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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n. 190 del 14 dicembre 2012 OGGETTO: Determinazione del tetto di spesa per le l'acquisto di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria da privato accreditato e modifiche schemi contrattuali. Anno 2012. Obiettivo G02.S06.01.04. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

Il Presidente REGIONECALABRIA della Giunta regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) PREMESSO che: la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173; l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1 0 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.; il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009; VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010; PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei prowedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria"; che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è Obbligata a rimuovere i prowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro"; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista: la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei prowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222; DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze; che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di prowedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti; che, in particolare, il punto 7) della citata deliberazione prevede "la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, e dei tetti di spesa delle relative prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto da/l'articolo 8-quinquies, comma 2- quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"; DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 e del 31 maggio 2011 rispettivamente il Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il Dott. Luigi D'Elia sono stati nominati Sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei prowedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010; DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono: a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e prowedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo); b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo); c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei prowedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011); VISTA la DGR n. 845/2009 di approvazione del Piano di rientro che stabilisce al punto 7 di prowedere con atto deliberativo alla fissazione per il triennio 2010-2012 dei tetti per le prestazioni da privato relative alla riabilitazione extraospedaliera e ad altre prestazioni (sanitarie e socio-sanitarie);

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135, che all'art. 15, comma 22, prevede che il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012; CONSIDERATO che il Piano di rientro: prevede la sospensione dall'accreditamento agli erogatori privati accreditati che non sottoscrivono gli accordi definiti entro il termine previsto; determina le sanzioni a carico dei Direttori Generali in caso di inadempienza degli iter procedurali deliberati (valutazione negativa degli obiettivi assegnati, decadenza) ; prevede l'obbligo d'invio mensile dei flussi regionali di competenza da parte degli erogatori privati accreditatialle ASP di competenza; dispone l'istituzione di un processo di controllo e verifica dei dati trasmessi sia a livello aziendale che regionale; RILEVATO che con Decreto Dirigenziale n.23611 del 23 dicembre 2009 è stato istituito il sistema informativo per la rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali con il quale è stato commesso incarico alle ASP di trasmettere i dati relativi alle prestazioni di cui sopra al NSIS del Ministero della Salute; CONSIDERATO che, alla luce dei fabbisogni rilevati a livello territoriale, per l'anno 2012, l'importo complessivo da destinare all'assistenza riabilitativa extraospedaliera da privato, all'altra assistenza da privato (sanitaria e socio-sanitaria) e per la mobilità extraregionale può essere quantificato in 168.000.000 ed è così ripartito: per l'asp di Cosenza 73.838.369; per l'asp di Crotone 23.085.589; per l'asp di Catanzaro 34.720.289; per l'asp di Vibo Valentia 3.195.161; per l'asp di Reggio Calabria 33.160.592; STABILITO l'obbligo di insormontabilità, da parte di ciascuna ASP, del budget assegnato; CONSIDERATO che la fissazione dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza della Regione e rappresenta, quindi, un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, secondo gli obiettivi fissati dal Piano di rientro di cui alla DGR 845 del 16 dicembre 2009; PRECISATO che: il tetto di spesa assegnato alle Aziende Sanitarie Provinciali (con riferimento a tutte le tipologie di prestazioni) é da intendersi comprensivo anche delle prestazioni erogate a pazienti extra aziendali, residenti in Regione, ed extraregionali; i limiti di spesa per come definiti con il presente decreto hanno valenza di mera rappresentazione del limite massimo di spesa sostenibile e non attribuiscono ex se il diritto ad erogare comunque prestazioni fino alla concorrenza degli stessi; la sottoscrizione del contratto rappresenta il presupposto necessario ed indispensabile perché l'erogatore possa, nell'ambito del budget assegnato, continuare ad e- spletare prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 44 dell' 8.06.2011 recante "Modifica ed integrazione DPGR n. 20 del 01.03.2011 - Approvazione Schema - tipo di contratto per la disciplina dei rapporti con gli e- rogatori privati accreditati ex art. 8-quinquies, D.lgs. 502/92 e s.m. i";

