****** DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO AMBIENTE ORDINANZA N. 411 / 2016

Documenti analoghi
Ordinanza del Sindaco n. 134 del 12/12/2016

CITTÀ DI GRUGLIASCO ORDINANZA N 7200 DEL 28/12/2016 IL SINDACO

CITTÀ DI GRUGLIASCO ORDINANZA N 90 DEL 14 / 12 / 2016 IL SINDACO

COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO Tel Fax SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CITTÀ DI GRUGLIASCO ORDINANZA N 7214 DELL'1 / 02 / 2017 IL SINDACO

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE IL SINDACO

Ordinanza n. Orbassano, lì 25/10/2007 Prot. n. IL SINDACO

CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE IL SINDACO

3) il divieto di utilizzo caminetti aperti;

LA GIUNTA. Vista la circolare n. 8/AOA del del Presidente della Regione Piemonte;

Ordinanza del Sindaco n. 17 del 15/02/2017

VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE

PIEMONTE Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale

OGGETTO: Ordinanza Sindacale ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 50. IL SINDACO

Città di Pinerolo. Provincia di Torino. Prot. N Ordinanza n. 629 IL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 127 del 26/09/2018

PIEMONTE Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale

Direzione Territorio e Ambiente /112 Area Ambiente Qualità dell Aria CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BRESCIA Prot. n /03/N Brescia, lì

RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA IL SINDACO

PIEMONTE Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale

Ordinanza del Sindaco n. 93 del 19/10/2017

CITTA DI BRA Provincia di Cuneo

COMUNE DI VOLPIANO Provincia di Torino CORPO POLIZIA MUNICIPALE Tel Fax

TORINO PIEMONTE. Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 10 DEL 28/09/2018

CITTA DI VENEZIA Assessorati all Ambiente, alla Mobilità e Trasporti. 29 ottobre aprile 2013

CITTÀ di GRUGLIASCO Settore Sviluppo Compatibile - Sez. Tutela Ambiente

TORINO. Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale PIEMONTE. Ultimo aggiornamento: Roma, 30 Maggio 2017

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA

IL SINDACO. Ordinanza n. _2559_/07. Oggetto: Domenica ecologica del 25 febbraio 2007.

ORDINANZA N. 461 del 28/09/2018

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA

TORINO PIEMONTE. Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale

CITTA DI BRA Provincia di Cuneo

IN TUTTA LA CITTÀ E IN 74 COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

CITTA DI ALESSANDRIA Area Sicurezza ORDINANZA N. 222 DEL 05/11/2007 IL SINDACO

SETTORE TUTELA AMBIENTE ORDINANZA N. 193 / 2011

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA

Direzione Territorio e Ambiente /112 Area Ambiente CT 0/A CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

Ordinanza del Sindaco n. 133 del 11/10/2018

IL SINDACO. - Considerata l intesa tra la Regione Lombardia, Provincia di Milano ed i comuni della zona critica di Milano;

COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VENETO. Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale. Ultimo aggiornamento: Roma, 30 Maggio 2017

Città di Orbassano UFFICIO: AMBIENTE. Ordinanza n. 146 ORDINANZA

VERONA Limitazioni alla circolazione dal 17 ottobre 2016 al 31 marzo 2017


COMANDO POLIZIA MUNICIPALE P.za F.lli di Dio 12 tel 0323/ Fax 0323/864272

PIEMONTE Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale

CITTA DI SAN MAURO TORINESE CITTA METROPOLITANA DI TORINO

Circolazione Zona Blu: ordinanza del sindaco di Siracusa

PRIA. Allegato 2 Disposizioni attuative per l applicazione della disciplina di cui all azione TP-1n

PROVVEDIMENTO TARGHE ALTERNE

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 13 DEL 16/10/2018

COMUNE DI FIRENZE ORDINANZA DEL SINDACO

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia III Settore - Area di Vigilanza

CITTA' DI GRUGLIASCO

VENETO. Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale. Ultimo aggiornamento: Roma, 30 Maggio 2017

Città di Nichelino Provincia di Torino *** IL SINDACO

CITTA DI ARONA Provincia di Novara Comando di Polizia Municipale

Servizio Ambiente. ORDINANZA N. 9 lì, 12/10/2018

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

ORDINANZA N. 4/2014 Data: 29 Gennaio 2014 Prot. n. 891 del 03/01/2014 IL SINDACO

ORDINANZA N. 526 DEL 13/12/2016. SERVIZIO Tutela dell'ambiente

Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria

ALLEGATO 2 IL SINDACO

(auto) limitiamoci DAL 20 OTTOBRE 2008 AL 31 MARZO 2009 I PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL ARIA...

