STATUTO. Articolo 1. Denominazione e sede



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STATUTO Articolo 1 Denominazione e sede È costituita, con sede nel Comune di Genova, all'indirizzo determinato dall'assemblea, l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione per le Libertà Informatiche e Digitali" o brevemente ALID. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro ed è basata sui principi della solidarietà e della democrazia. Articolo 2 Statuto e durata L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 266 del 11 agosto 1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La durata dell'associazione è illimitata. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'assemblea delibera il regolamento di attuazione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari. Articolo 3 Oggetto e scopo L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale, multimediale e non, anche per via telematica, sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali. Le attività promosse dall'associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi: 1. diffondere e promuovere il software libero. Con software intendiamo programmi, documentazione, progetti o altri lavori rilasciati in forma elettronica. Con software libero intendiamo: in primo luogo software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation; in secondo luogo Software rilasciato con altre

licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation); in terzo luogo software rilasciato con altre licenze ritenute libere dall'associazione stessa; 2. favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione, che tenga conto in primo luogo del software libero; 3. contrastare l'adozione di standard chiusi per la gestione elettronica dei documenti e del trattamento di ogni genere di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, del sistema scolastico pubblico e degli utenti privati in generale, favorendo altresì l'adozione da parte di questi di standard pubblici e liberamente accessibili e modificabili; 4. favorire l'adozione di licenze di tipo libero anche nella pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici e in tutta la produzione culturale e artistica in genere; 5. favorire il recupero di hardware in disuso attraverso l'utilizzo di software libero. 6. favorire l'accessibilità del software libero, lo sviluppo di nuovo software libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del software stesso; 7. favorire l'adozione del software libero all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione, della ricerca. L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito locale, nazionale che internazionale. Le prestazioni dell'associazione sono gratuite. Articolo 4 Patrimonio dell'associazione Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: 1. contributi degli aderenti; 2. contributi di privati; 3. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 4. contributi di organismi internazionali; 5. donazioni e lasciti testamentari; 6. rimborsi derivanti da convenzioni; 7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; 8. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

Articolo 5 I beni I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono a essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. Articolo 6 Divieto di distribuzione degli utili L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. Articolo 7 Proventi derivanti da attività marginali I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91. Articolo 8 Bilancio I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Articolo 9 Documenti e comunicazioni Tutti i documenti dell'associazione sono tenuti in forma elettronica e verrà prodotta versione cartacea solo quando richiesto esplicitamente dalla legge. La comunicazione interna all'associazione avviene prevalentemente a mezzo posta elettronica sarà cura di ogni socio avvertire il Consiglio Direttivo di eventuali variazioni dell'indirizzo fornito all'atto dell'iscrizione. Per assicurare l'autenticità delle comunicazioni elettroniche si adotteranno sistemi di firma elettronica dei documenti. Articolo 10 Convenzioni Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione. Articolo 11 Organi dell'associazione Sono Organi dell'associazione: L'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Revisori dei Conti, Il Collegio dei Probi Viri La struttura dell'associazione è democratica.

Articolo 12 Soci Sono soci le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che si riconoscono nelle finalità e nei principi della medesima, decidendo di sostenerla con la loro adesione. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni. I soci dell'associazione si suddividono in due categorie: Soci Ordinari e Soci Sostenitori. Le persone giuridiche possono essere solo soci sostenitori. Diritti e doveri degli aderenti: 1. gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali; 2. essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto; 3. gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese (preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo) effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge; 4. gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; 5. gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa differenziata secondo la categoria di appartenenza. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro due mesi dal termine dell'anno sociale in corso, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio medesimo nei seguenti casi: a) negligenza nell'esecuzione delle funzioni affidate o mancato pagamento, anche parziale, delle quote associative per due anni consecutivi; b) violazione delle norme statutarie; c) condotta pregiudizievole per l'immagine dell'associazione o che ostacoli il perseguimento degli scopi della stessa. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione deve essere immediatamente comunicata all'interessato. L'associato colpito da provvedimento di esclusione può ricorrere al Collegio dei Probi Viri. L'associato che sia stato escluso dall'associazione può chiedere di esservi riammesso soltanto quando siano cessate le cause che abbiano determinato l'esclusione. La perdita della qualifica di socio comporta l'immediata sospensione di ogni strumento fornito dall'associazione al socio stesso per il conseguimento dei fini associativi.

Articolo 13 L'assemblea L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta da un socio, votato all'inizio, a maggioranza, dalla stessa assemblea. Ogni aderente si può far rappresentare in assemblea da solo un altro aderente, conferendo delega scritta, per via telematica, firmata elettronicamente (come descritto nel Regolamento interno), inviata in copia al Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. Il voto è segreto. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. Articolo 14 Convocazione L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Articolo 15 Assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Articolo 16 Assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati (fra i soli presenti, deleghe non ammesse) e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile). Articolo 17 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da: Il Presidente Il Tesoriere Il Segretario n. 2 Consiglieri Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è composto da n. 5 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 2. Dopo il primo anno, il socio, eletto alla carica, deve essere confermato in carica, con voto a maggioranza, in assemblea dei soci. Qualora non lo fosse, si provvederà alla sostituzione tramite elezioni che seguiranno il medesimo criterio dell'elezione precedente. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio. Le cariche dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri hanno una durata di 2 anni. Tutte le cariche sono gratuite. Articolo 18 Il Presidente Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca

l'assemblea per la elezione del nuovo presidente. Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Articolo 19 Dipendenti e collaboratori L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione; I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. Articolo 20 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti I volontari dell'organizzazione, appositamente indicati nel Libro dei volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91. Articolo 21 Assicurazione dell'organizzazione L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. Articolo 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, o destinati secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 23 Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al regolamento interno, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.