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TIPO INTERVENTO 11.1.1 [ESTRATTO DEL TESTO INTEGRALE DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE DEL VENETO] Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica I testi fanno riferimento al PSR 2014-2020 della Regione del Veneto approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 3484 del 26 maggio 2015, versione 1.3 del 30 aprile 2015. Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale Autorità di gestione: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Regione del Veneto Organismo responsabile dell informazione: Sezione Piani e Programmi settore primario

8.2.10.3.1. 11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica Sottomisura: 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento L intervento sostiene l impegno di conversione all agricoltura biologica, ossia la transizione iniziale dall agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07 entro un determinato periodo di tempo. 639

Impegni ai sensi del regolamento (CE) n.834/07: - gli appezzamenti che entrano per la prima volta in adesione al metodo biologico saranno oggetto di un periodo di conversione di due anni in cui le tecniche di coltivazione saranno esclusivamente quelle dell agricoltura biologica ma le produzioni non potranno essere immesse sul mercato come prodotto biologico, fatte salve le eventuali deroghe previste dal Reg. CE 834/07 e s.m.i.; - la fertilità e l attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica; - l uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l impiego nella produzione biologica; - la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici; - in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell articolo 16 del Reg. CE 834/07; - sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente; - la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3 Decreto Ministeriale 27/11/2009 n. 18354); - per i concimi ed ammendanti, di cui all art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall allegato 13, parte seconda, tab. 1 Elenco dei fertilizzanti idonei all uso in agricoltura biologica, del DLgs n. 217/06. 8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno Il Pagamento a superficie ( /ha/anno) per l introduzione del medoto biologico, riguarda, specificamente, il periodo di conversione a bio delle colture, la cui durata è riconosciuta, per uniformità ai fini del presente intervento, in tre anni. Il completamento del periodo quinquennale di impegno si realizza con il successivo passaggio, dopo i primi tre anni di conversione, per ulteriori due anni, alla linea di intervento 11.2, che sostiene il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica. L azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di optare per aderire agli impegni, su parte della SAU aziendale, previsti dalle iniziative attivate su base degli articoli 28 pagamenti agroclimatico-ambientali del Reg. UE 1305/13. Le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all impegno con l intervento di conversione in pratiche di agricoltura biologica e non possono pertanto sovrapporsi a queste ultime. 640

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica) Regolamenti (CE) n. 889/2008 e n.1235/2008 (norme attuative del precedente) Decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 (attuazione nazionale) Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità) Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento) Direttiva CE n. 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi). Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabilita a norma dell articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. 8.2.10.3.1.4. Beneficiari - Agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013. - Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici. 8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili L aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali. La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62. Sulla base di queste indicazioni sono stati adottati parametri consoni a ricavare i maggiori costi e mancati redditi relativi all agricoltura biologica rispetto alla baseline rappresentata da: 1. Condizionalità, comprendente: requisiti obbligatori di Condizionalità, requisiti minimi relativi all uso di fertilizzanti e fitosanitari, normale gestione delle superfici agricole; 2. Attività agricola ordinaria; 3. Greening. dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b)mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico 641

(EFA). Rendendosi necessario il rispetto del vincolo del no-double funding, al pagamento relativo sia al mantenimento che all introduzione alle tecniche di agricoltura biologica viene sottratto quanto conteggiato relativamente alla componente diversificazione ed EFA del Greening, per quanto riguarda il Veneto. La giustificazione economica ha, in primo luogo, sulla base della Banca Dati Rica, valutato la PLV delle singole colture più rappresentative in Veneto, prendendo a riferimento gli ultimi 4 anni disponibili (2009-2012). Sono state calcolate le variazioni di resa, prezzo e costi specifici, sulla base di specifica bibliografia e giudizio esperto. Sono state stimate, inoltre, le variazioni in termini di maggior manodopera e minor spesa per acquisto di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi. La valutazione economica è stata realizzata prendendo in considerazione 7 categorie colturali: seminativi,orticole, vite, fruttiferi, prato stabile, pascolo, colture in serra. La valutazione degli effetti dell'introduzione del metodo biologico rispetto all adozione di metodi produttivi convenzionali ha analizzato i seguenti fattori caratteristici del metodo biologico rispetto al metodo convenzionale sulla base dati RICA e sulla base del giudizio esperto: riduzione delle rese, incremento dei prezzi, maggiori costi di manodopera, minore impiego di presidi fitosanitari; costi di certificazione nell ambito del regime biologico. 8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto: - Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse a pagamento solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per l alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha: per consentire una corretta perequazione del pagamento, il sostegno delle colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Regolamento CE 834/07, all utilizzo nell azienda zootecnica di tali produzioni. - Il limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE completa. - Nel caso di domande presentate da associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero almeno pari o superiore a 10. - Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013). 642

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione Sulla base di quanto emerso dall analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall analisi SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno ispirati: Localizzazione geografica (ad esempio aziende ricomprese nelle zone vulnerabili ai Nitrati, nelle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile, nelle aree della Rete Natura 2000, ). 8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) Per le categorie di coltivazione interessate al pagamento indicato nella Figura 1 verrà sottratta la componente greening, qualora necessario per evitare il doppio finanziamento. La presente sottomisura risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni di adesione al pagamento biologico nel caso della coltura della vite, dei fruttiferi, del prato stabile e del pascolo e supera i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Infatti, per le colture orticole e in serra viene riconosciuta l eccezionalità, descritta al box informazioni specifiche del tipo di intervento. Quanto proposto nei pagamenti riconosciuti non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Ai fini del rispetto del principio no double funding, laddove pertinente, va sottratta la componente greening del pagamento individuale per ciascuna tipologia colturale come segnalato nelle Figure 2 e 3. Figura 1 Intervento 11.1.1 - Importi e aliquote di sostegno 643

Figura 2 Intervento 11.1.1 Applicazione detrazione greening base Figura 3 Intervento 11.1 Importi e aliquote di detrazione greening base 8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11). 8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11). 8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11). 644

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale Vedasi le informazioni di dettaglio specificatamente indicate a livello di Misura (11) Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma. In particolare: Metodologia v. paragrafo 2.1. Pagamenti agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica Fonte dei dati - v. paragrafo 3. Elenco degli esperti coinvolti ; Metodologia di calcolo v. paragrafo 5.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica (11.1). 645