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Decreto Dirigenziale n. 55 del 29/06/2011 A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento - Oggetto dell'atto: COMUNE DI SAN LORENZELLO (BN). CONCESSIONE D'USO AREA DEMANIALE EX ALVEO DEL TORRENTE TITERNO IMPEGNATA DAL COSTRUENDO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' MATACHIUSO, IN CATASTO AL FOGLIO N. 4 PARTICELLE NN. 538 E 539 E FOGLIO N. 7 PARTICELLE NN. 381 E 382, DI SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ. 5.793. SOGGETTO RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN LORENZELLO (BN).

IL DIRIGENTE PREMESSO: a che in attuazione dell art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001, la gestione dei beni del Demanio Idrico dello stato è stata trasferita alla Regione Campania; b che con Delibera di Giunta regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell ambito dei territori di rispettiva competenza; c che questo Settore con Decreto Dirigenziale n. 3 del 27/01/2010 ha rilasciato il parere favorevole ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e per i soli fini idraulici, in merito alla ridefinizione dei limiti fisici e catastali dell alveo di piena ordinaria del Torrente Titerno, alla località Matachiuso, così come individuati sulla planimetria denominata Ubicazione sviluppo sezioni topografiche misurate trasmessa dal Comune di San Lorenzello con nota n. 3123 del 27/05/2009; d che la ridelimitazione è riferita esclusivamente all area che sulla planimetria suddetta, parte integrante del D.D. n. 3/2010, è campita con crocette (AREA DEPURATORE) e (STRADA DI ACCESSO); e che in virtù del suddetto parere, l Agenzia del Territorio di Benevento ha provveduto alla sclassifica dell area demaniale come sopra individuata, annoverandola tra i Beni del Demanio Pubblico dello Stato al N.C.T. del Comune di San Lorenzello particelle nn. 538 e 539 del Foglio 4 e particelle nn. 381 e 382 del Foglio n. 7; f che con nota n. 2597 del 13/05/2010 il Comune di San Lorenzello ha chiesto il rilascio della Concessione per anni 20 dell area demaniale, ex alveo del Torrente Titerno, impegnata dal costruendo Impianto di Depurazione alla località Matachiuso ora individuata in Catasto al Foglio n. 4 particelle nn. 538 e 539 e Foglio n. 7 particelle nn. 381 e 382 di superficie complessiva pari a mq 5.793; g che questo Settore con nota n. 744159 del 14/09/2010 ha chiesto al Comune di San Lorenzello di integrare la documentazione trasmessa con il parere dell Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e con quello della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Caserta e Benevento, ai sensi dell art. 146 del D.Lvo n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ambedue riferiti alla fattibilità dell opera da completare costituita dall impianto di depurazione; h che il Comune di San Lorenzello con nota n. 6569 del 22/12/2010, assunta al protocollo regionale al n. 1025460 del 23/12/2010, in riscontro alla richiesta del Settore ha trasmesso copie conformi all originale dei pareri prot. n. 10158 del 30/11/2010 dell Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, e della Soprintendenza di Caserta e Benevento, prot. n. 0027119 del 21/12/2010; i che questo Settore con nota n. 0027111 del 13/01/2011, ha comunicato al Comune di San Lorenzello i motivi ostativi all accoglimento dell istanza di concessione del suolo demaniale ai sensi dell art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; j che con la suddetta comunicazione si faceva rilevare che il D.D. n. 3/2010 era stato rilasciato facendo salve proprio le determinazioni assunte dall Autorità Giudiziaria nel procedimento penale n. 1142/07 R.GNR e n. 773/07 R.GIP ancora pendente presso il Tribunale di Benevento. Inoltre, pur essendo presenti in atti i pareri favorevoli della Soprintendenza ai BB. AA. e dell Autorità di Bacino, in relazione al predetto procedimento penale, l area in questione è ancora sottoposta a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Benevento. Di fatto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con l atto del 02/03/2007, ha mantenuto il sequestro dell area. Il GIP, nel proprio provvedimento, ha ritenuto che la libera disponibilità dell area potesse aggravare o protrarre le conseguenze dell illecito. k che il Comune di San Lorenzello con nota n. 506 del 27/01/2011 assunta al protocollo regionale n. 0072911 del 31/01/2011, ha invitato questo Settore a rivedere la proposta di diniego anche in considerazione di quanto precisato dal Giudice con proprio atto depositato in Cancelleria in data 24/01/2011 con il quale ha rigettato l istanza di dissequestro dell area e ritenuto, in ogni caso, che, impregiudicata ogni valutazione in merito alla responsabilità penale degli imputati, non risulta

ostativa l eventuale concessione e/o trasferimento dell area al Comune di San Lorenzello, trattandosi di vicenda meramente di rilievo amministrativo e civilistico ; l che questo Settore con nota n. 0105816 del 09/02/2011, ha chiesto all Agenzia del Demanio Filiale Campania il parere di competenza ai fini dominicali dell area di che trattasi; m che la Regione Campania non è dotata di specifica normativa per la determinazione dei canoni di locazione da applicare per la concessione di aree del demanio idrico a privati ed enti; n che con nota n. 170590 del 03/03/2011 è stato chiesto ai Settori Tecnico Amministrativo Foreste ed Agricoltura Ce.P.I.C.A. di Benevento la collaborazione al fine della determinazione del canone di locazione da applicare per il rilascio della concessione al Comune di San Lorenzello (BN) per l uso delle aree demaniali in oggetto indicate e sulle quali è stato realizzato parzialmente un impianto di depurazione; o che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale, Agricoltura e Ce.P.I.C.A. di Benevento