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Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne PIANO DI CONTROLLO E CONTENIMENTO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI BIELLA PROCEDURE OPERATIVE DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLE COLTURE AGRICOLE Premessa Premesso che, il Piano Operativo Provinciale per il controllo della specie cinghiale e suoi ibridi, prevede che, in ogni zona faunistica della Provincia di Biella, gli Enti e i Soggetti preposti all attuazione del vigente Piano provinciale di controllo del cinghiale sono gli Enti ed i Soggetti che ne sono titolari della gestione faunistica. In particolare: Nelle Oasi di protezione e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura: La Provincia di Biella Nella Foresta Regionale (ex Demaniale): La Provincia di Biella. P / 20180001680 / 23-01-2018 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA Nelle zone adibite alla caccia programmata: L Ambito Territoriale di Caccia Pianura e Colline Biellesi A.T.C. BI 1 ed il Comprensorio Alpino C.A. BI 1 Alte Valli Biellesi, ciascuno per il territorio di competenza. Nelle Aree Protette Regionali: I rispettivi Enti di Gestione. Nelle Zone a gestione privata della caccia: I titolari della concessione regionale. I suddetti Soggetti Attuatori si avvalgono, per l esecuzione degli interventi previsti dal Piano di controllo vigente, di personale dipendente e/o volontario costituito da: - Agenti di vigilanza della Provincia; - Agenti di vigilanza delle Aree Protette; - Proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi; - Guardie Venatorie Volontarie in possesso di regolare decreto; - Cacciatori nominativamente autorizzati ai sensi dell art. 2 c.4 della L.R. 9/00; - Ufficiali e agenti di P.G. e di P.S. abilitati all uso di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila ai sensi dell art. 4 del D.M. 04/03/1987, n. 145. Tutto il personale volontario deve essere nominativamente autorizzato da parte dei diversi Soggetti Attuatori, che dovranno verificarne il possesso dei requisiti previsti: - Porto d'armi uso caccia in corso di validità; - Valida polizza assicurativa per l esercizio dell attività venatoria come prescritta dalla L. 157/92 - Assenza di sanzioni per illeciti penali negli ultimi 5 anni ; - Eventuale titolarità della proprietà e/o conduzione di fondi rurali.

1. Disposizioni particolari a tutela delle colture agricole Ad integrazione delle procedure operative disposte nell ambito del vigente Piano di controllo del cinghiale approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 27.04.2017, aggiornato con il decreto n. 30 del 19.05.2017 e in esecuzione del decreto del Presidente n. 3 del 16.01.2018, i proprietari/conduttori di fondi agricoli in possesso di porto d armi uso caccia e assicurazione venatoria, esperti in materia di caccia agli ungulati possono venire autorizzati dalla Provincia ad intervenire nei propri fondi in qualsiasi tempo e luogo a difesa delle colture in atto. In ogni caso, anche attraverso le rispettive Organizzazioni Professionali Agricole, tutti gli agricoltori sia in possesso di licenza di caccia, sia non cacciatori, possono prendere accordi scritti con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 1.1, nelle rispettive zone di competenza, che si mettono a disposizione dei richiedenti per intervenire su chiamata a difesa delle colture agricole del proprietario/conduttore del fondo in qualsiasi periodo dell anno ed in qualsiasi orario. 1.1 Operatori: requisiti. All esecuzione dei suddetti interventi, attuati d urgenza per situazioni che richiedono tempestività e prontezza al servizio degli agricoltori richiedenti, possono partecipare cacciatori autorizzati, scelti nominativamente dagli agricoltori interessati tra le seguenti categorie: Vigili provinciali (volontariamente fuori dall orario di servizio, purchè autorizzati ed in possesso di licenza di caccia e assicurazione venatoria) ; guardia-parco guardie venatorie volontarie cacciatori esperti della zona faunistica delle alpi che hanno superato il relativo corso di formazione e le prove di tiro finali; cacciatori