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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 12.4.2006 COM(2006) 171 definitivo 2004/0248 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) IT IT

Proposta modificata di 2004/0248 (COD) DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE 1. ANTEFATTO (Testo rilevante ai fini del SEE) Adozione della proposta COM(2004) 708 def. 25 Ottobre 2004 Invio della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2004) 708 def. - 2004/0248(COD)- in applicazione dell'articolo 95 del Trattato. 25 Ottobre 2004 Parere del Comitato economico e sociale europeo 6 aprile 2005 Parere del Parlamento europeo, prima lettura: 2 febbraio 2006 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La proposta intende semplificare la legislazione comunitaria vigente che prescrive quantità nominali. La legislazione comunitaria e nazionale in vigore nel settore verrà liberalizzata. Quantità nominali obbligatorie fisse continueranno ad applicarsi, in via eccezionale, al vino e alle bevande spiritose e riguarderanno unicamente le quantità più vendute ai consumatori. 3. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO 3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 16. La Commissione accoglie i seguenti emendamenti nella formulazione proposta dal Parlamento europeo. Emendamento 1, che afferma che la tutela del consumatore è stata migliorata dalle direttive generiche adottate dopo l'entrata in vigore delle dimensioni imposte. Emendamento 2, corrispondente in parte al considerando 7, che introduce un riferimento al fatto che talune quantità nominali obbligatorie vanno per ora mantenute. Emendamento 8, che aggiunge un considerando che attualmente viene sempre impiegato per il recepimento di direttive. Emendamento 10, che precisa che le norme sulle quantità nominali imposte non si applicano alla vendita nei negozi duty-free. IT 2 IT

Emendamento 11, che sostituisce la clausola di temporaneità ventennale per le quantità nominali imposte, in deroga, in determinati settori con una clausola che chiede alla Commissione di riesaminare la necessità di deroghe (emendamento 16). Emendamento 13, che elimina il riferimento all articolo 4 visto che le quantità nominali imposte per gli aerosol saranno abolite dal nuovo articolo 4 (emendamento 12). Emendamento 14, che elimina la richiesta agli Stati membri di elaborare una tabella di corrispondenza ed è la conseguenza del nuovo considerando di cui all emendamento 8. Emendamento 16, che introduce una clausola di revisione in base alla quale la Commissione è tenuta a riferire a scadenza regolare; tale nuovo obbligo è la conseguenza dell abolizione della clausola di temporaneità ad opera dell emendamento 11. 3.2. Emendamenti accolti in linea di principio dalla Commissione 3, 6, 7, 12, 20. La Commissione accoglie in linea di principio i seguenti emendamenti. Emendamento 3, che dopo il considerando 5 introduce un nuovo considerando, secondo il quale sarebbe opportuno avviare una campagna d informazione sul prezzo unitario. La Commissione suggerisce una formulazione più ampia: L attuazione della direttiva dovrebbe essere affiancata da maggiori informazioni ai consumatori e all industria al fine di rendere più comprensibile il prezzo unitario Emendamento 6, che modifica il considerando 8 sulla clausola di temporaneità per alcune quantità nominali obbligatorie e introduce al suo posto il concetto della clausola di riesame. La Commissione è d accordo con la clausola di riesame, ma suggerisce una formulazione più coerente con la filosofia di base della proposta, secondo la quale stabilire quantità nominali obbligatorie costituisce una deroga al principio della deregolamentazione; inoltre il considerando dovrebbe chiarire che per i settori in cui vengono comunque stabilite quantità nominali, vanno menzionate solo le quantità più vendute ai consumatori. Poiché il mantenimento di quantità nominali obbligatorie dovrebbe essere considerato come una deroga, è opportuno valutarlo periodicamente alla luce delle esperienze acquisite e al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori e dei produttori. Per questi settori la legislazione comunitaria in vigore dovrebbe essere adattata, in particolare per limitare le quantità nominali comunitarie imposte solo ai prodotti più venduti ai consumatori. Con l emendamento 7 il Parlamento aggiunge una seconda frase al considerando 9 in cui esprime i propri dubbi, condivisi dalla Commissione, in merito alla qualità delle indicazioni relative alla quantità per quanto riguarda l attuazione della direttiva 76/211, allegato 1, punto 3 sui requisiti metrologici dei prodotti preconfezionati. La Commissione non condivide però l opinione espressa dal Parlamento nell emendamento, secondo la quale le quantità nominali imposte proteggerebbero i consumatori vulnerabili. Inoltre la necessità di promuovere la leggibilità delle etichette dovrebbe essere oggetto di un considerando distinto. Considerando 9 Per favorire la trasparenza, tutte le quantità nominali per i prodotti in imballaggi preconfezionati dovrebbero figurare in un unico testo legislativo e le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE dovrebbero essere abrogate. IT 3 IT

