LA GIUNTA REGIONALE Richiamate le leggi regionali 22 dicembre 2017 nn. 21 e 22, concernenti, rispettivamente, Disposizioni per la formazione del

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LA GIUNTA REGIONALE Richiamate le leggi regionali 22 dicembre 2017 nn. 21 e 22, concernenti, rispettivamente, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d Aosta/Vallée d Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni al leggi regionali e Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'aosta per il triennio 2018/2020, pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione n. 57 del 23 dicembre 2017; Considerato che le predette leggi regionali, approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2017, dispongono un accantonamento in favore dello Stato a titolo di concorso della Regione Valle d Aosta agli obiettivi complessivi di finanza pubblica in conformità a quanto previsto dall articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), che ha ridotto il predetto accantonamento ad euro 94.200.130 a decorrere dall anno 2018, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2015 che legittima l accantonamento preteso in applicazione dell articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, solo se temporaneo e nell ambito della disciplina del patto di stabilità interno, stabilendo che in ogni caso il predetto contributo cesserà di essere dovuto nel 2017; Rammentato che, in conseguenza dell articolo 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, entrato in vigore successivamente alla precitata sentenza della Corte costituzionale, alla Regione Valle d Aosta si applica la disciplina del pareggio di bilancio, essendo ivi espressamente previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2017 non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ; Preso atto che, nonostante i soprarichiamati provvedimenti legislativi e giudiziari, con decreto del Ministero dell economia e delle finanze in data 9 maggio 2017, lo Stato, per l annualità 2017, ha comunque posto a carico della Regione un contributo in termini di saldo netto da finanziare pari ad euro 144.326.970,22, in pretesa applicazione dell articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012 e che, attesa la ritenuta non doverosità del predetto contributo aggiuntivo, avverso il precitato decreto la Giunta regionale, con le proprie precedenti deliberazioni nn. 913 e 914 del 3 luglio 2017, ha deliberato l impugnazione per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell articolo 134 Cost. e dinanzi al TAR del Lazio Roma, il cui giudizio, iscritto al RG n. 6520/2017, è tuttora pendente, essendo l udienza pubblica fissata al 7 marzo 2018; Richiamata la legge statale recante: Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvata successivamente alle leggi regionali di bilancio e di stabilità per il triennio 2018/2020, e, in particolare, l articolo 1 comma 841, in cui si prevede che Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Valle d Aosta che tenga conto, tra l altro, delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di euro 45 milioni per l anno 2018, di euro 100 milioni per l anno 2019 e di euro 120 milioni per l anno 2020. ; Rilevato che il predetto articolo 1, comma 841, della legge statale, nonostante il richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 77/2015 e 154/2017, concernenti la necessaria temporaneità dei contributi agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, mediante accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, parrebbe

prorogarne l efficacia temporale almeno fino al 2020, assumendo, anche in tal caso in contrasto con il citato pronunciamento della Corte costituzionale n. 77/2015, come importo sul quale effettuare le riduzioni degli accantonamenti ivi previste quello per euro 144,3 milioni annui, preteso in applicazione dell articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012 e ciò in considerazione della locuzione impiegata gli accantonamenti sono ridotti dalla quale, ancorché in modo incerto, parrebbe desumersi l intendimento del legislatore statale di includere negli accantonamenti della Regione in favore dello Stato anche il predetto e contestato contributo aggiuntivo di cui all articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012; Preso atto che, per effetto del citato articolo 1, comma 841, in attesa di meglio chiarirne la portata precettiva nonché dell esito del contenzioso pendente come sopra rammentato relativo alla effettiva doverosità del contributo aggiuntivo di cui all articolo 16, comma 3, del decretolegge 95/2012 e, in ogni caso, nelle more della definizione della negoziazione con lo Stato in relazione alla regolazione dei rapporti finanziari Regione-Stato, si rende prudenzialmente necessario limitare temporaneamente le autorizzazioni di spesa di cui alla legge di stabilità regionale, n. 21/2017 per il triennio 2018/2020, e alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020, n. 22/2017, di euro 99.326.970,22 per l anno 2018, di euro 28.615.505,75 per l anno 2019 e di euro 8.615.505,75 per l anno 2020, senza pregiudicare il regolare funzionamento dell amministrazione, e ciò in considerazione di quanto previsto dal punto 9.5 (La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario) dell allegato 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in cui si stabilisce che, a seguito di eventi intervenuti successivamente all approvazione del bilancio, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio da approvarsi con legge, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio e che con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche; Ritenuto, inoltre, in considerazione dell eccezionalità della situazione determinatasi in conseguenza dell approvazione della legge di bilancio dello Stato per il 2018, di stabilire sin d ora che, per l anno 2018, eventuali maggiori entrate, anche derivanti dalla distribuzione di utili o di riserve da parte di società partecipate o controllate, rispetto agli stanziamenti iscritti in previsione dei singoli capitoli siano destinati con legge regionale all accantonamento aggiuntivo derivante dall applicazione del citato articolo 1, comma 841, e, per pari importo, alla contestuale riduzione delle limitazioni alle autorizzazioni di spesa di cui sopra; Richiamati i seguenti articoli del già citato d.lgs. 118/2011: l articolo 39 (Il sistema di bilancio delle Regioni) in cui: - al comma 10 si dispone che, contestualmente all approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisca il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, prevedendo inoltre, che l ordinamento contabile disciplini le modalità con cui, contestualmente all approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvedano, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell ambito dello stato di previsione delle spese; 2

