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REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e relativi decreti attutivi, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato finalizzata all attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Gli effetti giuridici ed economici dell attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. 3. L esito della valutazione individuale di Ateneo, ai sensi dei commi 7 e 14 dell art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consiste in un giudizio positivo ovvero negativo, secondo quanto previsto nel presente regolamento. Art. 2 Modalità di presentazione della domanda e della relazione triennale 1. Ai sensi dell art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l attribuzione degli scatti triennali di cui all art. 8 della medesima legge è subordinata ad apposita richiesta e all esito positivo di una valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale effettuata con le modalità di cui al presente Regolamento. 2. Ai fini dell attribuzione degli scatti di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare, in aggiunta alla domanda, una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, di seguito definita relazione triennale. La relazione deve fare riferimento, per le attività didattiche, ai tre anni accademici precedenti a quella in cui è maturato lo scatto e, per le attività di ricerca e gestionali, ai tre anni solari precedenti a quello in cui è maturato lo scatto. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno è pubblicato nell albo informatico dell Ateneo l elenco dei soggetti chiamati alla valutazione da effettuare nell anno successivo, con l indicazione per ciascuno della data dalla quale avranno diritto di chiedere l attribuzione dello scatto stipendiale. 4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell elenco di cui al comma 3, gli interessati trasmettono all Ufficio Personale Docente la relazione triennale e la domanda di

attribuzione dello scatto stipendiale, utilizzando l apposito modello di richiesta che sarà reso disponibile sul sito web d Ateneo. 5. Sarà cura dell Ufficio Personale Docente inviare tempestivamente la domanda e la relazione triennale alla commissione di cui all art. 3 ai fini della successiva valutazione. Art. 3 Commissione di valutazione 1. Ai fini dell attribuzione degli scatti triennali, la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale è condotta da una commissione nominata annualmente dal Rettore, composta da tre professori ordinari a tempo pieno scelti dal Rettore, dei quali almeno uno appartenente all area umanistico-sociale e uno all area tecnologico-scientifica. 2. Non possono fare parte della commissione coloro che rientrano nell elenco dei soggetti valutabili ai sensi dell art. 2, comma 3, del presente regolamento. 3. La commissione opera validamente solo con la presenza di tutti i componenti. Può tenere riunioni anche avvalendosi di strumenti di lavoro telematici. Ai componenti della commissione non è dovuto alcun compenso. 4. La commissione, tenendo conto della documentazione trasmessa e di quella da essa eventualmente acquisita tramite gli Uffici competenti, effettua la valutazione dell attività didattica, dell attività di ricerca e delle attività gestionali applicando i criteri di cui al successivo art. 4. 5. I lavori della commissione devono concludersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione oggetto di valutazione. 6. Al termine dei lavori la commissione esprime la propria valutazione, positiva o negativa, sull attribuzione dello scatto stipendiale, redigendone apposito verbale, il quale viene trasmesso all Ufficio Personale Docente a cura del Presidente. 7. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della commissione. Art. 4 Criteri di valutazione 1. Ai fini dell attribuzione degli scatti triennali, la commissione di cui all art. 3 accerta il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e gestionali applicando i criteri di seguito indicati. 1.1. Requisiti necessari

I requisiti necessari ai fini dell attribuzione dello scatto stipendiale sono i seguenti: a) attività didattica - per i ricercatori a tempo indeterminato, il puntuale assolvimento degli impegni didattici loro affidati dai dipartimenti, in conformità alle previsioni di legge; - per i professori di I e II fascia, il puntuale assolvimento degli impegni didattici loro affidati dai Dipartimenti, in misura non inferiore, per i professori a tempo pieno, a 12 CFU o comunque a quanto previsto dal Regolamento didattico d Ateneo; per i professori a tempo definito, in misura non inferiore ai 2/3 dell impegno didattico previsto per i professori a tempo pieno. b) attività di ricerca - per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, la pubblicazione nel triennio di almeno n. 4 prodotti validi ai fini della VQR più recente; nell area umanistica una monografia equivale a due prodotti; c) attività gestionale - per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, la partecipazione ad almeno il 60% delle riunioni del Consiglio di dipartimento convocate durante il triennio. 1.2. Clausole di salvaguardia Fermi restando i) l assolvimento degli impegni didattici in misura comunque non inferiore a 6 cfu in ciascun anno accademico, ad eccezione dei ricercatori a tempo indeterminato; ii) la pubblicazione di almeno n. 2 prodotti validi ai fini della VQR più recente; iii) la partecipazione ad almeno il 20% delle riunioni del Consiglio di dipartimento convocate durante il triennio, qualora il soggetto sottoposto a valutazione non sia in possesso di uno dei tre requisiti indicati al comma 1.1, lo scatto triennale può comunque essere attribuito qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di seguito indicate: - attività didattica: l assolvimento di impegni didattici in misura uguale o superiore, per i professori a tempo pieno, a 16 cfu e, per i professori a tempo definito e per i ricercatori a tempo indeterminato, a 12 cfu, come media annuale nel triennio; - attività di ricerca: la pubblicazione nel triennio di almeno n. 6 prodotti validi ai fini della VQR più recente; nell area umanistica una monografia equivale a due prodotti; - attività gestionale: la partecipazione ad almeno l 80% delle riunioni del Consiglio di dipartimento convocate durante il triennio, ovvero la partecipazione ad almeno il 50% delle predette riunioni laddove il soggetto sottoposto a valutazione abbia, in quel medesimo periodo, ricoperto per almeno diciotto mesi incarichi gestionali di cui al comma 3.

