COMUNE DI MALALBERGO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

Documenti analoghi
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI BERTINORO Provincia di Forlì-Cesena

CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO

Sanzione Lire. Comma 1. lett. a) - c) da a lett. b) - d) - e) da a Comma 2. da a

Città di Cinisello Balsamo

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

Città di Lurate Caccivio

COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore II - Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

COMUNE DI SAPRI Provincia di Salerno UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

In vigore le modifiche all'art. 193 cds. Ecco le misure che dovrebbero combattere la scopertura assicurativa

COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DELL AREA SOSTA AUTOCARAVAN

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative

Città di Giugliano in Campania

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

COMUNE DI CAPERGNANICA. Provincia di Cremona

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

Provvedimento finale. Agente o Ufficiale accertatore. redazione di rapporto ed eventuale rilascio

Allegato A) alla delibera consiliare n. 5 dd

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

COMUNE DI CAPURSO. (Prov. di Bari) REGOLAMENTO COMUNALE PER ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

16. Ai sensi dell art. 143 del D.Lgs. 285/1992, nei centri abitati il limite di velocità

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza in materia di sicurezza urbana per contrastare l abuso di alcol negli spazi ed aree pubbliche I L S I N D A C O

COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

30) I vizi dell atto amministrativo si distinguono in a. Gravi o lievi b. Di legittimità o di merito c. Di forma o di contenuto

Regolamento Comunale per l applicazione. delle sanzioni amministrative per. le violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali

ORDINANZA DEL SINDACO

COMUNE DI GRECCIO Provincia di Rieti REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZO DELL AREA SOSTA CAMPER

Comune di Carpiano Provincia di Milano REGOLAMENTO DI SICUREZZA URBANA

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE ZONE PORTUALI DEL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

ESECUTIVO A FAR DATA DAL

Città di Bra Corpo Polizia Municipale San Sebastiano 2018 Conferenza Stampa Attività Operativa POLIZIA MUNICIPALE 2017 Bra, 23 gennaio 2018

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI

COMU E DI MO TERIGGIO I REGOLAME TO D USO DELLE AREE DESTI ATE A VERDE PUBBLICO. Approvato con Delibera C.C. N del

DATI STATISTICI ATTIVITA SVOLTA 1) ORGANICO 2) MEZZI A) CODICE DELLA STRADA COMANDANTE VICECOMANDANTE // ISPETTORI COLLABORATORI DI VIGILANZA

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

QUESTIONARIO N Ai sensi dell art. 22, lett. c) della Legge 241/1990 per controinteressati si intendono

Piazza Cesare Battisti, 1 tel. (0735) fax (0735) REPORT ATTIVITA' SVOLTA NEL 2017

Promemoria delle principali norme sulla vendita e/o somministrazione di alcol

COMUNE DI FINALE EMILIA ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVINCIA DI MODENA ORDINANZA N /11/2013. Data:

COMUNE DI SALE Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI ANDEZENO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DATI STATISTICI ATTIVITA SVOLTA

POLIZIA LOCALE DI PESCANTINA - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA

Piazza Cesare Battisti, 1 tel. (0735) fax (0735) REPORT ATTIVITA' SVOLTA NEL 2018

8) Quale sanzione accessoria è prevista dall art. 116 del codice della strada in caso di recidiva nel reato di guida senza patente? a. La sanzione acc

Velocità, ecco le viabili controllate dalla Stradale dal 12 al 18 febbraio

REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI PINETO PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento in materia ambientale

La disciplina della rimozione e dell'alienazione dei veicoli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I RIMEDI IN VIA AMMINISTRATIVA. F06 Ricorso al Prefetto ai sensi dell art. 203 Codice

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria

Comune di Colorina. Provincia di Sondrio

ASSOCIAZIONE POLIZIA MUNICIPALE COMUNI DI MONDAVIO - MONTE PORZIO Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ITIS G.GALILEI CONEGLIANO

NUMERO DI PATTUGLIE EFFETTUATE TOTALE SANTARCANGELO DI ROMAGNA 922 VERUCCHIO 520 POGGIO TORRIANA 324

REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Titolo I (Principi ed elementi generali di riferimento) Art. 1 (Oggetto e finalità)

COMUNE DI PESSINETTO (Provincia di TORINO)

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO

ASSOCIAZIONE POLIZIA MUNICIPALE COMUNI DI MONDAVIO - MONTE PORZIO Provincia di Pesaro e Urbino

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 8 del

SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DERIVANTI DALL OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Ufficio Polizia Municipale di Malalbergo P.zza Caduti della Resistenza, 1 tel fax

Allegato alla deliberazione consiliare n. 36 del 29 ottobre 1998.

