REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

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PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90/10.05.2001 Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 141/05.07.2001 In vigore dal 27 agosto 2001 (Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate con il carattere grassetto)

SOMMARIO Art. 1 Organi del processo di progettazione e pianificazione 3 Art. 2 Responsabile unico del procedimento per la progettazione di OO.PP 3 Art. 3 Responsabile unico dell atto di pianificazione: 3 Art. 4 Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione 4 Art. 5 Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell opera 4 Art. 6 Nucleo di progettazione 4 Art. 7 Criteri per l individuazione del Nucleo di progettazione, direzione dei lavori e collaudo 4 Art. 8 Livelli di progettazione e D.L. per OO.PP 5 Art. 9 Tipologie di progetto per OO.PP 5 Art. 10 Tipologie del progetto di pianificazione 6 Art. 11 Onere per l iscrizione all albo professionale 6 Art. 12 Polizze assicurative 6 Art. 13 Ripartizione degli incentivi 7 Art 14 Esclusione dagli incentivi 7 Art. 15 Istituzione di specifico Capitolo del Bilancio per gli incentivi alla progettazione 8 Art. 16 Certificazione dei risultati e liquidazione incentivi 8 Art. 17 Collaborazione con i Comuni 8 Art. 18 Norma transitoria e finale 9 2

Articolo 1 - Organi del processo di progettazione e pianificazione 1. Il processo di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, avente per oggetto la progettazione, affidamento ed esecuzione di opera pubblica o di atto di pianificazione, così come previsto dall art. 7 della Legge, prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento, nonché di altri organi tecnici, descritti nei successivi articoli. Articolo 2 - Responsabile unico del procedimento per la progettazione di OO.PP 1) È nominato per ogni singola opera pubblica dalla Giunta Provinciale sentito il Direttore Generale - ai sensi dell art. 7 della Legge, ed è responsabile di norma - di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fase della progettazione, dell affidamento e dell esecuzione. 2) Nei casi previsti dal Regolamento, il Responsabile unico del procedimento può coincidere anche con il progettista e/o il direttore dei lavori. 3) Il Responsabile unico del procedimento, per la natura tecnica del ruolo, deve avere la necessaria qualifica professionale tecnica. Esso esplica il proprio incarico svolgendo tutte le attribuzioni derivanti specificamente dalla Legge 109/94 e dal Regolamento ed inoltre: a) con unico atto individua il fondo incentivante, costituisce le funzioni relative al/ai progettista/i, il nucleo di progettazione e l ufficio di Direzione Lavori, nonché propone gli eventuali incarichi esterni da assegnare secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento; b) valuta la percentuale di partecipazione alla compilazione delle varie fasi del progetto da parte di tutti i componenti del nucleo di progettazione; c) liquida gli incentivi nelle modalità previste dalla legge e secondo quanto sopra indicato; d) comunica gli atti di cui sopra per informazione preventiva alla R.S.U. e per competenza al Settore Personale. Articolo 3 - Responsabile unico dell atto di pianificazione: 1) È nominato dalla Giunta Provinciale - sentito il Direttore Generale - ai sensi dell art. 7 della Legge, ed è responsabile di norma - di ogni singolo intervento di pianificazione derivante da previsioni di legge o da scelte dell Amministrazione. Ad esso è demandata la responsabilità complessiva delle fasi della pianificazione (analisi quadro conoscitivo, contenuto propositivo: descrittivo e grafico, testi normativi) nonché delle fasi di pubblicazione e raccolta delle osservazioni ove previsti. 2) Il Responsabile unico del procedimento, per la natura tecnica del ruolo, deve avere la necessaria qualifica professionale tecnica. Esso esplica il proprio incarico, oltre alle attribuzioni specificamente derivanti dalla Legge e del Regolamento, attraverso le seguenti funzioni: a) assicura il controllo sulla qualità dei progetti di pianificazione e sulla rispondenza agli obiettivi fissati dall Amm.ne, nonché sul rispetto dei tempi assegnati; b) assicura il corretto e razionale svolgimento delle procedure anche ai fini delle dovute garanzie di informazione (laddove richiesto è il garante dell informazione); c) forma il piano di lavoro, assicura il coordinamento delle attività specifiche nonché la individuazione delle risorse finanziarie; d) con unico atto individua il fondo incentivante, costituisce le funzioni relative al/ai progettista/i, il nucleo di progettazione e l ufficio di Direzione Lavori, nonché propone gli eventuali incarichi esterni da assegnare secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento; e) convoca le riunioni (interne ed esterne all Ente) necessarie a verificare lo sviluppo delle attività progettuali ed ove necessario promuove le attività preordinate alla stipula di specifico accordo di Pianificazione; f) segnala, altresì, eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell attuazione degli interventi; g) valuta le percentuali di partecipazione alla compilazione delle varie fasi del progetto da parte di tutti i componenti del nucleo di progettazione; h) liquida gli incentivi nelle modalità previste dalla legge e secondo quanto sopra indicato. i) comunica gli atti di cui sopra per informazione preventiva alla R.S.U. e per competenza al Settore Personale. 3

