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COMMISSIONE EUROPEA DG Concorrenza Caso M.8058 - NOVOMATIC / LOTTOMATICA / JV Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI Articolo 4(4) data: 05/09/2016

COMMISSIONE EUROPEA Brussels, 5.9.2016 C(2016) 5735 final Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale. VERSIONE PUBBLICATA Alle parti notificanti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Egregio Sig. Oggetto: Caso M.8058 Novomatic / Lottomatica / JV Decisione di rinvio del caso all'italia in seguito ad una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 4 del Regolamento n. 139/2004 1 e ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 2 Data della notifica: 29 luglio 2016 Termine per la risposta degli Stati membri: 22 agosto 2016 Termine per la decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4: 5 settembre 2016 I. INTRODUZIONE 1. Il 29 luglio 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata di rinvio dell'operazione di cui sopra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo, 4 del Regolamento Concentrazioni. Una copia di questa richiesta motivata è stata trasmessa a tutti gli Stati membri il 29 luglio 2016. 1 GU L 24 del 29.1.2004, p. 1 (il "Regolamento Concentrazioni"). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'unione europea ("TFEU") ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del temine "Comunità" con il termine "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con l'espressione "mercato interno". Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFEU. 2 OJ L 1, 3.1.1994, p. 3 (accordo "SEE"). Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Europese Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento Concentrazioni, prima di notificare una concentrazione alla Commissione, le parti possono chiedere che l'operazione sia rinviata dalla Commissione allo Stato membro ai fini della sua valutazione. 3. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), in qualità di autorità competente della Repubblica Italiana, non si è opposta al rinvio del caso e, quindi, ha implicitamente dato il proprio consenso a tale rinvio. 3 II. LE PARTI 4. Novomatic AG ("Novomatic", Austria) è attiva a livello mondiale nel campo della tecnologia per l'intrattenimento 4 e nella gestione di sale da gioco. In Italia, è attiva tramite la sua contollata, Admiral, nella gestione di un network di sale da gioco distribuite sul territorio nazionale con il brand "Admiral". 5. Lottomatica Holding S.r.l. fa parte del gruppo guidato dalla holding IGT International Game Technology PLC ("IGT", Regno Unito), che opera a livello internazionale nei mercati del "gaming". Lottomatica è attiva in Italia, con il brand "Lasvagas by Playpark", tramite un network di sale da gioco distribuite sul territorio nazionale. 6. Novomatic e Lottomatica saranno, di seguito, collettivamente indicate come le "Parti". III. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE 7. L'operazione notificata riguarda la costituzione di una joint venture ("NewCo") da parte di Novomatic e IGT (la "Transazione"). L'attività di NewCo consisterà nell'a cquisizione e gestione di un network di sale da gioco (che include gli apparecchi da divertimento e intrattenimento - AWP e VLT) dislocate sul territorio nazionale e dotate di un brand proprio. 8. NewCo opererà sul mercato in via autonoma: (i) sarà dotata di proprio personale per l'attività di gestione delle sale da gioco e di un proprio management, esperto nel settore di riferimento; (ii) svolgerà autonomamente sul mercato l'attività di gestore/esercente e l'attività di gestore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, e quindi non si limiterà ad assumere soltanto una delle funzioni specifiche facenti parte delle attività delle imprese madri; (iii) non dipenderà da 3 L'AGCM non ha espresso il suo consenso o il suo dissenso in merito al rinvio del caso entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Ai sensi dell'articolo 4(4) del Regolamento Concentrazioni, se lo Sato membro interessato dalla richiesta di rinvio non prende posizione entro questo termine, si considera che abbia espresso il suo consenso. 4 Novomatic è attiva in Italia nella produzione di "Amusement with Prize" ("AWP") e schede elettroniche per apparecchi da intrattenimento e nell'importazione e distribuzione di "Video Lottery Terminal" ("VLT"). Le Parti indicano che a seguito della Transazione NewCo acquisterà sale da gioco, che includono apparecchi da divertimento, soltanto da operatori terzi (e non dalle imprese madri). Tuttavia, dato che nella presente Transazione i requisiti legali per la richiesta di rinvio sono già soddisfatti a causa delle sovrapposizioni orizzontali esistenti tra le attività delle Parti, per la presente decisione, non è necessario valutare eventuali aspetti verticali. 2

