DISEGNO DI LEGGE. Disposizioni in materia di personale precario. Art. 1

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DISEGNO DI LEGGE Disposizioni in materia di personale precario Art. 1 Istituzione elenco regionale lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili 1. Al fine di favorire l assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è istituito nella regione siciliana l elenco regionale previsto dall art. 4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125. 2. L elenco regionale istituito ai sensi del comma 1, si articola in 3 sezioni comprendenti rispettivamente: a) i lavoratori di cui all art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, titolari di contratto a tempo determinato relativo alle qualifiche di cui all art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i.; b) i lavoratori di cui all art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, titolari di contratti a tempo determinato relativo a qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i.; c) i lavoratori di cui all art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, impegnati in attività socialmente utili alla data di pubblicazione della presente legge. 3. I lavoratori di cui al comma 2 lettere a) b) c) vengono inseriti nell elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale del lavoro, dell impiego, dell orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell impiego, dell orientamento, dei servizi e delle attività formative, sulla base dei criteri stabiliti dall art. 4 comma 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, predispone l elenco regionale, istituito ai sensi del comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell istanza di inserimento. Art. 2 Stabilizzazioni 1. A decorrere dal 1 settembre 2013 e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, e nell ambito dei vincoli finanziari 1

di cui all art. 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, procedono, in deroga a quanto disposto dall art. 12, comma 4, del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n.468, all assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del d.l. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, dei soggetti inseriti nell elenco regionale di cui all articolo 1, comma 2, lettera a) e c), della presente legge, secondo i criteri e le modalità di reclutamento previsti dall articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione. 2. Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all art. 16 della legge 56/87 e s.m.i., a decorrere dal 1 settembre 2013 e fino al 1 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, possono procedere all'assunzione del personale precario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del d.l. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione. 3. Si applicano sino al 31 dicembre 2016 le disposizioni di cui all articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ed all articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38. Art. 3 Proroga dei contratti a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni 1 Per le finalità di cui ai commi 9 e 9 bis dell articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, nonchè l'utilizzo dei soggetti aventi diritto all inserimento nell elenco regionale di cui all articolo 1 della presente legge, sino e non oltre il 31 dicembre 2016. 2 A decorrere dall 1 gennaio 2014 sono abrogate le misure di sostegno in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili previste dall articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dall articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall articolo 23, comma 14 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. 3 Per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie Locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 2 del presente articolo è istituito, presso il dipartimento delle Autonomie Locali, un Fondo 2

straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire con decreto dell Assessore Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, di concerto con l'assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31/12/2013. 4 Il Fondo di cui al precedente comma è determinato, per il biennio 2014-2015, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro annui per l'anno 2015. 5 Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, con esclusione delle Autonomie Locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 2 del presente articolo è istituito, presso il dipartimento del Lavoro, dell Impiego, dell orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31/12/2013. 6 Il Fondo di cui al precedente comma è determinato, per il biennio 2014-2015, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro annui per l'anno 2015. 7 Per l'erogazione delle misure di sostegno in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, prorogati ai sensi del comma 1 del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 2014-2015, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. 8 Agli oneri finanziari derivanti dall applicazione del presente articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2014 nella misura complessiva di 237.366 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2015 in 264.517 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2013-2015. Art. 4 Contratti a tempo determinato stipulati dalle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale 1 Per l'avvio dei processi di stabilizzazione del personale di cui all art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000 n. 81 e di cui all art. 3 comma 1 del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, titolare di contratti di lavoro individuale a tempo determinato, in servizio presso le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, l Assessorato 3

regionale della Salute ai sensi dell articolo 4, comma 8, del D.L. 101/2013, convertito dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125, istituisce e predispone l elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperino l anzianità anagrafica, l anzianità di servizio ed i carichi familiari. 2 Gli Enti di cui al comma 1 che hanno posti vacanti in organico, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore alla scuola dell obbligo, nel rispetto dei propri fabbisogni e dei tetti di spesa, da ultimo richiamati all art. 15, comma 21, del D.L. 95/2012 nel testo convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, procedono all assunzione a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, attingendo all elenco di cui al precedente comma 1. 3 Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Art. 5 Borse formative all autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita 1 Per le finalità di cui all articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2013-2015. 2 Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, l'assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9. 3 I contributi di cui al comma 2 del presente articolo sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 3 della presente legge con contestuale riduzione, di pari importo e comunque in misura non superiore al 5% delle rispettive dotazioni, delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma. Art. 6 Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione 1. L Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo dell Amministrazione regionale, determinata con l art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nonché della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all art. 5 della legge regionale 15 maggio 4

2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine sino al 31 dicembre 2016 è autorizzata: a) ad attivare le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 da inquadrare nelle categorie A e B dell'ordinamento professionale del personale regionale; b) ad attivare procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D dell ordinamento professionale del personale regionale. 2. Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell Amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. 3. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica di concerto con l Assessore dell economia, vengono individuati i posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nel limite del 50% dei posti disponibili a garanzia dell adeguato accesso dall esterno, anche complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015, 2016 coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa riduzione del 5% della dotazione organica di cui all art. 51 della legge regionale n. 10/2011. 4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, e fino al 31 dicembre 2016, in armonia a quanto previsto dall art. 4, comma 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, l Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza al 31/12/2013, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26. 5. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2014-2016 la spesa di 27.161 migliaia di euro annui, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. 6. A decorrere dall anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il triennio 2014-2016, pari a 1.000 migliaia di euro per l'anno 2014, 2.000 migliaia di euro per l'anno 2015 e 3.000 migliaia di euro per l'anno 2016. Il Fondo è annualmente alimentato: a) dell'importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno; b) dal 50% delle somme versate da enti, aziende ed agenzie sottoposte a 5

tutela e vigilanza della Regione, società partecipate dalla stessa, nonché aziende private in relazione agli incarichi espletati da Dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all Amministrazione regionale. 7. All onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. Art. 7 Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. L Assessore regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica (Patrizia Valenti) L Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro (Ester Bonafede) Il Presidente della Regione (Rosario Crocetta) 6