VISTO il parere CALABRIA-DGPROG-23/11/2011-0000485-P, con il quale i Ministeri affiancanti chiedono alla Regione di apportare alcune modifiche allo "Schema-tipo di contratto per la disciplina dei rapporti con le strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extraospedaliera" approvato con D.P.G.R. n. 98 del 16 Settembre 2011, parzialmente rettificato dal DPGR n.140 del 29.12.2011 ; VISTO il parere CALABRIA-DGPROG-01/03/2012-0000052-P avente ad oggetto: DPGR n.140/2011. Parziale rettifica DPGR n. 98/2011; RITENUTO di apportare allo "Schema-tipo di contratto per la disciplina dei rapporti con le strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva e- xtraospedaliera", approvato con i citati D.P.G.R. n. 98/2011 e 140/2011, le seguenti modifiche: a) all'art. 2 comma 2.1, dopo "alla data odierna", inserire la frase "e si impegna a mantenere"; b) all'art. 3, punto 3.3: sostituire la frase "conferma di accettare, quale tetto massimo annuo 2012 delle prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extraospedaliera da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale /'imporlo complessivo di di cui a carico del Fondo Sociale - limitatamente alle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a "ciclo diurno" con la seguente: "conferma di accettare, quale tetto massimo annuo 2012 delle prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extraospedaliera /'imporlo complessivo di di cui a carico del Servizio Sanitario Regionale ed a carico del Fondo Sociale - limitatamente alle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a "ciclo diurno"; eliminare la frase "come di seguito determinato" e, quindi, necessariamente, la formula di calcolo {numero totale annuo delle giornate di trattamento {posti letto "acquistati"/trattamenti x tariffa x n. gg.= ->; RITENUTO, altresì, di eliminare la frase "come di seguito determinato: posti letto "acquistati" x tariffa x n. gg.= ", di cui all'art. 3, punto 3.3, degli schemi tipo di contratto relativi all'acquisto di prestazioni residenziali di riabilitazione psichiatrica, ed all'art. 3, punto 3.2, dello schema tipo di contratto relativo all'acquisto di prestazioni di assistenza alla persone dipendenti da sostanze di abuso (allegati al summenzionato D.P.G.R. n.44 dell'8.6.2011); RITENUTO necessario che la sottoscrizione degli accordi contrattuali awenga improrogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto; RIBADITO che sussiste l'obbligo della sospensione del rapporto di accreditamento agli erogatori privati accreditati che non dovessero sottoscrivere gli accordi contrattuali, come previsto dall'art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; CHE in caso di contenzioso, l'asp accantonerà a valere sul limite di spesa le somme eventualmente spettanti alla struttura ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso; CONSIDERATO che il rapporto di accreditamento è posto su una base negoziale per la quale, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione, dovendosi escludere che l'amministrazione possa essere costretta ad acquistare prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse finanziarie disponibili: in sostanza in mancanza di un accordo contrattuale, l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale. Con l'effetto che la struttura sanitaria che vuole operare nell'ambito del servizio sanitario nazionale ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento ma anche di stipulare l'accordo contrattuale;

RILEVATO, peraltro, quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 8 quater del citato D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale; CONSIDERATO che la funzione programmatoria vincolante, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, dettata dalla necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema si svolga nell'ambito di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria, è evidenziata nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato e del T.AR. Calabria (cfr. Cons. Stato Sez. III, 01-08-2011, n. 4551, Cons. Stato Sez. III, 06-06-2011, n. 3374, Cons. Stato Sez. V, 23-05-2011, n. 3102, T.A R. Calabria Catanzaro Sez. I, 29-07-2011, n. 1138), che si sono occupate della materia della fissazione dei tetti di spesa sanitaria: «La fissazione di tetti alla spesa sanitaria pubblica a livello regionale deve ritenersi, in via di principio, legittima, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e tenuto conto che il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, non può essere tutelato incondizionatamente. La determinazione da parte dell'amministrazione sanitaria dei tetti di spesa e la suddivisione delle risorse tra le attività assistenziali costituisce esercizio del potere di programmazione sanitaria che deve essere esercitato secondo le modalità e nei tempi che l'ordinamento prevede». (Cons. Stato Sez. III, 01-08-2011, n. 4551, Cons. Stato Sez. III, 06-06-2011, n. 3374, Cons. Stato Sez. V, 23-05- 2011, n. 3102). La determinazione del tetto di spesa e la suddivisione tra le attività assistenziali rientrano nella sfera di esercizio del potere regionale di programmazione sanitaria, segnato da ampia discrezionalità, e la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce attività di esclusiva competenza delle regioni in relazione ad insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica (T.AR. Calabria Catanzaro Sez. I, 29-07-2011, n. 1138); TENUTO CONTO che in relazione al parere espresso dall'ufficio Legislativo del Ministero della Salute, n. 7054-P del 03.10.2011, in materia di poteri dei sub Commissari è stato, tra l'altro, evidenziato che tl il subcommissario possa adottare anche tutti gli atti prodromici quali atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali all'attuazione delle misure attuative del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale"; PERTANTO, nel caso di specie, si è ritenuto di dover prowedere in tal senso; DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI DETERMINARE l'importo complessivo da destinare all'assistenza riabilitativa extraospedaliera da privato, all'altra assistenza da privato (sanitaria e socio-sanitaria) e per la mobilità extraregionale in 168.000.000, così ripartito: per l'asp di Cosenza 73.838.369; per l'asp di Crotone 23.085.589; per l'asp di Catanzaro 34.720.289; per l'asp di Vibo Valentia 3.195.161 ; per l'asp di Reggio Calabria 33.160.592;

