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DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI IN ECONOMIA Art.1 Oggetto 1. Il presente documento regola l istituzione, fissa i criteri per le candidature e l iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo nonché i meccanismi di aggiornamento dell Albo dei Fornitori del Comune di Brivio, secondo i principi 2. L albo sarà utilizzato dall Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi e ad eseguire lavori nell ambito di forniture inferiori alla soglia europea vigente e con le modalità di esperimento delle procedure negoziate, così come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, e delle procedure in economia così come disciplinate dai vigenti Regolamenti Comunali per l acquisizione in economia di beni e servizi e dei lavori. 3. Gli scopi che si intendono raggiungere con l istituzione del suddetto Albo sono i seguenti: a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi e per l esecuzione di lavori che prevedono l invito alle imprese; b) dotare l Amministrazione di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, nei casi sotto specificati. 4. L albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente. 5. Resta ferma la facoltà dell Amministrazione, quando si tratti di forniture di beni e servizi o di esecuzione di lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l utilizzazione dell albo, ovvero qualora l Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo, anche altre ditte ritenute idonee, purché dimostrino il possesso dei requisiti richiesti per l iscrizione all Albo Fornitori. 6. Rimangono ferme le disposizioni previste dalla legislazione nel caso di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.a. nonché della Centrale acquisti regionale. 7. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all albo comunale per le ditte iscritte in albi nazionali o diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e regionale. Art. 2 Composizione dell Albo 1. L'Albo dei fornitori di beni e servizi in economia è strutturato nelle seguenti sezioni, con la relativa fascia di capacità contrattuale, come dichiara da ciascun operatore economico: - Sezione 1 : FORNITORI DI BENI - Sezione 2 : PRESTATORI DI SERVIZI E MANUTENZIONI 2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come indicato in allegato al presente disciplinare (Allegato A ). L Amministrazione si riserva la facoltà di 1

integrare/variare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare. 3. Nella dicitura Fornitori di beni, Prestatori di servizi e manutenzioni non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi di progettazione e direzione lavori, nonché l esecuzione di lavori di cui all art. 122, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006.. 4. L identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni, servizi e manutenzioni intendono essere iscritte, corrisponde all oggetto sociale risultante dall iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. Art. 3 - Capacità contrattuale 1. All atto dell iscrizione la ditta dovrà indicare la propria capacità contrattuale nell ambito delle categorie o sottocategorie per le quali viene richiesta l iscrizione. Tale capacità viene quantificata nelle seguenti fasce di importo: Fascia 1 per acquisti o prestazioni di servizi e manutenzioni sino ad sino a 40.000,00 oltre Iva; Fascia 2 per acquisti o prestazioni di servizi e manutenzioni oltre a 40.000,00 e sino ad 100.000,00 oltre Iva; Fascia 3 per acquisti o prestazioni di servizi e manutenzioni oltre 100.000,00 oltre Iva e sino alla soglia comunitaria di cui all'art. 28, comma 1, lett. B del codice dei contratti 2. L ammissione delle ditte all Albo dei fornitori per la fascia richiesta è subordinata al possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti al successivo art. 8. 3. Il Comune di Brivio potrà richiedere alle ditte ammesse di comprovare, nei termini disposti con la relativa richiesta, il possesso dei requisiti sopra indicati, mediante la presentazione della seguente documentazione: - copie dei bilanci di esercizio relativi al triennio precedente, corredati dalle note di deposito e relativi allegati per le società di capitali; - copie delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA relative al triennio precedente per i soggetti non tenuti al bilancio; - dichiarazioni di buona esecuzione della fornitura, servizio/manutenzioni/lavori rilasciati da enti pubblici o soggetti privati comprovanti l avvenuta regolare effettuazione degli stessi nel triennio precedente riportanti il periodo di esecuzione e i relativi importi. Art. 4 Campo di Applicazione 1. L albo dei fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici e dei Regolamenti comunali relativi all acquisizione in economia di beni, servizi e lavori. 2. L iscrizione all albo comunale dei fornitori non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia (art. 332, comma 2, del DPR 207/2010). Art. 5 Procedura per la formazione dell Albo 1. La formazione dell Albo di cui al presente disciplinare - in sede di prima costituzione e successivamente di ricostituzione - avviene mediante procedura ad evidenza pubblica come sotto specificato. Gli aggiornamenti avverranno a cura del Responsabile dell Area Amministrativa. 2

