PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica COMUNICAZIONE AI MEMBRI (14/2008)

Documenti analoghi
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

***I PROGETTO DI RELAZIONE

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

Articolo 1. Articolo 2

***I PROGETTO DI RELAZIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

12659/17 DT/ff DGC 2A. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 10 ottobre 2017 (OR. en) 12659/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0184 (NLE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 441 ANNEXES 1 to 2.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Identificazione del rispondente: Fields marked with * are mandatory.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

UN SALARIO MINIMO IN ITALIA?

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 653 final- Annex I.

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en)

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

9187/2/16 REV 2 mas/tar/s 1 DGG 1A

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0231(COD)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Protocollo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) 16965/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

L Unione Europea e le sue Istituzioni: un introduzione

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 ottobre 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 novembre 2013 (OR. en) 15885/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0379 (NLE) STAT 33 FIN 716 PROPOSTA

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018.

Brevetto Unitario. possibili scenari futuri in Europa e ricadute sulla piccola e media impresa italiana

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Per approfondimenti: Movimento turistico nelle zone di Verona capoluogo, Lessinia, Altri comuni. Movimento turistico nella zona Lago

520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 7 ATTO FINALE. AF/CE/MTN/it 1

L allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell allegato I del presente regolamento.

NOI E L UNIONE. 1. Parole per capire CPIA 1 FOGGIA. A. Conosci già queste parole? Scrivi il loro significato o fai un disegno:

Gennaio-Novembre 2018

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 217 final ANNEX 1.

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

Bruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO. della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 330 final - ANNEX 4.

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

ANNEX ALLEGATO. della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 465 final - ANNEX 4.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 791 final - ANNEX 3.

UNIONE EUROPEA* ALCUNI DATI SU GESTIONE RIFIUTI URBANI

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Avvertenza... NORME FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 202 final - ANNEX 4.

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITA L UNIONE EUROPEA SCUOLA PRIMARIA

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 165/91

RICHIESTE DI COMPETENZA E TRASFERIMENTI DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DA E PER L ITALIA

TAVOLA MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER PAESE DI RESIDENZA, CATEGORIE E TIPOLOGIE DI ESERCIZI Anno 2015

e più 65 e più Totale e più 65 e più Totale Depressione maggiore

Le tappe dell integrazione europea

(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Bando Erasmus + Mobilità per Traineeship 2018/2019

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

Situazione di mercato del riso. 28 aprile 2016

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali

Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per l Italia

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa all adozione dell euro da parte della Lituania il 1 gennaio 2015

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

NORD. Mare del Nord. Regione. germanica. Regione. Regione. italiana. Mar Mediterraneo SUD

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... SEZIONE PRIMA TRATTATI

Transcript:

Traduzione esterna PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione giuridica 2009 10.3.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI (14/2008) Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'atlantico nord-occidentale (rifusione) (COM(2007)0762 C6-0444/2007 2007/0264(COD)) A norma dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, il gruppo di lavoro consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione esamina le proposte di rifusione presentate dalla Commissione. Si trasmette in allegato il parere del gruppo di lavoro consultivo sulla suddetta proposta. La commissione giuridica si pronuncerà in linea di massima sulla proposta suddetta nella riunione dell'8 aprile 2008. DIREZIONE GENERALE DELLE POLICHE INTERNE Allegato. CM\713443.doc PE402.701v02-00

GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI Bruxelles, PARERE ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'atlantico nord-occidentale (rifusione) COM(2007)0762 del 29.11.2007-2007/0264(COD) Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, segnatamente il suo punto 9, il 12 dicembre 2007 il gruppo consultivo di lavoro composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ha tenuto una riunione dedicata all'esame della summenzionata proposta, presentata dalla Commissione. Nel corso dell'esame 1 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'atlantico nord-occidentale, il gruppo di lavoro è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni. 1 Il gruppo di lavoro consultivo, pur disponendo delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta, ha utilizzato come base la versione inglese, ossia la versione originale del testo in discussione. PE402.701v02-00 2/10 CM\713443.doc

