto deve essere votata con la maggioranza assoluta dell Assemblea nazionale ed entra in vigore solo previa approvazione del Consiglio nazionale dell OFS.