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16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell 80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/67533 del 3 dicembre 2016; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera: Art. 1. 1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verifi catisi nel territorio della Regione Lombardia, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili sono concessi con le modalità del fi nanziamento agevolato, nel limite complessivo di 3.937.173,73, suddivisi come segue: a) eventi atmosferici verifi catisi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della Regione Lombardia, 1.779.288,41; b) avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dall 11 al 22 novembre 2014, 2.157.885,32. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. 17A00217 Roma, 29 dicembre 2016 I l P re si d e n te del Consiglio dei ministri G ENTILONI SILVERI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 22 dicembre 2016. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all estero. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fi ssare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l art. 51, comma 8 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l utilizzazione, anche ai fi ni fi scali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all estero; Visto l art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fi ne del computo dell indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modifi care l art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fi ni contributivi; Considerato il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2016, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2016 e fi no a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2016; 31

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità; Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali interessate nonché degli elementi pervenuti dall ISTAT con nota del 29 settembre 2016, dall ENPAIA con nota del 4 ottobre 2016, dall INAIL in data 11 ottobre 2016 e dall INPS in sede di Conferenza di servizi, mentre l INPGI non ha ritenuto di riscontrare la nota ministeriale; Ritenuta la necessità di provvedere, per l anno 2017, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell art. 14 della legge n. 241 del 1990 e s. m. i., svoltasi il 15 novembre 2016; Decreta: Art. 1. Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2017 e fi no a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2017, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell art. 51, comma 8 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2. Fasce di retribuzione Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all art. 1. Art. 3. Frazionabilità delle retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. Art. 4. Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali di cui all art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2016 Il Ministro dell economia e delle finanze PADOAN 32 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali P OLETTI

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