- al comma 12 si prevede che al documento tecnico di accompagnamento al bilancio siano allegati i documenti previsti dall articolo 11 (Schemi di bilancio), comma 7; ovvero: il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all allegato 12/1 del d.lgs. 118/2011; il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all allegato 12/7 del d.lgs. 118/2011; l articolo 48 (Fondi di riserva) che disciplina l utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva di cassa; l articolo 51 (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento del bilancio e del bilancio gestionale) in cui: - al comma 2, si stabiliscono le tipologie di variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione che nel corso dell anno la Giunta autorizza con provvedimento amministrativo; - al comma 3, si prevede che l ordinamento contabile regionale disciplini le modalità con cui la Giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizzano le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario; - al comma 4, si definiscono le variazioni che possono essere adottate dai dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario della regione; l allegato 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) che, al punto 9.2 (La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni), prevede che il Documento tecnico di accompagnamento sia approvato dalla Giunta regionale contestualmente all approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale e che, contestualmente all approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale approvi la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale, intendendo per contestualmente la prima seduta della Giunta regionale successiva all approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale; Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, recante Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'aosta/vallée d'aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione, per quanto applicabile; Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale, e, in particolare, l articolo 24, comma 2, che dispone che compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dall'organo di direzione politicoamministrativa alla struttura organizzativa cui gli stessi sono preposti; Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1443 del 25 ottobre 2017, recante Ridefinizione parziale della struttura organizzativa dell amministrazione regionale, a 3

decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della deliberazione n. 476/2017 e successive modificazioni. ; Ritenuto, pertanto, necessario procedere, con le limitazioni alle autorizzazioni di spesa di cui sopra, all approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, assegnando alle strutture dirigenziali, come sopra individuate, le risorse finanziarie, sia in conto competenza, sia le disponibilità di cassa per fare fronte ai pagamenti che le stesse dovranno sostenere, relative alle funzioni attribuite a ciascuna di esse in modo da consentirne l operatività, a decorrere dal 1 gennaio 2018; Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva ai sensi dell articolo 5 della l.r. 22/2017; Visto il parere favorevole rilasciato, per quanto di competenza, dal dirigente della Struttura programmazione e bilanci, dal dirigente della Struttura finanze e tributi e dal dirigente della Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economicopatrimoniale, dell Assessorato Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione; Ritenuto, altresì, nell esercizio della funzione di direzione politica prevista dall art. 3 della l.r. 22/2010, al fine di garantire uniformità di comportamenti amministrativi tra le diverse strutture regionali, di confermare la riserva alla Giunta regionale dell adozione degli atti relativi alle fattispecie amministrative indicate al punto 12) della presente deliberazione; Su proposta del Presidente della Regione, Laurent Viérin; Ad unanimità di voti favorevoli DELIBERA 1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il triennio 2018/2020, allegato alla presente deliberazione, nell ambito del quale, per ciascun esercizio, è individuata la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie ed in macroaggregati e di approvare i seguenti allegati allo stesso: a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all allegato 12/1 del d.lgs. 118/2011; b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all allegato 12/7 del d.lgs. 118/2011; 2. di approvare il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, allegato alla presente deliberazione, con il quale, per ciascun esercizio finanziario, vengono ripartite le categorie ed i macroaggregati in capitoli, ai fini della gestione, e vengono assegnate ai dirigenti responsabili le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell ambito dello stato di previsione delle entrate e delle spese, nei limiti di quanto indicato al punto 3; 4

