COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- ART. 189 - Comportamento in caso di incidente.- Dalle cronache degli organi di informazione, spesso apprendiamo dell ennesima fuga dei cosiddetti pirati della strada, cioè di coloro che, coinvolti in un incidente stradale scappano dal luogo dell incidente, senza fermarsi a prestare soccorso alle persone coinvolte, oppure al ciclista o al pedone investiti. Un comportamento vigliacco che, caso dopo caso, nel 2013 in tutto il territorio nazionale, ha fatto registrare più di settecento episodi di fuga con feriti o addirittura morti, lasciati sull asfalto.
Basterebbe scendere dal proprio veicolo e chiamare un ambulanza. Minuti decisivi per salvare una vita umana. In genere chi scappa, tenta di sottrarsi al rigore della legge, perché sta guidando in stato di ebbrezza o ha assunto sostanze stupefacenti o per mancanza dell assicurazione del veicolo. Per arginare il fenomeno della pirateria stradale, si parla da tempo, di introdurre nel Codice della Strada, il reato di omicidio stradale: a tal proposito esiste un disegno di legge che non ha ancora concluso il suo iter parlamentare, nella Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA Il comportamento da adottare in caso di incidente è quello di fermarsi per la dovuta assistenza, chiamare i soccorsi e richiedere l intervento delle forze di polizia.
Attenzione, perché restare in mezzo alla strada è molto pericoloso, oltre a mettersi al riparo, bisogna adoperarsi per salvaguardare la sicurezza della circolazione, avvertendo dell incidente con segnalazioni manuali o luminose, a chi sopraggiunge sul luogo dell'incidente. Le altre adempienze riguardano di lasciare inalterato quanto verificatosi, e non disperdere le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. L omessa salvaguardia della sicurezza della circolazione e la modifica dei luoghi, sono punibili con una sanzione da 84 euro a 335 euro ed alla decurtazione di 2 punti della patente. Identica sanzione in caso di intralcio alla circolazione in incidente con soli danni di lieve entità alle cose, qualora i conducenti non rimuovono dalla sede stradale, i veicoli incidentati per rendere libera la circolazione. Gli agenti in servizio di polizia stradale, dopo l'esecuzione degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione. In caso di incidenti con soli danni a cose, è fatto obbligo di fermarsi per scambiarsi i dati e costruire la dinamica, evitando ogni intralcio alla circolazione. I conducenti devono fornire le proprie generalità e le informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate e, se queste non sono presenti, comunicarglielo successivamente. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui sopra, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 ed alla decurtazione di 2 punti della patente. L illecito di fuga sussiste anche se l utente, inizialmente non fermatosi, preso da risentimento ritorna sul luogo dell incidente. Negli incidenti con danno alle sole cose, chi non ottempera all'obbligo di fermarsi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174 ed alla decurtazione di 4 punti della patente.
Se ai veicoli deriva un grave danno dall incidente, tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, oltre alla sanzione come sopra, si applica la sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi e la decurtazione di 10 punti della patente Negli incidenti con danno alle persone, chi non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente di guida da uno a tre anni, oltre alla decurtazione di 10 punti. L omissione di soccorso alle persone ferite, è punita con la reclusione da un anno a tre anni e la sospensione della patente di guida, per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Può essere denunciata per omissione di soccorso anche una persona del tutto estranea all incidente se omette di prestare l assistenza occorrente o do dare immediato avviso alle autorità. E possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti e sono applicabili le misure cautelari personali previste dagli articoli 281, (Divieto di espatrio), 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 (Divieto e obbligo di dimora) e 284 (Arresti domiciliari), del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del medesimo codice. Non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose. Non è soggetto all'arresto il conducente che, entro le ventiquattro ore successive in caso di danno alle persone, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
Se nell incidente subiscono danno uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, l'utente della strada, ha l'obbligo di fermarsi in soccorso agli animali. Se non ottempera agli obblighi è punito con la sanzione da euro 410 a euro 1.643 Deve inoltre attuarsi, ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.- A cura del Comando Polizia Municipale di Palermo Ufficio Informazioni Istituzionali Comm. Romano Salvatore Comm. Albanese Settimo