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Provincia di Oristano Via E. d Arborea, 5-09070 San Vero Milis Tel 0783-460110 C.F. \ p. I.V.A. 00068380955 Fax 0783-460130 Prot. N. 3.800 DEL 05.04.2012 lì 04.04.2012 AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO-FIDUCIARIO ANNO 2012 - AI SENSI DEL D.Lgs 163/2006 - Art. 125, PER IMPORTI FINO A 200.000,00. In esecuzione della determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio dell Ufficio Tecnico n. 111 del 03.04.2012 si rende noto quanto segue: Visto l art.125 del D.lgs.163/2006 relativo a lavori, servizi e forniture in economia ; Visto in particolare il comma 1 del citato art.125 che alla lett. b) prevede l acquisizione in economia dei lavori mediante procedura di cottimo fiduciario; Visto il comma 4 che prevede che il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi ; Visto il comma 5 che prevede che i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 ; Visto il comma 6 il quale prevede che i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. Visto il comma 8 il quale prevede che per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante ; AVVISO Cottimo Fiduciario.Doc

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell albo delle imprese di fiducia per l affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario per l anno 2012, ai sensi dell art.125 del D.lgs. 163/2006; Visto l art.90 del D.P.R. 207/2010 che fissa i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro; In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio dell Ufficio Tecnico n. 111 del 03.04.2012. SI RENDE NOTO ART. 1 Che questa Amministrazione deve costituire, per l anno 2012, l Albo delle imprese di fiducia di questo Comune per l affidamento di opere o lavori mediante cottimo- fiduciario ai sensi 125 del D.P.R.163/2006 codice dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. L Albo è utilizzato per l espletamento di gare informali di cottimo per l esecuzione di opere o lavori fino a 200.000,00 e per le categorie appresso indicate: 1 Lavori edili - OG1; 2 Lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela - OG2; 3 Lavori di strade ed opere d arte stradali - OG3; 4 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - OG6; 5 Lavori di esecuzione di impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua - OG10; 6 Lavori di esecuzione di impianti tecnologici - OG11; 7 Lavori di opere a verde ed arredo urbano - OS24; ART. 2 Fermo restando quanto previsto dall art.38 del D. lgs. 163/2006 in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 200.000,00 euro e possono richiedere l iscrizione all Albo delle imprese di fiducia per l affidamento dei lavori mediante cottimo-fiduciario per l anno 2012 qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 1) Per appalti di importo superiore ad Euro 150.000,00 fino ad Euro 200.000,00 le imprese in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici (SOA); 2) Per appalti di importo inferiore e fino ad Euro 150.000,00 le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dall art.90 del D.P.R. 207/2010 e specificatamente: a) - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso e non inferiore all importo del contratto da stipulare ; b) - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori 2/7

così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) - adeguata attrezzatura tecnica. Si precisa che: Nel caso di imprese già in possesso dell attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta, per i lavori di importo inferiore a 150.000,00, ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. ART. 3 1 - Per ottenere l iscrizione all Albo, le imprese interessate devono presentare apposita istanza diretta al Sindaco del Comune di San Vero Milis via Eleonora n. 5. L istanza, in plico sigillato e con l indicazione del mittente e della seguente dicitura: Richiesta inserimento Albo per il cottimo-fiduciario anno 2012, deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 02.05.2012; Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute prima della pubblicazione ed oltre il termine stabilito dal presente avviso. L istanza deve documentazioni: essere corredata, pena esclusione, dalle seguenti dichiarazioni e A) - Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m. e i., sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g) h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed int., comunque vigenti alla data di pubblicazione del presente Bando. B) - Dichiarazione sulla regolarità contributiva ovvero il D.U.R.C. e indicare i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile; C) - Dichiarazione, in caso di ditta non in possesso di attestato SOA, di essere in possesso dei requisiti di cui all art.90 del D.P.R. 207/2010, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, per le categorie indicate all art.1 del presente avviso di cui si chiede l iscrizione. D) - Dichiarazione o Certificato di attestazione di qualificazione S.O.A. E) - Dichiarazione o Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. -Ufficio Registro Imprese -, contenente l'indicazione delle attività specifiche dell'impresa di data non anteriore a mesi sei. F) - Dichiarazione o Certificato del casellario giudiziale degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici; G) - Dichiarazione o Certificato dei carichi pendenti degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici. H) - Dichiarazione o Certificati di esecuzione lavori di cui all art.83, comma 4 del D.P.R. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti alle categorie di cui all art.1 del presente avviso di cui si chiede l iscrizione. I) - Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell art.38 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale o in copia fotostatica conforme all originale. 3/7

2 - Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 Dicembre di ogni anno. 3 - Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, fatta salva la documentazione richiesta, a pena d esclusione, all art. 3 lettera D, E,F,G,H e I del presente avviso. Resta ferma la facoltà del Comune di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto. ART. 4 1 - L'iscrizione all'albo ha effetto permanente. 2 - Ogni impresa ha l'obbligo, pena sospensione dall Albo, di comunicare tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione, entro trenta giorni dall avvenuta variazione. 3 - Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine, le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all articolo precedente. ART. 5 1 - L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi: a) - sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; b) - siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni; c) - siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori; d) - sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante; e) - sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori; f) - siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; g) - sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4. 2 - Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio. 4/7

3 - Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione. 4 - Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. ART. 6 1 - In armonia con il disposto di cui all'art. 38 del Decreto Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l esclusione ha durata di un anno decorrente dall accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 5/7

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l iscrizione nel casellario informatico di cui all articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l affidamento; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all Autorità di cui all articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell Osservatorio; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 2 Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale. 6/7

3 Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente. L iscrizione all Albo delle imprese richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal citato regolamento e che hanno fatto pervenire istanza nei modi e nei tempi previsti dal presente bando, sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale, che sarà pubblicato all Albo pretorio per 15 gg. Eventuali osservazioni al predetto Albo potranno essere prodotte entro tale termine e su di esse si pronuncerà il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.. Il presente avviso sarà pubblicato all Albo Pretorio del Comune di San Vero Milis e sul sito Internet www.comune.sanveromilis.or.it San Vero Milis lì, 04.04.2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (f.to Geom. Vincenzo Caria) 7/7