2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento.



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D.M. 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. Data Emanazione: 29/07/2004 Data Pubblicazione: 05/10/2004 G.U. n. 234 del 5 Ottobre 2004 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalita' di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica; Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti; Visti i disciplinari tecnici sulle modalita' per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004; A d o t t a il seguente regolamento: Art.1. 1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004. 2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima. 4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347 Allegato A DISCIPLINARI TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257. INDICE 1. Premessa 2. Definizioni 3. Gestione dei rifiuti contenenti amianto 4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto 5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto 6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto Allegato 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto Allegato 2: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che non modificano la natura Allegato 3: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la natura 1. Premessa 1. Il presente disciplinare tecnico e stato elaborato sulla base del mandato di cui all'art.5, comma 1, lettera c della Legge 257/1992 in materia di smaltimento di rifiuti contenenti amianto (di seguito denominati RCA). 2. I RCA all'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dal D.lgs 5 febbraio 1997, n.72 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono classificati in base alla loro provenienza; i RCA delle categorie e/o attività generatrici di rifiuti indicate nella tabella del punto 4 sono identificati esclusivamente con i codici di cui alla tabella stessa. 3. Le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti. 4. Vengono, inoltre, stabiliti i metodi per il controllo delle attività di trattamento di RCA, suddivisi in due categorie di trattamento: - A - trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura, o modificandola in modo parziale; la destinazione finale di tali rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti dell'allegato 2, e comunque lo smaltimento in discarica. - B - trattamenti che modificano completamente la struttura e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto; la destinazione finale dei materiali derivanti da tali trattamenti, che rispondano ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di norma il riutilizzo come materia prima. 2. Definizioni 1. Amianto: vengono definiti amianti i seguenti silicati fibrosi: a) crocidolite: CAS n.12001-28-4; b) crisotilo: CAS n.12001-29-5;

c) amosite: CAS n. 12172-73-5; d) antofillite: CAS n.77536-67-5; e) actilolite: CAS n.77536-66-4; f) tremolite: CAS n.77536-68-6 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 257/92. 2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della Direttiva del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 9 aprile 2002 "Indicazioni per Ia corretta e piena applicazione del regolamcnto conmunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. 3. Trattamenti: i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. 4. Trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica: il processo che annulla la presenza di amianto consentendone il riutilizzo come materia prima. 5. Stabilizzazione: processi che modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti. Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. 6. Riutilizzo come materia prima: attività successiva al trattamento che modifica completamente la struttura e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti. 7. Impianto di discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo infieriore a un anno. 3 Gestione dei rifiuti contenenti amianto. 1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 92 nonché alla disciplilla specifica relativa all'amianto. 2. Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica. 3. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate. 4. L'allontanamento dall'area di lavoro, l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti e l'imballaggio deve avvenire adottando le disposizioni e precauzioni previste dai decreti del Ministero della sanità: 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999. 5. Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto - sono quelle previste dalla deliberazione del Comitato dell'albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n. 01. 6. Al trasporto di rifiuti contenenti amianto si applicano integralmente le disposizioni vigenti in materia di trasporto di rifiuti. 7. Come stabilito dalla Decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 19 dicembre 2002, punto 2.3.3., e dal Decreto interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche, i RCA individuati con il codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove. 8. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio (i.r.) maggiore/uguale a 0,6 sono da ritenersi parzialmente stabilizzati; pertanto, qualora non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi. 9. I RCA che dopo il trattamento presentano un i.r. inferiore a 0.6 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno

