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COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI PROVINCIA DI PARMA Settore: Assetto ed Uso del Territorio Tel. 0521 850214 Fax 0521 850845 a.cabiddu@comune.lesignano-debagni.pr.it Gestione Ambientale Verificata Ordinanza n. 76 Lesignano De Bagni, li 10/12/2009 ORDINANZA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10 Richiamati: IL SINDACO - il D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell aria ambiente ; - il D.M. n. 60 del 02.04.2002 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999 concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio; - la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo del consiglio del 21 marzo 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Premesso che: - dal 2001 al 2008 sono stati superati negli agglomerati e nelle zone di tutte le Province della Regione Emilia Romagna i valori limite di polveri fini PM10, per la protezione della salute fissati dall Unione Europea e dal D.M. n. 60/02 (sono stati infatti rilevati valori della media giornaliera superiori a 50 microgrammi/mc per un numero di giornate superiore a 35); la provincia di Parma, con deliberazione n. 802, del 8/10/2009, ha approvato: la bozza di Accordo di Programma sulla qualità dell aria 2009-2010 per la gestione dell emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dall UE di cui al D.M. 60/2002 da stipularsi con la Regione Emilia-Romagna, le Province, i COMUNE CERTIFICATO UNI EN ISO 14001 - REGISTRAZIONE EMAS N. IT-000700

Comuni Capoluogo e i Comuni con più di 50.000 abitanti, allegato al predetto atto quale parte integrante; l estensione della stipula dell Accordo anche ai Comuni rientranti nella Zona A ovvero la parte di territorio provinciale dove si verifica il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme, così come individuati dalla zonizzazione del Piano Provinciale per la tutela e risanamento della qualità dell aria: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello; Visto il Rapporto sulla qualità dell aria della Provincia di Parma per l anno 2008 dell Agenzia Regionale per la Prevenzione e l Ambiente dell Emilia-Romagna (ARPA) dal quale si evince un elevata criticità costituita dal particolato fine PM10. Considerato che: - i rilievi effettuati da A.R.P.A. nel 2008 hanno evidenziato una criticità del rispetto del numero di superamenti del valore medio di PM10 giornaliero per la protezione della salute umana previsto di 50 microgrammi dalla normativa vigente e quantificati in non più di 35 giornate/anno. - gli studi compiuti dall'organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM10 sulla salute dei cittadini; - i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione adottati nei precedenti Accordi di Programma, pur se risultati non sufficienti a conseguire l obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme alle altre iniziative attivate, al progressivo miglioramento dei valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, in particolare al rispetto del limite annuale del PM10, a fronte di un contenuto disagio per i cittadini.

Tenuto conto: - che in data 15 ottobre 2009 è stato sottoscritto tra la Regione, le Province della Regione e i Comuni Capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l Accordo di programma sulla qualità dell'aria 2009-2010 per la gestione dell emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002, n. 60, con il quale sono state individuate le misure da applicarsi per il risanamento dell'aria e in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale; - che i provvedimenti e le modalità di adozione da parte dei Sindaci indicati dalla Regione Emilia- Romagna per il 2009-2010 includono il seguenti: 1. Provvedimenti da attivare dal 01/11/2009 al 31/03/2010 Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/21992), dei veicoli ad accensione spontanea precedenti all Euro 2, nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1 (non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE), anche se provvisti di bollino blu. 2. Provvedimenti da attivare dal 07/01/2010 al 31/03/2010: 2.1 Le limitazioni di cui al punto 1. sono estese anche ai veicoli ad accensione spontanea Euro 2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato. 2.2 Limitazione della circolazione privata il giovedì dalle 08.30 alle 18.30. E' lasciata facoltà alle singole amministrazioni, in forma concertata sull'intero territorio provinciale, di valutare l'opportunità di revoca del provvedimento in caso di presenza di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, con il supporto anche delle previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria. - che le limitazioni alla circolazione privata dal 01//11/2009 al 31/03/2010 previste nell'accordo di programma sulla qualità dell'aria sono oggetto dell'ordinanza n. 67/2009.

Valutata, pertanto: - la necessità di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare la criticità da PM10 nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'ue. Visti inoltre: - la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada; - l art. 7 del D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; - l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco. Valutata, pertanto: - la necessità di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare la criticità da PM10 nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'ue. O R D I N A Il divieto di circolazione nei centri urbani del territorio comunale dal 7/01/2010 al 31/03/2010, di cui all ordinanza n. 67 del 28/10/2009, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30, è estesa anche ai veicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato, anche se provvisti di bollino blù. L istituzione del divieto di circolazione nei centri urbani del territorio comunale, dal 07/01/2010 al 31/03/2010, il GIOVEDÌ dalle 8.30 alle 18,30 per tutti i veicoli.

