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Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. VI, 6 ottobre 2014, n. 20974 Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione del Codice della strada - Con decurtazione dei punti della patente - Obbligo di comunicazione dei dati del conducente - Mera comunicazione dell'avvenuta presentazione del ricorso avverso la violazione principale - Effetti - Successivo esito negativo per l'opponente - Conseguenze - Riattivazione dell'obbligo - Decorrenza dei termini. In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l'opponente si sia limitato a riferire dell'avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l'obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. (Cass. Civ., sez. VI, 6 ottobre 2014, n. 20974) [RIV-1501P49] (Artt. 126-bis, 180, 204-bis cs.) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Sig.ra L. M. impugna la sentenza n. 144/ 11 del Tribunale di Palermo, che rigettava il suo appello avverso la decisione del giudice di pace che, a sua volta, aveva rigettato il suo ricorso, depositato il 1 settembre 2008, avverso il verbale di contestazione n. (omissis) rif. CED n. (omissis) Prot. n. (omissis) della Polizia Municipale di Palermo, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 250,00 + Euro 5,90, per la presunta violazione dell'art. 126-bis comma 2, poiché a seguito di dispositivo di sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 4363/08, R.G. 19690/07 del 2 aprile 2008 n. 128341, non ottemperava all'obbligo di fornire i dati personali e della patente del conducente nel termine di 60 gg. dal dispositivo della sentenza. 2. Con sentenza n. 5392/09, R.G. 12565/08 emessa il 5 giugno 2009, depositata il 12 giugno 2009, il Giudice di Pace di Palermo rigettava l'opposizione. 3. L appellante L. M. formulava due motivi: a) l'art. 126 bis, comma 2, c.d.s. non prevede alcun obbligo gravante sul proprietario del veicolo di fornire i dati personali del conducente, nel termine di sessanta giorni dal dispositivo della 'sentenza ; b) violazione di legge avendo l'amministrazione richiesto i dati del conducente contestualmente alla notifica del verbale di contestazione della violazione. Il Tribunale rigettava l'appello rilevando che l'art. 126 bis, comma 2. c.d.s... stabilisce che la violazione... debba essere comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata. Ai sensi dello stesso articolo, la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa

pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi o siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Osservava il giudice dell'appello che Nel caso di specie, il precedente verbale di contestazione n. (omissis), contenente l'irrogazione della sanzione principale, è stato impugnato davanti al Giudice di Pace e l'opposizione è stata rigettata con sentenza n. 4363/08 del 2 aprile 2008. Ne consegue che al momento dell'adozione da parte del Comune di Palermo del provvedimento relativo all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente... i procedimenti giudiziari non erano più pendenti in quanto conclusi e definiti con la sentenza n. 4363/08 del 2 aprile 2008. Ad avviso del giudice dell'appello, il giudice di pace aveva correttamente rigettato il ricorso anche in ragione dell'accessorietà della sanzione principale con la sanzione accessoria, in quanto l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali conferiscono alla contestazione il requisito della definitività richiesto ai sensi dell'art. 126 del Codice della Strada. 3. La sig.ra L. M. impugna tale decisione e, senza riassumere specificamente la vicenda processuale, formula due motivi. Il Comune di Palermo resiste con contro ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. l motivi del ricorso. 1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: nullità della sentenza ex art. 360, comma I, n. 3, C.p.c. per violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla norma applicata dall'organo accertatore stante l'impossibilità di ricondurre la condotta che si assume violata a quanto previsto e sanzionato ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. alla luce di quanto L. n. 689 del 1981, ex art. l, comma 2, e art. 23, comma 12, essendo stata sanzionata la condotta dell'omessa comunicazione dei dati del conducente (nonostante l'invio di apposita raccomandata) entro 60 giorni dalla lettura del dispositivo di sentenza e non dall'eventuale deposito della motivazione della sentenza o dalla sentenza passata in giudicato. Contestuale censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. La ricorrente rileva di aver proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. (omissis) rif. CED n. (omissis) prot. n. (omissis) redatto dalla Polizia Municipale di Palermo del giorno (omissis) ore 10:00 notificato in data 4 foglio 2008 con il quale si contestava la violazione della L. n. 286 del 2006, art. 126 bis, comma 11, poiché a seguito