2. L impresa può richiedere, con la medesima domanda, l iscrizione a più categorie merceologiche, allegando la documentazione necessaria a tal fine. 3. L esame delle domande di candidatura all Albo dei fornitori, in sede di sua costituzione e, successivamente alla sua scadenza, di ricostituzione, sarà effettuato in seduta pubblica presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale (in Brivio via V. Emanuele II n.22) ubicata al primo piano nel termine indicato nell avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell Ente, da apposita commissione, così costituita: Responsabili Area Amministrativa con funzioni di Presidente e verbalizzante; Responsabile Area Tecnica. Responsabile Area Finanziaria; Alla seduta potrà intervenire un Rappresentante Legale dell impresa o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta. 4. L accertamento d idoneità per l iscrizione dei soggetti e delle ditte all Albo dei fornitori nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 60 giorni consecutivi dalla scadenza indicata dall avviso, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito. 5. Il competente servizio comunale forma l Elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni che hanno portato alla eventuale esclusione delle altre. 6. Il Responsabile dell Area Amministrativa nel prendere atto delle risultanze degli atti svolti dalla commissione, ne approva le risultanze con propria determinazione, disponendo così l iscrizione delle ditte ritenute idonee nonché la formazione del nuovo Albo fornitori. 7. L ordine di iscrizione nell Albo per ciascuna categoria, tra le imprese che hanno presentato domanda entro i termini previsti dall avviso, è dato dalla data di protocollo della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo assegnato; tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento. 8. Il fornitore potrà prendere atto dell avvenuta iscrizione nell Albo fornitori, consultando il sito istituzionale www.comune.brivio.lc.it, valendo tale pubblicazione ad ogni effetto di legge. Art. 6 Gestione dell Albo dopo la prima costituzione Durata ed aggiornamenti. 1. L Albo fornitori costituito ha validità di tre anni dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell elenco dei fornitori idonei. 2. Dopo la sua costituzione, l Amministrazione provvederà ad aggiornare annualmente l elenco degli operatori economici sino allo scadere del triennio. L'aggiornamento comprenderà: iscrizione di nuovi operatori economici; variazioni e/o integrazioni relative a ditte già iscritte; sospensione di ditte già iscritte; cancellazione di ditte già iscritte; implementazione delle categorie merceologiche. 3. L ordine delle nuove iscrizioni nell Albo, per ciascuna categoria, in coda alle imprese iscritte in 3

fase di costituzione, sarà dato dalla protocollazione dell istanza di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo. 4. Allo scadere del triennio gli operatori economici dovranno ripresentare la loro candidatura a seguito di apposito avviso pubblico. 5. Le imprese iscritte sono tenue a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione. 6. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Art. 7 Modalità di candidatura all Albo 1. Gli operatori economici interessati all iscrizione all Albo di cui al presente Disciplinare, dovranno presentare la seguente documentazione, entro i termini di cui all avviso pubblico per la costituzione/aggiornamento dell albo: a) domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale, conforme al modello allegato al presente atto sub. Lett B (presente anche sul sito www.comune.brivio.lc.it nella sezione Albo Fornitori ), ivi indicando le categorie e sottocategorie di cui si chiede l iscrizione da identificarsi secondo le categorie merceologiche incluse nell'allegato A del presente disciplinare, riportandone il codice, la descrizione analitica nonché la fascia di capacità contrattuale (l'omessa specificazione delle sottocategorie e/o della fascia contrattuale comporta la non ammissibilità della domanda per la/e rispettiva/e sottocategoria/e. Qualora non venisse utilizzato detto modello, dovrà essere riportato pedissequamente il suo contenuto. Ai sensi dell art. 38, comma 3, del D.P.R n.445/2000, unitamente all istanza di cui sopra, dovrà essere allegata a pena di non ammissibilità copia fotostatica (fronte/retro) di un idoneo documento d identità in corso di validità del sottoscrittore. b) dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il modello