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Federazione Italiana Dama Fondata nel 1924 CONI - Foro Italico Largo Lauro de Bosis n.15-00135 ROMA P. IVA 01253260093 Codice Fiscale 80022440210 Tel. 06-3272.3203 / 3202 Fax: 06-3272.3204 - e-mail: segreteria@fid.it; www.federdama.it REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO 1

REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO SCIENTIFICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DAMA Art. 1 Struttura 1. Il Settore Sanitario Scientifico della FID è composto dalle seguenti distinte Sezioni: A) il Settore Sanitario Federale; B) la Sezione Studi e Ricerche Scientifiche. Ogni sezione del Settore Sanitario-Scientifico è disciplinata secondo quanto previsto dalle specifiche norme del regolamento. Art. 2 Coordinatore 1. Il Settore Sanitario-Scientifico si correla con il Consiglio Federale della FID tramite il suo Coordinatore ovvero tramite il Medico Federale se non diversamente individuato. Il Coordinatore del Settore Sanitario-Scientifico deve essere medico specialista in Medicina dello Sport e tesserato ordinario alla FMSI. E nominato dal Consiglio Federale e resta in carica i 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico, o fino ad una nuova Assemblea Elettiva valida. Il Coordinatore su indicazione del Consiglio Federale può anche ricoprire l incarico di Presidente della Commissione Medica Federale. 2

SEZIONE A REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO Premessa Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale nel rispetto delle normative nazionali e regionali, delle disposizioni del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati. Lo stesso regolamento entra in vigore a seguito dell approvazione da parte dei competenti Organi del CONI. ART. 1 Struttura 1. Il Settore Sanitario Federale è costituito da: - La Commissione Medica Federale; - Il Medico Federale; - I Medici addetti alle Squadre Nazionali; - Il Settore Parasanitario. 2. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla FID e non devono avere subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi FSN o DSA, o sanzioni per fatti di doping. ART. 2 Commissione Medica Federale 1. La Commissione Medica Federale (CMF) è composta da un Presidente che la presiede (di norma è il Medico Federale) e da almeno altri 2 Componenti ed è nominata dal Consiglio Federale (CF). I componenti possono essere scelti tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Nella prima riunione utile, la CMF nomina tra i suoi componenti il Segretario. 2. La CMF resta in carica 4 anni coincidenti col quadriennio olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del CF, rimanendo in carica per l attività ordinaria fino alla nomina della nuova. 3

3. La Commissione Medica Federale: - coordina l attività del Settore Sanitario Federale; - predispone e propone al CF iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati; - esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti; - fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping; - promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping; - assolve i compiti previsti dalla legislazione in vigore e dal presente Regolamento Sanitario. - svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal CF e/o dal Medico Federale. La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate. Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche. Art. 3 Il Medico Federale e i Medici addetti alle squadre nazionali 1. Il Medico Federale, nominato dal CF tra medici specialisti in Medicina dello Sport, tesserati ordinari alla FMSI, resta in carica 4 anni coincidenti col quadriennio olimpico; decade in caso di decadenza del CF e rimane in carica per l attività ordinaria fino alla nomina del successore. 2. Il Medico Federale: - è Presidente della CMF; - dispone e verifica gli interventi sanitari e l assistenza sanitaria necessari alle Squadre nazionali a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico; - propone annualmente al CF la nomina di Medici Collaboratori addetti alle Squadre nazionali, preferibilmente Specialisti in Medicina dello Sport; - rappresenta la FID in seno alla Consulta dei Medici Federali della FMSI; - programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico; - promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed olimpico; 4

- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l attività dei Medici Collaboratori Addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali; - organizza e dispone, in accordo con i responsabili dei Settori Squadre Nazionali Maschile e Femminile, l assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali. Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni che agiscono secondo le sue direttive. 3. I Medici Collaboratori addetti alle Squadre nazionali: - effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale; - prestano assistenza sanitaria in occasione di competizioni nazionali ed internazionali; - si correlano con il Medico Federale; - possono partecipare a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale; - forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping. ART. 4 Settore parasanitario 1. Fanno parte del Settore parasanitario tutti gli operatori funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale per la salvaguardia della salute e del benessere dell atleta (fisioterapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti). Tutti i componenti del Settore parasanitario devono essere in possesso di titolo di studio o professionale specifico, legalmente riconosciuto. 2. Sono designati dal Medico Federale per tutte le attività federali. 5

ART. 5 Obblighi e disposizioni 1. Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello: - devono documentare la propria qualifica professionale e iscrizione all Albo Professionale, se esistente; - devono essere tesserati alla Federazione Italiana Dama, nei ruoli di competenza; - sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali; - si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza; - svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati. ART. 6 Adempimenti dei tesserati 1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell ambito della Federazione Italiana Dama, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità. A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica. Pertanto ciascun tesserato, prima del suo tesseramento, deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva. Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento. 2. Ai fini e per gli effetti del D.M.18/2/82, per la Federazione Italiana Dama l età d inizio dell attività agonistica è 11 anni compiuti (anno solare). 3. Non è prevista un età massima per gli atleti. 4. Il Presidente della Società sportiva attesta all atto del tesseramento che l atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società di appartenenza. E' facoltà della FID richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati. 6

