COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Documenti analoghi
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 31 luglio 2009 (OR. en) 12543/09 RECH 242 ASIE 68 PROPOSTA

12659/17 DT/ff DGC 2A. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 10 ottobre 2017 (OR. en) 12659/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0184 (NLE)

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 dicembre 2017 (OR. en)

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 marzo 2016 (OR. en)

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 marzo 2009 (OR. en) 7522/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 391 final ANNEX 1.

Contratto quadro relativo alla valutazione, all'analisi e allo sviluppo della politica dell'ue in materia di risorse idriche

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 ottobre 2007 (OR. en) 13444/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0155 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

11692/14 KPE/lmm DGB 3

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

12385/17 DT/ff DGD 1. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en) 12385/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0180 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 novembre 2013 (OR. en) 15885/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0379 (NLE) STAT 33 FIN 716 PROPOSTA

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 dicembre 2007 (21.12) (OR. en) 16617/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0173 (CNS)

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull olio d oliva e le olive da tavola

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Indirizzo principale:

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 402 final ANNEX 1.

Appalto di servizi relativo al sostegno alla piattaforma europea per la lotta al lavoro sommerso

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 222. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 3 settembre 2018.

LEGGE 14 gennaio 2011, n. 2

Protocollo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

Accordo. Testo originale

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

15781/17 DT/ff DGC 2B. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 febbraio 2018 (OR. en) 15781/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0032 (NLE)

15383/17 LA-RM/gma DGC 1A

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 marzo 2008 (OR. en) 15223/07 CSC 34 PESC 1362 JAI 589

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 maggio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 658 final.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 28 settembre /10 Fascicolo interistituzionale: 2010/0227 (NLE) VISA 218 AMLAT 102

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

9374/16 zam/via/tar/s 1 DG C 1

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di corriere «Epinet» II 2017/S Bando di gara. Servizi

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Comunicazioni e informazioni

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. / DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

Accordo di cooperazione

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Accordo. all accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 9 dicembre 2011 (OR. en) 16816/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0321 (NLE)

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO

Accordo. 1 GU L 327 del , pag GU L 327 del , pag

DECISIONE N. 848/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Italienisch (Normativer Teil) 1 von 23

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. PIÙ BENEFICIARI TITOLO DEL PROGETTO [ACRONIMO] (Indicare il MECCANISMO DI FINANZIAMENTO/l'AZIONE)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

ALLEGATI. che accompagnano la. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Transcript:

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 12.11.2008 COM(2008) 728 definitivo 2008/0209 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (presentata dalla Commissione) IT IT

RELAZIONE 1. L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa è stato firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000. L'articolo 12, lettera b), dell'accordo dispone quanto segue: "Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni". 2. Con decisione CE/798/2003 del 5 giugno 2003, il Consiglio ha concluso il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. In occasione della riunione del comitato misto S&T CE-Russia del 28 giugno 2007, entrambe le parti hanno espresso la loro disponibilità a rinnovare l'accordo. Inoltre, alla riunione del consiglio di partenariato permanente UE-Russia del 26 maggio 2008 entrambe le parti hanno convenuto di prendere le misure necessarie in vista del rinnovo dell'accordo. 3. Il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni sarebbe nell'interesse di entrambe le parti in modo da mantenere la continuità delle relazioni scientifiche e tecnologiche tra la Russia e la Comunità europea. 4. Dato che, sotto il profilo del contenuto, l'accordo rinnovato sarà identico all'accordo in corso, che scade il 20 febbraio 2009, non sarebbe di nessuna utilità applicare le procedure ordinarie di rinnovo (articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE). Tenuto conto dei vantaggi che entrambe le parti trarrebbero da un rinnovo in tempi rapidi dell'accordo, si propone di adottare una "procedura a fase unica" (un'unica procedura e un unico atto relativo alla firma e alla conclusione). L'accordo rinnovato sarà menzionato nel nuovo accordo UE-Russia i cui i negoziati sono stati avviati nel corso del vertice UE Russia a Chanty-Mansijsk il 27 giugno 2008. 5. Entrambe le parti dell'accordo sono desiderose di garantire la continuità delle cooperazioni in corso (in particolare rispetto a quelle attività che possono essere svolte con i paesi terzi solo sulla base di un accordo di cooperazione). 6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio: ad approvare, per conto della Comunità, previa consultazione del Parlamento europeo, la conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa; ad autorizzare il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprime il consenso della Comunità ad esserne vincolata. IT 2 IT