1) Nel preambolo della proposta di rifusione, il testo del considerando n. 6 del regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione andrebbe introdotto, in forma adattata, come nuovo considerando n. 4, con la seguente formulazione: "Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2018/93 (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant)". In seguito all'inserimento del nuovo considerando, il considerando n. 4 sarebbe rinumerato come 5 e il considerando 5 diventerebbe il 6. 2) All'articolo 4, la formulazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1636/2001 dovrebbe essere inserita, in forma adattata, tra i due paragrafi che attualmente formano l'articolo, sotto forma di un nuovo secondo paragrafo. Il nuovo secondo paragrafo dovrebbe recitare come segue: "Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI". 3) All'articolo 6, paragrafo 1, la formulazione "Comitato permanente di statistica agraria" andrebbe adattata in "Comitato permanente per la statistica agraria". 4) Il testo dell'allegato V andrebbe sostituito da un nuovo testo (comprensivo di due diversi allegati numerati rispettivamente V e VI) allegato al presente documento. L'allegato VI nella proposta di rifusione andrebbe rinumerato come allegato VII e l'allegato VII diventerebbe l'allegato VIII. Pertanto l'esame della proposta ha consentito al gruppo di lavoro consultivo di accertare, di comune accordo, che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle già identificate come tali nel testo o nel presente parere. Il gruppo di lavoro ha inoltre concluso, in merito alla codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche sostanziali, che la proposta costituisce una semplice codificazione dei testi esistenti che non ne modifica la sostanza. C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETE Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale CM\713443.doc 3/10 PE402.701v02-00

ALLEGATO V FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORT MAGNETICI A) SUPPORTI MAGNETICI Nastri magnetici: Dischetti (floppy discs): Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con etichetta, vanno muniti di codice di fine archivio. Formattati MD-DOS 3,5" 720 K o 1,4 Mbyte, oppure dischetti 5,25", 360 K o 1.2 Mbytes. B) FORMATO DI CODIFICA Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) N. di byte Campo Osservazioni Da 1 a 4 Paese (codice alfabetico a 3 lettere ISO) Ad es.. FRA = Francia Da 5 a 6 Anno Ad es. 90 = 1990 Da 7 a 8 Zona principale di pesca FAO 21 = Atlantico nord-occidentale Da 9 a 15 Divisione Ad es. 3 Pn = sottodivisione 3Pn della NAFO Da 16 a 18 Specie Identificatore alfabetico a 3 lettere Da 19 a 26 Catture Tonnellate metriche Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) N. di byte Campo Osservazioni Da 1 a 4 Paese Codice alfabetico a 3 lettere ISO (ad es. FRA = Francia) Da 5 a 6 Anno Ad es. 94 = 1994 Da 7 a 8 Mese Ad es. 01 = gennaio Da 9 a 10 Zona principale di pesca 21 = Atlantico nord-occidentale PE402.701v02-00 4/10 CM\713443.doc

FAO Da 11 a 18 Divisione Ad es. 3 Pn = sottodivisione 3Pn della NAFO: alfanumerico Da 19 a 21 Da 22 a 26 Da 27 a 28 Da 29 a 34 Principali specie ricercate Categoria di nave/di attrezzatura Classe di dimensione delle navi Tonnellaggio lordo medio Identificatore alfabetico a 3 lettere Codice ISSCFG (ad es. OTB2 = rete a strascico a tavoloni): alfanumerico Codice ISSCFV (ad es. 04 = 150-499,9 TSL): alfanumerico Tonnellate: numerico Da 35 a 43 Potenza media Kilowatt: numerico Da 44 a 45 Stima dello sforzo percentuale Numerico Note Da 46 a 48 Unità Identificatore alfabetico a 3 lettere delle specie o delle attività (ad es. COD = merluzzo dell'atlantico A- = misura di attività A) Da 49 a 56 Valore dei dati Catture (in tonnellate metriche) o unità di attività di pesca a) Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e spazi vuoti finali. b) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina. c) Le quantità (bytes da 49 a 56) inferiori a mezza unità vanno registrate come «- 1». d) Le quantità sconosciute (bytes da 49 a 56) vanno registrate come «-2». e) Codici dei paesi (codici ISO): Belgio Danimarca BEL DNK CM\713443.doc 5/10 PE402.701v02-00

Germania RF DEU Estonia EST Atto di adesione 2003, art. 20 e allegato II, pag. 571 Grecia Spagna Francia Irlanda Italia GRC ESP FRA IRL A Cipro Lettonia Lituania CYP LVA LTU Atto di adesione 2003, art. 20 e allegato II, pag. 571 Lussemburgo LUX Malta MLT Atto di adesione 2003, art. 20 e allegato II, pag. 571 Paesi Bassi NLD PE402.701v02-00 6/10 CM\713443.doc

Polonia POL Atto di adesione 2003, art. 20 e allegato II, pag. 571 Portogallo PRT Slovenia SVN Atto di adesione 2003, art. 20 e allegato II, pag. 571 Finlandia Svezia FIN SVE Atto di adesione 1994, art. 29 e allegato I, pag. 192 Regno Unito Inghilterra e Galles Scozia GBR GBRA GBRB Irlanda del Nord GBRC CM\713443.doc 7/10 PE402.701v02-00

ALLEGATO VI 1636/2001 art. 2 e allegato IV FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORT MAGNETICI A. FORMATO DI CODIFICA Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. / PE402.701v02-00 8/10 CM\713443.doc

Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. / CM\713443.doc 9/10 PE402.701v02-00

PE402.701v02-00 10/10 CM\713443.doc