Ministero dell Interno

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA Provincia di Bologna

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 70 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Legge 96/2017 Il punto di vista di chi opera sul campo

Transcript:

COMUNE DI MALALBERGO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE *************** Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 25/05/2006 Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 05/12/2013 Pubblicato all Albo Pretorio comunale dal 19/12/2013 al 18/01/2014

Sanzioni amministrative pecuniarie. La violazione alle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale, di seguito definito Regolamento, comporta, ai sensi della normativa vigente, nonché quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n 689 e successive modificazioni e dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) sull applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da. 25,00 a. 500,00, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie. Sanzione amministrativa da uro 30,00 a uro 300,00 pagamento ammesso in misura ridotta uro 60,00 art. 11 comma 2)Titolo 2 : Uso dei dispositivi antifurto. art. 16 comma 2)Titolo 3 : Manutenzione degli edifici e delle aree art. 27 commi 2)Titolo 4 : Viali, giardini e parchi pubblici. art. 28 comma 1)Titolo 4 : Concimazioni. art. 29Titolo 4 : Deflusso delle acque. art. 34Titolo 4 : Segnalazioni per verniciature. art. 35 commi 1),5)Titolo 4 : Accensioni di fuochi. Sanzione amministrativa da uro 35,00 a uro 350,00 pagamento ammesso in misura ridotta uro 70,00 art. 7 commi 1),3)Titolo 2 : Atti vietati su suolo pubblico. art. 9Titolo 2 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari. art. 10Titolo 2 : Impianti di climatizzazione e antenne. art. 11 comma 1)Titolo 2 : Uso dei dispositivi antifurto. art. 14 comma 2)Titolo 3 : Marciapiedi e portici. art. 16 comma 4)Titolo 3 : Manutenzione degli edifici e delle aree. art. 20Titolo 3 : Nettezza del suolo e dell abitato. art. 21 commi 5),6),7)Titolo 3 : Sgombro neve. art. 22Titolo 3 : Rami e siepi. art. 23Titolo 3 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci. art. 24Titolo 3 : Pulizia delle aree limitrofe attività produttive. art. 25 commi 1),2), 4),5)Titolo 4 : Smaltimento rifiuti. art. 26Titolo 4 : Tutela ambientale. art. 32Titolo 4 : Oggetti posti sui davanzali art. 36 comma 2),3) Titolo 4 : Attività rumorose. art. 38Titolo 5 : Animali. art. 39 comma 4) Titolo 5 : Cani. art. 42Titolo 5 : Officine e lotta agli insetti nocivi e/o molesti. art. 44Titolo 6 : Esposizione di merce da parte delle edicole. art. 45 comma 2) Titolo 6 : Mestieri artistici ed operatori commercio. art. 48Titolo 7 : Bagni. art. 50Titolo 7 : Cortei funebri, processioni religiose e non. Sanzione amministrativa da uro 60,00 a uro 450,00 pagamento ammesso in misura ridotta uro 120,00 art. 17 Titolo 3 : Divieto di compiere determinati atti. art. 18 Titolo 3 : Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri. art. 19 Titolo 3 : Lavatoi e fontane.

