DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015



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DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015 OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Autorizzazione all attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) società CAA - CAF AGRI S.r.l. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Su proposta del Dirigente dell Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo; VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale e ss.mm.ii.; VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.; VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 concernente Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l art. 26; VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA); VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 07/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001 e che al Capo III disciplina la presentazione della richiesta per l autorizzazione a centro autorizzato di assistenza agricola ; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, Nuove disposizioni applicative per l autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002 ; VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio ; VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente Criteri e modalità operative per l autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 e ss.mm.ii.; VISTA la richiesta inviata in data 03/08/2015 (ns. prot. n. 433987 del 06/08/2015), con la quale l Amministratore Unico Dott. Francesco Bove chiede il riconoscimento della società CAA-

CAF AGRI S.r.l. a Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 marzo 2008 e dell art. 3 bis del DLgs 165/1999 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che, relativamente alla società richiedente, nella suddetta richiesta sono riportati i seguenti dati: ragione sociale CAA-CAF AGRI S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 13482761007, sede sociale Viale Carso, 57 00195 Roma; CONSIDERATO che, nel corso dell istruttoria, è stata richiesta documentazione integrativa che è stata trasmessa con nota del 27/08/2015, ns. prot. n. 460039 del 28/08/2015; VISTO l atto costitutivo e lo statuto della società denominata CAA CAF AGRI S.r.l., redatto presso lo studio del notaio Dott. Marco Terzi, Rep. n. 44335 Raccolta n. 11236, registrato a Roma il 27/07/2015; CONSIDERATO che dallo statuto della società richiedente e dalle informazioni risultanti dalla visura camerale presentata, risulta che il capitale sociale del valore di complessivi Euro 52.000,00 viene interamente sottoscritto e versato dalla UIMEC-UIL (Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti) socio unico, P.IVA n. 80193830587 con sede in Roma, Via Nizza, 154; VISTA la polizza assicurativa n. 121749347 del 04/08/2015 stipulata con la UNIPOL-SAI Assicurazioni S.p.A., con massimale di rischio coperto di Euro 2.000.000,00, stipulata ai sensi del comma 1 dell art. 5 del D.M. 27 marzo 2008 e dalla quale risulta l impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; VISTO l atto di variazione della polizza n. 121749347/1 del 17/08/2015 che modifica il massimale di rischio per la responsabilità civile da euro 2.000.000,00 a euro 2.065.827,60 in conformità dell art. 5 comma 2 del D.M. 27 Marzo 2008; VISTA la delibera n. 2 del 31/07/2015 dell Amministratore Unico del CAA-CAF AGRI S.r.l. Dott. Bove Francesco, con la quale si attesta che la funzione di revisione interna si svolge secondo i requisiti stabiliti dall Associazione Italiana Audit, come previsto dall art. 7 comma 5 del D.M. 27/03/2008; VISTA la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del 08/03/2015 resa, ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante del CAA-CAF AGRI S.r.l. in ordine al possesso della UIMEC-UIL. S.r.l dei requisiti previsti all art. 1 lett. e) del D.M. 27 marzo 2008; VISTA la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del 03/08/2015 resa, ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine all indicazione della qualifica di amministratore unico della società richiedente, unitamente ai dati anagrafici dello stesso (all. n. 3); VISTA la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa dall Amministratore Unico ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2008, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all art. 8 del D.M. 27 marzo 2008 (schema E all. 8); VISTA la relazione tecnica trasmessa il 6 Agosto 2015 e successiva integrazione trasmessa il 27 agosto 2015 sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi degli artt. 7 e 12 del D.M. 27 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 1 del 31/07/2015 dell Amministratore Unico, Dott. Bove Francesco, attestante la nomina del Dott. Capaccioli Giorgio, quale responsabile tecnico del CAA - CAF AGRI S.r.l., il possesso dei requisiti di cui all art. 7, comma 4 del D.M. 27 marzo 2008, e l indicazione dei dati anagrafici dello stesso; VISTA la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del 03/08/2015 resa, ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine alla nomina di responsabile tecnico della società richiedente in persona del Dott. Giorgio Capaccioli (All. 5); VISTA la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del 27/07/2015 resa, ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal responsabile tecnico Dott. Giorgio Capaccioli, in ordine ai requisiti professionali posseduti dallo stesso (curriculum dell esperienza lavorativa e iscrizione all Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma - Sez. A del 19 gennaio 2015 n. 1891) All. 12; VISTA la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa, ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine alle sedi presso cui la società richiedente intende prestare assistenza agli utenti (schema C all. 6); VISTA la dichiarazione del 04/08/2015 (posizione contributiva); VISTA la visura camerale del CAA - CAF AGRI S.r.l., rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (documento n. T. 190454200 del 30/07/2015); VISTA la conformità alla normativa vigente della carta dei servizi presentata; CONSIDERATO che, nello svolgimento delle sue funzioni, il CAA- CAF AGRI S.r.l. è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni: 1) a svolgere le attività previste all art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 attenendosi alle modalità ivi descritte; 2) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ai sensi dell art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali; in tal caso anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 27 marzo 2008. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA; 3) al rispetto della normativa regionale di adeguamento al D.M. 27/03/2008 vigente nelle singole Regioni nelle quali opera il CAA; 4) a consentire l accesso nelle proprie sedi, e in quelle delle società di servizi di cui intenda avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall organismo pagatore di cui al DLgs 165/99; 5) ad acquisire dall utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, ai sensi dell art. 14 del D.M. 27 marzo 2008; 6) a presentare all utenza una carta dei servizi secondo quanto previsto all art. 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008; 7) nell affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008. Per i soggetti che svolgono le attività previste all art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale

