REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



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REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29.04.2010

INDICE CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1: Oggetto del regolamento Articolo 2: Classificazione del Comune Articolo 3: Divisione del territorio in categorie e maggiorazione Articolo 4: Maggiorazione stagionale Articolo 5: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni Articolo 6: Tariffe e maggiorazioni Articolo 7: Funzionario responsabile CAPO II: IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI Articolo 8: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari Articolo 9: Piano generale degli impianti Articolo 10: Impianti privati per affissioni dirette Articolo 11: Anticipata rimozione Articolo 12: Divieti e limitazioni Articolo 13: Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti Articolo 14: Materiale pubblicitario abusivo Articolo 15: Pubblicità effettuata su spazi comunali Articolo 16: Spazi privati per le affissioni CAPO III: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Articolo 17: Norma di rinvio Articolo 18: Presupposti per l applicazione dell imposta Articolo 19: Dichiarazione ai fini dell imposta Articolo 20: Pubblicità effettuata con veicoli in genere Articolo 21: Mezzi pubblicitari gonfiabili Articolo 22: Pubblicità sonora CAPO IV: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23: Servizio delle pubbliche affissioni Articolo 24: Norma di rinvio Articolo 25: Richiesta del servizio Articolo 26: Modalità per le affissioni Articolo 27: Rimborsi dei diritti pagati Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 2 d 17

CAPO V: DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 28: Sanzioni Articolo 29: Riscossione Articolo 30: Riduzione del diritto e dell imposta Articolo 31: Esenzioni del diritto e dell imposta CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 32: Norma finale di rinvio Articolo 33: Entrata in vigore Articolo 34: Scadenza pagamento anno 2009 Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 3 d 17

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1: Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento integra la disciplina dell applicazione dell imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Agli effetti del presente regolamento, per imposta e per diritto, si intendono rispettivamente l imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente. Articolo 2: Classificazione del Comune 1. In base alla popolazione residente al 31 Dicembre 2006 pari a 185.660 abitanti, quale dai dati ufficiali del Comune di Prato, appartiene alla seconda classe ai fini dell applicazione dell imposta e del diritto di cui al presente Regolamento. Articolo 3: Divisione del territorio in categorie e maggiorazione 1. Ai fini dell applicazione dell imposta in base agli articoli 12, 14, 15 commi 1, 3 e 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 507, nonché del diritto, il territorio del Comune di Prato è suddiviso nella seguenti categorie: a) Categoria speciale: appartengono ad essa le località comprese nella delimitazione territoriale riportata nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 858 del 28.12.1990, divenuta esecutiva a norma di legge e qui integralmente recepita. b) Categoria normale: appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale. 2. Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale. Articolo 4: Maggiorazione stagionale 1. In relazione ai rilevanti flussi turistici riscontrabili a Prato per circostanze di particolare significato, è applicata la maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità, di cui agli artt. 12 comma 2 14 commi 2,3,4,5 e all art. 15, nonché delle tariffe per il diritto sulle pubbliche affissioni di cui all art. 19, limitatamente a quelle di carattere commerciale, del D.Lgs. 15/11/93 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 507. Tale maggiorazione è applicata alle operazioni effettuate nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre di ciascun anno. Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 4 d 17

Articolo 5: Gestione dell imposta e del servizio affissioni 1. La gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune ed è gestito dalla Società Risorse S.p.A. in base a quanto stabilito dall art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni il cui rapporto tra il comune e la Società è disciplinato da apposito contratto di servizio. Articolo 6: Tariffe e maggiorazioni 1. Le tariffe dell imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge. Articolo 7: Funzionario responsabile 1. La Società Risorse S.p.A. svolge le funzioni ed i poteri di cui all art. 11 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n 507 e successive modificazioni ed integrazioni nell ambito della disciplina contenuta nel contratto di servizio. CAPO II: IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI Articolo 8: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari 1. Agli effetti del presente Capo, s intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell art. 47, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ) ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne; 2. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari a carattere permanente indicati al primo comma del presente articolo non potrà essere superiore a 4500 metri quadrati. 3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, rapportata alla popolazione residente di circa 186.000 abitanti, non deve essere inferiore a 3.348 metri quadrati distribuiti opportunamente fra i viari mezzi pubblicitari (stendardi bifacciali, tabelle monofacciali, poster ecc.), né superiore ai metri quadrati previsti nel regolamento sugli impianti, rispettando comunque la più soddisfacente offerta del servizio. La superficie degli impianti installati è destinata per circa il 30 % alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, per l ulteriore 70% alle affissioni di natura commerciale 4. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all art. 12, terzo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, non potrà eccedere i 3000 metri quadri. Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 5 d 17