3. di limitare temporaneamente, per le ragioni esposte in premessa, in conseguenza di quanto previsto dall articolo 1, comma 841, della legge statale recante: Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, in attesa di meglio chiarirne la portata precettiva in merito all importo da considerare ai fini della riduzione degli accantonamenti nonché dell esito del contenzioso pendente dinanzi alla Corte costituzionale e al TAR del Lazio relativo alla effettiva doverosità del contributo aggiuntivo di cui all articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012 e, in ogni caso, nelle more della definizione della negoziazione con lo Stato in relazione alla regolazione dei rapporti finanziari Regione-Stato, le autorizzazioni di spesa di cui alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020, n. 21/2017, e alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020, n. 22/2017, nella misura di euro 99.326.970,22 per l anno 2018, di euro 28.615.505,75 per l anno 2019 e di euro 8.615.505,75 per l anno 2020, senza pregiudicare il regolare funzionamento dell amministrazione, assumendo cautelativamente ai fini della riduzione non già il contributo di euro 94.200.130 di cui all articolo 1 della l.r. 24/2016, bensì quello in ipotesi preteso dallo Stato in applicazione dell articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012; 4. di autorizzare le competenti strutture del bilancio a rimodulare d ufficio le autorizzazioni di spesa in modo compensato e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 3 tra i capitoli del bilancio finanziario gestionale ad eccezione di quelli relativi alle spese finanziate con entrate a destinazione vincolata e a quelli sui quali risultino già adottati impegni pluriennali, per gli importi già impegnati. Le relative richieste devono essere effettuate dai dirigenti delle strutture regionali, previo assenso dell Amministratore di riferimento; 5. di sospendere il bando e le relative prenotazioni di spesa per l anno 2018 autorizzati con la deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 7 aprile 2017 in conseguenza di quanto previsto al punto 3 per gli importi sotto indicati: capitolo Prenotazione n. anno importo U0002028 2018/1411 2018 3.100.000 U0022446 2018/1414 2018 1.000.000 U0022445 2018/1413 2018 1.000.000 U0013964 2018/1412 2018 500.000 6. di stabilire che, per l anno 2018, eventuali maggiori entrate, anche derivanti dalla distribuzione di utili o di riserve da parte di società partecipate o controllate, rispetto agli stanziamenti iscritti in previsione dei singoli capitoli siano destinati, con legge regionale, all accantonamento aggiuntivo derivante dal citato articolo 1, comma 841 e, per pari importo, alla contestuale riduzione delle limitazioni alle autorizzazioni di spesa di cui al punto 3.; 7. di stabilire, con riferimento allo stato di previsione dell entrata del bilancio finanziario gestionale: 5

a) che la registrazione contabile, quando si realizzano maggiori entrate rispetto agli stanziamenti all atto della riscossione, possa essere effettuata d ufficio dalla Struttura Finanze e tributi negli appositi capitoli di pertinenza, già esistenti o nuovi, su richiesta dei dirigenti interessati; b) che le variazioni per l iscrizione di entrate a destinazione vincolata possano essere effettuate nel bilancio pluriennale, tenendo conto del nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria individuato dal d.lgs. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza; c) che negli atti che dispongono accertamenti sia individuato il V livello di cui al piano dei conti finanziario approvato dal d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; d) che i dirigenti debbano in ogni caso attivarsi al fine della riscossione delle entrate a loro assegnate sia in conto competenza, sia in conto residui; 8. di stabilire, con riferimento al bilancio finanziario gestionale, che: a) i dirigenti attivino le azioni necessarie ad assicurare il contenimento della spesa di propria competenza entro i limiti delle risorse loro assegnate per ciascun intervento; b) ai sensi dell articolo 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 118/2011, le variazioni relative ai prelievi dal Fondo di riserva di cassa e al Fondo di riserva per le spese obbligatorie (sia in conto competenza che di cassa), vengano effettuate con provvedimento rispettivamente del dirigente della struttura Gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale e del dirigente della struttura Programmazione e bilanci; c) ai sensi dell articolo 51, comma 2, del d.lgs. 118/2011 vengano effettuate dalla Giunta regionale: - l istituzione di nuove tipologie in bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; - le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; - le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all interno dell amministrazione; - le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni e le variazioni per le maggiori iscrizioni di sola cassa; - le variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 (Riaccertamento ordinario dei residui); - le variazioni riguardanti l utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs 118/2011; - le variazioni necessarie per l utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti; d) ai sensi dell articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 siano disposte dalla Giunta regionale: 6

