Camera Penale Franco Bricola di Bologna



Documenti analoghi
Regolamento delle Scuole UCPI

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)

Il Consiglio, premesso - che l Avvocatura italiana è chiamata ad una maggiore e quanto mai sensibile cura della propria competenza, professionalità e

che con Decreto Rettorale n.2103 del 06/11/2006 questo Ateneo ha adottato il proprio Regolamento per l istituzione e l attivazione dei corsi di Master

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA. Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2

REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1

REGOLAMENTO INDICE. Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2. Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2

Regolamento Formazione Permanente integrazione ************* Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Teramo. delibera

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

Comune di Nuoro DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. Settore AA.GG. e Personale. Ufficio Formazione

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172

REGOLAMENTO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PIERO PICCATTI ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO (Modificato con Delibera del CF n.34 del 07/06/2014)

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE Classe 31 Scienze giuridiche

\ Emanato con D.R. n Prot. n del Modificato con D.R. n Prot. n del REGOLAMENTO MASTER

DIPLOMA ACCADEMICO SPERIMENTALE DI II LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

REGOLAMENTO MASTER UNIVERSITARI UNIVERSITAS MERCATORUM. Art. 1 Principi generali e scopo del Regolamento

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Salute e sicurezza sul lavoro per il volontariato di protezione civile la formazione gli standard minimi il collegamento con l elenco territoriale

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

CONVENZIONE TRA. - A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati, con sede in Roma, via

Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista

ACCORDO TRA L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PESARO URBINO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

"Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

È adottato e posto n vigore Il seguente

Regolamento Generale della Commissione Ricerca

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1

CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

Regolamento Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte il 16 luglio 2007

IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE. Regolamento. del gruppo di lavoro sull handicap. Regolamento GLHI. Ai sensi dell art. 15 c.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

Scuola di Lettere e Beni culturali

Regolamento di attuazione del Regolamento uniforme della formazione continua Unione Triveneta

in collaborazione con PROGETTO

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo che riconoscono alla scuola

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

Accordo tra l Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia e l Università degli Studi di Brescia

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA ART. 1

PASSAGGI DI CORSO E RICONOSCIMENTO CREDITI

Rev.1 del 30 maggio Il modello organizzativo

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

. IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria

Protocollo D Intesa. Tra. L Ufficio Scolastico Regionale Per L Umbria. Il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014


STATUTO << ART. 1 ART. 2

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

ACCORDO. tra L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE e L UNIVERSITA DEL SALENTO FACOLTA DI ECONOMIA

FAQ - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. Tutte le risposte alle domande più frequenti

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

CONAF Consiglio dell Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Transcript:

Camera Penale Franco Bricola di Bologna In data 22 luglio 2010 si riunisce il Consiglio Direttivo della Camera Penale Franco Bricola di Bologna. Sono presenti gli avvocati Elisabetta d Errico, Gianluca Malavasi, Antonella Rimondi, Giovanni Sacchi Morsiani, Maria Grazia Tufariello, Alessandro Valenti. Con riferimento all art. 3 del Regolamento Scuole U.C.P.I. approvato dalla Giunta in data 8 febbraio 2010, il Consiglio Direttivo della Camera Penale Franco Bricola di Bologna delibera di istituire la Scuola territoriale della Camera Penale Franco Bricola di Bologna e di approvare il Regolamento che si allega alla presente delibera così da farne parte integrante delibera altresì con l astensione per ragioni personali dell Avv. Alessandro Valenti, di nominare in qualità di Responsabile della Scuola territoriale della Camera Penale Franco Bricola di Bologna l Avv. Alessandro Valenti delibera infine con l astensione per ragioni personali degli avvocati Maria Grazia Tufariello e Alessandro Valenti, di nominare quali componenti il Comitato di Gestione gli avvocati Ferdinando di Francia, Donatella Ianelli, Angelo Loreto, Maurizio Merlini, Giovanni Trombini e Maria Grazia Tufariello. La presente delibera verrà inviata alla Giunta UCPI per la ratifica. Il Segretario Avv. Antonella Rimondi Il Presidente Elisabetta d Errico