in possesso di attestato di selecontrollore abilitato attraverso il superamento di appositi corsi di formazione; Cacciatore con esperienza di partecipazione ai piani di contenimento effettuati in Provincia di Biella; cacciatori in possesso di attestato di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati che hanno superato un corso di formazione con prove di tiro finali, ai sensi della D.G.R.n. 65-477 del 02/08/2010, o titolo equipollente; cacciatori in possesso di attestato di abilitazione per capi squadra e vicecapisquadra delle squadre per la caccia al cinghiale, di cui alla D.G.R. n. 125-9449 del 01/08/2008; proprietari conduttori di fondi e/o cacciatori che abbiano dimostrato abilità al tiro tramite prove presso un poligono autorizzato in data non antecedente di 24 mesi (con le modalità previste dalla D.G.R. 65-477 del 02/08/2010 : 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio fisso a 100 m. prova superata se colpito il bersaglio nell area centrale,15 cm di diametro, con almeno 4 tiri Ufficiali e agenti di P.G. e di P.S. afferenti ad altri Corpi di Polizia che, ai sensi dell art. 4 c.4 let. c) della L. 65/86 possono essere chiamati a rinforzo della Polizia Provinciale, purchè dotati e abilitati all uso di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila ai sensi dell art. 4 del D.M. 04/03/1987, n. 145; 2

Tutti i suddetti operatori devono essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o si impegnano a frequentare detto corso alla prima data utile. Gli stessi devono possedere: porto d armi ad uso caccia in corso di validità, polizza assicurativa per l esercizio dell attività venatoria come prescritta dalla L. 157/92 ed inoltre non avere sanzioni penali in materia di caccia negli ultimi cinque anni. 1.2.Modalità operative 1.2.1 Cacciatori tutor I cacciatori, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1., devono fare richiesta alla Provincia di Biella tramite il modello allegato (Mod. B Cacciatore tutor) dichiarando la propria disponibilità a frequentare apposito corso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 della durata minima di 4 ore, qualora non ancora in possesso. Il competente Servizio Provinciale provvederà ad inserire i nominativi dei cacciatori-tutor in apposito elenco che potrà essere aggiornato periodicamente, nella prima fase di attuazione della procedura, e quindi semestralmente. Tale elenco, previa verifica d ufficio, sarà messo a disposizione dei proprietari/conduttori di fondi anche tramite le Organizzazioni Professionali Agricole, al fine di consentire agli stessi di potere attivare il servizio di tutela. Ogni proprietario/conduttore può richiedere tale servizio ad uno o più cacciatori di sua fiducia, presenti nell elenco fino ad un massimo di 2 cacciatori che possono intervenire anche congiuntamente. Il medesimo cacciatore potrà altresì mettersi al servizio di più di un proprietario conduttore fino al massimo di 3. I cacciatori-tutor autorizzati devono sottoscrivere un accordo con gli agricoltori interessati, i cui contenuti minimi sono riportati nel modello allegato (Mod. C), da trasmettere obbligatoriamente, prima dell inizio del servizio di tutela, alla Provincia di Biella, che provvederà ad inoltrarlo all Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agrituristica Venatoria) nonchè alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Nel caso in cui i terreni in proprietà e/o conduzione ricadano all interno di Aziende Faunistiche Venatorie (A.F.V. ) o Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.T.V), tale accordo deve essere obbligatoriamente controfirmato dal Direttore/Concessionario delle Aziende stesse. L accordo rimane valido per tutta la durata del Piano di controllo del cinghiale della Provincia di Biella, fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedervi. La trasmissione dell accordo alla Provincia di Biella rappresenta l autorizzazione ad intervenire, su chiamata dell agricoltore tutelato, per abbattere i cinghiali sorpresi in atti di danneggiamento delle colture agricole. Tale comunicazione vale per tutto il periodo di validità del Piano di controllo provinciale. 