- le variazioni in conto competenza e, se contestuali, di cassa compensative tra capitoli di spesa appartenenti a diversi macroaggregati all interno dello stesso programma e dello stesso titolo; - le variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti a diverse categorie all interno della stessa tipologia sia in conto competenza che di cassa; - le variazioni dei macroaggregati, delle categorie e dei relativi capitoli in applicazione di variazioni disposte con legge riguardanti missioni e programmi (per la parte spesa), titoli e tipologie (per la parte entrata); e) ai sensi dell articolo 51 comma 4 del d.lgs. 118/2011, siano disposte dal dirigente responsabile della spesa e/o dell entrata: le variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (sia in conto competenza che di cassa), anche per i casi in cui sia necessaria l istituzione di nuovi capitoli. Tali provvedimenti sono inviati preventivamente alla struttura Finanze e tributi e alla struttura Programmazione e bilanci per la verifica di regolarità contabile di propria competenza, la creazione dei nuovi capitoli e la prenotazione della variazione. Nel caso in cui si riscontri un irregolarità il provvedimento sarà restituito alla struttura proponente con la relativa motivazione; le variazioni compensative anche tra capitoli dei macroaggregati trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale (sia in conto competenza che di cassa); le variazioni concernenti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (sia in conto competenza che di cassa); le variazioni riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, ad esclusione di quelle previste con il riaccertamento ordinario; f) siano disposte dal dirigente responsabile della spesa e/o dell entrata le variazioni solo di cassa compensative tra capitoli di entrata della medesima tipologia e tra capitoli di spesa del medesimo programma e titolo. Tali provvedimenti sono inviati preventivamente alla struttura Finanze e tributi e alla struttura Gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale per la verifica di regolarità contabile di propria competenza e la prenotazione della variazione. Nel caso in cui si riscontri un irregolarità il provvedimento sarà restituito alla struttura proponente con la relativa motivazione; g) negli atti che dispongono impegni di spesa siano indicati il codice del soggetto creditore, il V livello di cui al piano dei conti finanziario allegato al d.lgs. 118/2011, e l anno di scadenza dell obbligazione. In aggiunta, nel caso di impegni pluriennali, dovrà essere indicato un cronoprogramma in cui per ciascun anno siano evidenziati gli importi delle obbligazioni passive che risultano esigibili; h) per poter procedere all adozione degli atti relativi ad impegni di spesa concernenti fondi a destinazione vincolata, comprese le partite di giro e le contabilità speciali, deve preventivamente e/o contestualmente essere effettuato il corrispondente accertamento annuale o pluriennale nella parte entrata del bilancio i cui estremi (numero e data) dovranno in ogni caso essere sempre richiamati negli atti al fine di garantire la copertura finanziaria dei collegati impegni di spesa; i) di dare atto che la copertura finanziaria della spese di investimento, ai sensi dei punti 5.3.3 e 5.3.5 e 5.3.6 dell allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato 7

