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Regolamento disciplinante le modalità per l attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ricercatori di ruolo dell'università degli Studi di Foggia, ai sensi dell art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (emanato con D.R. n. 521 2017, prot. n. 12260 I/3 del 06.05.2017) I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l esigenza di semplicità dello stesso. Art. 1 Oggetto e finalità 1) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell art. 6, l. n. 240/2010 e s.m.i., le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'università degli Studi di Foggia, ai fini dell attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all art. 8, l. n. 240/2010 e s.m.i., anche per sostenere il miglioramento della performance dell Ateneo. 2) Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore a tempo indeterminato; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio. 3) L esito della valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale, ai sensi dell art. 6, commi 7 e 14, l. n. 240/2010, può essere positiva ovvero negativa, secondo quanto stabilito all art. 5 del presente regolamento. 4) Ai sensi del presente regolamento, per professori e ricercatori si intendono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e per scatto si intende lo scatto triennale. Art. 2 Le modalità di attuazione del processo di valutazione individuale 1) La valutazione è quadrimestrale. 2) I professori e ricercatori interessati alla valutazione sono quelli che nel quadrimestre precedente abbiano maturato i tre anni di anzianità utili per la richiesta di attribuzione dello scatto. 3) L'avvio della procedura e l elenco dei soggetti interessati alla valutazione sono definiti con decreto del Rettore pubblicato sul sito di Ateneo entro il 10 1

dicembre dell anno precedente a quello in cui si svolge la valutazione quadrimestrale. La partecipazione alla valutazione è subordinata all'apposita richiesta formulata dall interessato e l attribuzione dello scatto è subordinata all esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dell interessato. Art. 3 La domanda di partecipazione 1) I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda, secondo l'apposito modulo indicato nell'avviso, con cui si dà avvio alla procedura, pubblicato sul sito web di Ateneo. Le domande, con pena di esclusione, devono essere improrogabilmente presentate entro l'ultimo giorno del primo mese del quadrimestre in cui si svolge la valutazione (31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre). Ai sensi dell'art. 6, comma 14, l. n. 240/2010 e s.m.i., la domanda deve essere corredata dalla relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti a quello di maturazione della nuova classe stipendiale (d'ora in poi relazione) e redatta secondo lo schema indicato nell'avviso. Le informazioni riportate nella relazione devono essere rilasciate ai sensi dell art. 26, l. n. 15/1998, in caso di false dichiarazioni. 2) Per la valutazione dell impegno didattico e gestionale vengono considerate le attività espletate nel triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. 3) Per la valutazione dell'impegno nell'attività di ricerca si considerano esclusivamente i prodotti presenti nell'archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (IRIS) e pubblicati nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Art. 4 Commissione di valutazione 1) La Commissione di valutazione (d ora in poi Commissione) è nominata annualmente dal Rettore, su proposta del Senato accademico, ed è composta da due professori (di I e II fascia) a tempo pieno e da un ricercatore a tempo indeterminato e a tempo pieno scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto nell anno di mandato della Commissione, rispettando, ove possibile, il criterio della rotazione. 2

2) Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso né rimborso spesa. 3) La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti anche per via telematica. 4) La Commissione effettua la valutazione riservandosi la facoltà di effettuare verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nella domanda e nella relazione. Le eventuali verifiche verranno effettuate, per l'attività didattica, acquisendo, dai Dipartimenti, le validazioni delle attestazioni relative all assolvimento dell impegno didattico; per l attività di ricerca, acquisendo, dal Settore Ricerca, le validazioni delle attestazioni relative alle pubblicazioni presenti su IRIS; per le attività gestionali, acquisendo dall Amministrazione e/o dai Dipartimenti le validazioni delle attestazioni relative all impegno gestionale. 5) Al termine dei lavori, la Commissione redige apposito verbale dando atto della valutazione positiva o negativa effettuata ai sensi dell art. 5. 6) I lavori della commissione devono improrogabilmente concludersi entro la fine del quadrimestre di valutazione. 7) Il verbale, a cura del Presidente, viene trasmesso al responsabile del procedimento dell Amministrazione che, entro 15 giorni, invia la relativa documentazione al Rettore per l approvazione con decreto. Art. 5 Criteri di valutazione 1) Sono oggetto di valutazione, ai fini dell attribuzione dello scatto, l attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte. 2) La Commissione accerta la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale e valuta la sussistenza dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale sulla base dei criteri di cui ai successi commi 3, 4 e 5. 3) Con riferimento all'attività didattica, la valutazione individuale ha esito positivo a seguito di autocertificazione da parte dei professori e dei ricercatori di aver svolto i compiti didattici affidati, a meno che i medesimi, in esito alla somministrazione dei questionari di valutazione degli studenti, in tutti i tre anni oggetto di valutazione, abbiano ottenuto una valutazione media inferiore al valore di 2,5 riferita alle domande attinenti alla didattica contrassegnate con i numeri da 2 a 13 nel questionario attualmente in uso; in merito a quest ultimo 3