5. Si intendono impianti pubblicitari altresì quelli denominati T-Comunico, installati, di norma presso esercizi commerciali. Tali impianti non sono considerati come destinati alle affissioni di cui all art. 12., comma 3, D.Lgs. 15 Novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 9: Piano generale degli impianti 1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti. 2. L attuale collocazione e distribuzione del territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dopo opportuna valutazione degli uffici comunali competenti nei limiti previsti dalle norme di legge vigenti e del presente regolamento. 3. Il piano deve prevedere la tipologia, la quantità e la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine. 4. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 10: Impianti privati per affissioni dirette 1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 8, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all art. 9, comma 2, il Consiglio Comunale formula indirizzi e la Giunta Comunale esplicita direttive operative relativamente alle funzioni operative alla Società Risorse S.p.A. per concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l affissione diretta di manifesti e simili. 2. La concessione è disciplinata da una convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili. 3. Con apposita Deliberazione della Giunta Comunale saranno stabiliti i canoni annui dovuti al Comune che terranno conto, in quanto previsto, in particolare, dell art. 3 del presente Regolamento. Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 6 d 17

Articolo 11: Anticipata rimozione 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, rimozione stabilita con ordinanza del Sindaco per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione degli impianti nei termini stabiliti, lo stesso verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento. Articolo 12: Divieti e limitazioni 1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili. 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana. 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall Amministrazione Comunale. Articolo 13: Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti 1. Il pagamento dell imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti. 2. L avvenuto pagamento dell imposta non esime il soggetto interessato dall obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, o concessioni, relativi all effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 3. L Amministrazione comunale e la Società Risorse S.p.A. nell ambito delle rispettive competenze, con ordinanza del Sindaco, possono provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell art. 14 del presente Regolamento. Articolo 14: Materiale pubblicitario abusivo 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 7 d 17

autorizzazione sia per dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune, fatta salva l ipotesi prevista al successivo art. 16 comma 2. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. 2. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto. Articolo 15: Pubblicità effettuata su spazi comunali 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del comune, i relativi canoni di affitto o di concessione sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l utente l accettazione della misura del corrispettivo da versare. Quando la pubblicità sia esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l utente deve comunicare entro 30 giorni l accettazione del nuovo corrispettivo o rinunziare all uso del bene comunale. Articolo 16: Spazi privati per le affissioni 1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso, da parte dei rispettivi proprietari. 2. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell art. 8, comma 3, del presente Regolamento. 3. L uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari. CAPO III: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Articolo 17: Norma di rinvio 1. La Legge (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507) disciplina il presupposto dell imposta (articolo 5), il soggetto passivo (articolo 6), le modalità di applicazione dell imposta (articolo 7) ed il termine di prescrizione dell eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (art. 1, comma 164, L. 296/06), la rettifica e l accertamento d ufficio (art. 1, comma 161, L. 296/06), la pubblicità ordinaria (articolo 12), la pubblicità effettuata con veicoli (articolo 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14), la pubblicità varia (articolo 15) e le riduzioni ed esenzioni (articolo 16 e 17), le cui disposizioni s intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 8 d 17

integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente Capo. Articolo 18: Presupposti per l applicazione dell imposta 1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. 2. Per esercizio di attività economica di cui all articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, s intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro fatta salva la cessione, con offerta libera, di beni per esclusive e comprovate finalità sociali e assistenziali. 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto, fatta salva l ipotesi in cui l autorizzazione rilasciata si riferisca alla superficie di un unico mezzo pubblicitario componibile con moduli interscambiabili di identica fattura. 4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. 5. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli stendardi e i posters adibiti all affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto, fatta salva l ipotesi in cui l autorizzazione rilasciata si riferisca alla superficie di un unico mezzo pubblicitario componibile con moduli interscambiabili di identica fattura. 6. È considerato unico mezzo pubblicitario di cui all articolo 7 comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e, come tale, da assoggettare all imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. 7. È attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall autorizzazione comunale all esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell articolo 8, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con diritto al conguaglio fra l importo dovuto e quello già pagato per l esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento. È attribuito carattere temporaneo alle insegne di esercizio e agli altri mezzi pubblicitari i quali, anche se per loro natura non ne possiedono i requisiti, in relazione all anno di inizio della loro esposizione, regolarmente autorizzata, interessino gli ultimi tre mesi dell esercizio. In questo caso Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 9 d 17