DI DISPORRE che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali determinino il budget annuale per l'assistenza riabilitativa extraospedaliera da privato e per l'altra assistenza da privato (sanitaria e socio-sanitaria) per ogni singolo erogatore con riferimento ai fabbisogni del territorio; DI APPORTARE: allo "Schema-tipo di contratto per la disciplina dei rapporti con le strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extraospedaliera", approvato con i citati D.P.G.R. n. 98/2011 e 140/2011 le seguenti modifiche: all'art. 2 comma 2.1, dopo "alla data odierna", inserire la frase "e si impegna a mantenere"; all'art. 3, punto 3.3: sostituire la frase "conferma di accettare, quale tetto massimo annuo 2012 delle prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extraospedaliera da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale /'imporlo complessivo di di cui a carico del Fondo Sociale - limitatamente alle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a "ciclo diurno" con la seguente: "conferma di accettare, quale tetto massimo annuo 2012 delle prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extraospedaliera /'imporlo complessivo di di cui a carico del Servizio Sanitario Regionale ed a carico del Fondo Sociale - limitatamente alle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a "ciclo diurno"; eliminare la frase "come di seguito determinato: posti letto "acquistati"/trattamenti x tariffa x n. gg.= "; agli "Schemi tipo di contratto relativi all'acquisto di prestazioni residenziali di riabilitazione psichiatrica" (allegato al D.P.G.R. n.44 dell'8.6.2011), le seguenti modifiche: eliminare all'art. 3, punto 3.3 la frase "come di seguito determinato: posti letto "acquistati" x tariffa x n. gg.= "; allo "Schema tipo di contratto relativo all'acquisto di prestazioni di assistenza alla persone dipendenti da sostanze di abuso" (allegato al D.P.G.R. n.44 dell'8.6.2011), le seguenti modifiche: eliminare all'art. 3, punto 3.2 la frase "come di seguito determinato: posti letto "acquistati" x tariffa x n. gg.= "; DI PRECISARE che: il tetto di spesa assegnato alle Aziende Sanitarie Provinciali (con riferimento a tutte le tipologie di prestazioni) é da intendersi comprensivo anche delle prestazioni erogate a pazienti extra aziendali, residenti in Regione, ed extraregionali; i limiti di spesa per come definiti con il presente decreto hanno valenza di mera rappresentazione del limite massimo di spesa sostenibile e non attribuiscono ex se il diritto ad erogare comunque prestazioni fino alla concorrenza degli stessi; la sottoscrizione del contratto rappresenta il presupposto necessario ed indispensabile perché l'erogatore possa, nell'ambito del budget assegnato, continuare ad e- spletare prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale; DI STABILIRE che la sottoscrizione degli accordi contrattuali awenga improrogabilmente entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto; DI RIBADIRE l'obbligo della sospensione dell'accreditamento agli erogatori privati accreditati che non dovessero sottoscrivere gli accordi contrattuali entro il termine sopra citato, ai sensi dell'art.8 quinques, comma 2 quinques, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DI FARE obbligo ai Direttori Generali, così come disposto con Decreto Dirigenziale n. 23611 del 23 dicembre 2009, di trasmettere i dati relativi alle prestazioni residenziali e semiresidenziale al NSIS del Ministero della Salute; DI STABILIRE che il mancato rispetto di quanto indicato nei punti precedenti costituisce e- lemento di valutazione negativa dei Direttori Generali delle ASP comportando, altresì, la decadenza degli stessi dalle proprie funzioni; DI FARE OBBLIGO a tutti gli erogatori di invio dei flussi informativi secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e da eventuali successive modifiche ed integrazioni; DI MANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente prowedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, e per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria. / Gj/1:;;:"tt Il Sub Commissar o I~J