Articolo 4 - Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione 1) È il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 494/1996 e del fascicolo per le manutenzioni di cui all articolo 12, comma 1, lettera b), ad eccezione della manutenzione ordinaria. Articolo 5 - Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell opera 1) È il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori di verificare, durante l esecuzione dell opera, l applicazione da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, di verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, di valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni, di redigere il fascicolo per la manutenzione nei casi di superamento delle soglie uomini/giorno, di segnalare allo stesso committente le inosservanze alle disposizioni dettate dal D. Lgs 494/1996 ed al piano di sicurezza da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi interessati. Articolo 6 - Nucleo di progettazione 1) Il Nucleo di progettazione è di norma composto dal Progettista, responsabile del Progetto di OO.PP. o dell Atto di pianificazione, e dai necessari collaboratori, sia tecnici che amministrativi. Tra i collaboratori sono annoverati, ove necessario, i dipendenti della struttura competente per le gare ed appalti e di quella per il finanziamento. In ogni caso fanno parte del Nucleo di Progettazione tutti i dirigenti e dipendenti in qualche modo direttamente coinvolti nella relativa attività. 2) In relazione alla complessità, alle caratteristiche del Progetto o dell Atto di pianificazione, alle competenze professionali necessarie, il Responsabile unico individua sia il progettista che il Nucleo di progettazione 3) Al progettista, di norma un tecnico appartenente all area dirigenziale od alla categoria D, comunque in possesso della necessaria qualifica professionale, è affidata la responsabilità della esecuzione del progetto, in attuazione della Legge 143/49 o normative di settore. 4) L incarico al Nucleo di Progettazione viene conferito con determinazione dirigenziale dal Responsabile, nella quale sono specificate a) le figure professionali ed operative necessarie e gli strumenti necessari per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali; b) caratteristiche e limiti di professionalità, ai sensi della vigenti normative; c) qualità ed entità dell opera o dell atto di pianificazione da progettare; d) tempi di progettazione o di pianificazione; e) quote di ripartizione degli incentivi, suddivise per ogni componente, secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 13.. f) l entità del fondo assegnato alla progettazione o fase di progettazione g) gli incarichi e consulenze esterne che si rendono necessarie per la progettazione e/o realizzazione dell opera. Articolo 7 - Criteri per l individuazione del Nucleo di progettazione, direzione dei lavori e collaudo 1) I criteri per il conferimento dell incarico ai componenti il Nucleo di progettazione ed esecuzione dovranno essere i seguenti : 1.a trasparenza ed informazione delle scelte effettuate dai responsabili; 1.b competenza, capacità professionale ed abilitazione all esercizio della professione, in relazione al progetto da redigere; 1.c attitudine e/o esperienza professionale acquisita, verificata anche attraverso l esame di specifici curricula; 1.d integrazione tra diverse competenze professionali in relazione alla tipologia del progetto; 1.e assicurare, di norma ed in relazione alla tipologia dei progetti, un equa ripartizione degli incarichi, secondo il criterio di rotazione del personale per quanto possibile, e tenendo conto della consequenzialità e complementarità con altri incarichi; 4

