Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA 1 Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98 Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale n 177 CSAT 10 del 20 novembre 2018 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICAZIONE Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell art. 38 n 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti: 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale Via Comm. Orazio Siino snc 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it 2) Tribunale Federale Territoriale Via Comm. Orazio Siino snc 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

2 ERRATA CORRIGE Di seguito la corretta versione del procedimento 18/A pubblicato sul C.U. 163 CSAT 09 del 13/11/2018 mancante nell incipit, per un refuso tipografico, della indicazione del nominativo dell allenatore sig. Torrisi Alfio Domenico quale soggetto squalificato. Procedimento 18/A A.S.D. FC ACI S. ANTONIO CALCIO (CT) avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Merenda Emanuele; squalifica allenatore sig. Torrisi Alfio Domenico sino al 05/12/2018. Campionato Promozione Girone C Gara: Aci S. Antonio Calcio/Villafranca Messana 966 del 31/10/2018. C.U. n.146 del 02/11/2018. Con tempestivo e rituale gravame l A.S.D. FC Aci S. Antonio Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, la sproporzione delle sanzioni irrogate rispetto alla gravità dei fatti. In particolare relativamente ai comportamenti irriguardosi e minacciosi tenuti nei confronti di tesserati avversari e della terna arbitrale troverebbero giustificazione nelle reciproche provocazioni verbali, determinate dall eccesso di agone sportivo, ma contenute nell ambito di scambi lessicali di modesta entità. La reclamante ammette i fatti descritti nel referto arbitrale e, specie con riferimento all offesa agli arbitri, ha dato disposizione per presentare le proprie scuse alle Istituzioni di appartenenza degli ufficiali di gara. Infine, per quanto riguarda il comportamento posto in essere dal sig. Merenda Emanuele Antonio, la reclamante riferisce di essere entrato in campo esclusivamente per protestare per un fallo eccessivamente pericoloso nei confronti di un proprio compagno di squadra e che le minacce rivolte all arbitro erano prive dell effettiva intenzionalità di metterle in atto. Infine sostiene il difforme trattamento del Giudice Sportivo che avrebbe inflitto la medesima sanzione per comportamenti sostanzialmente difformi del Giudice Sportivo ad un giocatore avversario, resosi responsabile di un comportamento violento nei confronti di un giocatore e non meramente offensivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti ed il supplemento redatti dall arbitro e da uno degli assistenti, che ai sensi dell art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara, rileva dall esame del rapporto arbitrale che l allenatore Sig. Torrisi Alfio Domenico ha tenuto una condotta in campo gravemente offensiva e ingiuriosa e, una volta espulso, non ha desistito da tale atteggiamento. Ciò posto, il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione della squalifica fino al 5 dicembre 2018 è congrua e proporzionata al comportamento antisportivo dell allenatore. Per quanto, invece, riguarda la condotta del giocatore Merenda Emanuele Antonio, la sanzione inflitta può essere contenuta nel limite edittale previsto dall art. 19, comma 4, lettera a) del C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parziale il proposto gravame ed, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ridetermina, ai sensi del l art. 19, comma 4, lettera a) del CGS, in due gare la squalifica inflitta al calciatore Merenda Emanuele Antonio, confermando nel resto l impugnato provvedimento. Per l effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a 130,00=

3 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE APPELLI La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso, Davide Giovanni Pintus, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 20 novembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni. Procedimento n. 17/A A.C.D. CITTA DI CINISI (PA) avverso assegnazione gara perduta per 0 3; punti uno di penalizzazione in classifica ed ammenda di 103,00 quale prima rinuncia. Campionato Regionale Under 16 Fascia B Girone 01, Gara: Bosco Marsala / Città di Cinisi del 03/11/2018 - C.U. n. 152/sgs51 del 06/11/2018. Con appello pervenuto a mezzo PEC in data 09/11/2018 l A.C.D. Città di Cinisi, per mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la decisione assunta dal G.S.T. in epigrafe riportata e chiede che, previo annullamento delle sanzioni a proprio carico, venga disposta la ripetizione della gara sostenendo, in buona sintesi, che il giorno 03/11/2018 non ha potuto raggiungere la località di Paceco, dove era prevista la disputa della gara, a causa delle avverse condizioni metereologiche gravanti sulla Sicilia, circostanza questa comprovata anche dal fatto che la Protezione Civile aveva emanato un allerta rossa con conseguente grave situazione di pericolo. Quanto sopra è stato ribadito all udienza odierna dal difensore della reclamante avendone fatta specifica e tempestiva richiesta. La Corte Sportiva di Appello preliminarmente rileva che il gravame così come proposto è inammissibile sotto vari profili. Innanzitutto giova ricordare che la società che vuole fare valere la causa di forza maggiore o il caso fortuito deve, a pena di inammissibilità ( per il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell art. 29 e comma 1 dell art. 46 del C.G.S., in relazione all art.55 delle NOIF) preannunciare reclamo al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo alla data prevista per la disputa della gara. Inoltre deve fare pervenire i motivi entro il settimo giorno dalla data in cui si sarebbe dovuto svolgere l incontro. Infine nel medesimo termine i motivi devono essere comunicati alla consorella mediante invio con lettera raccomandata a.r. o mezzo equipollente e l attestazione di invio deve essere allegata, in originale, ai motivi da depositare. Tutto ciò non risulta essere stato fatto dalla odierna reclamante. Peraltro, ai sensi del comma 7 dell art. 36 C.G.S., nel giudizio di secondo grado non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all Organo di prima istanza. E ciò senza sottacere che anche il gravame così come proposto sarebbe di per sé inammissibile in quanto lo stesso non risulta essere stato comunicato alla controparte in aperta violazione del comma 5 dell art.46 C.G.S. Le declaratoria di inammissibilità preclude l esame della questione di merito. La Corte Sportiva di Appello Territoriale per le su espresse motivazioni dichiara inammissibile il proposto gravame Dispone addebitarsi la tassa reclamo ( 62,00) non versata.