1.2.2. Proprietari e / o conduttori di fondi Il proprietario e/o conduttore dei fondi in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1 dovrà richiedere alla Provincia la legittimazione ad intervenire nei propri terreni tramite (Modello A Proprietario e / o conduttore) allegando alla richiesta elenco dei terreni in conduzione, come presente nel fascicolo aziendale, dichiarando la propria disponibilità a frequentare apposito corso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 della durata minima di 4 ore, qualora non ancora in possesso. Nel caso in cui i terreni in proprietà e/o conduzione ricadano all interno di Aziende Faunistiche Venatorie (A.F.V. ) o Aziende Agrituristiche Venatorie (A.A.T.V) la richiesta dovrà essere controfirmata dal Direttore e/o Concessionario delle stesse. 3

La Provincia, eseguite le eventuali verifiche sulle candidature di cui ai modelli A e B, provvederà a predisporre un apposito elenco e a trasmetterlo all Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agrituristica Venatoria), nonchè alle Autorità di Pubblica Sicurezza. 1.2.3 Adempimenti per gli operatori Premesso che è consentito come unico metodo di prelievo la caccia all aspetto o da appostamento, i proprietari e/o conduttori dei fondi e i cacciatori-tutor, prima di iniziare l intervento armato, ne daranno sommaria comunicazione anche per le vie brevi, all Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agrituristica Venatoria) ed alla Provincia di Biella, nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza, tramite mail a vigilanza.venatoria@provincia.biella.it Polizia di Stato upgsp.quest.bi@pecps.poliziadistato.it Comando Provinciale dei Carabinieri provbico@carabinieri.it Guardia di Finanza BI050.protocollo@gdf.it Nella comunicazione dovrà essere specificato: nominativo del responsabile intervento e numero di cellulare località dell intervento data ed ora di inizio. Ogni uscita deve essere preventivamente registrata su un verbale d intervento, da tenere a disposizione per eventuali controlli, nel corso dell intervento stesso; in caso di intervento in squadra di due persone all uopo autorizzate, dovrà essere obbligatoriamente individuato tra i partecipanti un responsabile dello stesso. Al termine delle operazioni di prelievo il verbale dell intervento dovrà essere compilato in tutte le sue parti, specificando i dati biometrici degli esemplari prelevati nonchè la destinazione degli stessi di cui al successivo paragrafo 1.3.. Detto verbale dovrà essere consegnato successivamente (anche per vie brevi) all Istituto competente per territorio, (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Faunistica o Agrituristica Venatoria) che trimestralmente provvederà a trasmettere il resoconto alla Provincia di Biella; per le Z.R.C. il verbale dovrà essere trasmesso direttamente alla Provincia di Biella. Al fine di identificare i capi, su ogni animale abbattuto dovrà essere applicata una marca identificativa numerata e inamovibile. 1.3. Cessione e consumo degli animali abbattuti. Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) gli animali abbattuti potranno essere : Ceduti, per uso privato domestico, al personale coinvolto nelle operazioni, quale rimborso forfetario per le spese sostenute, nella misura massima annua di cinque capi per ogni operatore e/o agli agricoltori che hanno subito danni nell area di intervento. Gli esemplari striati e rossi abbattuti in ogni azione di contenimento, non rientreranno nel predetto limite. Nel caso di specie è vietata la commercializzazione, e al personale coinvolto nelle operazioni di abbattimento sarà richiesto di farsi carico, obbligatoriamente, dell esame volto alla ricerca della Trichinella sspp.. Nell evenienza della cessione, il responsabile o coordinatore 4

dell intervento provvederà a consegnare il capo facendo controfirmare all interessato per accettazione apposito modello. avviati alla distruzione, nei modi di legge, nel caso in cui la cessione per uso privato domestico non potesse essere realizzata per qualsivoglia ragione o in caso di esubero dal numero sopra determinato. 5