art. 21 commi 1), 2), 3), 4), 8)Titolo 3 : Sgombro neve. art. 25 commi 3), 6), 7)Titolo 4 : Smaltimento rifiuti. art. 27 comma 1)Titolo 4 : Viali, giardini e parchi pubblici. art. 30 Titolo 4 : Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico.. art. 31 Titolo 4 : Protezioni a pozzi, cisterne e simili. art. 33 Titolo 4 : Aree cortilive. art. 36 comma 1) Titolo 4 : Attività rumorose. art. 37 comma 5), 6), 7)Titolo 4 : Attività produttive ed edilizie rumorose. art. 40 Titolo 5 : Ricoveri ed allevamenti animali in centri abitati. art. 43 Titolo 6 : Occupazione per esposizioni di merci. art. 46 Titolo 6 : Raccolta di materiale e fondi. Sanzione amministrativa da uro 65,00 a uro 500,00 pagamento ammesso in misura ridotta uro 130,00 art. 6 Titolo 2 : Spazi ed aree pubbliche. art. 7 commi 2), 4) Titolo 2 : Atti vietati su suolo pubblico. art. 8 Titolo 2 : Luminarie natalizie. art. 14 comma 1)Titolo 3 : Marciapiedi e portici. art. 15 Titolo 3 : Patrimonio pubblico e arredo urbano. art. 16 commi 1), 3)Titolo 3 : Manutenzione degli edifici e delle aree. art. 28 comma 2)Titolo 4 : Concimazioni. art. 35 commi 2), 3), 4), 6),8)Titolo 4 : Accensioni di fuochi. art. 37 commi 1), 2), 3),4)Titolo 4 : Attività produttive ed edilizie rumorose. art. 41 Titolo 5 : Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili. art. 47 Titolo 7 : Campeggio libero. art. 49 Titolo 7 : Contrassegni del Comune. Sanzione amministrativa in misura fissa uro 500,00 art. 28 comma 3) Titolo 4 : Concimazioni. art. 25 comma 8) Titolo 4 : Smaltimento rifiuti Sanzioni amministrative accessorie Quando le norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest ultima si applica di diritto. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza nella notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l applicazione della sanzione accessoria. Il ricorso alla competente Autorità Amministrativa contro le sanzioni amministrative pecuniarie si estende anche alla sanzione accessoria. 1 SOSPENSIONE DI UNA DETERMINATA ATTIVITA In caso di violazione agli articoli: 6, 7, 8, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 41, 45, 46, e 48 del Regolamento, il trasgressore è obbligato a sospendere o a cessare una determinata attività. Quando le circostanze lo esigono, l obbligo deve essere adempiuto immediatamente, altrimenti l esecuzione deve avvenire entro i cinque giorni dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1), il Comando o Ufficio summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all art. 650 del C.P. e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede con idonei mezzi all esecuzione coattiva dell obbligo. Le spese sostenute per l esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore. 2 SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge o dal presente atto, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione dell Amministrazione Comunale, sarà inflitta la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi: per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino conseguenti alla violazione, fino ad un massimo di 15 giorni; per morosità del pagamento dei tributi ed altri oneri dovuti dal titolare all Amministrazione Comunale in dipendenza della concessione o autorizzazione, fino all estinzione dei debiti pendenti; Si procede alla revoca dell'autorizzazione o della concessione nel caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in tre anni anche, se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3 RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI Al termine delle attività soggette ad autorizzazione o concessione, al titolare dell atto autorizzativo è fatto obbligo di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli furono concessi in uso. Le violazioni di cui agli articoli: 6, 7, 8, 10, 11, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 41, 45, 46 e 48 del Regolamento, comporteranno l obbligo, da parte del trasgressore o del responsabile alla sorveglianza, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La mancata osservanza di tale disposizione potrà comportare l esecuzione delle opere necessarie a cura dell Amministrazione Comunale, a spese dell inadempiente. 4 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE Il sequestro cautelare nonché il sequestro finalizza alla confisca è disposto dagli operatori in esecuzione a quanto previsto della Legge 24 novembre 1981, n 689, dal D.P.R. 29-7-1982 n. 571, dalla Legge Regionale 25 marzo 2004, n.41 e Regolamento Regionale 29 luglio 2004, n 20.. 5 RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE Nel caso in cui una delle attività soggette ad autorizzazione o concessione venga posta in essere benché priva del necessario atto autorizzativo, è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile della sorveglianza, di rimuovere le opere abusive, eventualmente collocate. La mancata osservanza di tale disposizione potrà comportare l esecuzione delle opere necessarie o della rimozione di quelle esistenti a cura dell Amministrazione Comunale, a spese dell inadempiente. 6 RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE La violazione del disposto di cui all art. 47 commi 1 e 2) e i veicoli a motore in sosta e/o abbandonate nei parchi, giardini pubblici e aree destinate a verde pubblico comporterà la rimozione del mezzo, secondo le modalità del Codice della Strada e delle norme vigenti, avvalendosi delle Ditte private appositamente individuate, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell avente diritto. 7 PENALITÀ Le fattispecie di violazioni in relazione alle quali è ammessa la conciliazione in via breve all'atto della contestazione, consentono al trasgressore di avvalersi di tale possibilità pagando presso il

competente Comando o Ufficio, che rilascerà quietanza con effetto liberatorio, la somma determinata per la violazione commessa. Qualora il trasgressore non intendesse avvalersi di tale possibilità oppure non vi fosse stata contestazione immediata, il medesimo potrà effettuare il pagamento entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'illecito. La conciliazione in via breve è sempre esclusa qualora il fatto abbia cagionato danni a terzi o all Amministrazione Comunale.