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Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

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della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

contro per la riforma

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

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ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva

Transcript:

N. 02144/2012REG.PROV.COLL. N. 02696/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2012, proposto da: Pingitore Mario Delegato di Lista, rappresentato e difeso dagli avv. Tonino Presta e Maria Bevacqua, con domicilio eletto presso Tonino Presta in Roma, viale delle Milizie N.138; contro U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto protempore, Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cosenza, in persona del Presidente pro-tempore, non costituiti; per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00363/2012, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA ELETTORALE "LUZZI CAMBIA-BEVACQUA SINDACO" - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 - COMUNE DI LUZZI (CS) Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Tonino Presta; Visto l art. 129 c.p.a.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO L appellante censura la sentenza n. 363 del 10.4.2012, con la quale il T.A.R. Calabria ha respinto l impugnativa, innanzi allo stesso prodotta, avverso la delibera n. 28 del 4 aprile 2012 della seconda Sottocommissione elettorale circondariale di Cosenza, di ricusazione della ammissione della lista Luzzi cambia-bevacqua Sindaco alla competizione elettorale del 6 e 7 maggio 2012, per la elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Luzzi. L appello è infondato e va respinto. Dal verbale redatto dalla Commissione, le cui risultanze sono confermate dagli atti relativi, risulta che la determinazione della Commissione trova motivazione nel fatto che i sottoscrittori, nel modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica

di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, hanno presentato n. 15 candidati alla carica di consigliere, ma hanno omesso di indicare il candidato alla carica di sindaco. Al riguardo è necessario richiamare, anche in questa sede, il dettato dell art. 28 comma 1 del D.P.R. n. 570/1960, relativo alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, qual è il Comune di Luzzi, che tassativamente dispone che I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome,data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 L articolo 71, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 precisa, inoltre, che con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all albo pretorio. Alla luce del chiaro dettato normativo, l assenza di indicazione del nome e del cognome del candidato sindaco, nel modello di dichiarazione di presentazione delle candidature, non può essere assunta a pura irregolarità formale e quindi farsi applicazione del principio di strumentalità delle forme ma tale fondamentale indicazione è condizione essenziale per la completezza e legittimità della lista ed è elemento di prova del fatto che sia i sottoscrittori, come anche gli altri candidati, abbiano piena consapevolezza non

solo di chi siano i singoli candidati a consigliere comunale, ma anche della persona candidata a sindaco. Conclusivamente l appello è infondato e va rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituite la parti appellate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Trovato, Presidente Manfredo Atzeni, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere Nicola Gaviano, Consigliere Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/04/2012

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)