1.f rispetto della vigente normativa, in relazione alle competenze e ai vincoli posti agli iscritti nei diversi ordini professionali. 2) Le figure professionali operative facenti parte del Nucleo contribuiscono, con propria esperienza, professionalità ed attività intellettuale e materiale, alla formulazione e redazione degli elaborati progettuali. 3) Il Nucleo di progettazione, direzione lavori e collaudo è, quindi, di norma, costituito da: 3.a Progettista/i (capo progetto): ingegnere, architetto, geologo, agronomo, forestale, geometra, perito, responsabile della qualità e contenuti del progetto ai vari livelli. 3.b Collaudatore/i; 3.c Collaboratore/i tecnico/i; 3.d Operatore/i cad, informatico, disegnatore; 3.e Collaboratore/i amministrativo/i, 3.f esecutore/i: addetto ai videoterminali 3.g Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 3.h Direttore dei lavori; 4) Ai punti 3.a, 3.b, 3.c, 3.g, 3.h si inquadrano i tecnici che, nell ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo, assumono la responsabilità degli incarichi svolti, firmando i relativi elaborati; 5) Ai punti 3.d e 3.f si inquadrano i tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei progettisti e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell ambito delle competenze del proprio profilo professionale; 6) Al punto 3.e si inquadrano i componenti amministrativi all intero procedimento di progettazione o pianificazione. Articolo 8 - Livelli di progettazione e D.L. per OO.PP 1) La progettazione si articola ed è definita, ai sensi dell art.16 della Legge, e del Capo II titolo III del regolamento secondo tre livelli di approfondimento tecnico, che vanno da una dimensione preliminare ad una definitiva, seguita da quella esecutiva in cui si determina, nel dettaglio, ogni aspetto del lavoro da realizzare. Per la fase di esecuzione dei lavori è costituito l Ufficio di Direzione dei lavori, ai sensi del Capo I, titolo IX del Regolamento 2) Progetto preliminare : Nell ambito del fondo complessivo di progettazione dell opera, gli è assegnata una quota pari al 10%. 3) Progetto definitivo: Nell ambito del fondo complessivo di progettazione dell opera, gli è assegnata una quota pari al 30%. 4) Progetto esecutivo: Nell ambito del fondo complessivo di progettazione dell opera, gli è riservata una quota pari al 30%. 5) Direzione lavori: Nell ambito del fondo complessivo di progettazione dell opera gli è riservata una quota pari al 30%. 6) Nell ipotesi che vengano preventivamente date all esterno singole attività professionali che comportano oneri per l Amministrazione Provinciale, il fondo della progettazione interna verrà adeguatamente ridotto; nelle altre ipotesi si applica quanto previsto dal successivo art. 14, comma 1. Articolo 9 - Tipologie di progetto per OO.PP 1) Il presente Regolamento si applica, ai sensi dell art. 18 della Legge, modificato ed integrato dalla L. 15.5.97 n. 127, alle seguenti categorie di progetti delle OO.PP.: a) stradali, ferroviari e portuali; b) edilizia pubblica; c) strutturali, opere in c.a., muratura, acciaio precompresso e miste; d) tecnologici ed impiantistici, secondo quanto previsto dalla L. 46/90; e) di bonifica idraulica e forestale; f) di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria di strade e fabbricati g) di lavori di cartografia numerica e/o tradizionale h) di manutenzione ordinaria di strade e fabbricati 5

2) I progetti di cui sopra possono essere finanziati a mutuo oppure con le correnti risorse del bilancio annuale 3) Ai fini della erogazione degli incentivi, di cui all art. 13 del presente Regolamento, il progetto deve intendersi concluso quando, a seguito di approvazione, rende possibile iniziare le procedure di gara di appalto. 4) Ai fini della definizione degli incentivi, ai sensi dell art. 18 della Legge, la percentuale da applicare alle singole opere è la seguente: a) per i lavori di manutenzione 0,7% b) per i progetti complessi 1,5% c) per i progetti ordinari 1,0% 5) Per progetto complesso si intende un opera che richiede rilievi di dettaglio, e/o studi geotecnici, ed interventi che comportano la nuova realizzazione di strutture o ristrutturazione completa di strutture esistenti, in modo da realizzare una nuova opera completa e funzionale di tutte le sue parti. 6) Per progetto ordinario si intende un intervento limitato, ancorchè funzionale teso alla realizzazione di parti nuove di un opera esistente. 7) Le varianti in corso d opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un attività di progettazione ed una maggiore spesa e sempre che le stesse non siano originate da errori o da omissioni progettuali di cui all art. 25, comma 1, lettera d) della legge 109/ 96. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull importo della perizia di variante e suppletiva. 8) Qualora il procedimento di realizzazione dell intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate. 9) Qualora, a causa della tipologia dell opera, venga a configurarsi una possibile sovrapposizione tra funzioni di progettazione di una opera pubblica e funzioni procedurali di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale, sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento di costituire il nucleo di progettazione escludendo ogni possibile sovrapposizione di funzioni dei funzionari incaricati. Ciò previa necessaria intesa con il coordinatore della Struttura Operativa per la V.I.A. il presente comma trova applicazione anche per la tipologia dei cosidetti progetti di pianificazione. Articolo 10 - Tipologie del progetto di pianificazione 1) Il presente Regolamento si applica, ai sensi dell art. 18 della Legge, modificato ed integrato dalla L. 15.5.97 n. 127, alle seguenti categorie di atti di Pianificazione: a) Piani Territoriali di Coordinamento, e loro varianti, ai sensi dell art 20 del D, Lgs 267/2000; b) Piani attuativi e settoriali ai sensi della L. 1150/42 ( es. piani dei servizi, di trasporto, ecc.); c) Piani esecutivi, particolareggiati e Regolamenti attuativi ai sensi della L. 1150/42 e della L.R. 49/95; 2) Ai fini della erogazione definizione degli incentivi, di cui all art. 13 del presente Regolamento, il progetto di pianificazione deve intendersi concluso quando è possibile procedere all adozione dello stesso da parte dei competenti Organi della Provincia. Articolo 11 - Onere per l iscrizione all albo professionale 1) I progetti redatti in conformità al presente Regolamento vengono firmati dal progettista e dai collaboratori. L onere per l iscrizione all ordine professionale del progettista, laddove da questi richiesto, è a carico della Provincia, cosi come previsto dall art. 17 della Legge. Articolo 12 - Polizze assicurative 1) Le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti della Provincia individuati per espletare incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, ai sensi dell art. 17, comma 3, della L. 109/94 e dell art. 106 del Regolamento sono a carico della Provincia per due terzi, che allo scopo istituisce nel proprio bilancio i necessari strumenti finanziari. 2) La quota di un terzo a carico dei dipendenti verrà direttamente trattenuta dall Amministrazione provinciale in sede di costituzione del fondo incentivante. 6