relazioni con le imprese madri, acquisendo da terzi e sviluppando un proprio network di sale da gioco (con un proprio brand), gestendolo autonomamente; e (iv) avrà carattere duraturo, dato che la joint venture è costituita fino al 31 dicembre 2050. 9. La Transazione costituisce, pertanto, una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo (4) del Regolamento Concentrazioni. IV. DIMENSIONE COMUNITARIA 10. Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale complessivo superiore a 5 miliardi di euro (Novomatic: EUR 2 090 milioni; IGT: EUR 4 226 milioni). Ciascuna delle imprese interessate ha un fatturato totale realizzato nell'ue superiore a 250 milioni di euro (Novomatic: EUR [ ] milioni; IGT: EUR [ ] milioni). La condizione per cui le Parti realizzano più di due terzi del loro fatturato totale nell'ue all'interno di un solo e medesimo Stato membro non è soddisfatta. 11. La Transazione notificata, pertanto, ha una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento Concentrazioni. V. VALUTAZIONE A Mercati rilevanti del prodotto 12. In precedenti decisioni, 5 la Commissione, pur rilevando l'esistenza di notevoli differenze tra alcune tipologie di giochi e scommesse suscettibili di comportare la possibilità di una segmentazione del mercato, ha lasciato aperta la questione se le differenti tipologie di gioco comprese nel complessivo settore dei giochi e delle scommesse costituiscano un singolo mercato rilevante o costituiscano più mercati rilevanti separati tra loro. 13. Allo stesso modo, in una precedente decisione, la Commissione ha lasciato aperta la questione se le "gaming machines" (jackpot machines, token machines e all-cash AWP machines) costituiscano mercati rilevanti del prodotto separati o le stesse potrebbero essere considerate come "integrated in the gambling package at the respective sites where they are situated, i.e. gaming outlets, casinos, bingo, arcades, pubs, betting shops, etc". 6 14. Le Parti ritengono opportuno individuare ai fini della seguente Transazione i seguenti mercati del prodotto rilevanti: a. il mercato dei giochi e delle scommesse, complessivamente considerato; b. il mercato potenziale degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP e VLT). 15. Ai fini della presente Transazione, non è necessario fornire una precisa delimitazione del mercato dei giochi e delle scommesse in quanto la stessa non inciderà sulla valutazione della richiesta di rinvio indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata. 5 Cfr. infra COMP/M.4114, Lottomatica / GTech, M.5313 Serendipity Investment / Eurosport / JV e M.6775 TCP Cable / International Cable Holdings / Kutxabank / Euskaltel. 6 Cfr. infra COMP/M. 3109 Candover / Cinven / Gala. 3

B Mercato geografico rilevante 16. In decisioni precedenti, 7 la Commissione ha concluso che il mercato geografico rilevante, sia per il più ampio mercato dei giochi e delle scommesse che per quello più ristretto degli apparecchi da intrattenimento e divertimento ("videolotterie"), è nazionale a causa della specificità della domanda relativa ai servizi di giochi e scommesse e della diversità della regolamentazione nazionale, nonché dei sistemi di gestione delle concessioni agli operatori che sono ancora di dimensione prettamente nazionale. 17. Le Parti concordano con tale approccio. 