l imposta sarà applicata nei termini previsti dall art. 12, comma 2, del D.Lgs. 507/93. Per gli anni successivi non sarà necessario riproporre nuova denuncia fiscale. 8. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l obbligo di dichiarazione ai sensi dell art.8, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, con diritto al conguaglio tra l importo dovuto e quello già pagato per l esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento. Articolo 19: Dichiarazione ai fini dell imposta 1. Il soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità deve dichiarare alla Società Risorse S.p.A. gli elementi rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta. 2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve indicare le caratteristiche, la durata dell attività pubblicitaria e la ubicazione dei mezzi pubblicitari. 3. L atto di autorizzazione vale, salvo che per la pubblicità temporanea effettuata all interno di locali pubblici ed aperti al pubblico, di esercizi pubblici, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, delle stazioni di distribuzione carburanti, nonché per la pubblicità permanente e temporanea effettuata con autoveicoli di qualsiasi specie, ad eccezione dei casi previsti ai commi 3 e 4 del successivo art. 20, come dichiarazione di iscrizione al tributo e deve contenere tutti gli elementi indicati ai commi precedenti. L autorizzazione produrrà quindi anche gli effetti previsti dall art 8 comma 1 del D.Lgs. 507/93, con immediata insorgenza dell onere tributario a decorrere dalla data del suo rilascio, ad esclusione della pubblicità esposta su spazi per norma non utilizzabili. 4. La dichiarazione di cui ai commi precedenti, purché non si verifichino variazioni, produce effetti anche per gli anni successivi a quello di presentazione in ogni caso non oltre i termini di scadenza dell autorizzazione. 5. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al regolamento del Piano degli Impianti. Articolo 20: Pubblicità effettuata con veicoli in genere 1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. 2. La pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati e attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele Pubblicitarie), immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente, può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti. Tale forma di pubblicità può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento. 3. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore ad un ora, nella sede stradale e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 10 d 17

laterali diverse dalla sede dell impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime e sanzionatorio previsto dal presente regolamento. 4. In occasione di particolari manifestazioni, di carattere culturale, sportivo, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate. 5. In ogni caso i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche ai fini dell applicazione delle norme del Codice della Strada. 6. E altresì vietata la sosta di automezzi pubblicizzati, per conto proprio, di proprietà aziendale, di cui all art. 54 lett. G) del D.Lgs 285/92 e art. 203 comma II lett. Q) del D.P.R. 495/92, al di fuori di spazi predisposti appositamente al parcheggio, salvo che per ipotesi temporanee legate all attività svolta. L eventuale infrazione sarà soggetta al regime sanzionatorio previsto dal presente Regolamento previa comunicazione al soggetto interessato per l immediata rimozione del mezzo. Articolo 21: Mezzi pubblicitari gonfiabili 1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell art. 15 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all art. 12 del Decreto sopra citato. Articolo 22: Pubblicità sonora 1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascun punto di pubblicità s intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora. CAPO IV: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Articolo 23: Servizio delle pubbliche affissioni 1. Le pubbliche affissioni nell ambito del territorio del Comune di Prato costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. 2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l affissione a cura della Società Risorse S.p.A. in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche. Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 11 d 17

3. Fermo restando, in fase esecutiva il diretto controllo del Comune sull osservanza delle modalità prescritte dall Art 22 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento, le operazioni materiali di affissione e di rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché, di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi, sono affidate alla Società Risorse S.p.A. mediante apposito contratto di servizio, che è tenuto ad osservare le disposizioni sia generali che particolari all uopo impartite dal Comune. Articolo 24: Norma di rinvio 1. L oggetto del servizio, il diritto dovuto, la modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni s intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente Capo. 2. In caso di pagamento del diritto mediante versamento in conto corrente postale la contestualità di cui all articolo 19, comma 7, del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, deve essere comprovata mediante esibizione dell attestazione del versamento postale. Articolo 25: Richiesta del servizio 1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare alla Società Risorse S.p.A., in tempo utile, apposita richiesta scritta con l indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato e la percentuale da attribuire alla categoria speciale e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti. 2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l avvenuto pagamento dei relativi diritti. Articolo 26: Modalità per le affissioni 1. Le affissioni sono effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti. 2. Presso gli uffici della Società Risorse S.p.A., titolare della gestione, è tenuto anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute. 3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. 4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all ufficio comunale entro le ore 9. Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 12 d 17