Articolo 13 - Ripartizione degli incentivi 1) Nell ambito di ciascun processo di progettazione di OO.PP. o di pianificazione, formalmente costituito, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, ai sensi dell art. 18 della Legge, una somma massima pari all 1,5% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, ovvero il 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, sono ripartiti per ogni singola opera o lavoro destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani. Il fondo deve essere ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione. 2) La ripartizione degli incentivi fra le diverse figure professionali concorrenti alla realizzazione del progetto, tiene conto, per quanto applicabili, dei criteri stabiliti dalla L. 143/49 per quanto attiene le tariffe professionali di ingegneri e architetti, o normative di settore a seconda delle varie competenze professionali. In particolare le disposizioni della L. 143/49 dovranno essere applicate per la valutazione del 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione di cui alla circolare del Ministero dei LL.TP. - Direzione Gen. Urbanistica - 01.12.1969 n 6679. 3) Le modalità di ripartizione dell incentivo tra il Responsabile ed i componenti del Nucleo di progettazione, direzione lavori e collaudo devono rispettare le seguenti percentuali, fisse per il Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori, Responsabile del collaudo e Coordinatori in materia di sicurezza, oscillanti per le altre figure tra una quota minima e massima, da determinare in relazione alla complessità del progetto ed al grado di responsabilità connesso all attività espletata: 3.a Responsabile Unico del Procedimento 10% 3.b Progettazione 60% Progettista/i 30 40% Coordinatore in materia di sicurezza nella fase di progettazione 5% Collaboratori tecnici 10 20% Collaboratori amm.vi/esecutori 5 10% 3.c Ufficio Direzione Lavori 25% Direttore lavori 17% Coordinatore in materia di sicurezza nella fase di esecuzione 8% 3.d Collaudo opere 5% Collaudatore 5% 4) Per ogni progetto il Responsabile, d intesa con il Nucleo di progettazione, dovrà concordare e stabilire le relative quote pro-capite, le quali dovranno risultare nella Determinazione dirigenziale di conferimento dell incarico secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 5) In ogni caso - ed in particolare laddove la progettazione attenga a compiti diversi da quelli di istituto dell Ente, e/o sia inerente ad opere pubbliche di particolare rilevanza o entità - nell atto di costituzione del Nucleo di progettazione si procederà, di volta in volta, alla preventiva eventuale ridistribuzione fra i dipendenti individuati all interno di ogni singola fascia, fermo restando il valore complessivo delle quote relative alla medesima. Sono escluse dal fondo incentivante tutte le collaborazioni esterne, le consulenze e le prestazioni di servizio di tipo specialistico necessarie per la redazione del progetto o dell atto di pianificazione. 6) Il Responsabile disporrà, per le necessarie collaborazioni e consulenze specialistiche esterne, gli atti per l adozione dei provvedimenti da parte degli Organi provinciali in conformità alle vigenti norme regolamentari della Provincia. Articolo 14 - Esclusione dagli incentivi 1) Le quote parti della somma costituente il fondo di cui al precedente articolo 13, che corrispondano a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti dell Ente, individuati nel Nucleo di Progettazione, direzione lavori e collaudo, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie e vengono devolute al fondo per la produttività di cui all articolo 17, comma 2, del CCNL 1998 2001. 2) Ai sensi dell art. 8 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale dei dipendenti della Provincia di Livorno, i compensi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con quelli derivanti dalla quota di risultato della produttività e con quelli per la partecipazione a progetti incentivabili per 7