con nota n. 186288 del 08/03/2011, ha comunicato le proprie determinazioni circa il più probabile valore monetario del canone di locazione annuo da corrispondere per l uso agricolo dell area che ci occupa ritenendolo in definitiva compreso tra 200,00 ed 250,00; p che tecnici di questo Settore con Relazione di Stima in data 29/03/2011 protocollo regionale n. 248070 hanno determinato il più probabile valore monetario del canone base di locazione annuo per area demaniale occupata da manufatto e riferito all anno 2005 (inizio dell effettiva occupazione dell area) è determinato compreso tra 7.500,00 e 8.000,00; q che con nota n. 248314 del 29/03/2011, questo Settore ha chiesto al comune di San Lorenzello il pagamento dei canoni pregressi per l occupazione abusiva dal 02/05/2005 al 31/03/2011 per un importo di 69.809,82, e il pagamento del canone anticipato dal 01/04/2011 al 31/12/2011 pari a 7.477,43 per un importo complessivo di 77.287,25 (euro settantasettemiladuecentottantasette/25), nonché la costituzione del deposito cauzionale, pari a due annualità base, di 18.127,10 (euro diciottomilacentoventisette/10); r che il Comune di San Lorenzello con nota n. 2276 del 18/04/2011 assunta al prot. reg. n. 315272 del 19/04/2011, ha chiesto una proroga di giorni 15 per il versamento della cauzione ed del canone anticipato relativo alla prima annualità, nonché il frazionamento in 10 rate annuali dell importo di 69.809,81, dovuto per l occupazione pregressa dell area; s che in riscontro a tale richiesta questo Settore con nota protocollo n. 0457220 del 10/06/2011, nell accogliere parzialmente l istanza del Comune di San Lorenzello, ha rideterminato l importo complessivo dei canoni pregressi e del canone anticipato a tutto il 31/12/2011, che è pari a 77.910,35 (euro settantasettemilanovecentodieci/35), ed ha stabilito la sua rateizzazione in n. 5 t (cinque) rate di cui la prima pari a 13.910,35 da pagare prima del rilascio del decreto di concessione unitamente al deposito cauzionale di 18.127,10, e le altre quattro pari a 16.000,00 cadauna oltre gli interessi legali, da pagarsi annualmente entro il 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 e 31/12/2015; che ai sensi dell art. 5 comma 1 della Legge n. 241 dl 07/08/1990, il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo. CONSIDERATO: a. che l utilizzazione dell area, così come sopra individuata, è soggetta al rilascio di concessione d uso a titolo oneroso con obbligo di versamento del canone; b. che il Comune di San Lorenzello ha corrisposto i seguenti versamenti: b.1. prima rata di 13.910,35 comprensiva del canone anticipato a tutto il 31/12/2011, codice tariffa 1518 con versamento eseguito il 16/06/2011 tramite la filiale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di Telese Terme sul conto 000021965181 intestato alla Regione Campania; b.2. deposito cauzionale di 18.127,08 pari a due annualità del canone base, codice tariffa 1519 con versamento eseguito il 16/06/2011 tramite la filiale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di Telese Terme sul conto 000021965181 intestato alla Regione Campania. RITENUTO: a. che l'esercizio dell'attività richiesta non trova alcun impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523, non interferendo sul regolare deflusso delle acque di piena ordinaria del Torrente Titerno;

b. che in merito alla realizzazione dei lavori di completamento dell impianto di depurazione che interesseranno l area demaniale individuata in premessa l Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno con nota n. 10158 del 30/11/2010, ha espresso, definitivo parere favorevole; c. che la Soprintendenza di Caserta e Benevento, con nota prot. n. 0027119 del 21/12/2010, ha espresso sugli stessi lavori di costruzione delle fognature a servizio delle zone industriali e di completamento delle borgate rurali individuate nel P.R.G. OP ed al completamento dell impianto di depurazione parere favorevole, ai sensi dell art. 146 del D.Lgs 42/2004; d. che dalla RELAZIONE TECNICA GENERALE in atti del Settore (Deposito n. 6685 del 12/07/2005) si evince che il carico di ABITANTI EQUIVALENTI per il dimensionamento del depuratore proiettato all anno 2050 è inferiore a 10.000 unità (8.185 unità), e pertanto, il progetto per il completamento dell impianto di depurazione non deve essere corredato dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); e. che l Agenzia del demanio di Napoli con nota n. 2907 del 03/03/2011, assunta al protocollo regionale n. 175644 del 04/03/2011, ha asserito che non sussistano motivi ostativi, per gli aspetti dominicali, al rilascio della concessione, facendo salvi i diritti di eventuali terzi concessionari per contratti in vigenza su aree demaniali circostanti, gli interessi erariali e che non sussistano elementi ostativi ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza da accertarsi a cura degli Enti competenti. PRESO ATTO: a. dell istruttoria espletata da questo Settore prot. reg. n. 510948 del 29/06/2011; b. della nota prot. reg. n. 510954 del 29/06/2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità. VISTO: c.1. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F; c.2. il R.D. n. 523 del 25/7/1904; c.3. la L. n. 567 del 12/06/1962; c.4. la L. n. 11 del 11/02/1971; c.5. la L.R. n. 1 del 26/01/1972; c.6. la L.R. n. 29 del 14/05/1975; c.7. la L. n. 203 del 03/05/1982; c.8. la L. n. 241 del 7/8/1990; c.9. la L.R. n. 11 del 4/7/1991; c.10. il D.Lgs n. 29 del 3/02/1993; c.11. la L. n. 537 del 24/12/1993; c.12. la L. n. 724 del 23/12/1994; c.13. la L. n. 59 del 15/03/1997; c.14. il D.M. n. 258 del 02/03/1998; c.15. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998; c.16. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999; c.17. la Delibera di G.R. 3466 del 03/06/2000; c.18. il DPCM del 12/10/2000; c.19. la Delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000; c.20. il D.P.R. n. 41 del 08/01/2001, art. 7; c.21. il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 art. 4; c.22. il D.Lgs n. 228 del 18/05/2001, art. 6; c.23. la L.R. n. 7 del 30/04/2002; c.24. la L.R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4 comma 3; c.25. la L.R. n. 20 del 29/12/2010; c.26. la Delibera di G.R. n. 23 del 28/01/2011. Alla stregua dell istruttoria compiuta dal Geom. Agostino Mucci e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento, DECRETA per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di rilasciare, al Comune di San Lorenzello (BN), di seguito definito Concessionario, la Concessione d uso dell area demaniale ex alveo del Torrente Titerno alla località Matachiuso impegnata stabilmente dalle opere costituenti l impianto di depurazione, identificata catastalmente alle Particelle nn. 538 e 539 del Foglio n. 4 e nn. 381 e 382 del Foglio n. 7 del N.C.T. del Comune di San Lorenzello (BN); 2. La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) dal 30/06/2011 al 31/12/2015, data di scadenza dell autorizzazione Comunale paesaggistica n. 6682 del 30/12/2010 che ai sensi del Decreto Legislativo n. 63 del 26/03/2008 art. 146 c. 4, ha validità anni cinque, e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento; 3. il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni; 3.1. non è consentito il tacito rinnovo. L occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva; 3.2. la concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del concessionario; 3.3. la revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati; 3.4. il Concessionario, per l occupazione dell area demaniale, dovrà corrispondere all Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di 9.969,89 (euro novemilanovecentosessantanove/89) così distinto: 3.4.1 canone annuo (aggiornato al 2011) pari ad 9.063,54 (euro novemilasessantatre/54); 3.4.2 imposta regionale del 10% pari ad 906,35 (euro novecentosei/35); 3.5. Il canone annuo è riferito all anno solare, è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di febbraio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. 1518, specificando la causale del versamento Area 15 Settore 07 - Annualità di canone anticipato per uso area demaniale del Torrente Titerno in agro del Comune di San Lorenzello (BN), oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane, specificando sempre la causale del versamento ed il codice tariffa 1518. L attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro 10 giorni dalla data di pagamento; 3.6. il canone relativo all anno di inizio dei lavori va computato in dodicesimi, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerato mese intero; 3.7. il Concessionario dovrà apporre ai limiti dell area concessa, cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione; 3.8. non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle eventuali opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l onere della riparazione, è a totale carico del Concessionario; 3.9. è vietato ogni destinazione dell area oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alle quote; 3.10. qualsiasi variazione in merito all utilizzazione dell area in concessione dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione; 3.11. per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituito, sin d ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto; 3.12. la morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente; 3.13. la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell atto di revoca o

decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F); 3.14. tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario; 3.15. la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell Amministrazione Provinciale di Benevento; 3.16. la Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni; 3.17. il Concessionario è l unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta; 3.18. il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai R.D. nn. 368/1904 e 523/1904 che si intendono integralmente trascritti; 3.19. il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunziare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese; 3.20. questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell esercizio dell attività; 3.21. l Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di sei mesi, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora: 3.21.1 si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell area concessa all uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia; 3.21.2 il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione; 3.22. la concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell interessato, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, per mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3.3. e 3.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione; 3.23. fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano; 3.24. è fatto obbligo al concessionario di registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso l Ufficio delle Entrate competente per territorio, e di trasmettere successivamente una copia al Settore Genio Civile di Benevento con la attestazione di registrazione avvenuta; 3.25. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile. 4. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari. DISPONE 1. che il presente provvedimento sia trasmesso: 1.1. in via telematica, a norma di procedura: 1.1.1. alla Segreteria di Giunta; 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.; 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico: 1.2.1. al Comune di San Lorenzello (BN); 1.2.2. all Agenzia del Demanio Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Dott. Vincenzo Sibilio