18. Il mercato geografico rilevante è quindi al più nazionale. C Valutazione 19. Come chiarito nella Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (la "Comunicazione"), 8 perché un caso possa essere rinviato dalla Commissione verso uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento Concentrazioni, è necessario che i due criteri seguenti siano soddisfatti: (i) deve esservi motivo di ritenere che la concentrazione rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza in uno o più mercati e (ii) il mercato o i mercati in questione devono trovarsi all'interno di uno Stato membro e presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto. 20. Per quanto riguarda il primo criterio, le parti richiedenti devono dimostrare che l'operazione potrebbe avere un'incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno di uno Stato membro e che questa incidenza potrebbe rivelarsi significativa, giustificando quindi un attento esame. Le indicazioni in tal senso possono essere solo di carattere preliminare e non pregiudicano comunque il risultato dell'indagine. Le parti non sono tenute a dimostrare che l'effetto sulla concorrenza sarebbe presumibilmente negativo, ma è opportuno che adducano indicatori che suggeriscano che normalmente l'operazione dovrebbe avere un qualche effetto sulla concorrenza. 9 Per quanto riguarda il secondo criterio, le parti richiedenti sono tenute a dimostrare che il mercato geografico in cui l'operazione incide sulla concorrenza è nazionale o ha un ambito più ristretto di un mercato nazionale. 10 Tali criteri saranno esaminati distintamente nei seguenti paragrafi. (i) Deve esservi motivo di ritenere che la concentrazione rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza in uno o più mercati 21. A seguito della presente Transazione, entrambe le società madri saranno presenti in uno o più mercati dove opererà l'impresa comune (vale a dire nel mercato più ampio dei giochi e delle scommesse e in quello potenziale e più ristretto degli apparecchi da 7 Cfr. infra COMP/M.4114, Lottomatica / GTech, M.5313 Serendipity Investment / Eurosport / JV, M.6775 TCP Cable / International Cable Holdings / Kutxabank / Euskaltel e COMP/M. 3109 Candover / Cinven / Gala. 8 Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni. 9 Paragrafo 17 della Comunicazione. 10 Paragrafo 18 della Comunicazione. 4

e delle scommesse, 14 il che indica che l'agcm è ben posta per esaminare gli effetti della Transazione. 28. Occorre inoltre osservare che la richiesta di rinvio preserverebbe il principio dello "sportello unico" poiché il caso sarebbe riferito ad una sola autorità garante della concorrenza, preservando un importante fattore di efficienza amministrativa. VI. RINVIO 29. Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che il caso soddisfi i requisiti per il rinvio previsti dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento sulle Concentrazioni, in quanto la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in una serie di mercati all'interno di uno Stato membro che presentano tutte le caratteristiche di mercati distinti. VII. CONCLUSIONE 30. Per le ragioni indicate, e tenuto conto del fatto che l'italia ha implicitamente espresso il suo consenso, la Commissione ha deciso di rinviare interamente l'operazione all'italia. Questa decisone è adottata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento Concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo sullo SEE. Per la Commissione (firma) Johannes LAITENBERGER Direttore generale 14 Cfr. infra C12010 Global Win-Global Entertainment/Cogemat del 3 Settembre 2015; C11662 - Interfines/Telcos del 4 Luglio 2012; C7360 - SNAI/Rami di Azienda del 26 Aprile 2012; C11535 Gamenet-Casinò Municipale di Campione d'italia/newco del 21 Marzo 2012; C10938B Global Entertainment-Global Win/Rami di Azienda di SNAI del 25 Luglio 2012, C11533 - Gamenet Arcades- Romagna Giochi/Newco del 21 Marzo 2012; C11848 - SISAL SLOT/FRIULGAMES del 12 Dicembre 2012; C11368 - SISAL Match Point/Newco-La Giostra del 14 Dicembre 2011; C10938 Global Games/SNAI del 2 Marzo 2011; C11126 - Interfines-Almaviva Technologies/Telcos del 19 Luglio 2011; C10560 NewGame/Ladbrockes Italia del 13 Maggio 2010; C10566 - SISAL Match Point/Ramo di Azienda di Merkur Interactive Italia del 7 Luglio 2010; C9956 - Lottomatica Scommesse/Rami di Azienda di SGAI-Euronet-Gestioni&GiochiEuroscommesse del 25 Febbraio 2009; C10325 OI Games 2- International Entertainment/Cogemat del 18 Novembre 2009; C9431 LOTTOMATICA Scommesse/TOTO Carovigno-Quattro Rami di Azineda di Totosì Holding del 31 Luglio 2008; C8205 Giochi Holding/Sisal Slot dell'11 Gennaio 2007; C8359 Sisal Slot/ Rami di Azineda di New Arco Games-Europe Play Machine del 21 Marzo 2007. 6