di dispositivo di sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 4363/08 RG 19690/07 del 2 aprile 2008 che ha rigettato il ricorso avverso il verbale n. (omissis) senza giustificato e documentato motivo non ottemperava all'obbligo di fornire a questo comando accertatore, i dati personali e della patente del conducente nel termine di 60 gg. dal dispositivo di sentenza. Rileva la ricorrente che Non vi è nessun obbligo gravante sul proprietario del veicolo di fornire al comando accertatore i dati personali e della patente del conducente nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo di sentenza. Ricorda la ricorrente in fatto che: Con verbale di accertamento di violazione n. (omissis) (21H/1472846/01) del giorno (omissis) notificato in data 10 ottobre 2007 si contestava alla proprietaria del veicolo Piaggio Vespa tg (omissis) di avere violato gli artt. 158 e 126 bis c.d.s.,

poiché il predetto veicolo avrebbe sostato nello spazio riservato ai veicoli per trasporto disabili in (omissis). Avverso tale verbale veniva proposta opposizione e nonostante la richiesta della comunicazione dei dati del conducente fosse - in violazione di quanto ex art. 126 bis, comma 11 c.d.s. contestualmente effettuata a mezzo dello stesso verbale, in data 6 dicembre 2007 la ricorrente inviava apposita raccomandata (all.1 al presente ricorso) per rappresentare la pendenza del giudizio e l'impossibilità allo stato di ottemperare a quanto intimato. Tale ricorso - 19690/07 RG. Dott.ssa C. G. - si concludeva all'udienza del 2 aprile 2008 con sentenza di rigetto n. 4363 depositata in data 10 aprile 2008. Osserva poi che con il verbale oggi impugnato, le era stata contestata l'inottemperanza all'obbligo di fornire i dati nel termine di 60 giorni dal dispositivo della sentenza. Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che i procedimenti non erano più pendenti in quanto conclusi e definiti con la sentenza n. 4363 del 2 aprile 2008. La sentenza era stata notificata in data 8 maggio 2008 ed era divenuta definitiva in data 7 giugno 2008. Di conseguenza, l'ente accertatore, decorsi sessanta giorni, avrebbe potuto richiedere al proprietario di comunicare l'autore della violazione inviando una specifica richiesta costituente l'atto iniziale del procedimento ex art. 126 bis, comma 2 c.d.s.. L Ente avrebbe dovuto dare all'obbligato termine di trenta giorni per la risposta (5 Settembre 2008) e dal 5 Settembre 2008 nel caso in cui l'ente accertatore non avesse ottenuto le indicazioni richieste avrebbe dovuto notificare entro i successivi 150 giorni un verbale di accertamento contestando la violazione di cui all'art. 126 bis, comma l c.d.s.. Rileva la ricorrente che, invece, il verbale oggetto della sentenza appellata che si impugna... è stato notificato in data 4 luglio 2008 in palese violazione della procedura ex lege. Aggiunge che anche a voler ritenere la sussistenza dell' obbligo di comunicare i dati entro sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del suo ricorso, prescindendo dal passaggio in giudicato... il termine sarebbe scaduto il 7 luglio 2008 mentre il verbale era stato notificato addirittura 3 giorni prima. Secondo la ricorrente la prevalente giurisprudenza e gli stessi orientamenti ministeriali inducono a concludere che il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati richiesti in pendenza di giudizio, non essendo qualificabile una omissione di collaborazione da parte del cittadino, qualora questo comunichi di avere proposto ricorso all'organo accertatore. Conclude il motivo chiedendo la cassazione della sentenza L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 12, e sulla scorta del principio actore non probante reus absolvitur. 1. 2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: nullità della sentenza ex art. 360, comma l, n. 5, c.p.c. e art. 111, comma 6, Cast. per o'messa motivazione in relazione alla falsa applicazione di legge relativamente alla norma applicata dall'organo accertatore stante l'impossibilità di ricondurre la condotta che si assurge violata a quanto previsto e sanzionato ex art. 126 bis, comma 2 c.d.s.; per omessa motivazione in relazione alla violazione di legge avendo l'amministrazione richiesto i dati del conducente contestualmente alla notifica del verbale di contestazione della violazione; nonché in riferimento ai restanti motivi di cui in ricorso (terzo, quarto e quinto). La ricorrente deduceva violazione di legge avendo l'amministrazione richiesto i dati del conducente contestualmente alla notifica del verbale di contestazione della violazione. Aveva dedotto a) l'impossibilità di ricondurre la condotta posta in essere dalla ricorrente a quanto sanzionato posto l'invio nei termini di raccomandata a/r ; b) la contraddittorietà intrinseca nel comportamento