2. Ai fini del calcolo delle presenze alle riunioni del Consiglio di dipartimento, non si considerano le assenze che siano state giustificate da certificate ragioni di salute o maternità ovvero causate da certificati periodi di soggiorno o missione in Italia o all estero per ragioni inerenti all attività di ricerca svolta dal professore o ricercatore soggetto a valutazione. 3. Ai fini della valutazione degli incarichi gestionali svolti per almeno diciotto mesi di cui al precedente comma 1.2, si considerano i seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di studi, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Coordinatore di dottorato o di scuola di specializzazione o di master o di corsi di alta formazione, Delegato del Rettore, Presidente o membro del Presidio di qualità, Presidente o membro della Commissione Ricerca, Presidente del Nucleo di valutazione, Presidente della Commissione Paritetica, Presidente del gruppo di riesame, presidenti o direttori dei centri di servizio, membro della Commissione Paritetica membro del gruppo di Riesame, referente di dipartimento per il placement, l orientamento, la comunicazione, la disabilità, l alternanza scuolalavoro, il programma Erasmus e l internazionalizzazione, coordinatori e responsabili di unità dei progetti europei. Ai fini della valutazione si considera valida anche la somma di più incarichi gestionali a condizione che questi cumulativamente siano svolti per almeno 18 mesi. 4. La classe stipendiale non può comunque essere attribuita a professori e ricercatori a tempo indeterminato che nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzioni per la violazione del codice etico. 5. In caso di congedi o aspettativa, i criteri di valutazione indicati al comma 1 trovano applicazione in misura proporzionale al periodo di attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolto nel triennio, a condizione che il periodo valutabile sia pari ad almeno un anno. Art. 5 Comunicazione dell esito della valutazione e reclami 1. Entro 20 giorni dall approvazione degli atti della commissione, l Ateneo comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito. 2. Eventuali reclami potranno essere presentati alla commissione di cui all art. 3 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La commissione si pronuncerà definitivamente nel successivo termine di 20 giorni.

Art. 6 Attribuzione degli scatti stipendiali Regolamento per l attribuzione degli scatti stipendiali 1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell art. 4, comma 1, il Rettore, con proprio decreto, dispone l attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. del 15 dicembre 2011, n. 232. 2. Coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo, ovvero non hanno presentato la domanda di valutazione entro il termine di cui all art. 2, comma 4, del presente Regolamento, possono ripresentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. 3. Gli scatti stipendiali non attribuiti confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all art. 9 della legge 20 dicembre 2010, n. 240. Art. 7 Disciplina transitoria 1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall art. 2, comma 3 del presente Regolamento, l elenco di tutti i soggetti che hanno maturato il diritto all attribuzione dello scatto stipendiale prima dell entrata in vigore del presente regolamento e che lo matureranno entro il 31 dicembre 2017 sarà pubblicato nell albo informatico dell Ateneo entro il 31 luglio del 2017. 2. In deroga a quanto disposto dall art. 2, comma 4 del presente Regolamento, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione dell elenco di cui al comma 1 tutti i soggetti ivi indicati dovranno trasmettere all Ufficio Personale Docente la relazione triennale e la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale di cui all art. 2 del presente Regolamento. 3. Le valutazioni saranno effettuate da un apposita commissione nominata dal Rettore che opererà ai sensi dell art. 4 del presente Regolamento. 4. In deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, per l accertamento dei requisiti indicati dall art. 4, comma 1, e la conseguente attribuzione degli scatti stipendiali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, fermo restando il possesso degli altri requisiti, il requisito di cui all art. 4, comma 1.1., lettera b), è soddisfatto qualora il docente abbia pubblicato nel triennio almeno n. 2 prodotti validi ai fini della VQR più recente o, nell area umanistica, almeno una monografia.

Art. 8 Norme finali Regolamento per l attribuzione degli scatti stipendiali Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo dalla data di sua pubblicazione.