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1 di 7 20/06/2011 10.08 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 giugno 2011 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (11A07796) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1 agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1 agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino «Tintilia del Molise»; Visto il parere favorevole della Regione Molise sulla sopra citata istanza; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -

2 di 7 20/06/2011 10.08 Serie Generale - n. 96 del 27 aprile 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Tintilia del Molise» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia», riconosciuta con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, e' riconosciuta come Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» ed e' approvato, nel testo annesso al presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. 3. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia», di cui al citato Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente Decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati. Art. 2 1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della D.O.C. «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia», di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1998, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo Schedario Viticolo per la D.O.C. «Tintilia del Molise», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, il vino a Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Art. 3 1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia» ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente Decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione,

3 di 7 20/06/2011 10.08 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia». Art. 4 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata. Art. 5 1. All'allegato «A» sono riportati i codici di cui all'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie del vino a Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise». Art. 6 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo il vino con la Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 giugno 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "TINTILIA DEL MOLISE" Art. 1. Denominazione 1. La Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso; Rosso riserva; Rosato. Art. 2.

4 di 7 20/06/2011 10.08 Base ampelografica 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%. Art. 3. Zona di produzione 1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla coltura della vite nei territori dei Comuni sotto elencati. In provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelmauro, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Colletorto, Colle d'anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Toro, Tufara, Trivento, Ururi e Vinchiaturo. Provincia di Isernia: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli al Volturno, Forli' del Sannio, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli e Venafro. Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e situati ad una altitudine non inferiore ai 200 metri s.l.m. 2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di vite destinate alla produzione dei vini di cui all'art 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

5 di 7 20/06/2011 10.08 Tipologia Produzione massima Titolo alcolometrico uva t/ha vol. nat. minimo % vol. Rosso 8 11.50 Rosso riserva 8 12.50 Rosato 8 11.50 A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi il 10% il limite medesimo. Art. 5 Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. 2. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 3. La resa massima dell'uva in vino deve essere la seguente: Tipologia Resa massima uva/vino % Rosso 70 Rosso riserva 55 Rosato 70 Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per le tipologie Rosso e Rosato e il 60 % per la tipologia Rosso riserva, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione. Oltre detto limite invece decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutta la partita. 4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" Rosso riserva, deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di 2 anni. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Art. 6 Caratteristiche al consumo 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

6 di 7 20/06/2011 10.08 "Tintilia del Molise" rosso: colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei; odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l. "Tintilia del Molise" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fruttato delicato; sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l; zuccheri residui: massimo 10 g/l. "Tintilia del Molise"rosso riserva: colore: rosso granato con riflessi aranciati; odore: speziato, intenso, caratteristico; sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l.; estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fini", "scelto", "selezionato", "extra", "superiore", "vecchio" e similari. 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 3. Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. Confezionamento 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" devono essere immessi al consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacita' massima di 5,00 litri. 2. La tipologia D.O.C. "Tintilia del Molise" riserva deve essere immessa al consumo esclusivamente in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca. 3. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", ad esclusione della tipologia riserva, e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore a 2 litri. 4. E' altresi' consentito effettuare la messa in commercio in

7 di 7 20/06/2011 10.08 recipienti di formato speciale in vetro di capacita' superiore a 5,00 litri, chiusi con tappi di sughero raso bocca. Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico 20.06.2011 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 10:09:35