della P.A. procedente e la conseguente disparità di trattamento nonché c) la insussistenza di responsabilità sulla scorta del principio dell'affidamento. Il Tribunale di Palermo aveva omesso l'esame sui punti sottoposti all'analisi del giudice. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce. 2.1 - Il ricorso appare ammissibile, potendosi ricostruire la vicenda, seppure non agevolmente, così come appaino sufficientemente definiti i motivi di ricorso (ad eccezione di quanto si dirà per parte delle censure del secondo motivo). In tal senso vanno respinte le eccezioni del contrari corrente. 2.2 - Prima di esaminare in dettaglio i motivi, appare opportuno ricostruire sinteticamente la vicenda in esame. Si tratta di una contestazione per divieto di sosta in zona disabili, che determina anche la decurtazione dei punti patente. L accertamento è del 2007 e viene notificato al proprietario del veicolo con richiesta di comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art. 126 bis c.d.s.. 11 giudizio relativo alla violazione principale viene definito con rigetto dell'opposizione con sentenza 4363 del2 aprile 2008, depositata il 10 aprile 2008. Con ulteriore verbale del 19 giugno 2008 (decorsi oltre 60 giorni dal momento in cui è stata depositata la sentenza, scadendo i 60 giorni il 9 giugno) viene notificata il 4 luglio del 2008 la contestazione per non avere il contravvenzionato ottemperato all'obbligo di comunicare i dati nel termine di 60 giorni decorrente dalla sentenza. Anche tale verbale viene impugnato ed è l'oggetto del presente giudizio, nel quale la ricorrente sostiene che la pretesa dell'amministrazione è illegittima, essendo necessario, per contestare nuovamente la mancata comunicazione dei dati, che la sentenza che decideva sulla violazione principale fosse ormai passata in giudicato e che in ogni caso l'amministrazione dovesse provvedere di nuovo all'invio della richiesta di comunicazione dati e cioè che l'amministrazione desse di nuovo inizio al procedimento ex art. 126 bis c.d.s.. 2.3 - Occorre osservare, in primo luogo, che l'obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) quanto a violazioni del Codice della Strada costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ave sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. La contestazione, tramite ricorso, della violazione principale non fa venir meno l'obbligo della comunicazione relativa ai dati, trattandosi di obbligo di collaborazione autonomamente sanzionato (ex plurimis, Casso 2010 n. 22881). Correttamente, quindi, l'odierna ricorrente a ciò ha provveduto, comunicando che era stato presentato ricorso. Ma tale comunicazione non ha esaurito l'obbligo della parte contravvenzionata, obbligo da ritenersi sospeso e condizionato all'esito del relativo giudizio instaurato, all'esito del quale tale obbligo inizia a decorrere nuovamente e deve essere adempiuto nello stesso termine di 60 giorni (naturalmente se l'esito del giudizio, come nel caso in questione, è risultato negativo per l'opponente). Per esito del giudizio deve intendersi anche quello relativo al primo grado, posto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 c.p.c.). L eventuale impugnazione di tale sentenza ed il relativo esito possono certamente determinare effetti sull'eventuale mancata comunicazione dei dati all'esito della sentenza di primo grado, ma la questione non rileva in questa sede, perchè

non viene nemmeno dedotto che vi sia stata una impugnazione della decisione sulla violazione principale. 2.4 - Sulla base di quanto affermato al precedente punto, i motivi avanzati sono infondati quanto alla diversa prospettazione della ricorrente circa la decorrenza dell'obbligo della comunicazione e alla prospettata esigenza dell'inizio di luna nuova procedura (con conseguente nuove attività e nuovi termini) per l'acquisizione dei dati. In particolare, sotto il primo profilo, l'obbligo decorreva dal deposito della sentenza da quel momento già esecutiva tra le parti e, quindi, anche per l'odierna ricorrente. Decorso il termine di 60 giorni è stata correttamente contestata la violazione circa la mancata osservanza dell'obbligo. Quanto al secondo profilo (nuovo inizio del procedimento di acquisizione dei dati), non resta che osservare che la richiesta era stata correttamente avanzata ed era una conseguenza imposta dalla legge in relazione alla contestazione. La vicenda dell'accertamento giudiziale relativo alla violazione principale non può determinare l'esigenza di dare avvio ad una nuova procedura, che sarebbe del tutto ingiustificata e non trova alcun conforto normativa. Quanto alle restanti censure del secondo motivo esse appaiono inammissibili, avendo riguardo a motivi di ricorso ( terzo, quarto e quinto ) qui richiamati per relationem, in violazione del principio dell'autosufficienza e comunque alla violazione in sè, non oggetto specifica tempestiva contestazione, al momento, cioè, della contestazione della violazione principale. 3. Le spese seguono la soccombenza. (Omissis) (Cass. Civ., sez. VI, 6 ottobre 2014, n. 20974) [RIV- 1501P49] (Artt. 126-bis, 180, 204-bis cs.)