COMUNE DI PAVIA IL SINDACO

Area Pianificazione e Gestione del Territorio IL SINDACO

DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE Schema Provvedimento N POS-465 del 30/12/2015 ORDINANZA

VENETO Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale

COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

C O M U N E D I D R U E N T O

Misure per il miglioramento della qualità dell aria

Comune di Cinisello Balsamo

COMUNE DI PRATO. Ordinanza n.3992 del 29/12/2017

ORDINANZA N. 3 DEL 28/01/2019

CITTA DI CARIGNANO PROVINCIA DI TORINO Via Frichieri, 13

CITTA DI FERENTINO. Medaglia d oro al Merito Civile. Ordinanza N. 20 del 12/11/2014 Prot. n del 12/11/2014

ALLEGATO A. Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA

Nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici sul territorio della Città di Ivrea, in vigore dal 25 gennaio 2010 IL SINDACO

Ordinanza n. 1 del 08/01/2009

COMUNE DI ROVIGO IL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITA, TRASPORTI, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

COMUNE DI CUNEO ORDINANZA NR. 274 Settore Polizia Municipale RORD/ 292/2010 Area Territoriale - Ordinanze

I L. Provincia di Milano Polizia Locale. Ord. n 04/ 2005 Villa cortese,

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA

CITTA DI SANTENA IL SINDACO

VENETO Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni Agevolazioni alla circolazione stradale

Piano regionale Zona 1

COMUNE DI VOLPIANO Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI VOLPIANO Città Metropolitana di Torino

Transcript:

****** DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO AMBIENTE ORDINANZA N. 411 / 2016 OGGETTO: QUALITA' DELL'ARIA. ATTAUZIONE DELLE MISURE ANTISMOG PREVISTE DAL PROTOCOLLO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI PRODUTTIVE DI PM10. IL SINDACO Visto il Dlgs 351/199 e s.m.i. che all'art. 7 prevede che le regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera. Vista la L.R. 43/2000 e s.m.i che all'art. 2 prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria per coordinare obiettivi ed interventi di tutela della qualità dell'aria e che all'art. 3 affida alla provincia, nell'ambito della definizione dei Piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente. Visto il D.Lgs 155/2010 e s.m.i. di recepimento della Direttiva 2008/50/CE, che ha definito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria stabilendo i valori limite e i valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (tra cui il particolato PM10), demandando a Regioni e Province autonome l'adozione di piani per la qualità dell'aria recanti misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione che influenzano zone e agglomerati dove i livelli di inquinanti presenti nell'aria superano un valore limite o un valore obiettivo. Vista la DGP n. 44-3037/2010 con la quale la Provincia di Torino ha emanato le linee guida per la definizione dei provvedimenti di limitazione della circolazione. Vista l'ordinanza del Sindaco n. 356/2010 con la quale nel territorio del Comune di Rivoli si era interdetta la circolazione nei giorni feriali a tutti i veicoli benzina con omologazioni precedenti all'euro 1, a tutti i veicoli diesel con omologazione precedente all'euro 3 ed immatricolati da più di

10 anni ed a tutti i ciclomotori e motocicli a due tempi con omologazioni precedenti l'euro 1 ed immatricolati da più di 10 anni, con orari e modalità differenziate per alcune categorie e fatta eccezione per le previste esenzioni. Preso atto che il trend positivo di progressiva riduzione degli inquinanti atmosferici rilavato da ARPA Piemonte nei Comuni di Torino e cintura, tra i quali anche Rivoli, non è risultato sufficiente a rispettare i limiti consentiti, in particolare per quanto riguarda polveri sottili (PM10) e biossido di azoto (NO 2 ) le cui concentrazioni non rispettano i valori limite definiti dal D.Lgs 155/2010, e per i quali l'unione Europea ha avviato la procedura di infrazione 2014/2147. Vista la DGR n. 24-4171 del 7 novembre 2016 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog, definito nell'ambito di un apposito tavolo tecnico promosso dalla Regione Piemonte con la partecipazione di ARPA Piemonte e delle Province piemontesi, al fine di fornire ai Sindaci dei territori interessati uno strumento per l'adozione coordinata di misure minime per l attuazione concreta di azioni necessarie per contrastare il fenomeno e ridurre l esposizione dei cittadini piemontesi a livelli di inquinamento atmosferico pericolosi per la salute. Considerato che in data 10 novembre 2016, la Città metropolitana di Torino, chiamata a coordinare i Comuni del suo territorio, ha convocato i Comuni coinvolti e li ha invitati ad adottare il suddetto Protocollo operativo per l attuazione delle misure urgenti antismog ed ad uniformare i provvedimenti di limitazione della circolazione eventualmente in vigore nei singoli comuni con quanto previsto dallo Stralcio di Piano per la mobilità (D.G.R. n. 66-3859 del 18 Settembre 2006 e s.m.i.) e secondo lo schema definito in sede di tavolo di coordinamento, concordato con le associazioni di categoria interessate ed approvato con D.G.P. n. 44-3037 del 26 gennaio 2010. Dato atto che il comune di Rivoli con Deliberazione di Giunta Comunale n 387 del 13/12/2016 ha adottato il citato Protocollo operativo per l attuazione delle misure urgenti antismog proposto dalla Regione Piemonte, impegnandosi a darne attuazione con provvedimenti che rientrano nell'ambito delle proprie competenze e territorio. Ritenuto opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti per limitare il carico di emissioni inquinanti. Visto l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/1992 e s.m.i., con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare, sulle strade comunali, la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. I N V I T A Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 C, così come previsto dalla normativa vigente e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti. O R D I N A l'istituzione a far data dal 16/12/2016 delle limitazioni finalizzate al contenimento dell'emissione di sostanze inquinanti e riduzione dell inquinamento a livelli che limitino al minimo gli effetti nocivi per la