La maggiorazione prevista per il servizio di urgenza, sia inerente affissioni commerciali che istituzionali, viene riconosciuta per intero al concessionario del servizio pubbliche affissioni, come previsto dall art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Eventuali reclami concernenti l attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati alla Società Risorse S.p.A. non oltre la scadenza del termine di validità dell affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa la modalità stessa. Articolo 27: Rimborso dei diritti pagati 1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell articolo 22 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e al rimborso parziale nell ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo. 2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a Titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato. CAPO V: DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 28: Sanzioni 1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge con riferimento agli articoli 23/24 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, all art. 1 commi da 161 a 163 della Legge 296/2006 nonché in base alle norme contenute nel regolamento generale per la disciplina delle entrate. 2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, di quello di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica, nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni nonché con chi ha installato il mezzo o ha consentito l installazione dello stesso, la sanzione amministrativa da Euro 206,58 a Euro 1.549,37. 3. La Società Risorse S.p.A., responsabile dell applicazione dell imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, che nell esercizio delle sue funzioni, accerti violazioni comportanti l applicazione di sanzioni amministrative, provvede anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l applicazione e riscossione delle sanzioni medesime. Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 13 d 17

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni. Articolo 29: Riscossione 1. Il pagamento deve essere effettuato mediante l utilizzo degli strumenti di pagamento disposti da Società Risorse S.p.A. 2. Il pagamento ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata alla Società Risorse S.p.A. delegata a riscuotere. 3. È fatto obbligo di conservare le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato. 4. La scadenza per il pagamento annuale dell imposta di pubblicità è fissata al 31 Gennaio di ogni anno. Nel caso in cui l amministrazione Comunale in base alle norme di legge proceda ad approvare il bilancio in un periodo successivo al 31 dicembre, i termini per il pagamento dell imposta sono rinviati all ultimo giorno del mese successivo all adozione dello stesso. Articolo 30: Riduzioni del diritto e dell imposta 1. La tariffa per il servizio pubbliche affissioni è ridotta alla metà: - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione; - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro; - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; - per gli annunci mortuari. 2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 3. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell imposta o del diritto, devono presentare copia Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 14 d 17

dell atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. 4. La presenza, all interno di manifesti relativi a soggetti previsti dall Art. 20 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di eventuali sponsor commerciali, mantiene comunque la riduzione prevista a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati. 5. La pubblicità effettuata in via esclusiva dai soggetti previsti all art. 16 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, mantiene comunque la riduzione anche in presenza, all interno del mezzo, di eventuali sponsor commerciali a condizione che la superficie globalmente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq. Articolo 31: Esenzione dal diritto e dall imposta 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 2. Si considerano comunque esenti, per effetto dell art. 21, lett. A) del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, i manifesti che contengono eventuali sponsor commerciali, a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati. 3. La pubblicità effettuata in via esclusiva dai soggetti previsti all art. 17, lettera g) del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, mantiene comunque la esenzione anche in presenza, all interno del mezzo, di eventuali sponsor commerciali a condizione che la superficie globalmente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq. 4. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 15 d 17

insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. 5. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma (20). 6. Idonea documentazione deve essere presentata ai fini dell esenzione dall imposta per l apposizione di insegne, targhe e simili per l individuazione delle rispettive sedi. Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 16 d 17

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 32: Norma finale di rinvio Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia. Articolo 33: Entrata in vigore Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124 del Testo Unico Enti Locali approvato con legge n. 267/2000 ed entra in vigore dal 1 gennaio 2010. Articolo 34: Scadenza pagamento anno 2010 Per l anno 2010 il termine della scadenza fissata al 31 gennaio viene spostato all ultimo giorno del mese successivo all adozione del Bilancio di Previsione. Comune di Prato - Regolamento imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni Pagina 17 d 17