essere smaltiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003. n 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e dal sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della Salute, sentito il Ministro degli Affari Regionali, 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica". 10. I materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura e nei quali sia provata, sttraverso le prove di cui all'allegato 3, I'assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima. 4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto 1. I rifiuti contenenti amianto sono individuati nella serie di categorie e tipologie appresso elencate: Categoria e/o attività generatrice di rifiuti Materiali da costruzione Attrezzature e mezzi di protezione individuale R.C.A. (rifiuti contenenti amianto) Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto Discarica di destinazione per rifiuti: Codice CER Non pericolosi 17 06 05 * 15 02 02 Freni Materiali d'attrito Pericolosi 16 01 11 Pannelli contenenti amianto Pericolosi 17 06 01 Coppelle contenenti amianto Pericolosi 17 06 01 Carte e cartoni Pericolosi 17 06 01 Tessili in amianto Pericolosi 17 06 01 Materiali isolanti Materiali spruzzati Pericolosi 17 06 01 Stucchi, smalti, bitumi, colle Pericolosi 17 06 01 Guarnizioni Pericolosi 17 06 01 Altri materiali isolanti contenenti amianto Pericolosi 17 06 01 Contenitori a pressione Contenitori a pressione contenenti amianto Pericolosi 15 01 11 Apparecchiature fuori uso contenenti amianto Rifiuti di fabbricazione di amianto cemento Rifiuti da processi chimici di alogeni Rifiuti di processi chimici inorganici Materiali ottenuti da trattamenti ** (Capitolo 6, Tab.A) Apparecchiature fuori uso contenenti amianto Pericolosi 16 02 12 Materiali incoerenti contenenti amianto da bonificare, anche di impianti produttivi dismessi: Polveri Fanghi Spazzatura Stridi Spezzoni Pericolosi 10 13 09 Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto Pericolosi 06 07 01 Rifiuti della lavorazione dell'amianto Pericolosi 06 13 04 Materiali ottenuti da trattamenti di RCA stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6 Materiali ottenuti da trattamenti di RCA stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0,6 Non pericolosi 19 03 06 Pericolosi 19 03 04 * Sono avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato. ** La determinazione dell'indice di rilascio deve essere effettuato su un campione rappresentativo della tipologia di materiale oggetto dell'intervento con riferimento a quanto previsto dal punti 1b dell'allegato al DM 6/9/94. I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n.251 del 25.10.1996, supplemento ordinario n.178 e successive modificazioni. I certificati delle analisi, ove previste, eseguire a carico del gestore, dovranno accompagnare il materiale fino al conferimento in discarica pr rifiuti non pericolosi ed indicare esplicitamente la destinazione. Copia dei certificati e dei campioni sottoposti ad analisi dovrà essere trattenuta presso il produttore del rifiuto per un periodo di almeno 1 anno. 5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

1. Le modalità di ricopenura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti. Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero. 2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, Ia rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri. 3. Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica che in seguito non potrà mai più essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale. 6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto 1. I metodi per il trattamento di RCA sono suddivisi in due categorie: A - trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura o modificandola in modo parziale (tabella A). Tra questi sono compresi i trattamenti che permettono di ottenere materiali stabilizzati o parzialmente stabilizzati secondo quanto riportato all'allegato 2. Non sono considerati trattamenti di stabilizzazione-solidificazione, di cui alla tabella A, il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili di cui al Decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994 capitolo 5, comma 6 e comma 7 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 257/92, nonché i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente. L'incapsulamento non modifica il codice originario del rifiuto; - B - trattamenti che rnodificano completamente la struttura e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto (tabella B). I materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualola rispettino i requisiti di cui all'allegato 3. Tabella A: Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre Tipologia di trattamento Stabilizzazione/solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva Incapsulamento Modificazione parziale della struttura cristallochimica Effetto Riduzione del rilascio di fibre Destinazione materiale ottenuto Discarica Tabella B: Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto Finalizzati alla totale trasformazione Tipologia di trattamento Effetto Destinazione materiale ottenuto Modificazione chimica Modificazione meccanochimica Litificazione Vetrificazione Vetroceramizzazione Trasformazione totale delle fibre di amianto Riutilizzo come materia prima Litizzazione Pirolitica Produzione di clinker Ceramizzazione 2. Qualora nuove tecniche di trattamento producano gli effetti indicati al capitolo 6, Tabelle A o B, verificati secondo gli allegati 2 o 3, le destinazioni finali dei materiali prodotti saranno analoghe a quelle dei materiali ottenuti con i trattamenti