Considerando 9bis: Per migliorare la tutela dei consumatori, in particolare dei consumatori vulnerabili, quali gli anziani e i disabili, va prestata particolare attenzione ad una maggiore leggibilità e visibilità delle indicazioni riguardanti peso e volume sulle etichette dei prodotti preconfezionati in condizioni di presentazione normali. L emendamento 12 intende eliminare le quantità nominali imposte per i prodotti venduti in contenitori aerosol. La Commissione è d accordo, ma la formulazione dell emendamento dovrebbe rispettare la terminologia tecnica impiegata nella direttiva 75/324/CEE sugli aerosol: 1. I generatori aerosol devono indicare la capacità nominale totale del contenitore. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del contenuto. 2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, i prodotti venduti in aerosol possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa. L emendamento 20 intende aggiungere altre 2 dimensioni alla gamma per le bevande spiritose, come richiesto anche dall industria. La Commissione si dichiara d'accordo. Tuttavia, per allineare la terminologia a quella impiegata nel regolamento del Consiglio sulle bevande spiritose (reg. 1576/89), il termine bevande alcoliche impiegato dal Parlamento va sostituito con il termine bevande spiritose Bevande spiritose Nell intervallo 100ml - 2.000ml, solo le 9 dimensioni seguenti: Ml: 100 200 350 500 700 1000 1500 1750 2000 3.3. Emendamenti respinti dalla Commissione 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. La Commissione respinge l emendamento 4, che aggiunge un nuovo considerando nel quale si afferma che uno studio sull impatto della direttiva dimostra l importanza delle dimensioni imposte per i consumatori vulnerabili, per i motivi seguenti: il riferimento a uno studio è troppo vago; lo studio sull impatto svolto dal PE non presenta risultati convincenti in tal senso; la valutazione d impatto della Commissione non conferma le conclusioni della valutazione d impatto del PE; i consumatori vulnerabili non diventano meno vulnerabili grazie all iposizione di norme sulle dimensioni delle confezioni; vedere una confezione non consente di conoscerne il contenuto effettivo, poiché la percezione è fortemente influenzata dal materiale di confezionamento (tetrapak, plastica, vetro), dal tipo di contenitore (usa e getta, riutilizzabile) e dalla forma della confezione (arrotondata, quadra); i consumatori devono quindi leggere le indicazioni relative al contenuto. La Commissione respinge l emendamento 5 poiché non vi sono prove del fatto che la liberalizzazione provochi una proliferazione di dimensioni delle confezioni e complicazioni per il mercato; soprattutto non nei settori che il Parlamento intende aggiungere. Non è accertato neppure che vi sia un impatto sull ambiente. IT 4 IT

