COMUNE DI GENAZZANO PROVINCIA DI ROMA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: ART. 28 CCNL 14/9/2000. ASSUNZIONE ONERI A DIFESA PROCEDIMENTO PENALE N. 118 Data 22/07/2010 L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: Componenti Carica politica Presente ASCENZI FABIO CECCOBELLI MAURIZIO DI MARCO GIULIO MILANA AUGUSTO MORELLI RAFFAELE SCHIAVELLA PAOLO ANTONELLI ELENA Sindaco Assente n. 4 n. 3 Totale Con l'assistenza del Segretario del Comune DOTT.SSA PAOLA SBROZZI. Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: p Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere Data, lì Firma NATALE BEZZI p Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE Data, lì 20/07/2010 Firma NATALE BEZZI
Vista la nota prot. n. 3836 del 4/5/2010 con cui l'arch. Vincenzo Nanni, incaricato delle funzioni di Responsabile dell'area Urbanistica-LL.PP. ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.to leg.vo 267/00, chiede l'assunzione a carico del Comune degli oneri di difesa ai sensi dell'art. 28 CCNL nel procedimento penale n. 4293/06 promosso a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Tivoli; Che, per quanto attiene alle spese di assistenza processuale sostenute dai dipendenti degli enti locali a causa di procedimenti penali, la materia è regolata dall'art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000, che prevede il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa. Dato atto pertanto che come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti, in relazione alla normativa innanzi richiamata, le spese di difesa sostenute dai funzionari degli enti locali nel corso di procedimenti penali in cui essi siano stati coinvolti vanno rimborsate dall'ente quando i fatti contestati non integrino una condotta contraria agli interessi del Comune e quando gli stessi siano direttamente connessi alle funzioni o alla carica rivestita;
Considerato che nel caso in essere sussistono i presupposti di cui alla predetta norma; Dato atto altresì che secondo la giurisprudenza la assunzione, da parte della Amministrazione, delle spese legali sostenute da un amministratore o dipendente sottoposto a giudizio penale o amministrativo appare legittima e doverosa qualora questo si sia concluso con la piena assoluzione dell'imputato. Più in particolare, il Consiglio di Stato ha concluso che il rimborso delle spese legali, da parte del Comune, appare "giustificato solo in riferimento a procedimenti penali conclusisi con l'assoluzione in formula piena e non anche rispetto ad altri che tale esito non hanno avuto". (Cons. Stato, Sez. V, sent. 20/05/94 n. 498). Accertato che l'arch. Vincenzo Nanni, giusta comunicazione dell'avv. Massimo Vannini, patrocinante dello stesso, è stato assolto dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 530, comma 1, del codice di procedura penale; Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali; Visto lo Statuto Comunale ove è attribuita alla Giunta la competenza di promuovere o resistere alle liti; Tutto ciò premesso; Con voti favorevoli espressi all'unanimità DELIBERA Di riconoscere che nel caso di specie sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente, così come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, per l'assunzione della difesa a carico del bilancio
dell'ente, in quanto i fatti contestati non integrano una condotta contraria agli interessi del Comune e gli stessi sono direttamente connessi alle funzioni e/o alla carica rivestita; Di sostenere a carico del bilancio dell'ente gli oneri della difesa conferita dal dipendente del Comune di Genazzano arch. Vincenzo Nanni, all'avv. Massimo Vannini con studio in Roma, Via Paolo Emilio n. 59, nominato dall'interessato, nei confronti del quale si esprime pieno gradimento. Di dare atto inoltre che secondo la giurisprudenza la assunzione, da parte della Amministrazione, delle spese legali sostenute da un amministratore o dipendente sottoposto a giudizio penale o amministrativo appare legittima e doverosa qualora questo si sia concluso con la piena assoluzione dell'imputato. Più in particolare, il Consiglio di Stato ha concluso che il rimborso delle spese legali, da parte del Comune, appare "giustificato solo in riferimento a procedimenti penali conclusisi con l'assoluzione in formula piena e non anche rispetto ad altri che tale esito non hanno avuto". (Cons. Stato, Sez. V, sent. 20/05/94 n. 498). Di quantificare in euro 1.849,08, somma comprensiva di contributi ed iva,.la spesa derivante dalla presente assistenza. Di imputare la spesa a carico del capitolo 370 piano gestionale 2010, esecutivo. del Con separata votazione delibera di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TU 18.8.2000, n. 267.
Letto approvato e sottoscritto: Il Sindaco (FABIO ASCENZI) Il Segretario Comunale Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione N. 118 del 22/07/2010 con oggetto: ART. 28 CCNL 14/9/2000. ASSUNZIONE ONERI A DIFESA PROCEDIMENTO PENALE - p viene affissa all'albo Pretorio Comunale il giorno 22/07/2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi (ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. 267/2000); p è stata comunicata ai sigg. capigruppo consiliari nell'elenco prot. n. 6204 in data 22/07/2010, (ai sensi dell'art. 125 del T. U. 267/2000); Genazzano, lì 22/07/2010 Il SegretarioComunale La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/07/2010. p decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 4, del T.U. 267/2000); p Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. 267/2000); p è stata affissa all'albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2010 al 05/08/2010. Genazzano, lì Il SegretarioComunale