Circolare n. 174 del 12 Dicembre 2018

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Transcript:

Circolare n. 174 del 12 Dicembre 2018 La fatturazione elettronica per le Associazioni Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che dal 1 gennaio 2019 scatta l obbligo della fatturazione elettronica anche tra soggetti privati, sia che questi siano entrambi operatori IVA (cosiddette operazioni B2B, Business to Business ) sia che l operazione avvenga tra un soggetto IVA e un consumatore finale (cosiddette operazioni B2C, Business to Consumer ). Nonostante le ipotesi di proroga che erano circolate nei giorni scorsi, le recenti prese di posizione del Governo hanno ribadito l entrata in vigore di tale strumento a partire dal 1 gennaio prossimo. Si ritiene quindi opportuno spiegare cosa sia una fattura elettronica e come debbano comportarsi in relazione ad essa le associazioni, distinguendo tra quelle che hanno Partita IVA e che quindi svolgono attività commerciale e quelle che invece hanno il solo codice fiscale e che dunque non svolgono attività commerciale.

Cosa è la fattura elettronica e chi sono i soggetti obbligati ad emetterla La fattura elettronica è un documento che contiene di per sé gli stessi dati di una normale fattura, ma si differenzia da una fattura cartacea per due fondamentali aspetti: A. deve essere necessariamente predisposta in un formato XML, utilizzando un computer, un tablet o uno smartphone; B. deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico gestito dall Agenzia delle entrate, che consente di collegare il fornitore (colui che emette la fattura) con il cliente (colui che la riceve), verificando al contempo che i dati contenuti nella fattura siano corretti. Per avere maggiori informazioni su come tale sistema funzioni si rimanda alla Guida che l Agenzia delle entrate ha pubblicato lo scorso mese di ottobre I soggetti esonerati dall obbligo di emissione della fattura tramite la procedura elettronica sono ad oggi i seguenti: gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel regime di vantaggio (ex art.27, commi 1 e 2, del Decreto legge 98 del 2011); gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel regime forfettario (ex art.1, commi da 54 a 89, della Legge 190 del 2014); i piccoli produttori agricoli (ex art.34, c.6, DPR 633/1972). Focalizzando l attenzione sulle Associazioni dobbiamo distinguere: quelle dotate di Partita Iva da quelle con solo Codice Fiscale. Solo le prime, quelle con Partita IVA (sia in regime ordinario che in regime Legge 398) sono soggette all obbligo di fatturazione elettronica. Le Associazioni dotate di Partita Iva Le associazioni che hanno Partita IVA e che quindi svolgono una parte della loro attività con modalità commerciali, sono come detto soggette all obbligo della fatturazione elettronica perché considerate come soggetti passivi IVA.

La fattura deve essere predisposta nel formato XML e poi inviata al cliente tramite il Sistema di Interscambio. La predisposizione e l invio della fattura può avvenire in uno dei seguenti modi: Utilizzo procedura Web Il servizio è gratuito ma per usufruirne l associazione deve registrarsi al servizio telematico di Fisconline. Una volta ricevute le credenziali, sarà possibile accedere al portale Fatture e Corrispettivi ed utilizzare i servizi gratuiti di predisposizione, trasmissione, consultazione e conservazione delle fatture elettroniche. Utilizzo canale telematico FTP o Web service Utilizzo software gratuito Agenzia delle entrate Ci si può avvalere di software appositi messi a disposizione da una software house o da altri operatori privati. E possibile scaricare un software gratuito dal sito dell Agenzia delle entrate (il cosiddetto software stand alone ), con il quale predisporre la fattura anche senza connettersi ad una rete. La fattura dovrà però poi essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, e quindi per inviarla l associazione dovrà poter accedere al portale Fatture e Corrispettivi e dunque abilitarsi a Fisconline ; oppure l invio della fattura al SdI potrà avvenire tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Affidarsi ad un intermediario Si può usufruire dei servizi di un intermediario al quale affidare la trasmissione e la ricezione delle fatture Per quanto riguarda la ricezione delle fatture da parte di associazioni dotate di Partita IVA anche questa può avvenire secondo diverse modalità: Se si utilizza la Pec Qualora l associazione decida di dotarsi di una PEC per l invio delle fatture potrà comunicare al fornitore l indirizzo PEC e il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura a tale indirizzo. Se si utilizza un software telematico In tale ipotesi occorrerà comunicare al fornitore il codice di 7 cifre che dovrà essere riportato all interno della fattura nel campo Codice

Destinatario, al fine di permettere al Sistema di Interscambio di recapitare la fattura all indirizzo telematico rappresentato da tale codice. Associazione senza Pec o codice destinatario Nell ipotesi di associazione che non possiede né il codice identificativo di 7 cifre né un indirizzo PEC, la stessa potrebbe anche non comunicare alcun indirizzo telematico al fornitore: in tal caso, colui che emette la fattura si limiterà a compilare la casella Codice destinatario con il valore 0000000. Per poter visionare la fattura sarà tuttavia necessario che l associazione sia quanto meno abilitata al servizio Fisconline : qualora lo sia, la fattura verrà recapitata dal Sistema di Interscambio e posta nell area riservata dell associazione, anche se essa non ha comunicato alcun indirizzo telematico al fornitore. Quest ultimo dovrà comunque comunicare al cliente (associazione) che l originale della fattura elettronica è disponibile nella sua area riservata del sito web dell Agenzia delle entrate. Tale modalità trova conferma nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, contenente le regole tecniche per l emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Per quanto riguarda la conservazione delle fatture elettroniche, qualora l associazione si abiliti ai servizi online dell Agenzia delle entrate, potrà utilizzare il servizio gratuito di conservazione delle stesse. Le Associazioni prive di Partita Iva Le associazioni che non hanno Partita IVA sono quelle che non svolgono alcun tipo di attività commerciale ed hanno quindi il solo codice fiscale. Per quanto riguarda l emissione di fatture, non svolgendo attività commerciale non emettono alcuna fattura e quindi non sono soggette all obbligo della fatturazione elettronica. Un associazione con solo codice fiscale potrebbe comunque dover pagare delle fatture di acquisto emesse dai fornitori, i quali invece sono soggetti all obbligo della fattura elettronica. In tal

caso l associazione con solo codice fiscale viene di fatto considerata come un consumatore finale e non è obbligata a dotarsi né di un codice destinatario né di un indirizzo PEC in cui ricevere le fatture. Nel momento in cui un fornitore emette una fattura elettronica ad un associazione senza Partita IVA, dovrà limitarsi ad indicare il valore 0000000 nel Codice destinatario, e dovrà comunque consegnare all associazione una copia della fattura (su carta o inviandola per email). Tale obbligo per il fornitore è specificato nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Le associazioni senza Partita IVA non devono quindi comunicare nulla ai propri fornitori, i quali saranno comunque tenuti ad inviare ad esse una copia informatica o analogica della fattura elettronica emessa.