Ai sensi dell art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo n. 285/92, in caso d inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 78,00. Il divieto totale di circolazione potrà essere revocato in caso di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, tra le quali la presenza di forti venti e piogge oppure precipitazioni nevose. In deroga a quanto sopra, all interno delle aree interessate dal provvedimento, è consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti assi di attraversamento, che manterranno la normale transitabilità: SP N. 16 VIA ARGINI NORD VIA ARGINI VIA ROMA VIA XXV APRILE VIA ARGINI SUD; VIA DELLA BASSA VIA MOLINAZZO; VIA RONDELLA VIA RIVALTA VIA FOSSOLA - STRADA PROVINCIALE DI MULAZZANO; VIA CARATTINO VIA DELLA PARMA VIA CASE TROMBI; VIA PONTICELLA VIA CAVO VIA SAN MICHELE CAVANA; Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall articolo 54 del codice della strada (Allegato 1) e i veicoli oggetto di deroga come specificato nell Allegato 2; DISPONE che, per consentire l attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza, sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) che escludono dalla limitazione di cui sopra; RICORDA che nel Comune di Lesignano De Bagni è in vigore l'ordinanza sindacale n. 67/2009 che impone il divieto di circolazione nei centri urbani del territorio

comunale, dal 03.11.2009 al 31.03.2010, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, per tutti i veicoli a benzina pre euro, ossia non rispondenti alla direttiva 91/441/CE e successive, anche se provvisti di bollino blù; per tutti i veicoli diesel pre euro ed euro 1, ossia non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e successive, anche se provvisti di bollino blù; per tutti i ciclomotori e motocicli a due tempi pre euro, ossia non rispondenti alla normativa 97/24/CE e successive. RICORDA INOLTRE che, secondo quanto previsto dal Codice della strada è in vigore l obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale; AVVERTE che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con sanzione amministrativa ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada. È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni e pari a 78.00; AVVISA che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto; che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio;

DISPONE che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell utente stradale con l apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/1992 n 285 e relativo regolamento di esecuzione; che il Servizio Viabilità provveda all esecuzione del presente atto con l apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili; DISPONE che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione. IL SINDACO Giorgio Cavatorta

Allegato 1 AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l) furgoni blindati per il trasporto valori; m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve;

d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Allegato 2 VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 1) veicoli dei residenti nell area oggetto del blocco della circolazione; 2) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale; 3) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; 4) veicoli di sicurezza pubblica; 5) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; veicoli di lavoratori, muniti di certificazione del datore di lavoro, che hanno un orario di lavoro che comporta spostamenti fuori dall orario coperto dal Servizio Pubblico; 6) veicoli adibiti al trasporto postale; 7) carri funebri e veicoli al seguito e cortei nuziali; 8) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e, agenti e rappresentanti di commercio; 9) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) 10) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); 11) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; 12) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 13) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); 14) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.);

15) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Polizia Municipale; 16) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari, 17) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri; veicoli dei professionisti addetti alla sicurezza dei cantieri; 19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); 20) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate; 21) veicoli di cittadini italiani o stranieri diretti o provenienti dagli alberghi dell area oggetto di limitazione. I suddetti potranno produrre l attestazione, anche successivamente, dopo il rilascio da parte dell albergo; 22) veicoli degli utenti degli asili nido, delle scuole materne, delle scuole elementari, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l orario di entrata ed uscita del minore indicato sull attestazione di frequenza che deve riportare anche l orario di entrata e uscita (compreso, se usufruenti, l orario di uscita del servizio postscuola) rilasciata dai dirigenti scolastici, su percorso espressamente indicato sull attestazione; 23) veicoli del personale scolastico e universitario, muniti di apposita certificazione, che svolgono lezioni in più plessi scolastici nell arco di una stessa giornata; 24) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; 25) veicoli di giornalisti o degli addetti stampa purché muniti dell apposito tesserino; 26) veicoli al servizio di rappresentanti degli Organi istituzionali dello Stato, della Provincia e del Comune limitatamente a motivi di interesse pubblico che potrebbero essere pregiudicati dai divieti stessi; 27) Il Comando di Polizia Municipale, può rilasciare l autorizzazione in deroga ai divieti previsti dalla presente ordinanza per comprovati e contingenti motivi di

interesse pubblico che potrebbero risultare gravemente pregiudicati dai divieti stessi.