27 marzo 2008 inerenti i controlli è prevista l incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi; 8) ai sensi dell art. 4 del D.M. 27 marzo 2008 le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA; TENUTO CONTO che la Regione Lazio potrà revocare l autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nei casi previsti e secondo le procedure descritte dall art. 11 del D.M. 27 marzo 2008; CONSIDERATO che le singole sedi operative verranno autorizzate con successivi provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008; RITENUTO che ricorrono le condizioni per autorizzare la società CAA - CAF AGRI S.r.l. allo svolgimento dell attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con la denominazione di CAA CAF AGRI S.r.l. con sede legale in Viale Carso, 57-00195 Roma; DETERMINA - di autorizzare la società CAA - CAF AGRI S.r.l. allo svolgimento dell attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con la denominazione di CAA - CAF AGRI S.r.l. con sede legale in Viale Carso, 57 00195 Roma; - di stabilire che, nello svolgimento delle sue funzioni, il CAA - CAF AGRI S.r.l. è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni: 1) a svolgere le attività previste all art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 attenendosi alle modalità ivi descritte; 2) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ai sensi dell art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali; in tal caso anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 27 marzo 2008. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA; 3) al rispetto della normativa regionale di adeguamento al D.M. 27/03/2008 vigente nelle singole Regioni nelle quali opera il CAA; 4) a consentire l accesso nelle proprie sedi, e in quelle delle società di servizi di cui intenda avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall organismo pagatore di cui al DLgs 165/99; 5) ad acquisire dall utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, ai sensi dell art. 14 del D.M. 27 marzo 2008; 6) a presentare all utenza una carta dei servizi secondo quanto previsto all art. 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008; 7) nell affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008. Per i soggetti che svolgono le attività previste all art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 inerenti i controlli è prevista l incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;

8) ai sensi dell art. 4 del D.M. 27 marzo 2008 le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA. La presente autorizzazione potrà essere revocata nei casi previsti e secondo le procedure descritte dall art. 11 del D.M. 27 marzo 2008. Le singole sedi operative verranno autorizzate con successivi provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008. Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo. Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente: 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell atto o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell atto o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito ufficiale della Regione Lazio www.agricoltura.regione.lazio.it Servizi di sviluppo agricolo C.A.A. Sezione Determinazioni. Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, art. 26. IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Roberto Ottaviani