Procedimento n. 21/A S.S.D. CITTA DI SCORDIA (CT) avverso squalifica calciatore sig. Girolamo Provenzano per 5 gare. Gara del campionato Eccellenza Gir. B, Catania San Pio X/Città di Scordia del 03/11/2018. Comunicato Ufficiale n.155 del 07/11/2018. Con appello ritualmente proposto la S.S.D. Città di Scordia impugna la sanzione indicata in epigrafe e pur ammettendo che quanto riferito dal direttore di gara nel referto corrisponde a quanto realmente posto in essere dal proprio tesserato, ritiene comunque la sanzione sproporzionata per cui ne chiede la riduzione dovendosi tenere conto a) che il comportamento del calciatore sarebbe scaturito dall assegnazione di un calcio di rigore per un presunto suo fallo di mano che riteneva non avere commesso; b) dalla circostanza che al termine della gara si era scusato con l arbitro; c) che a suo carico nelle decorse stagioni non erano mai stata inflitte squalifiche così lunghe. La Corte Sportiva d Appello Territoriale, esaminato il referto dell arbitro, che a norma dell art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 31 del 1 t. è stato espulso il sig. Girolamo Provenzano per doppia ammonizione. Dopo essergli stato notificato il provvedimento di espulsione questi si scagliava contro l arbitro con aria minacciosa profferendo, nel contempo, una serie di frasi dall evidente tenore minaccioso ed offensivo. E a questo punto che intervenivano quasi tutti i compagni di squadra del Provenzano che cercavano di bloccarlo aiutati in questo anche da alcuni dirigenti seduti in panchina così da farlo rientrare negli spogliatoi. Di contro il Provenzano colpiva e spingeva alcuni suoi compagni per divincolarsi e cercando di aggirali tentava di raggiungere, ancora una volta, l arbitro a cui nel contempo continuava a profferire frasi minacciose ed offensive. Tale situazione si protraeva per circa due minuti e cioè fino a quando il Provenzano, vista l impossibilità di avere un contatto diretto con l arbitro, rientrava negli spogliatoi minacciandolo ancora una volta che comunque al termine del primo tempo lo avrebbe aspettato negli spogliatoi cosa che in effetti avveniva dato che il Provenzano sostava davanti lo spogliatoio dell arbitro reiterando il suo comportamento minaccioso impedendo così alla terna di farvi rientro per alcuni minuti e ciò fino a quando, bloccato ancora una dai proprio compagni, non veniva allontanato e fatto rientrare nello spogliatoio. Ne consegue che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, dovendosi escludere qualsiasi attenuante e considerata la gravità e la reiterazione dei comportamenti, appare, a questa Corte, assolutamente congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. la Corte Sportiva d Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo ( 130,00) non versata. Procedimento n. 22/A A.S.D. REAL ACI (CT) avverso squalifica calciatore sig. Alfio Bisicchia per 4 gare. Gara del campionato Eccellenza Gir. B, Real Aci / Città di Rosolini del 11/11/2018. Comunicato Ufficiale n.167 del 14/11/2018. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Aci impugna la sanzione indicata in epigrafe ritenendo la sanzione sproporzionata per cui ne chiede la riduzione dovendosi tenere conto a) che il comportamento del calciatore sarebbe scaturito dall assegnazione di un calcio di rigore per un presunto suo fallo di mano che riteneva non avere commesso; b) 4

che una volta avuta notificato il provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni si avvicinava al direttore di gara solo per rappresentargli, in maniera pacata, che così veniva vanificato il lavoro fin qui svolto abbandonando subito dopo il terreno di gioco. La Corte Sportiva d Appello Territoriale, esaminato il referto dell arbitro ed il relativo supplemento, che a norma dell art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 13 del 2 t. è stato espulso il sig. Alfio Bisicchia per doppia ammonizione. Dopo essergli stato notificato il provvedimento di espulsione questi si rivolgeva nei confronti dell arbitro profferendogli, una serie di frasi dall evidente tenore offensivo. Ne consegue che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, dovendosi escludere qualsiasi attenuante e considerata l aggravante del ruolo di capitano ricoperto dal sig. Bisicchia ( art. 73 comma 4 NOIF), appare, a questa Corte, assolutamente congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. la Corte Sportiva d Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo ( 130,00) non versata. 5 Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta PUBBLICATO ED AFFISSO ALL ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 20 novembre 2018 IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE Santino LO PRESTI