già noti. 3. Gli impianti relativi ai processi di trattamento, precedentamente elencati, dovranno essere approvati ed autorizzati dall'autorità territorialmente competente ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.22/97; tale autorizzazione non riguarda i trattamenti di bonifica previsti dai decreti ministeriali 6 settembre 1994 e 20 agosto 1999. 4. I materiali, sottoposti ad operazioni di trattamento, esenti da amianto secondo i criteri riportati nell'allegato 3, sono da considerare equivalenti ai materiali ottenuti da materie prime, qualora possiedano analoghe caratteristiche merceologiche per la loro commercializzazione ed impiego e come tali dovranno essere riutilizzati. Allegato 1 Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto 1. La determinazione dell'indice di rilascio al fine della definizione delle caratteristiche della discarica per lo smaltimento finale di applica solo ai RCA definiti dai codici CER 19 03 06 e 19 03 04. Per determinare l'indice di rilascio ai fini di individuare la destinazione dei rifiuti contenenti amianto occorre conoscere la percentuale di amianto in peso presente nel campione e il valore della sua densità assoluta. L'indice di rilascio sarà quindi dato da: I.r. = % Peso Amianto x Densità assoluta Densità apparente x 100 2. La misura della densità apparente può essere eseguita con normali strumenti da laboratorio (bilancia idrostatica, picnometri ecc.) oppure seguendo il seguente schema di determinazione da cantiere: - si pesa il campione (Ps) - si lascia imbibire il campione in acqua per 24 ore - si riempie il volumenometro con acqua fino al riferimento - si inserisce il campione imbibito e si raccoglie l'acqua in eccesso mediante un recipiente di cui si conosce il peso a vuoto - si pesa l'acqua raccolta: il peso sarà equivalente al volume esterno del campione Vt - si esegue il calcolo: densità Dapp = Ps/Vt Allegato 2 Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che non modificano la struttura 1. Per il controllo dei materiali ottenuti dal trattamento dei RCA pericolosi che non modificano la struttura cristallochimica dell'amianto si adotta la determinazione dell'indice di rilascio come indicato all'allegato 1. 2. La densità assoluta del rifiuto trattato verrà calcolata come media pesata delle densità assolute delle diverse frazioni che concorrono alla formazione del prodotto finito.

3. La prova va eseguita su campioni privi di qualsiasi contenitore o involucro del peso complessivo non inferiore a 1 kg. 4. La determinazione dell'indice di rilascio va eseguita dopo che il pirodotto risultante ha acquisito le necessarie caratteristiche di compattezza e solidità, tenuto conto, per quanto riguarda la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto prima del trattamento (misurato con le metodologie analitiche quantitative, FTIR-IR, XRD, previste dal Decreto ministeriale 6 settembre 1994), dell'effetto diluizione della matrice inglobante. 5. La valutazione dell' indice di rilascio deve essere rappresentativa di ogni singola tipologia di RCA e di ogni lotto di produzione conferita all'impiato e andrà effettuata: a) in caso di intervento di rimozione, su campioni rappresentativi dei materiali da rimuovere: ; b) in caso di impianti di 1 trattamento, con una frequenza indicata nel provvedimento di autorizzazione. 6. Tali certificati e campioni restano a disposizione dell'autorità deputata al controllo che potrà in qualsiasi momento disporre verifiche anche sui materiali trasportati e depositati. Allegato 3 Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la struttura 1. Il materiale che viene trattato secondo i processi di trattamento di cui alla Tabella B del capitolo 6 deve soddisfare i requisiti di cui ail allegato 2 del Decreto del Ministero dell' industria, commercio e artigianato 12 febbraio 1997, recante criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto. 2. La frequenza dei test di valutazione dell'assenza d'amianto deve essere scelta in modo da rappresentare la produzione dell'impianto, secondo un programma di verifica definito nel provvedimento di autorizzazione. 3. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore dell'impianto di trattamento dovranno accompagnare il materiale ed indicare esplicitamente la composizione chimica e mineralogica. 4. 1 cerficati delle analisi eseguite a carico del gestore, saranno relativi al campionamento ed alla composizione dei materiali finali ottenuti dopo trattamento, anche ai fini del loro liutilizzo. I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero dellasanità, 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996, supplemento ordinario n.178 e successive modificazioni.