CORSO DI STUDIO: DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo FACOLTÀ: Lettere e Filosofia CLASSE: 23

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REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI STUDIO: DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo FACOLTÀ: Lettere e Filosofia CLASSE: 23 Art. 1 Coerenza tra crediti delle attività formative e obiettivi formativi programmati La commissione didattica paritetica si esprime favorevolmente in merito alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, poiché tale coerenza discende da una mirata distribuzione fra crediti destinati alla formazione metodologica e crediti destinati alla formazione di natura professionalizzante. Acquisito il parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche in data 14 dicembre 2004. Art. 2 Requisiti d accesso Possono essere ammessi i candidati che siano in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo conseguito all estero riconosciuto idoneo. Art. 3 Curricula offerti agli studenti Curriculum 1 (Arte) Curriculum 2 (Cinema) Scelta guidata 2.a (Mediologico) Scelta guidata 2.b (Storico-critico) Curriculum 3 (Musica) Scelta guidata 3.a (Generale) Scelta guidata 3.b(Didattica della musica) Curriculum 4 (Teatro) Art. 4 Mobilità fra curricula Lo studente, iscritto ad un qualsiasi anno di corso, può variare il curriculum a cui è iscritto, all interno dello stesso corso di laurea, presentando apposita richiesta alla Segreteria Studenti, indirizzata al Presidente del Consiglio di Corso di Studi, entro il termine previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Lo studente trasferito è tenuto a seguire il piano degli studi ufficiale del curriculum al quale accede. Art. 5 Propedeuticità degli insegnamenti e di altre attività formative Insegnamenti propedeutici del Corso di Laurea DAMS: Storia della musica I è propedeutico a Storia della Musica II; Teoria della musica I è propedeutico a Teoria della Musica II. Art. 6 Modalità di svolgimento delle attività formative Sono previste le seguenti forme di svolgimento dell attività didattica: Attività formative di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) nonché ambito di sede: lezioni frontali, esercitazioni, seminari e autoapprendimento. Prova finale: discussione di un breve elaborato scritto o audiovisivo o digitale. Tirocinio: permanenza presso aziende, enti o studi professionali convenzionati svolgendo attività pratiche congruenti con gli obiettivi formativi del corso. 1

Art. 7 Eventuali curricula corrispondenti a diverse durate del corso e modalità di passaggio da un curriculum a un altro Nel Corso di Studio possono essere definiti tre tipi di curricula corrispondenti a differenti durate del corso: a) curricula con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curricula con durata inferiore alla normale ma comunque pari ad almeno due terzi di quella normale, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello; c) curricula con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Il passaggio da un curriculum all'altro deve comunque essere richiesto al Consiglio di corso di Studio, il quale delibererà tenendo conto della scolarità svolta e degli anni di iscrizione. Art. 8 Attività di tirocinio e ulteriori abilità Le attività di tirocinio si svolgono secondo il Regolamento di tirocinio approvato dalla Facoltà. Sulla base di tale Regolamento, l'acquisizione dei crediti di tirocinio è subordinata all attestazione delle ore svolte da parte della struttura ospitante convenzionata e all approvazione da parte del docente tutore del progetto. Art. 9 Piani di studio Il Regolamento di Corso di Laurea DAMS prevede che gli studenti quando presentano il piano di studi ufficiale possano: - modificare la scelta degli insegnamenti opzionali, precedentemente compiuta, purché la nuova opzione venga esercitata all interno del medesimo gruppo di insegnamenti previsti nel Regolamento; - anticipare esami obbligatori del terzo al secondo anno di corso, secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio di Corso di Laurea; - incrementare il numero dei crediti delle attività formative a scelta dello studente (D) (in aggiunta ai 180 CFU della Laurea). Art. 10 Tipologia delle forme didattiche Tradizionale e a distanza Art. 11 Esami e altre verifiche di profitto Al termine di ciascuna attività lo studente è tenuto a una verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Nel caso degli insegnamenti tale verifica è svolta sotto la forma di esami, scritti o orali o multimediali con risultato scritto. La prova orale può, comunque, essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l ammissibilità all orale. La valutazione è espressa in trentesimi con eventuale lode. L esame s intende superato con votazione minima di 18 trentesimi. L attività di tirocinio è verificata con l attestazione delle ore effettivamente realizzate da parte della struttura ospitante convenzionata e sentito il parere del tutore rispetto allo specifico progetto formativo. La valutazione positiva della commissione di tirocinio sull attività svolta dallo studente si risolve in un giudizio di idoneità all acquisizione dei crediti relativi. L attività di laboratorio formativo è verificata con la valutazione di esercitazioni coordinate dal responsabile didattico del laboratorio. La valutazione positiva si risolve in un giudizio di idoneità all acquisizione dei crediti relativi. Art. 12 Criteri di riconoscimento crediti per trasferimento e seconde lauree Gli studenti provenienti sia da Corso di Laurea della stessa classe, sia da un Corso di Studio di classe diversa, purché del medesimo livello, (sia dagli Istituti di Alta Formazione Artistica; Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale d'arte Drammatica 2