L emendamento 9 sottrae una serie di settori dal campo d applicazione dell articolo 1 della direttiva ed afferma che tali settori continuano ad essere soggetti alla legislazione nazionale. La Commissione non è d accordo perché non vi sono prove della necessità di regolamentare tali settori. Inoltre la direttiva non dovrebbe compromettere il concetto del mercato interno consentendo deroghe nazionali che comunque non potrebbero essere applicate a prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in un altro Stato membro. L emendamento 15 istituisce un regime transitorio per i prodotti per i quali il Parlamento propone una regolamentazione riguardante quantità nominali imposte. Dato che la Commissione respinge l idea di regolamentare nuovi settori, essa respinge anche la prescrizione relativa ad un periodo di transitorio. L emendamento 17 prevede quantità nominali imposte per le confezioni di latte, per le quali attualmente non vi sono dimensioni obbligatorie imposte a livello dell UE. Taluni Stati membri prevedono per i produttori nazionali gamme nazionali obbligatorie o facoltative. La legislazione nazionale non viene però mai applicata a prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in altri Stati membri. Non sono stati presentati motivi validi a conferma della necessità di regolamentare a livello comunitario le quantità nominali dei prodotti lattierocaseari. Gli emendamenti 18 e 19 riguardano le quantità nominali obbligatorie per il Regno Unito (pinte di latte). Poiché la Commissione respinge l emendamento 17, vanno respinti anche gli emendamenti 18 e 19. Gli emendamenti 21, 22, 23, 24 e 25 chiedono di introdurre dimensioni obbligatorie per cinque nuovi settori, per i quali attualmente non esistono dimensioni obbligatorie stabilite a livello dell UE. Taluni Stati membri prevedono per i produttori nazionali gamme nazionali obbligatorie o facoltative. La legislazione nazionale non viene però mai applicata a prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in altri Stati membri. Non sono stati presentati motivi validi a conferma della necessità di regolamentare a livello comunitario le quantità nominali dei prodotti di tali settori. Gli emendamenti 26, 27, 28, 29 e 30 riguardano le definizioni dei cinque nuovi settori. Poiché la Commissione non intende stabilire dimensioni obbligatorie per tali settori, non è necessario definirli nella proposta. L emendamento 31 corregge la definizione di taluni prodotti cosmetici di cui al punto 4 dell allegato, che sarebbero esonerati dall applicazione delle quantità nominali imposte se venduti in contenitori aerosol. Il Parlamento ha però abolito il principio delle quantità nominali imposte per i prodotti venduti in contenitori aerosol (emendamenti 8, 12 e 13). Di conseguenza non ha senso mantenere il punto 4 nell allegato. L emendamento 32 toglie il burro ed il caffè dall emendamento 9, ma mantiene tutti gli altri settori di cui all emendamento 9, che resta inaccettabile per la Commissione. L emendamento 33 aggiunge le due dimensioni 300 e 330 ml, impiegate in Svezia, alla gamma di dimensioni per il latte di cui all'emendamento 17, che resta inaccettabile per la Commissione. IT 5 IT

4. ALTRE PROPOSTE Nell ambito della revisione regolamentare delle direttive sull armonizzazione verticale per il caffè solubile e lo zucchero bianco alla fine degli anni 90, la Commissione aveva proposto di abolire le gamme esistenti di quantità nominali, ma il Parlamento si era opposto. Le direttive verticali sono poi state modificate tramite conciliazione, ovvero la Commissione ha accettato di proporre quantità nominali per tali prodotti nella legislazione orizzontale sulle quantità nominali per i prodotti preconfezionati. Di conseguenza, presentando nel 2004 la proposta attuale riguardante l abolizione della regolamentazione relativa alle quantità nominali, la Commissione ha fatto un eccezione per tali prodotti. L impegno della Commissione riguardava anche la cicoria solubile, ma nel frattempo tale settore ha chiesto di non avere quantità nominali obbligatorie. Secondo un indagine svolta dai servizi della Commissione nel dicembre 2005 la maggioranza degli Stati membri non ha più normative nazionali per tali settori o non applica più quelle ancora esistenti. In mancanza di motivi validi a sostegno della reintroduzione di quantità nominali obbligatorie per tali prodotti ed in sintonia con le nuove priorità politiche di semplificazione e miglioramento della regolamentazione, la Commissione propone di eliminare il punto 2 dell'allegato e le definizioni di "zucchero bianco" e "caffè solubile" del punto 3 dell'allegato. Di conseguenza il punto 3 dell allegato diventa il nuovo punto 2. 5. Proposta modificata Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nel modo indicato sopra. IT 6 IT