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA TERRITORIALE DELL UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE ISTITUITA DALLA CAMERA PENALE FRANCO BRICOLA DI BOLOGNA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Costituzione 1. La Camera Penale Franco Bricola istituisce la Scuola territoriale in conformità all art. 3 del Regolamento delle Scuole UCPI approvato dalla Giunta dell Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010. Art. 2 Oggetto 1. L attività di formazione e di qualificazione professionale dell avvocato penalista viene organizzata e gestita dalla Scuola territoriale istituita dalla Camera Penale di Bologna in conformità del presente regolamento e delle disposizioni disciplinanti le Scuole territoriali contenute nel Regolamento delle Scuole UCPI approvato dalla Giunta dell Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010 e successive modificazioni. 2. La Camera Penale di Bologna svolge la propria attività di formazione e qualificazione professionale mediante l istituita Scuola territoriale, salvo deroghe approvate dalla Giunta dell UCPI secondo quanto previsto dall art. 3, comma 1 del Regolamento delle Scuole UCPI. Art. 3 Sede 1. La Scuola territoriale ha sede presso la Camera Penale Franco Bricola di Bologna. Per lo svolgimento dell attività di formazione prevista dal presente regolamento potranno essere utilizzati idonei spazi esterni, anche stipulando accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati. Art. 4 - Finalità 1. La finalità perseguita dalla Scuola territoriale è di assicurare elevati standard di formazione e di aggiornamento professionale in armonia con le disposizioni dei Regolamenti nazionali dell Unione Camere Penali Italiane in materia di formazione professionale e specializzazione forense. 2. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra magistrati ed esperti.

3. La Scuola territoriale non ha scopo di lucro. 4. Ai partecipanti ai corsi ed agli altri eventi formativi può essere richiesto solo un concorso nelle spese di gestione. TITOLO II ATTIVITA DI FORMAZIONE Art. 5 Formazione e qualificazione professionale 1. La Scuola territoriale organizza: 1. attività dirette alla formazione e all aggiornamento professionale dell avvocato e del praticante avvocato; 2. corsi di base per l esercizio dell attività di difesa nel processo penale; 3. corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l esame di abilitazione all esercizio della professione di avvocato; 4. eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista secondo quanto previsto dall art. 20 del Regolamento Scuole UCPI 5. ulteriori attività formative specificamente approvate dalla Giunta dell UCPI. Art. 6 Corsi di preparazione all esame di avvocato La Scuola territoriale può organizzare, anche di concerto con le istituzioni e le associazioni forensi, un Corso per l accesso all esame di avvocato. Essa può, inoltre, organizzare e gestire - nell ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi - lezioni concernenti la formazione penalistica. Art. 7 - La formazione penalistica di base 1. La Scuola territoriale impartisce la formazione penalistica di base mediante l organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio un adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l esercizio della funzione difensiva penale. 2. Il Corso prevede un minimo di sessanta ore di lezione, da svolgersi annualmente nell'arco di almeno sedici settimane, comprese tra il primo ottobre ed il 30 giugno successivo; esso ha per oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale, il diritto penitenziario e la deontologia forense. Possono, inoltre, essere previste lezioni concernenti la balistica, la medicina legale, l informatica forense, la contabilità e altre materie

ausiliarie utili alla formazione pratica dell avvocato penalista. Particolare attenzione viene riservata alla strategia difensiva. 3. Il programma del Corso è articolato seguendo i modelli minimi uniformi adottati dalla Giunta dell Unione Camere Penali Italiane su proposta del Comitato Scientifico della Scuola nazionale di formazione specialistica dell avvocato penalista. 4. In attesa della adozione dei modelli minimi uniformi sopra indicati al comma 4, il programma del Corso rispetterà le indicazioni dettate, con riferimento al corso di deontologia e tecnica del penalista, dal Piano Programmatico Nazionale per la formazione continua approvato dalla Giunta U.C.P.I. il 28 gennaio 2008. 5. La Scuola territoriale adotta specifici meccanismi di controllo, rigorosi e agevolmente verificabili, della effettività della partecipazione alle singole lezioni. 6. All esito del Corso è effettuata una prova finale consistente in un colloquio da sostenere con il Responsabile della Scuola territoriale o con un suo delegato - coadiuvato da due componenti del Comitato di Gestione. Al colloquio finale sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l 80% delle lezioni previste dal programma. 7. La partecipazione alle lezioni dei Corsi previsti dal presente articolo può essere riconosciuta ai fini della attribuzione di crediti formativi per la formazione continua dell'avvocato a coloro che abbiano frequentato almeno l 80% delle lezioni previste dal programma, ancorché non abbiano sostenuto la prova finale. Art. 8 La formazione continua di base 1. La Scuola territoriale organizza attività di formazione continua di base mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione. 2. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità giuridica e professionale del settore penalistico, processualpenalistico e delle materie ausiliarie, devono presentare carattere teorico pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati.

