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Il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Sulla base di questo principio la Corte ha ritenuto che il Tribunale, con valutazione correttamente argomentata, ha chiarito che la caduta è avvenuta in pieno giorno, nella strada dove l'attrice abitava - che, quindi, era a lei ben nota - e che la buca aveva dimensioni tali da poter essere facilmente avvistata ed evitata, non essendosi verificati eventi calamitosi tali da sconvolgere in brevissimo tempo lo stato dei luoghi (C orte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza de l 6 luglio 2015 n. 13930 ) 1 / 8

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <...> ha pronunciato la seguente: 2 / 8

Ordinanza Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. «1. Liliana OOO convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ancona, il Comune di quella città, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta dovuta alla presenza sull'asfalto di buche e sconnessioni varie. 3 / 8

Si costituì il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, all'esito di istruttoria per testi e fatta svolgere una c.t.u., accolse la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di euro 5.000, con il carico delle spese di giudizio. 2. Proposto appello dal Comune soccombente, il Tribunale di Ancona, con sentenza del 2 settembre 2013, ha accolto il gravame, respingendo la domanda risarcitoria della OOO e condannandola al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre Liliana OOO, con atto affidato a tre motivi. Resiste il Comune di Ancona con controricorso. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4 / 8

5. Con il primo ed il terzo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., sotto differenti profili; col secondo, invece, si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 5.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono entrambi infondati. La ricorrente insiste nell'affermare che la sentenza di appello avrebbe errato nell'applicare l'art. 2051 cod. civ., sul rilievo che, essendo la strada dove la caduta è avvenuta inserita nel pieno centro cittadino di Ancona, sul Comune gravava il relativo obbligo di custodia; ed aggiunge che la sentenza avrebbe confuso le norme degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., dimenticando che sul custode grava una responsabilità oggettiva. Si osserva, in proposito, che, a prescindere dall'inquadramento della fattispecie nell'una o nell'altra delle disposizioni appena richiamate, assume nella specie decisiva rilevanza il fatto che la sentenza impugnata ha attribuito la responsabilità del fatto dannoso ad esclusiva colpa della OOO, riconducibile alla sua disattenzione nella circostanza della caduta. Il Tribunale, con valutazione di merito correttamente argomentata, ha chiarito che la caduta è avvenuta in pieno giorno, nella strada dove la OOO abitava - che, quindi, era a lei ben nota - e che la buca aveva dimensioni tali da poter essere facilmente avvistata ed evitata, non essendosi verificati eventi calamitosi tali da sconvolgere in brevissimo tempo lo stato dei luoghi. 5 / 8

La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999 ). 5.2. Il secondo motivo - anche volendo prescindere dalla sua dubbia ammissibilità alla luce dei criteri di cui alla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte - è comunque infondato, risolvendosi nell'evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato». Motivi della decisione 1. La parte ricorrente ha depositato una memoria alla precedente relazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. Le osservazioni contenute nella indicata 6 / 8

memoria, infatti, non spostano i termini del problema e si risolvono nella riproposizione di argomenti già vagliati nella depositata relazione, senza in alcun modo superare le argomentazioni di quest'ultima. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. 7 / 8

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 8 / 8