Accademia Nazionale di Danza), possono ottenere, su parere favorevole della commissione istruttoria delegata alle convalide di trasferimento, nominata dal Consiglio di Corso di Studi, il riconoscimento dei crediti acquisiti nel Corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare; i rimanenti crediti possono essere convalidati in settori, insegnamenti o altre attività formative di cui si riconosce, a seconda dei casi e a giudizio della commissione stessa, l affinità culturale con il settore di provenienza. Laddove il corso di studio di provenienza non preveda settori scientifico-disciplinari, la commissione delegata alle convalide esprimerà un parere sulle affinità culturali in base alle quali riconoscere alle attività pregresse i crediti formativi utili al trasferimento. Art. 13 Criteri riconoscimento conoscenze e abilita professionali Ai sensi dell art. 16 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di laurea, può riconoscere le conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione ha concorso l Università di Bologna. Tale riconoscimento compete al Consiglio di Corso di Laurea previo parere della Commissione Tirocinio e Attività F nominata dal Consiglio di Corso di Studio, la quale caso per caso verificherà la congruità delle esperienze pregresse con gli obiettivi generali e specifici del Corso di Studi. In caso di giudizio positivo, il numero di crediti riconosciuti sarà quello previsto dall attività didattica prevista nel piano di studi e terrà conto delle ore di attività svolta e del rapporto che le lega allo studio individuale. Le attività lavorative extrauniversitarie potranno essere riconosciute per la frequenza del tirocinio. Art. 14 Attività integrative per studenti trasferiti o iscritti come seconda laurea Per gli studenti trasferiti, sono attivate le attività integrative relative alle attività formative del presente Regolamento didattico da 1 CFU al numero di CFU utile al raggiungimento del peso in crediti di ciascuna attività, volte comunque ad una verifica finale. Art. 15 Commissioni di esame La valutazione dell esame è effettuata da un apposita Commissione formata e nominata come previsto dall art. 25 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea DAMS nomina le commissioni per gli esami di profitto all inizio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di corso può delegare tale nomina al rispettivo presidente. In particolare il Consiglio può prevedere che sia delegata al Presidente del Corso di Laurea DAMS la nomina delle commissioni per determinate giornate di esame in caso di necessità e di urgenza quale impossibilità sopravvenuta. Le commissioni per gli esami di profitto sono comunque composte, su proposta del titolare della materia, da almeno due membri, uno dei quali deve essere il docente responsabile della disciplina e l altro un docente o un ricercatore dello stesso settore disciplinare o di un settore affine; per quest ultimo e per gli altri eventuali componenti possono essere indicati anche membri supplenti. Il supplente può essere un cultore della materia. I cultori della materia sono nominati dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea DAMS su proposta del docente ufficiale tra i dottori di ricerca, nonché tra laureati da non meno di due anni sulla base di un curriculum e delle pubblicazioni presentate. Il Consiglio di Corso di Studio nell approvare tali indicazioni redigerà un albo che sarà verificato all inizio di ogni anno accademico e che sarà trasmesso per opportuna informazione e diffusione alla Facoltà. In ogni caso almeno due membri dovranno essere contemporaneamente presenti alla seduta d esame. Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame di profitto, il docente responsabile ne propone la composizione al Consiglio di Corso di Laurea DAMS, assicurando comunque la propria presenza attiva attestata mediante apposizione della firma a margine di ciascun foglio di verbale di esame a conferma 3

della propria presenza e come assunzione della responsabilità sulla regolarità dello svolgimento delle prove. Art. 16 Prova finale Per il conseguimento della Laurea, lo studente deve superare una prova finale, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono fissati come di seguito specificato: a. La prova finale per il conseguimento della laurea è una discussione pubblica fondata su una prova scritta di carattere saggistico o di supporto ad un elaborato pratico, informatico, audiovisivo, multimediale o altro. b. Il testo scritto di carattere saggistico sarà compreso di norma tra un minimo di 30 cartelle e un massimo di 50 cartelle di 2000 battute. Il testo di supporto non dovrà essere inferiore alle 5 cartelle. La Commissione esaminerà estratti non eccedenti i 10 minuti dell'elaborato pratico di ciascun candidato. c. La prova finale verrà assegnata preferibilmente in una disciplina indicata dallo studente oppure in una disciplina affine o richiesta dal candidato in via subordinata. Tale disciplina, di norma, deve essere presente nel piano di studi dello studente. Il responsabile didattico della disciplina è relatore della prova finale. Se ritenuto utile ai fini formativi, il relatore potrà essere affiancato da uno o più docenti della stessa o di altre discipline. La prova finale viene valutata da un'apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall art. 16 del presente regolamento. La Commissione in via preliminare dovrà deliberare sull'ammissibilità del candidato alla prova finale. d. La domanda di ammissione alla prova finale dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti di Facoltà secondo il calendario fissato dal Senato Accademico, previa approvazione dell'elaborato da parte del relatore. L'attribuzione e la responsabilità delle prove finali saranno ripartite equamente fra i docenti. La richiesta al relatore, dovrà essere presentata con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla presentazione della domanda di ammissione. Al momento della domanda lo studente allegherà il modulo contenente il titolo della tesi firmato dal relatore. e. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale. Art. 17 Commissione prova finale Le Commissioni per gli esami di laurea di primo livello sono composte da cinque membri, di cui almeno tre devono essere docenti di ruolo responsabili di insegnamento. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Presidenti o al Preside di Facoltà. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute per le quali sono nominati e sono tenuti ad assicurare una presenza continuativa. La votazione finale sarà espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. In caso di votazione massima (110/110), la Commissione può concedere la lode su decisione unanime. La votazione è assegnata dalla Commissione sulla base dell esame finale, che consiste nella discussione della prova finale, tenendo conto anche del curriculum dello studente compresi i voti conseguiti in esami superati presso altri Corsi di Studio e convalidati. Dello svolgimento della prova finale la Commissione redige apposito verbale. Per quanto riguarda la prova finale della Laurea il Presidente della Commissione provvede a far pervenire alla Segreteria della Facoltà il verbale e i relativi elaborati discussi. 4

Art. 18 Norme transitorie Il Consiglio di Corso di Studio, insieme alle modifiche relative al piano didattico, delibera sulla norma transitoria che regola l applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti nell anno di modifica. Pertanto questa sarà inserita nel Piano Didattico di riferimento. Art. 19 Norma finale Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge, allo Statuto, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento Didattico di Facoltà. 5