REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Documenti analoghi
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 209. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 agosto 2017.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE.

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 ottobre 2008 (OR. en) 13198/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0179 (ACC)

DECISIONI (2014/737/UE)

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PE-CONS 4/1/16 REV 1 IT

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Parlamento europeo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2017 (OR. en)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 marzo 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Articolo 8 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 5 gennaio 2011 (07.01) (OR. fr) 5066/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0378 (NLE) HR 1 UD 3 PROPOSTA

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull olio d oliva e le olive da tavola

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2015 (OR. en)

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale PROGETTO DI PARERE. della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 dicembre 2016 (OR. en)

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 193. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 25 luglio 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Articolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 luglio 2009 (15.07) (OR. en) 12102/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0093 (ACC)

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.6.2017 C(2017) 3631 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'unsc e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO L'atto delegato riguarda gli adeguamenti che devono essere adottati in seguito alla concessione di preferenze commerciali al Kosovo * nell'ambito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra l'ue e il Kosovo, che è entrato in vigore il 1º aprile 2016. Fino a tale data le preferenze commerciali autonome sono state il principale strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo. Nella misura in cui l'asa accorda al Kosovo concessioni commerciali per gli stessi prodotti identificati nelle preferenze commerciali autonome, queste devono essere ritirate dal regolamento (CE) n. 1215/2009 al fine di evitare l'accumulo di preferenze commerciali fondate su basi giuridiche differenti. A norma del regolamento (CE) n. 1215/2009 il Kosovo d'ora in poi beneficerà unicamente delle stesse preferenze commerciali concesse agli altri paesi e territori dei Balcani occidentali, vale a dire la sospensione di tutti i dazi previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata e l'accesso al contingente globale per i vini, come precisato nell'allegato I, subordinato al previo esaurimento dei contingenti individuali per i vini previsti dai regimi ASA. Adeguamenti analoghi sono stati effettuati in seguito all'entrata in vigore degli ASA con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel 2001 1, con l'albania 2, con il Montenegro 3, e con la Bosnia-Erzegovina 4 e la Serbia 4. In occasione dell'ultima modifica, il regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ha inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle necessarie modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II, in seguito alle modifiche ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni TARIC nonché ai necessari adeguamenti in seguito alla concessione di preferenze commerciali in base ad altri accordi tra l'unione e i paesi e territori di cui a detto regolamento [cfr. considerando 9 del regolamento (UE) n. 1336/2011]. È presentato di conseguenza un atto delegato al fine di introdurre i necessari adeguamenti in seguito alla concessione di preferenze commerciali bilaterali al Kosovo. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Si è svolta una consultazione in conformità del paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea. Non sono necessarie ulteriori consultazioni con parti interessate o in causa né la preparazione di una valutazione d'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO All'articolo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1215/2009 si stabilisce quanto segue. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7, lettere a) e b), riguardo: * 1 2 3 4 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'unsc e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione (GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9). Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1). Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione (GU L 122 dell'8.5.2008, pag. 7). Regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1). IT 2 IT

a) alle modifiche e agli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC; b) agli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'unione e i paesi e territori di cui all'articolo 1. Sulla base di quanto precede, il presente atto delegato comprende l'adeguamento dell'articolo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 2, per tener conto della concessione di preferenze commerciali al Kosovo nell'ambito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. L'adeguamento dell'articolo 1 garantisce il mantenimento della preferenza unilaterale concessa al Kosovo e agli altri paesi e territori dei Balcani occidentali in forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata e l'accesso continuo al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini. Questo è necessario in quanto nell'ambito dell'asa con il Kosovo la preferenza concessa per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata si applica solamente all'eliminazione della parte ad valorem del dazio. Il contingente globale per i vini non viene trasferito a nessuno degli ASA bilaterali. L'articolo 3, paragrafo 2, è modificato per portare a zero il contingente tariffario per il "babybeef" concesso al Kosovo in quanto questo è ora incluso nel regime ASA. È inoltre necessario adeguare l'allegato I per tenere conto delle modifiche dei contingenti tariffari bilaterali per i vini e il settore della pesca che non dovrebbero più essere applicabili al Kosovo nell'ambito del regime autonomo previsto dal regolamento (CE) n. 1215/2009 poiché tali concessioni sono state incluse nel regime ASA. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ha inoltre apportato modifiche alla nomenclatura combinata per alcuni prodotti della pesca e prodotti vitivinicoli oggetto del regolamento (CE) n. 1215/2009. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1215/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. IT 3 IT

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'unione europea 5, in particolare l'articolo 7, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha previsto un accesso illimitato al mercato dell'unione in esenzione dai dazi doganali per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali paesi e territori. (2) L'ultimo di tali accordi bilaterali, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, è stato firmato 6 e concluso 7 ed è entrato in vigore il 1 aprile 2016. (3) L'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un regime commerciale contrattuale tra l'unione e il Kosovo. Le concessioni commerciali bilaterali da parte dell'unione sono analoghe alle preferenze unilaterali concesse dal regolamento (CE) n. 1215/2009. (4) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di introdurre le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II di tale regolamento, richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC, come pure gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'unione e i paesi e territori di cui al suddetto regolamento. (5) È opportuno garantire il mantenimento della preferenza unilaterale concessa a tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali in forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata nonché il loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini. Inoltre, poiché il contingente tariffario concesso al Kosovo per il "baby-beef" è incluso nell'accordo di * 5 6 7 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'unsc e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2423 (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 18). GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4. GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1. IT 4 IT

stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, il regolamento (CE) n. 1215/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza. (6) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione 8 ha apportato modifiche alla nomenclatura combinata per alcuni prodotti della pesca e prodotti vitivinicoli oggetto del regolamento (CE) n. 1215/2009, l'allegato I di quest'ultimo regolamento dovrebbe inoltre essere modificato e adattato di conseguenza, per motivi di chiarezza. (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato: 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 Regimi preferenziali 1. I prodotti originari dell'albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. 2. I prodotti originari dell'albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'unione e tali paesi."; 2) all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i termini "475 tonnellate" sono sostituiti da "0 tonnellate"; 3) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. 8 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1). IT 5 IT

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2.6.2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 6 IT