concernente la contabilità finanziaria) è indicata nell apposito prospetto della nota integrativa al bilancio di previsione; j) nell ambito delle partite di giro e delle contabilità speciali, prima di effettuare le liquidazioni occorre di norma procedere all introito delle entrate collegate; 9. di autorizzare le strutture competenti del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate ad istituire d ufficio i capitoli necessari alla sola gestione dei residui attivi, passivi e perenti che non trovano corrispondenza nel bilancio di gestione 2018-2020 e ad apportare le modifiche delle denominazioni dei capitoli, ove necessarie, per la miglior identificazione delle tipologie di entrata e di spesa in coerenza con il Piano dei conti integrato allegato al d.lgs. 118/2011; 10. di stabilire, per quanto concerne la parte spesa del bilancio di cassa, che: a) i dirigenti attivino le azioni necessarie a pianificare i pagamenti di propria competenza verificando preventivamente che il loro programma sia compatibile con le quote di bilancio assegnate e con la cassa attribuita ai capitoli di spesa, tenendo conto anche dei residui passivi collegati alle medesime; b) ai sensi dell articolo 19, comma 7, della l.r. 30/2009, al fine di ottimizzare la gestione di cassa, i trasferimenti in via continuativa previsti da leggi regionali a soggetti diversi siano effettuati tenuto conto della situazione di cassa della Regione e della dinamica dei fabbisogni finanziari dei predetti soggetti; c) in caso di esaurimento della capienza di cassa dei capitoli loro assegnati, i dirigenti possano richiedere ulteriori assegnazioni attingendo dal fondo di riserva di cassa solo dopo aver verificato l insussistenza di ulteriori disponibilità nell ambito delle risorse assegnate ai dirigenti del medesimo Dipartimento e/o Assessorato; 11. di stabilire che le deliberazioni della Giunta regionale che dispongono modifiche organizzative attraverso l istituzione o la soppressione di strutture organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto, o la modificazione delle loro competenze, definiscano contestualmente l assegnazione delle relative risorse finanziarie; 12. di stabilire altresì che, oltre agli atti che le sono attribuiti dalla l.r. 22/2010, art. 3, e da altre specifiche disposizioni normative, restano riservati alla Giunta: 12.1 gli atti di carattere generale a rilevanza interna od esterna, non attribuiti ai dirigenti da specifiche norme od altre disposizioni; 12.2 gli atti in cui la Giunta esprime pareri o valutazioni che si configurano come decisioni finali rispetto ad un procedimento complesso coinvolgente diversi enti, organismi o organi collegiali; 12.3 gli atti di autorizzazione all acquisizione di beni e di servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00, nelle more dell adozione della programmazione ex art. 21, comma 6, del d.lgs. 50/2016; tale limite è riferito ad ogni singola iniziativa o ad ogni singolo intervento complessivamente considerati; 12.4 gli atti di approvazione dei concorsi di progettazione e concorsi d idee; 12.5 gli atti preliminari all avvio delle procedure di gara per l affidamento dei contratti di partenariato pubblico-privato (Parte quarta Codice dei contratti); 8

12.6 gli atti di organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre non compresi in dettagliati programmi contenenti in particolare le modalità organizzative, l ammontare della spesa e la modalità di finanziamento; 12.7 gli atti di approvazione delle iniziative pubblicitarie, divulgative, di promozione e di comunicazione dell attività della Regione; 12.8 gli atti di approvazione delle attività di rappresentanza della Regione; 12.9 gli atti di concessione o accettazione di patrocinio e di sponsorizzazioni in genere che comportino spese a carico della Regione; 12.10 gli atti di adesione ad enti, associazioni ed organizzazioni varie, non esplicitamente prevista nel bilancio di gestione; 12.11 gli atti di concessione di contributi previsti dalle normative regionali di settore quando i criteri per l assegnazione e la determinazione della misura dell intervento non siano stabiliti in modo vincolante dalla legge o da atto della Giunta; 12.12 gli atti di acquisto di opere d arte e di pubblicazioni in genere, ad eccezione di quelle ad uso degli uffici; 12.13 gli atti di approvazione di convenzioni, protocolli o accordi con enti pubblici e/o privati; 12.14 gli atti di realizzazione di corsi di formazione non previsti da programmi adottati dalla Giunta; 12.15 gli atti di assegnazioni di fondi agli enti che ricevono finanziamenti dalla Regione ove la legge non individui l organo competente; 12.16 gli atti autorizzativi per l accensione di mutui da parte di persone fisiche e giuridiche con quota di interessi a carico della Regione, esclusi i casi in cui l accesso ai mutui derivi da apposita graduatoria prevista da norme di legge o regolamentari; 12.17 gli atti di approvazione di progetti per la realizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni; 12.18 gli atti integrativi e modificativi degli atti riservati alla competenza della Giunta ai sensi della presente deliberazione, ad eccezione della correzione di meri errori materiali ovvero delle modificazioni che non comportino valutazioni discrezionali. 9