aspetto, nel caso in cui il docente interessato abbia tenuto più corsi di insegnamento, occorrerà, in primo luogo, calcolare la valutazione media relativa a ciascun insegnamento e, successivamente, determinare il risultato finale quale valore medio delle singole valutazioni calcolate. 4) Con riferimento all'attività di ricerca, la valutazione individuale ha esito positivo qualora il professore o il ricercatore abbiano almeno 2 pubblicazioni scientifiche nel triennio solare di valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute valide ai fini dell'ultima VQR, secondo i criteri pubblicati dai relativi GEV. Nel caso in cui la pubblicazione sia dovuta a più autori dell'ateneo, la stessa potrà essere utilizzata per la presente valutazione da tutti gli autori purché le parti attribuite a ciascuno di essi siano chiaramente individuabili. 5) Con riferimento alle attività gestionali, la valutazione individuale ha esito positivo qualora il professore o il ricercatore abbia partecipato nel triennio di riferimento alle adunanze dei Consigli di Dipartimento con una percentuale di presenza annuale non inferiore al 80% comprese le assenze giustificate. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore, Senatore accademico, Consigliere d'amministrazione, Delegato del Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, coordinatore di corso di studio e direttore di scuola di specializzazione. 6) La valutazione è positiva se sono soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5. 7) In caso di congedo di maternità o paternità di cui al d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i., il periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio. 8) Negli altri casi di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, nel periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale si considera solo quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. 9) In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi. 10) Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa di cui ai commi 8 e 9, superiore rispettivamente a 24 e 12 mesi, maturano il triennio utile all attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio rispettivamente di 12 e 24 mesi. 4

11) I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 3 riguarderà esclusivamente l attività di ricerca. 12) Per i periodi dedicati ad esclusive attività di ricerca, ai sensi dell art. 17 del D.P.R. 382/80, la relazione di cui al precedente articolo 3 riguarderà esclusivamente l attività di ricerca e gestionale. 13) Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 7, 8 e 9, i prodotti validi ai fini della valutazione di attività di ricerca sono ridotti a 1. Art. 6 Valutazione negativa 1) In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata nell'anno successivo non prima di un anno dalla data di presentazione della precedente richiesta. In tal caso la valutazione sarà riferita al triennio precedente la presentazione della nuova richiesta. 2) Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma annua corrispondente è conferita al fondo di Ateneo per le premialità dei professori e ricercatori di cui all'art. 9, l. n. 240/2010 e s.m.i. Art. 7 Approvazione degli atti e comunicazione dell esito della valutazione 1) Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e dispone la conseguente attribuzione degli scatti stipendiali. 2) Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo insieme all elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Art. 8 Reclami 1) Ferma restando l impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione degli atti, è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della valutazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi. 5

Art. 9 Norme transitorie e finali 1) In sede di prima applicazione del presente regolamento, le disposizioni qui contenute sono rivolte: a) ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, l. n. 240/2010 e s.m.i., al compimento del primo triennio di effettivo servizio; b) ai professori ed ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente. 2) Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore. 3) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel sito di Ateneo. 4) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia. 6