allegato al presente atto sub. Lett C (presente anche sul sito www.comune.brivio.lc.it nella sezione Albo Fornitori ); qualora non venisse utilizzato detto modello, dovrà essere riportato pedissequamente il suo contenuto. In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di impresa e di Consorzi di cui all art.34, comma 1 lett. e) D.Lgs. n.163/2006 occorre utilizzare un modello di dichiarazione per ogni impresa facente parte del raggruppamento sottoscrivendola a cura dei rispettivi legali rappresentanti. In caso di partecipazione di Consorzi di cui all art.34, comma 1, lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane), c) (consorzi stabili) del D.Lgs. n.163/2006, occorre che la dichiarazione sia resa, oltre che da detti concorrenti, anche dai consorziati per i quali, eventualmente, concorrono, e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti. c) copia del presente disciplinare siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto; d) copia della procura speciale nel caso in cui la domanda d iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale; 4

2. Le richieste, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti b), c), d), devono pervenire in busta chiusa recante all esterno il nominativo dell operatore economico e la dicitura Domanda di iscrizione all Albo dei fornitori del Comune di Brivio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 3. Le stesse potranno, altresì, pervenire entro il medesimo termine, in formato pdf, all indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.brivio.lc@legalmail.it soltanto se in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con il seguente oggetto Domanda di iscrizione all Albo dei fornitori del Comune di Brivio. La modulistica (Allegato A e Allegato B ), pertanto, dovrà essere compilata in originale, scansionata, trasformata in pdf e inviata via mail. Si ribadisce che, in quest ultimo caso, ai fini del presente avviso, saranno considerate valide soltanto la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata a casella di posta elettronica certificata (da PEC a PEC) 4. È possibile anche la consegna a mano, all Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascerà, previa registrazione, apposita ricevuta, nei seguenti orari: Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30; mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30; sabato dalle ore 09,00 alle ore 11,30. 5. Ai fini del rispetto del termine, farà fede esclusivamente la data del timbro di arrivo al Protocollo del Comune. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine verranno inserite, se in regola con i requisiti richiesti, in occasione dell aggiornamento dell albo che avverrà cadenza annuale a far data dall adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell elenco dei fornitori. 6. Il recapito rimane comunque ad esclusivo rischio dell operatore economico, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile all Ufficio Protocollo del Comune di Brivio; 7. La candidatura non comporta l automatica iscrizione, in quanto subordinata all esito delle verifiche che l Amministrazione comunale ritiene di esperire. Si ricorda che l eventuale accertamento della mendacità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione comporta il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, nonché apre il procedimento sanzionatorio correlato. 8. Si darà luogo alla inammissibilità della domanda nei seguenti casi: a) istanze di candidatura all Albo che non risultino pervenute entro l ora e il giorno stabiliti nell avviso pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti. Le istanze pervenute oltre tale data, se in regola con i requisiti richiesti, saranno inserite in occasione dei periodici aggiornamenti; b) la mancata indicazione delle sottocategorie per le quali si chiede l iscrizione, secondo l allegato A al presente disciplinare; c) la mancata allegazione o l omessa sottoscrizione della dichiarazione circa il possesso dei requisiti per poter stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come contenuti nel modello allegato C ; d) l omessa allegazione del presente disciplinare debitamente siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto. 5