obiettivi di innovazione e crescita della qualità. Sono, comunque, fatte salve le condizioni di miglior favore. Articolo 15 - Istituzione di specifico Capitolo del Bilancio per gli incentivi alla progettazione 1) Gli oneri inerenti a: a) Progettazione b) Direzione dei lavori c) Vigilanza e collaudi d) Studi e ricerche connessi e) Progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza, quando previsti ai sensi del D. Lgs. 14.08.1996, n. 494 f) Prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio (ivi compresi i rilievi ed i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti) g) Attività di pianificazione fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell Amministrazione. 2) Le conseguenti liquidazioni saranno effettuate. per mezzo di Determinazione Dirigenziale, ai sensi del successivo art. 16. Articolo 16 - Certificazione dei risultati e liquidazione incentivi 1) Conclusa l attività di progettazione, il Responsabile attesta i risultati perseguiti, sia sul piano della qualità che dei tempi. Comunque non hanno diritto a percepire il compenso incentivante : a) il Responsabile del procedimento nei casi di cui all art. 8, comma 7, del D.lgs 21/12/1999, n. 554 b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all art. 25, comma 1, lettera d) della legge 109/ 96, fatto salvo il diritto dell Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso art. 25 della legge. 2) Dopo l approvazione del progetto (o adozione dell atto di pianificazione) da parte della Provincia, il Responsabile assume un apposita liquidazione a saldo degli incentivi al Nucleo di progettazione e agli altri organi del processo di progettazione, come individuati dal presente Regolamento. 3) La liquidazione delle somme spettanti al Responsabile del Procedimento ed ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50% entro sessanta giorni dall approvazione del progetto e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell opera o del lavoro. 4) La liquidazione delle somme spettanti ai deipendenti incaricati della progettazione, al coordinatore della socurezza per la progettazione ed ai loro collaboratori è effettuata entro 90 giorni dall approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell Organo competente. 5) La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione lavori e di collaudo (anche statico) ed ai loro collaboratori è effettuata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo odi regolare esecuzione dell opera o del lavoro. 6) Gli incentivi del presente regolamento, in quanto esporessamente previsti dall articolo 15, comma 1, lettera k, e dall articolo 17, comma 2, lettera g, del CCNL vigente, hanno lo stesso trattamento previdenziale e fiscale di tutte le altre forme di incentivazione e sono, altresì, regolati dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Le somme destinate al pagamento del compenso incentivante, devono pertanto intendersi al netto degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta dall Ente (cosiddetti oneri riflessi ), che sono assunti a carico del bilancio provinciale. Articolo 17 - Collaborazione con i Comuni 1) Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall art. 30 del D. Lgs 267/2000, al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi i Comuni, o loro associazioni, e la Provincia possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate alla costituzione di specifici Nuclei di Progettazione, per la redazione di progetti o atti di pianificazione. 8

2) Le convenzioni dovranno attenersi al presente Regolamento per quanto attiene alla disciplina degli incentivi per la progettazione, della copertura assicurativa e la tipologia di progetto riguardante i dipendenti della Provincia. 3) Le risorse necessarie ad assicurare gli incentivi per la progettazione stabiliti dalla legge, saranno trasferiti dall ente finanziatore all ente convenzionato, per la quota parte riferita al personale di quest ultimo partecipante al Nucleo di Progettazione. Articolo 18 - Norma transitoria e finale 1) Per i progetti di opere o attività di pianificazione realizzati anteriormente al 1 giugno 1999, continuano ad applicarsi le norme previste dal Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 870 del 5 novembre 1998, fatte salve la condizioni di miglior favore introdotte dalla legge 144/99. Formattazione del testo coordinato con succesive modifiche ed integrazioni a cura della Segreteria Generale Ultima revisione 03.04.2008 9