Con il tesseramento l atleta autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla FID la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la FID lo richieda. Articolo 10 - PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA E' considerata attività sportiva non agonistica l'attività organizzata dalla FID per atleti inferiori agli 11 anni di età solare* ovvero tutta l attività che non sia espressamente definita agonistica ai sensi del successivo Articolo 12. Pertanto coloro che svolgano le attività di Dama, o che intendano tesserarsi alla FID e non abbiano compiuto l 11 anno di età solare, ogni anno, prima dell iscrizione, devono sottoporsi agli accertamenti indicati nell art. 11 del presente regolamento e risultare idonei. *ETA SOLARE: = anni da compiersi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell 11 anno di età anagrafica. Articolo 11 - IDONEITA ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA Per essere iscritti tutti gli atleti che intendono svolgere l'attività sportiva non agonistica, secondo la definizione riportata nel Decreto Ministro della Salute dell 08 Agosto 2014 e s.m.i., devono essere in possesso di certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico rilasciata da medici abilitati secondo le disposizioni emanate dal Ministero della Salute e devono risultare idonei. Articolo 12 - ATTIVITA SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA E' considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla FID, per tutti i giocatori definiti agonisti secondo quanto previsto dal DM 18 Febbraio 1982 e s.m.i. ovvero tutti coloro che hanno compiuto l 11 anno di età solare e che partecipano regolarmente a Tornei e Campionati nella massima serie (Assoluto o 1 gruppo), per gli atleti della Nazionale che partecipano alle competizioni internazionali e per tutti i partecipanti ai Campionati Italiani di qualunque categoria. Coloro che svolgano la suddetta attività, ogni due anni, prima dell iscrizione o del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti indicati dal DM 18.02.1982 e s.m.i. e risultare regolarmente idonei. 7

Articolo 13 - OBBLIGHI DELLE SOCIETA Le società affiliate alla FID sono tenute, sotto la responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni: 1. ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle Leggi dello Stato che ad esse presiedono, con riferimento agli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità; 2. conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri tesserati per almeno 5 anni; 3. esibire ed inviare tempestivamente la certificazione e la predetta documentazione, in originale o in copia autentica, alla FID su richiesta della stessa. Articolo 14 - IDONEITA ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI UFFICIALI DI GARA Gli Arbitri Nazionali e Direttori di Gara in attività, ogni due anni, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art. 12. Il certificato di cui sopra deve essere inviato alla FID in originale, nei termini previsti per il tesseramento ed essere conservato agli atti della FID in Roma debitamente vistato dal Medico Federale. Gli Arbitri Regionali e Provinciali in attività, ogni anno, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva non-agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva non-agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art. 11. 8

SEZIONE B REGOLAMENTO DELLA SEZIONE STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DAMA ART. 1 Composizione La Sezione Studi e Ricerche Scientifiche è composta dal Medico Responsabile Coordinatore, Specialista in Medicina dello Sport e tesserato ordinario alla FMSI, per come stabilito dal Regolamento del Settore Sanitario Scientifico della Federazione Italiana Dama all articolo 1 Struttura, e da almeno altri 4 componenti, nominati dal CF, scelti preferibilmente tra Medici Specialisti in Medicina dello Sport, fisiologi, biologi, psicologi, tecnici, dirigenti ed altri esperti in materie applicate allo sport. Restano in carica per l intero quadriennio Olimpico fino alla successiva Assemblea Nazionale elettiva valida. ART. 2 Compiti Sono compiti della Sezione Studi e Ricerche Scientifiche (SRS): - promuovere, valutare e coordinare tutti i progetti nell ambito della dama; - promuovere i rapporti con i referenti delle altre strutture federali ( tecnico, didattico, scolastico, ecc.) per verificare la necessità connesse alla formazione ed all aggiornamento di tutti i tesserati; - promuovere e coordinare i progetti di collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, con il CONI, la Scuola dello Sport, le Scuole Regionali dello Sport, le Università pubbliche e private; - raccogliere, aggiornare e mantenere un centro di documentazione; - promuovere e coordinare pubblicazioni a carattere scientifico e formativo relative alla pratica dello sport della dama; - promuovere e/o condurre ricerche nel campo clinico, fisiologico, biomeccanico, psicologico, riabilitativo ed in ogni altro settore utile al fine di ottimizzare la prestazione sportiva e di salvaguardare la salute dell atleta; - promuovere lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e convegni scientifici direttamente o di concerto con altre Istituzioni pubbliche o sportive; - collaborare ai corsi di aggiornamento organizzati da altri Settori Federali; - attivare programmi di collaborazione con le similari organizzazioni del CONI, con la FMSI, con le altre Federazioni Sportive e con gli organismi scientifici; 9

- proporre al Consiglio Federale, per il tramite del Coordinatore del Settore Sanitario- Scientifico, ogni iniziativa atta a sviluppare il livello tecnico-scientifico dei quadri federali; - esprimere con competenza esclusiva parere sui progetti di ricerca e collaborazione scientifica proposti per o dai differenti settori federali; - promuovere e coordinare la formazione di figure professionali sportive inerenti la pratica della dama ( fisioterapisti, chaperone, dirigenti centrali e periferici). 10