3. La scuola territoriale prevede meccanismi di controllo, rigorosi e agevolmente verificabili, della effettività della partecipazione alle iniziative di formazione. 4. All esito della verifica della effettività della partecipazione all iniziativa di formazione, la Scuola territoriale rilascia l attestato di frequenza. Art. 9 La formazione continua specialistica 1. La Scuola territoriale può organizzare eventi per la formazione continua a carattere specialistico esclusivamente nelle forme, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli artt. 8, 9, 11 e 20 del Regolamento delle Scuole UCPI. TITOLO III - GESTIONE Art. 10 Organo di gestione 1. La Scuola territoriale è retta da un organo di gestione composto da un Responsabile ed un Comitato di gestione composto da sei membri, nominati dal Direttivo della Camera Penale di Bologna, i quali dovranno essere designati tra colleghi iscritti alla Camera Penale di Bologna di riconosciuta qualità professionale, tenuto conto anche di eventuali esperienza universitarie o comunque di insegnamento nelle materie giuridiche. 2. Su proposta del Presidente, il Direttivo della Camera Penale nomina il Responsabile della Scuola territoriale. 3. Il Responsabile della Scuola territoriale propone al Direttivo la nomina dei componenti il comitato di gestione, nel rispetto dei criteri sopra indicati. Il Direttivo, valutata e approvata la proposta, li nomina. 4. Il Responsabile della Scuola territoriale ed i membri del Comitato di gestione durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. 5. Il Responsabile della Scuola può in ogni momento proporre la revoca motivata di uno o più componenti del Comitato di gestione, e la relativa sostituzione. Il Direttivo, valutata ed approvata la proposta, nomina i nuovi componenti. 6. Il Direttivo può in ogni momento deliberare, motivandola, la revoca del Responsabile della Scuola e la nomina del nuovo Responsabile. Art. 11 Organizzazione dell attività di formazione

1. Il Comitato di gestione cura la programmazione e l organizzazione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali, della formazione penalistica di competenza della Scuola territoriale. 2. Il Comitato di gestione della Scuola si riunisce periodicamente secondo le indicazioni e le direttive del Responsabile, il quale cura l attribuzione ai singoli componenti delle competenze relative alle specifiche attività di organizzazione della didattica e della formazione previste dal regolamento delle Scuole UCPI. 3. Il responsabile del Comitato cura, personalmente o attraverso uno dei componenti all uopo delegato, il collegamento con il Direttivo a fini di informazione e di coordinamento. 4. Il Direttivo convoca periodicamente il Comitato o il Responsabile al fine di verificare la gestione della Scuola. Il Responsabile, a conclusione di ogni Corso, fornisce al Direttivo una relazione finale avente ad oggetto l attività di formazione svolta. 5. Il Responsabile della Scuola relaziona periodicamente alla Giunta riguardo all esito delle iniziative di formazione svolte. TITOLO IV RAPPORTI CON L UCPI Art. 12 L uniformità qualitativa della formazione 1. Al fine di assicurare l uniformità qualitativa dell attività di formazione svolta dalla Scuola territoriale e la coerenza con le indicazioni del Regolamento delle Scuole UCPI, il Responsabile delle Scuola territoriale invia alla Segreteria dell U.C.P.I. con congruo anticipo rispetto all inizio del corso e/o della diversa attività formativa - una relazione dettagliata dell attività organizzata. In tale relazione sono indicati: contenuti e metodo formativo, durata, nominativi e qualifiche dei relatori, strumenti previsti per il controllo della effettività e proficuità della partecipazione, modalità di rilascio degli attestati di frequenza, eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante. 2. La Scuola territoriale organizzatrice che intenda conseguire l'accreditamento dell attività formativa osserva le disposizioni contenute nell art. 8 del Regolamento delle Scuole UCPI, in particolare verificando la corrispondenza tra contenuto e metodo formativo e finalità del Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007. 3. Il Responsabile della Scuola territoriale relaziona periodicamente alla Giunta dell UCPI riguardo all esito delle iniziative di formazione svolte. 4. I Responsabili delle Scuole territoriali, periodicamente e in ogni caso almeno una volta all anno, a seguito di convocazione della Giunta dell UCPI,

si riuniscono per valutare i risultati dell attività formativa dalle medesime svolta e discutere le problematiche eventualmente insorte. Art. 13 Norma di coordinamento 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni e i criteri di cui al Regolamento delle Scuole Unione Camere Penali Italiane approvato dalla Giunta dell Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010, successive modificazioni e atti applicativi.