N.B.: non sono accettate domande di iscrizione da parte di società di fatto e di rappresentanti di commercio, agenti, commissionari. 9. Si sottolinea che requisito essenziale, a pena di inammissibilità, per la candidatura delle ditte, operanti nei diversi settori di forniture di beni, servizi, manutenzioni e lavori è l appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nell Allegato A corrispondente all oggetto sociale risultante dall iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. Art. 8 - Requisiti per l'iscrizione 1. L'iscrizione all'albo dei fornitori può essere richiesta dagli operatori economici di cui all art. 34 del D.Lgs. n.163/2006, in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti generali e di idoneità professionale: a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o, per le Cooperative, nell'apposito Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 ovvero nell'apposito Albo regionale delle Cooperative sociali ed appartenenza ad una o più delle categorie merceologiche elencate nell'allegato A - corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale e risultante dall'apposita dichiarazione/documentazione da rendersi unitamente alla domanda di iscrizione; b) insussistenza di qualsivoglia condizione e/o fattispecie di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs.n.163/2006 (codice dei contratti), come specificatamente riportati nell'apposita autodichirazione/autocertificazione di cui al modello di domanda (Allegato C ); c) insussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui alla normativa antimafia; d) posizione regolare nei confronti delle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non assoggettabilità alle stesse; e) non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.i.m; f) di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi; g) essere in regola con gli obblighi tributari: h) essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul posto di lavoro previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n.81/2008); i) di possedere eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l iscrizione; j) nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ex art. 39, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente. k) insussistenza delle ulteriori cause ostative riportate nella dichiarazione di cui al modello B da intendersi qui integralmente riportate. Capacità tecnica e professionale: elencazione delle principali forniture e dei principali servizi e manutenzioni prestati nell ultimo triennio con l indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture o dei servizi e manutenzioni stesse. a) Per la fascia 1 : intervenuto inizio attività riferito alle singole categorie merceologiche o di servizi/manutenzioni per le quali si chiede l iscrizione; b) Per le fasce 2 e 3 b.1 importo fatturato complessivo d impresa nel triennio antecedente la data della domanda di iscrizione non inferiore a: - per fascia di capacità contrattuale 2 : 100.000,00 al netto di IVA - per fascia di capacità contrattuale 3 : 200.000,00 al netto di IVA 6

b.2 importo globale fatturato dall'impresa nel triennio antecedente la data della domanda di iscrizione per forniture di beni e/o servizi e/o lavori per la categoria di cui si chiede l'iscrizione non inferiore a: - per fascia di capacità contrattuale 2 : 50.000,00 al netto di IVA - per fascia di capacità contrattuale 3 : 100.000,000 al netto di IVA 2. Se l operatore economico non è in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall Ente. 3. L iscrizione all Albo delle imprese che abbiano in corso un contenzioso con l Ente è sospesa d ufficio per la durata del contenzioso stesso. Art. 9 - Utilizzazione dell Albo 1. Ciascun centro di costo (Area Amministrativa, Area Finanziaria, Area Tecnica ed Area Vigilanza e Commercio) che intenda esperire una procedura negoziale in economia sceglie le imprese da invitare seguendo un criterio di rotazione con scorrimento sistematico e seguendo l ordine precostituito dalla data d iscrizione. 2. In ogni caso, la non appartenenza della ditta, individuata attraverso il criterio della rotazione, alla fascia di capacità contrattuale corrispondente all importo presunto nella gara o la verificata impossibilità della stessa a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata, con l obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrattare, salvo il principio che l appartenenza ad una fascia di capacità contrattuale maggiore comprende anche la/e fascia/e minori (ad es.: la ditta dichiarante la fascia 2, avendo maggiore capacità contrattuale rispetto alla fascia 1, comprenderà quest ultima e verrà considerata anche se l importo presunto di gara rientri nella fascia 1 ). 3. In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata. 4. E data la facoltà, quando si tratti di forniture di servizi e manutenzioni che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l utilizzazione dell Albo, ovvero, qualora sulla base delle conoscenze di mercato, l Amministrazione ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle imprese iscritte, di invitare o interpellare ulteriori fornitori, purché chiedano ed ottengano l iscrizione all Albo. 5. A seguito dell invito a gara, l idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti dell iscrizione all albo. A seguito dell invito a gara, ciascun operatore economico ha l onere, pena l esclusione, di dichiarare, ai sensi dell art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'albo fornitori non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 7