2008/0209 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Parlamento europeo 2, considerando quanto segue: (1) Con la decisione del 16 novembre 2000 3, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (in seguito denominata "la Russia"). (2) L'articolo 12, lettera b), dell'accordo dispone quanto segue: "Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni". (3) Nel corso della riunione del comitato misto S&T CE-Russia svoltasi a Bruxelles il 28 giugno 2007, le due parti hanno espresso il loro consenso circa il rinnovo dell'accordo summenzionato per ulteriori cinque anni. Le parti considerano che un rapido rinnovo di tale accordo sarebbe nell'interesse reciproco. Inoltre, alla riunione del consiglio di partenariato permanente UE-Russia del 26 maggio 2008 entrambe le parti hanno convenuto di prendere le misure necessarie in vista del rinnovo dell'accordo. (4) Il contenuto dell'accordo rinnovato sarà identico al contenuto dell'accordo che scade il 20 febbraio 2009. (5) È necessario approvare, a nome della Comunità, l'accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, 1 2 3 GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU L 299 del 28.11.2000, pag. 14. IT 3 IT

DECIDE: Articolo 1 L'accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprimere il consenso della Comunità ad esserne vincolata. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente IT 4 IT

ALLEGATO ACCORDO che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa LA COMUNITÀ EUROPEA, (in appresso denominata "la Comunità"), da una parte e IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, dall'altra parte, in appresso denominati "le parti", CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale; CONSIDERANDO che la Comunità e la Federazione russa stanno attualmente svolgendo attività di ricerca e tecnologiche in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità; TENENDO CONTO dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che è stato firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000 e che scade il 20 febbraio 2009; DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in campo scientifico e tecnologico nel quadro ufficiale stabilito da suddetto accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, che è stato firmato a Bruxelles il 16 novembre 2000 e che scade il 20 febbraio 2009, è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni. Articolo 2 Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 3 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. IT 5 IT

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Indicare la politica dell'ue e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Strategia e coordinamento politico in particolare delle direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN. 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: I costi connessi all'attuazione dell'accordo (workshop, seminari, riunioni ecc.) verranno addebitati alle linee amministrative dei programmi specifici del programma quadro della Comunità europea (xx.01.05.03). 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: Periodo di cinque anni, rinnovabile mediante accordo reciproco tra le parti come previsto all'articolo 12 dell'accordo. 3.3. Caratteristiche di bilancio Linea di bilancio Natura della spesa Nuova Partecipazione efta Partecipazione di paesi candidati Rubrica delle prospettive finanziarie 08.01.05.03 Spese non obblig. SND 4 NO SÌ SÌ NO [1A] 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Tipo di spesa Spese operative 5 Mio EUR (al terzo decimale) Sezione n. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale Stanziamenti di impegno (SI) 8.1 a 0 0 Stanziamenti di pagamento (SP) b 0 0 4 5 Gli stanziamenti non dissociati sono indicati in seguito come "SND". Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. IT 6 IT

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento 6 Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) 8.2.4 c 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,550 IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO Stanziamenti di impegno a+ c 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,550 Stanziamenti di pagamento b+ 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,550 c Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento 7 Risorse umane e spese connesse (SND) Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) 8.2.5 d 8.2.6 e totale indicativo dell'intervento TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane a+c+d+e b+c+d+e 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,550 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,550 Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento Anno N+1 N+2 N+3 N+4 Anno N + 5 e segg. Totale f TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento a+c +d+ e+f 6 7 Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx. Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. IT 7 IT

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale 8 (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al primo decimale) Linea bilancio di Entrate Prima dell'azione [Anno n-1] [Ann o n] Situazione a seguito dell'azione N+1 N+2 N+3 N+4 [n+59 ] a) Entrate in valore assoluto b) Variazione delle entrate 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale risorse umane 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine La presente decisione consentirà a entrambe le parti di portare avanti, promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Il presente accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, della reciproca possibilità di svolgere attività di cooperazione quali bandi comuni o coordinati per progetti comuni, di accesso ai rispettivi programmi ed attività attinenti all'accordo, dell'effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La proposta prevede anche missioni di esperti e di funzionari dell'ue e l'organizzazione di laboratori, seminari e riunioni nella Comunità europea e nella Federazione russa. Le attività di 8 9 Punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale. Se necessario occorre aggiungere colonne supplementari, ad esempio se l'azione dura più di sei anni. IT 8 IT

cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia nell'ambito di quest'accordo integrano e sostengono altre attività della Comunità relative alla Federazione russa. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori La presente decisione dovrebbe consentire sia alla Federazione russa quanto alla Comunità europea di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti mediante i loro programmi di ricerca specifici. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell'industria e dei cittadini. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Gestione centralizzata x Diretta da parte della Commissione Indiretta, con delega a: agenzie esecutive organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico Gestione concorrente o decentrata ٱ con Stati membri ٱ con paesi terzi Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo I servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni condotte nel quadro dell'accordo di cooperazione, che sarà a sua volta oggetto di una valutazione regolare congiunta da parte della Comunità e della Russia. Questa valutazione include: a) Indicatori di efficacia numero di missioni e riunioni; numero dei diversi campi delle attività di cooperazione. b) Raccolta di informazioni: Basata sulle informazioni provenienti dai programmi specifici del programma quadro e sulle informazioni fornite dalla Federazione russa al comitato misto previsto dall'accordo. c) La Commissione valuterà le azioni coperte da tale partecipazione prima della fine del quinquennio di attuazione. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante La Commissione valuterà le azioni contemplate dall'accordo di cooperazione prima della fine del quinquennio di attuazione. IT 9 IT

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Per la Comunità, la decisione di rinnovare l'accordo si basa sulla riunione del consiglio di partenariato permanente UE-Russia del 26 maggio 2008. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Le parti valuteranno annualmente l'applicazione dell'accordo nelle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 6. Il rinnovo dell'accordo avverrà per accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni. 7. MISURE ANTIFRODE Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività. Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. La Comunità sceglie liberamente questi ultimi, curando di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere segnalati dalla parte oggetto dell'audit. Nello svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità europee e, qualora dovessero emergere irregolarità, l'adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate. Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti n. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99. In particolare, i contratti devono prevedere i seguenti punti: l'introduzione di clausole contrattuali specifiche volte a tutelare gli interessi finanziari della CE attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti; lo svolgimento di controlli amministrativi nell'ambito delle misure antifrode, conformemente ai regolamenti (CE) nn. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999; l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità dolose o colpose nell'attuazione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, con un meccanismo di "lista nera"; una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l'esecuzione forzata di eventuali provvedimenti di recupero, ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE. Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un audit interno e un programma di controllo concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; un audit interno sarà realizzato dall'unità "Audit interno" della DG Ricerca e ispezioni in loco condotte dalla Corte dei Conti dell'unione europea. IT 10 IT

8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) Tipo di risultato medio N. Di risultati Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 Anno n + 5 e segg. Totale totale N. Di risultati totale N. Di risultati totale N. Di risultati totale N. Di risultati totale N. Di risultati totale N. Di risultati totale OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 10 Azione 1.. Risultato 1 Risultato 2 Azione 2.. Risultato 1 Totale parziale obiettivo 1 OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 Azione 1.. Risultato 1 Totale parziale obiettivo 2 OBIETTIVO OPERATIVO N. Totale parziale obiettivo n COSTO TOTALE 10 Come indicato al punto 5.3. IT 11 IT

8.2. Spese amministrative 8.2.1. Numero e tipo di risorse umane tipo di posto Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/etp) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Funzionari o agenti temporanei 11 (XX 01 01) A*/AD B*, C*/AST Personale finanziato 12 con l'art. XX 01 02 Altro personale 13 finanziato con l'art. XX 01 04/05 TOTALE 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione La gestione dell'accordo comporterà missioni e la partecipazione a riunioni da parte di esperti e funzionari dell'ue e della Russia. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) x Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/progetto preliminare di bilancio) per l'anno n Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL E 1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi 11 12 13 Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento. IT 12 IT

i relativi costi di personale) Agenzie esecutive 14 Altra assistenza tecnica e amministrativa 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,660 - intra muros - extra muros Totale assistenza tecnica e amministrativa 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,660 Per l'organizzazione di workshop, conferenze e seminari intesi a promuovere lo scambio di informazioni e migliorare la cooperazione scientifica tra la Russia e la CE. 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) Calcolo Funzionari e agenti temporanei Importo indicato sulla base del costo annuo di un funzionario (tutte le categorie), ad esempio: Calcolo Personale finanziato con l'art. XX 01 02 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE 14 Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. IT 13 IT

XX 01 02 11 01 Missioni XX 01 02 11 02 Riunioni e conferenze XX 01 02 11 03 Comitati 15 XX 01 02 11 04 Studi e consulenze XX 01 02 11 05 Sistemi di informazione 2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) Calcolo Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento 15 Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene. IT 14 IT