DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

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DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI Allegato C al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Commissariale n. 37 del 30 dicembre 2010 Modificato con deliberazione commissariale n. 20 del 07 marzo 2011

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi come definiti dall articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi di seguito indicati: incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa; incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo; incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche. 2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. 3. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Art. 2 Definizione di incarico 1. Incarichi di studio Essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. 2. Incarichi di ricerca Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell amministrazione. 3. Consulenze Esse consistono nella richiesta di un parere ad un esperto. Si è in presenza di un contratto di prestazione d opera intellettuale (ex artt. 2229 2238 codice civile). Le consulenze sono classificabile in: studio e soluzione di questioni inerenti all attività dell amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell amministrazione; studi per l elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. 4. Incarichi di collaborazione Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento si qualificano quale forma di lavoro autonomo, sia occasionale che coordinato e continuativo, riconducibili alle prestazioni ex articoli 2222 2238 del Codice Civile, e si caratterizzano per avere ad oggetto una prestazione d opera intellettuale, in ordine alla quale assumono particolare rilevanza le qualità personali del contraente e la cui esecuzione avviene in assenza di un organizzazione imprenditoriale di mezzi. Esulano dall ambito applicativo del presente regolamento gli incarichi riconducibili alla tradizionale nozione di appalto, avente ad oggetto la prestazione di un risultato e per requisito soggettivo l organizzazione in forma imprenditoriale. Art. 3 Esclusioni 1

1. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento: a) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell amministrazione, da ricondurre nell ambito dell appalto di servizi; b) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell amministrazione; c) le prestazioni rese dai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999; d) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili; e) gli incarichi per le materie di consulenza, studi e ricerca conferiti ad apposite società, previo espletamento delle procedure previste dal codice degli appalti (D.Lgs n. 163/2006); f) l'affidamento di incarichi professionali inerenti la progettazione e realizzazione di opere e lavori pubblici, nel rispetto della vigente normativa europea, statale e in conformità alla eventuale e ulteriore regolamentazione del Comune; g) tutti gli incarichi che siano riconducibili all elenco dei servizi contenuto negli allegati II A e II B al codice dei contratti, per i quali si applica la normativa in materia di appalti di pubblici servizi; h) gli incarichi conferiti ai sensi dell art. 90 del TUEL. Gli incarichi conferiti ai sensi dell art. 110 del TUEL sono disciplinati nell ambito del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi; i) gli incarichi da conferirsi a persone determinate in base all'esperienza maturata dalle stesse (es.: religioso, rappresentante di associazioni umanitarie, ecc.) o al legame esistente tra l'oggetto dell'incarico e il soggetto da incaricare (es.: autore di un libro da presentare, relazione rispetto ad un'esperienza vissuta, ecc). Art. 4 Presupposti degli incarichi 1. L incarico deve corrispondere ai sottoindicati essenziali parametri di legittimità dell'azione amministrativa: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) inesistenza, all interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell incarico, oppure quando, seppure presenti, non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi per difficoltà nel rispetto dei tempi della programmazione dei lavori a causa dello svolgimento delle ordinarie funzioni di istituto, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) possesso della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell attività informatica nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Ci si riferirà comunque e in ogni caso alle specifiche disposizioni di cui all art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 vigenti nel tempo; 2

e) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell incarico; f) indicazione della durata dell incarico; g) proporzione fra il compenso corrisposto all incaricato e l utilità conseguita dall amministrazione; h) adozione di procedura comparativa per la scelta del soggetto; i) pubblicità. Art. 5 Individuazione del fabbisogno 1. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno, contestualmente all approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, il programma degli incarichi esterni. Il programma potrà essere oggetto di futuri aggiornamenti a seguito dell approvazione di specifici progetti e programmi in momenti successivi all approvazione del bilancio. Gli incarichi indicati nell elenco dovranno riferirsi a tutti i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall oggetto e dalla tipologia della prestazione. 2. Ogni Responsabile verifica la congruenza dell incarico con il fabbisogno dell amministrazione come individuato nei documenti di programmazione di cui all articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità. 3. Il medesimo Responsabile verifica l impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l amministrazione tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita del presente regolamento. 4. In relazione agli elementi individuati, come indicato nei precedenti commi, il Responsabile competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. 5. Il limite massimo della spesa annua per incarichi, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione. Art. 6 Individuazione delle professionalità 1. Il Responsabile competente all affidamento dell incarico predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: a) definizione circostanziata dell oggetto dell incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all attività amministrativa dell ente; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) durata dell incarico; d) luogo dell incarico e modalità di realizzazione del medesimo; e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione; f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento; g) obiettivo od obiettivi da conseguirsi; h) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'ente; i) rapporti con i Responsabili e con gli organi dell'ente; j) rapporto finale di attività certificato dal Responsabile che ha conferito l incarico. 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 3

3. In ogni caso per l ammissione alla selezione per il conferimento dell incarico occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell Unione europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) non essere sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ovvero l iscrizione in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Art. 7 Procedura comparativa 1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa. 2. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Responsabile competente. 3. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante: pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni; pubblicazione sul sito Web dell'ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'albo pretorio; 4. Il Responsabile competente procede alla valutazione dei curricula presentati, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati, secondo quanto stabilito nell avviso di selezione. 5. Ogni singolo candidato viene valutato secondo le indicazioni dell avviso, avuto riguardo alla congruenza con le esigenze e finalità istituzionali che s intendono perseguire con l incarico. Art. 8 Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva 1. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, da parte del Responsabile competente, nei seguenti casi: a) esito negativo della precedente procedura compartiva per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei; b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso; c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l incarico originario; d) nel caso in cui siano motivate dal Responsabile competente situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa. Art. 9 Durata del contratto e determinazione del compenso 1. Il Responsabile può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 2. Il Responsabile competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività, dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori 4

di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dall amministrazione. 3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell attività oggetto dell incarico. Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico. Controlli 1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 4. Il Responsabile competente verifica l assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati. 5. Gli affidamenti d incarichi di cui all art. 2, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento sono comunicati preventivamente all organo di revisione. 6. Gli incarichi di cui al comma precedente, d importo superiore a 5.000,00, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l esercizio del controllo successivo sulla gestione, contestualmente alla trasmissione del referto sul controllo di gestione. Art. 11 Pubblicità ed efficacia 1. Dell esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al all art. 7, comma 3. 2. L efficacia dei contratti decorre dalla data di pubblicazione del nominativo, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del responsabile che ha proceduto a tale adempimento. 3. La pubblicità, che dovrà riferirsi a qualsiasi tipologia di incarico, è posta in essere con riferimento a quanto previsto dai commi 18 e 54 dell articolo 3 della Legge Finanziaria 2008, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 12 Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'ente: lavoro subordinato 1. II ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti. Art. 13 Violazioni al presente Regolamento 1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il comportamento non dia origine a responsabilità più gravi, costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del responsabile che ha proceduto all'assunzione dei relativi atti. 5

Art. 15 Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli atti regolamentari dell'ente, compresi i criteri generali sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché alla legislazione vigente. 6