Art. 10 Cancellazione dall Albo dei Fornitori 1. La cancellazione dall Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d ufficio con determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa. 2. La cancellazione dall Albo dei soggetti iscritti è disposta: a) nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d iscrizione, dei quali il Comune di Brivio sia comunque venuto a conoscenza; b) nel caso di cui al successivo art. 11 (validità dell iscrizione); c) in caso di non osservanza delle disposizioni del successivo articolo 12 del presente disciplinare, qualora trattasi di elementi tali da incidere sull affidabilità/onorabilità dell impresa; d) qualora, da revisione periodica svolta d ufficio, non risulti più esistente la ditta; e) in caso di richiesta scritta del soggetto interessato; f) nei casi in cui per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia stata presentata offerta a seguito dell invito a gara dell Ente e l impresa risulta iscritta in una sola categoria/sottocategoria merceologica. 3. La cancellazione dall Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, è disposta: a) nei casi in cui per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia stata presentata offerta a seguito dell invito a gara; b) in caso di richiesta scritta del soggetto interessato; c) quando all impresa iscritta sia stata contestata ed accertata l irregolare esecuzione di forniture e prestazioni nei confronti dell Amministrazione comunale. 4. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni consecutivi per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l Ente si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l apposito provvedimento dirigenziale. Del provvedimento definitivo di cancellazione sarà data comunicazione scritta alle ditte interessate entro 15 giorni consecutivi dalla conclusione del procedimento relativo. Tale procedimento non trova applicazione nei casi di cancellazione scritta del soggetto interessato. 5. La cancellazione ha validità di anni due dalla data di ricezione della comunicazione da parte della ditta esclusa. Trascorso tale periodo i fornitori esclusi potranno richiedere una nuova iscrizione all Albo. Art. 11 Validità dell iscrizione all Albo dei Fornitori 1. L iscrizione dei soggetti nell Albo dei Fornitori del Comune di Brivio ha validità di tre anni a decorrere dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell elenco dei fornitori idonei. Alla scadenza di tale periodo, esso verrà ricostituito. Art. 12 Obblighi per le imprese 1. Le imprese iscritte all Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di iscrizione. La violazione di tale obbligo, qualora sia tale da incidere sull affidabilità/onorabilità 8

dell impresa, può essere sanzionata con la cancellazione d ufficio dall Albo. Art. 13 - Disposizioni finali 1. Ai sensi della L. n. 241/1990 il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il Responsabile dell'area Amministrativa dott. Giovanni Monaca. Le richieste di informazione possono essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica: giovanni.monaca@comune.brivio.lc.it oppure alla PEC del Comune di Brivio comune.brivio.lc@legalmail.it 2. Il presente disciplinare ha carattere permanente, salvo successive integrazioni e/o modificazioni. Rimarrà pubblicato all'albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione, e sul sito istituzionale dell'ente dove rimarrà pubblicato, nell'apposita sezione, per consentirne le iscrizioni successive. 3. Tutte le eventuali comunicazioni che il Responsabile del procedimento ritiene opportuno effettuare in merito alla presente procedura e, successivamente, agli iscritti all Albo, saranno inoltrate, e considerate valide, all'indirizzo e -mail o numero di fax rilasciati dal fornitore in sede di iscrizione. 4. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali dei quali il Comune di Brivio entrerà in possesso per la costituzione e gestione dell Albo dei fornitori saranno raccolti e trattati dallo stesso esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione in materia di protezione dei dati personali. 5. Il presente disciplinare riguarda in modo esplicito tutti gli operatori economici interessati, ivi compresi quelli che, alla data di pubblicazione dello stesso, risultano essere già fornitori di beni, servizi e manutenzioni dell Ente; pertanto, anche questi ultimi dovranno dimostrare interesse ad essere iscritti all Albo, presentando la prescritta domanda con la relativa documentazione. Ciò vale anche per quei soggetti che, nel corso degli anni, hanno inoltrato richiesta di iscrizione all albo prima della pubblicazione del presente disciplinare. 6. Per tutto quanto non espressamente previsto troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente in materia. Allegati : - Allegato A Categorie Merceologiche - Allegato B Domanda di iscrizione - Allegato D Dichiarazioni sostitutive 9