salute umana, in continuità con l'ordinanza del Sindaco n. 356/2010 e secondo le indicazioni contenute nel Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 24-4171 del 7 novembre 2016 ed adottato dalla Giunta Comunale con DGC 387 del 13/12/2016 secondo le seguenti indicazioni: 1. CALENDARIO DELLE LIMITAZIONI Le limitazioni saranno in vigore a partire da 16/12/2016 2. MODALITÀ DELLE LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE Per le limitazioni permanenti alla circolazione veicolare resta valido quanto stabilito dall'ordinanza del Sindaco n. 356/2010, comprensiva della distinzione di validità per i veicoli adibiti al trasporto di persone e per quelli adibiti al trasporto di mezzi, dell'individuazione del territorio comunale interessato e dei veicoli esentati dalle limitazioni. Nelle giornate feriali da lunedì a venerdì è interdetta la circolazione: Per i veicoli adibiti al trasporto di persone, è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) dalle ore 8,00 alle ore 19,00; dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all EURO 3 (Direttiva 98/69/CE) ed immatricolati da più di 10 anni con la seguente diversificazione: dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per i veicoli condotti da residenti nel Comune di Rivoli, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 per i veicoli condotti da non residenti nel Comune di Rivoli. tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di 10 anni. Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione di merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio(categoria N1): alimentati a benzina con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all EURO 3 (Direttiva 98/69/CE)i. tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE). I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio. 3. ULTERIORI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DA ADOTTARSI IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI ANTISMOG In caso di attivazione del protocollo operativo per l attuazione delle misure urgenti antismog, così come annunciato dal cruscotto pubblicato: sulla home page del sito internet della Regione Piemonte sul sito di ARPA Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/cruscotto.pdf

sul sito internet del comune di Rivoli saranno adottate a partire dal 16/12/2016 le seguenti limitazioni più restrittive per alcune tipologie di veicoli, valide tutti i giorni dal lunedì alla domenica, festivi compresi. IN TUTTE LE GIORNATE CON LIVELLO DI COLORE GIALLO (raggiungimento consecutivo per 7 giorni del valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 µg/m 3 ) Per i veicoli adibiti al trasporto di persone dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1): alimentati a benzina, metano o a gpl con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all EURO 4 (Direttiva 98/69/CE). tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE). Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dei veicoli aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1): alimentati a benzina con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all EURO 4 (Direttiva 98/69/CE). tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE). I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio. IN TUTTE LE GIORNATE CON LIVELLO DI COLORE ARANCIONE (raggiungimento consecutivo per 3 giorni della soglia giornaliera pari a 100 µg/m 3 ) Per i veicoli adibiti al trasporto di persone dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina, metano o a gpl con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all EURO 5 (Direttiva 98/69/CE). tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE). Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dei veicoli aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1): alimentati a benzina con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel con omologazioni precedenti all EURO 5 (Direttiva 98/69/CE). tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa

EURO 1 (Direttiva 97/24/CE). I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio. IN TUTTE LE GIORNATE CON LIVELLO DI COLORE ROSSO CINABRO (raggiungimento consecutivo per 3 giorni della soglia giornaliera pari a 150 µg/m 3 ) Per i veicoli adibiti al trasporto di persone dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina, metano o a gpl con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel. tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE). Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dei veicoli aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1): alimentati a benzina con omologazioni precedenti all EURO 1 (Direttiva 91/441/CE), dotati di motore diesel. tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE). I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio. Viene inoltre prescritta una riduzione della velocità sulle strade tipo A/B di competenza comunale a 90 km/h massimi (90 km/h per strade tipo A, 70 km/h strade di tipo B) IN TUTTE LE GIORNATE CON LIVELLO DI COLORE ROSSO VIVO (raggiungimento consecutivo per 3 giorni della soglia giornaliera pari a 180 µg/m 3 ) Per i veicoli adibiti al trasporto di persone dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) Per i veicoli adibiti al trasporto merci dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dei veicoli aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1): tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 Viene inoltre prescritta una riduzione della velocità sulle strade tipo A/B di competenza comunale a 90 km/h massimi (90 km/h per strade tipo A, 70 km/h strade di tipo B) 4. DEROGHE

Sono esentati dalle limitazioni i seguenti veicoli: 1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; 2. veicoli con alimentazione a metano o a gpl, funzionanti con alimentazione esclusiva o doppia (anche benzina) per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; 3. motocicli e ciclomotori a quattro tempi; 4. veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3); 5. veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3); 6. veicoli diesel con omologazione EURO 2 dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; 7. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e alla nettezza urbana; 8. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente; 9. autocaravan, mezzi d opera di cui all art. 54 comma 1 lettere m) ed n) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; macchine agricole di cui all art. 57 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; macchine operatrici di cui all art. 58 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; 10. autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali di cui all art. 54 comma 1 lettere f) e g) ed elencati al comma 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; 11. motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui all art. 53 comma 1 lettere f) e g) ed elencati al comma 3 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285; Ulteriori Esenzioni: In deroga alle limitazioni, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione: 1. veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell azienda interessata; 2. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; 3. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario; 4. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a

persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; 5. veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 300m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l orario di lavoro; 6. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni; 7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); 8. veicoli il cui conducente abbia un età maggiore o uguale a 65 anni. La limitazione è sospesa in caso di sciopero del trasporto pubblico locale, indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia. 5. TERRITORIO INTERESSATO DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E interessato dal provvedimento tutto il territorio compreso nei confini comunali fatta eccezione per le seguenti strade: i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino; strada statale 25/corso Susa, dal confine comunale fino all'intersezione con corso De Gasperi; l'intero tratto di Corso Allamano insistente sul territorio comunale; via Villarbasse, corso Primo Levi, via Rivalta, dai confini comunali sino all'intersezione con corso Primo Levi, via Alpignano, da corso Susa fino al confine con Alpignano; via Rosta e corso De Gasperi, dai confini comunali all'ingresso della tangenziale; via Bruere dalla frazione Bruere alla strada provinciale 177; corso IV Novembre dalla frazione Tetti Neirotti al corso Allamano; strada Moncalieri e strada provinciale 175 dal Corso Allamano al confine comunale. 6. PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI LEGATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO REGIONALE In caso di attivazione del protocollo operativo per l attuazione delle misure urgenti antismog saranno attive, nel territorio del comune di Rivoli, gli ulteriori provvedimenti di riduzione dell emissione di sostanze inquinanti IN TUTTE LE GIORNATE CON LIVELLO DI COLORE GIALLO Riduzione di 1 grado (o di 1 ora del funzionamento) del riscaldamento degli edifici pubblici in cui la temperatura normalmente definita non sia già inferiore ai 20 gradi previsti dalla normativa; Divieto di bruciare residui vegetali in campo; Divieto di utilizzo caminetti aperti;

Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali. IN TUTTE LE GIORNATE CON LIVELLO DI COLORE ARANCIONE IN TUTTE LE GIORNATE CON LIVELLO DI COLORE ROSSO CINABRO IN TUTTE LE GIORNATE CON LIVELLO DI COLORE ROSSO VIVO Riduzione di 2 gradi (o di 2 ore del funzionamento) del riscaldamento degli edifici pubblici in cui la temperatura normalmente definita non sia già inferiore ai 20 gradi previsti dalla normativa;; Divieto di bruciare residui vegetali in campo Divieto di utilizzo caminetti aperti Divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali E' previsto l'annullamento delle misure emergenziali temporanee e il ritorno alla normalità (solo limitazioni del traffico permanenti), su segnalazione di ARPA Piemonte, in caso di osservato rientro nei limiti delle concentrazioni di PM10 al di sotto del valore limite giornaliero di 50 µg/m 3. La presente ordinanza è emessa in continuità con l'ordinanza 356/2010, richiamandone ed integrandone i contenuti. A V V E R T E Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale. A V V I S A Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso alla presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbai interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio. Lì, 15/12/2016 IL SINDACO DESSI' FRANCO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)